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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente estensore dott.ssa Patrizia Mannacio – consigliere dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 873 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
(p. iva ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 P.IVA_1
Luigi Marino
- appellante-
e
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocato prof. Antonino Galletti
- appellata- avverso sentenza Tribunale di Velletri n. 39 dell'anno 2020 oggetto appalto conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, la chiedeva la riforma della Parte_1
sentenza del Tribunale di Velletri nella parte in cui statuiva la giurisdizione del giudice amministrativo, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal CP
.
[...]
aveva chiesto e ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo Parte_1
al dell'importo di euro 1.720.059,46 a titolo di interessi da Controparte_1
ritardato saldo di corrispettivi per lo smaltimento di rifiuti.
La Società deduceva, infatti, di aver svolto un servizio di conferimento rifiuti a seguito della reiterata proroga da parte della Regione dell'autorizzazione temporanea per il conferimento dei r.s.u. e r.s.a.u. prodotti dal di CP
. CP
Il quindi, proponeva opposizione avverso tale decreto sollevando, tra CP
le altre eccezioni, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
In particolare, con il gravame, chiedeva di accogliere le Parte_1
seguenti conclusioni “Voglia la Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta, in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri n. 39/2020 pubblicata il 9/1/2020 1) dichiarare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia promossa dal CP
nei confronti della ad oggetto opposizione al decreto
[...] Parte_1
ingiuntivo reso dal Tribunale di Velletri n.1181/2016 del 23/5/2016; 2) rimettere conseguentemente le parti dinanzi al Tribunale di Velletri, Giudice di primo grado, affinché accolga le conclusioni rassegnate all'udienza 17/9/2019, che qui integralmente si riportano e trascrivono ...”
Con comparsa di costituzione e risposta il , chiedeva “…. Controparte_1
conferma della sentenza impugnata e …. accoglimento delle domande contenute nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che ivi si riportano: … dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Velletri in favore del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma ovvero, nel caso in cui sia ritenuta sussistente, l'incompetenza per materia del Tribunale di Velletri in favore del Tribunale delle Imprese di Roma presso il Tribunale di Roma.2) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare : la carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità ex artt. 633 c.p.c.; l'insussistenza di alcuna residuale obbligazione di pagamento in capo alla , benché meno Controparte_3
a titolo di interessi;
la nullità del ricorso monitorio e del successivo decreto ingiuntivo in ragione: la carenza di valida ed efficace procura alle liti;
la genericità del ricorso monitorio;
l'insussistenza di alcun atto negoziale e/o contratto stipulato tra le parti e, comunque, ove sussistente, della sua nullità per mancanza della forma scritta, l'illegittimità e invalidità e, comunque, nullità, delle proroghe contrattuali…. il tutto, con la conseguente declaratoria che nulla
è dovuto da parte della a fronte delle fatture allegate al ricorso Controparte_3
per decreto ingiuntivo con conseguente revoca e/o annullamento o dichiarazione di nullità e/o inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 1181/2016 del 23.5.2016 emesso dal Tribunale di Velletri, Giudice dott. Buzi (R.G. 3668/2016) opposto. In via subordinata, si chiede che sia accertata l'effettiva somma dovuta al netto dei pagamenti già eseguiti, con contestuale compensazione giudiziale (totale o parziale) tra la somma accertata come dovuta e quella già pagata, e condanna al pagamento della eventuale somma corrispondente o minor somma…”
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2024 con i termini ordinari per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 133 co. 1 lett. p) del D. Lgs. 104/2010 è previsto che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “… le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure poste in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati”.
Nel caso di specie, vengono in rilievo pretese patrimoniali sorte non da una vicenda negoziale o contrattuale susseguente ad un atto amministrativo presupposto, bensì direttamente da un provvedimento amministrativo che avrebbe legittimato la proroga del servizio. Vero è, come sottolinea parte appellata, che non sussiste alcun titolo negoziale o convenzionale;
pertanto, la fattispecie non assume i caratteri ed i connotati tipici di una fattispecie negoziale.
Sul punto, la Suprema Corte (Sezioni Unite 27/11/2019 n. 31027) ha affermato che “in tema di concessioni di servizi, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, successiva all'aggiudicazione, sia se implicanti la costruzione (e gestione) dell'opera pubblica, sia se non collegate all'esecuzione di un 'opera, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta di giudicare sugli adempimenti (e sui relativi effetti) con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell'amministrazione e del concessionario, nonché di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo;
resta ferma, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi in cui l
'amministrazione, sia pure successivamente all'aggiudicazione definitiva, intervenga con atti autoritativi incidenti direttamente sulla procedura di affidamento, mediante l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di eventuali altri poteri riconosciuti dalla legge, o comunque adotti atti autoritativi in un procedimento amministrativo disciplinato dalla L. n. 241 del 1990, oltre che nei casi tassativamente previsti (così l'ordinanza 18 dicembre 2018, n. 32728).
In linea con tale orientamento - e sulla premessa che l'impulso proveniente dal diritto dell'Unione Europea ha portato al sostanziale venire meno della differenza tra l'appalto e la concessione - le Sezioni Unite hanno anche stabilito che in tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti l'adempimento e l'inadempimento della concessione, nonché le conseguenze risarcitorie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge (ordinanza 8 luglio 2019, n. 18267).
Quindi, le contestazioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni e i relativi effetti sul piano del contratto non prevedono, di regola, l'esercizio di un potere autoritativo pubblico
(così la citata ordinanza n. 32728 del 2018; v. pure l'ordinanza 11 luglio 2019, n.
18676).
Quindi, “la cognizione di comportamenti ed atti assunti prima dell'aggiudicazione e nella successiva fase comprese tra l'aggiudicazione e la stipula dei singoli contratti, spetta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, mentre nella successiva fase contrattuale riguardante
l'esecuzione del rapporto la giurisdizione spetta al Giudice ordinario” (Cass. Sez.
Un. 13/3/2009 n. 6068).
La controversia oggetto del presente gravame nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo con cui la chiedeva la condanna del Parte_1 CP
al pagamento degli interessi di mora sui corrispettivi per il servizio di
[...]
conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nel territorio del medesimo ente, saldati in ritardo rispetto alle scadenze pattuite. La controversia, dunque, non riguarda la fase antecedente della formazione della volontà da parte dell'amministrazione, risultando conseguentemente estranea all'alveo della giurisdizione amministrativa che coincide con l'esercizio di poteri autoritativi da parte della P.A.
Come è stato correttamente evidenziato anche dal giudice di prime cure, la domanda introdotta con il ricorso monitorio ha ad oggetto il pagamento degli interessi relativi alle fatture emesse dalla società, in virtù del decreto n.51/2006 con cui la prorogava i termini dell'autorizzazione temporanea per Parte_2
il conferimento dei r.s.u. e r.s.a.u. prodotti nel proprio ambito territoriale, recependo quanto prescritto nel decreto commissariale n.30 del 2006.
Pertanto, l'oggetto della controversia riguarda esclusivamente il credito della società derivante dal ritardato pagamento delle fatture, peraltro già pagate dal quale conseguenza del rapporto obbligatorio intercorrente tra lo CP
stesso e la società, seppur tale rapporto non presenta caratteri tipici di un negozio privato.
Alla luce del consolidato orientamento delle sezioni unite della Corte di
Cassazione, la devoluzione alla giurisdizione esclusiva delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, prevista dall'articolo 133, comma
1 lett. p) del codice del processo amministrativo, presuppone che gli atti di gestione siano espressione dell'esercizio di un potere autoritativo della p.a. o dei soggetti ad essa equiparati, mentre quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Sez. Un.
n.14126/2010; n. 22901/2013; n.23227/2016).
Tale ultima statuizione è stata equiparata ai medesimi fini al caso di pretesa concernente la corresponsione del corrispettivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, affidato sulla base di ordinanze contingibili e urgenti adottate per ragioni di emergenza ambientale. Anche tali domande sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che riguardino unicamente l'esecuzione del rapporto di natura privatistica intercorrente tra le parti e la cognizione di aspetti puramente patrimoniali.
Particolarmente significativa è la seguente pronuncia: “La controversia concernente la corresponsione del corrispettivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, affidato sulla base di ordinanze contingibili ed urgenti adottate (per ragioni di emergenza ambientale) ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che essa riguarda unicamente l'esecuzione del rapporto di natura privatistica intercorrente tra le parti e la cognizione di aspetti puramente patrimoniali, senza involgere il sindacato, in via diretta o incidentale, della legittimità dell'attività provvedimentale urgente posta "a monte" dello stesso, la quale costituisce uno strumento alternativo e sostitutivo del contratto di appalto.”
(Cass. Sez. Un. n.12483/2020).
Il caso di specie rientra nell'ambito di una controversia inerente all'esecuzione del servizio raccolta rifiuti solidi urbani, che involge la cognizione di aspetti puramente patrimoniali, rappresentati dalla corresponsione degli interessi maturati a causa del ritardato pagamento. Pertanto, tale controversia attiene alla fase “contrattuale” dell'esecuzione del rapporto, da ritenere equipollente, ai fini del riparto di giurisdizione, alla stipula del contratto, avendo la Corte di Cassazione stabilito che la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti, diviene operativa nella successiva fase contrattuale afferente all'esecuzione del rapporto.
In conclusione, l'appello deve essere accolto.
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere dichiarata la giurisdizione ordinaria in relazione alla domanda proposta da Parte_1
e, ai sensi dell'articolo 353, primo comma c.p.c., la causa deve essere rimessa al
Tribunale di Velletri.
Le spese si intendono compensate, avuto riguardo delle conclusioni in punto di giurisdizione assunte dal ed alla natura processuale della Controparte_1
pronuncia.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 39/2020, così decide in
[...]
riforma della stessa: a) dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
b) rimette le parti avanti al Tribunale di Velletri con termine di mesi tre per la riassunzione della causa;
c) compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Roma il 28/01/2025
Il Presidente estensore
Silvia Di Matteo