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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/12/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Paola Compagna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2232 /2024 promossa tra le parti:
, c.f rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. RAZZI LORENZA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e c.f. rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. TESI PAOLO presso il cui Studio ha eletto domicilio
CONVENUTO con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale more uxorio
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, preso atto di quanto esposto e documentato e rigettata ogni istanza avversaria, a modifica del decreto del 24.07.2019-R.G.n.389/2019, disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore nato a [...], il [...] alla madre, OS Persona_1
1 , la quale potrà assumere ogni decisione, anche quelle di maggior Pt_1 rilevanza ed importanza, in favore del figlio.
Chiede, inoltre, che il Tribunale di Prato, posto il grave comportamento tenuto dal sig. nei confronti del figlio minore, ispirato a totale indifferenza Controparte_1 per ogni esigenza del bambino, sia materiale, sia morale, Voglia adottare ogni più opportuno provvedimento, anche ablativo della responsabilità genitoriale del padre Controparte_1
Con vittoria di spese di lite.
Per parte convenuto: “Voglia l'Ecc.mo Giudice assumere il provvedimento più idoneo all'interesse del minore, tenendo conto che l'ablazione della potestà, anche nella forma edulcorata dell'affido esclusivo rinforzato, va riservata ai casi più seri”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto del 28.11.2025”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 11.11.2024 e ritualmente notificato, Parte_1 ha adito il Tribunale di Prato per ottenere la modifica delle condizioni vigenti in ordine all'affidamento del figlio minore nato in data [...] Persona_1 dalla relazione more uxorio con Controparte_1
A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato: (1) che per tutta la durata della relazione il rapporto di coppia non è mai stato sereno a causa del comportamento aggressivo del il quale era solito fare uso di sostanze stupefacenti;
(2) che CP_1 il convenuto ha svolto lavori saltuari e non è stato in grado di far fronte ai bisogni familiari;
(3) che in data 25.08.2018, dopo che la ricorrente aveva scoperto che il compagno sottraeva denaro di nascosto, è scoppiata una violenta lite durante la quale il convenuto ha picchiato la , costringendo la stessa a sporgere Pt_1 denuncia presso i Carabinieri di Montemurlo;
(4) che è seguita applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare del con divieto CP_1 di avvicinamento alla e al figlio;
(5) che la ricorrente ha conseguentemente Pt_1 adito il Tribunale di Prato per ottenere la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento del figlio minore;
(6) che il Tribunale di Prato, con decreto del
24.07.2019, reso all'esito del procedimento iscritto al numero R.G. 389/2019 ha disposto: l'affidamento congiunto del figlio con collocamento prevalente Per_1 presso l'abitazione della madre;
la regolamentazione del diritto di visita del padre;
l'obbligo del di versare € 200,00 mensili alla a titolo di contributo CP_1 Pt_1
2 al mantenimento del figlio, oltre il 50% di spese straordinarie;
(6) che a partire dal dicembre 2020 il convenuto ha cessato di corrispondere ogni contributo ordinario e straordinario per il mantenimento del figlio;
(7) che il ha trasferito il CP_1 proprio domicilio nell'abitazione dei propri genitori sita in Ercolano, interrompendo anche le visite al figlio, nonostante i solleciti della ricorrente e violando sistematicamente gli obblighi di cura e sostegno nei confronti di;
Per_1
(8) che il nonostante la lontananza dal figlio e dalla ex compagna, ha CP_1 sviluppato una forma di ossessività nei loro confronti, con telefonate insistenti in qualsiasi orario della giornata;
(9) che il padre, pur non partecipando in alcun modo alla crescita del figlio, ostacola ogni decisione da prendere per lo stesso, senza mai concedere il proprio consenso, rendendo di fatto complicata la gestione degli impegni di;
(10) che la si trova in grave difficoltà economica, Per_1 Pt_1 percependo € 500,00 di Cassa integrazione ed € 175,00 di assegno unico, dovendo far fronte al canone mensile di locazione per € 384,00; (11) che il procedimento instaurato dalla ricorrente presso l'adito Tribunale R.G. 1276/2022 volto ad ottenere un contributo al mantenimento del figlio da parte degli ascendenti, in luogo del padre, non ha prodotto alcun risultato.
Pertanto la ricorrente ha insistito affinché il Tribunale adito “preso atto di quanto esposto e documentato ed espletati gli incombenti di rito Voglia, a modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento di prole minore emesse con decreto del
24.07.2019 nel procedimento R.G.n. 389/2019, e nell'esclusivo interesse del figlio disporre, ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore alla madre, , la quale Persona_1 Parte_1 potrà perdere ogni decisione, anche di maggior rilevanza ed importanza, in favore del figlio”.
Il giudice relatore, letto il ricorso, ha fissato la prima udienza di comparizione al
5.02.2025, onerando le parti dei rispettivi adempimenti nei termini di legge.
Si è costituito tardivamente in giudizio il quale, pur non Controparte_1 negando le proprie difficoltà, ha ribadito il corretto funzionamento del piano genitoriale attualmente in essere e che la richiesta della ricorrente comporterebbe una deresponsabilizzazione del padre, il quale si vedrebbe preclusa la possibilità di poter recuperare nel prossimo futuro il rapporto padre-figlio attualmente compromesso. Pertanto, il convenuto ha concluso affinché il giudice voglia assumere “il provvedimento più idoneo all'interesse del minore, tenendo conto che
3 l'ablazione della potestà, anche nella forma edulcorata dell'affido esclusivo rinforzato, va riservata ai casi più seri”.
All'udienza del 5.02.2025 è comparsa personalmente la ricorrente che è stata sentita dal giudice;
il procuratore di parte ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione di controparte e la carenza di documentazione probatoria reddituale, precisando che si sarebbe riservato di chiedere la decadenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale del in base alle risultanze dell'istruttoria; il CP_1 procuratore di parte convenuta ha insistito nelle domande avanzate nella comparsa di costituzione.
Il giudice si è riservato ogni provvedimento e, a scioglimento, ha emesso ordinanza del 05.02.2025, con cui ha disposto l'affidamento esclusivo di alla madre;
Per_1 ha incaricato il Servizio Sociale competente di svolgere indagini sul nucleo familiare, depositando relazione aggiornata ed ha rinviato all'udienza del
23.04.2025 per la prosecuzione della causa.
Alla suddetta udienza il difensore di parte convenuta ha rilevato che i Servizi Sociali non hanno sentito il convenuto. Il giudice ha pertanto invitato i Servizi Sociali a prendere contatti con il rinviando all'udienza del 26.11.2025 per la CP_1 rimessione della causa al Collegio per la decisione e disponendo la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La causa è proseguita con il deposito delle precisazioni delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica con cui la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni, chiedendo altresì al giudice di adottare – tenuto conto anche del contegno processuale del convenuto - ogni provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse di che anche comporti la decadenza della Per_1 responsabilità genitoriale del CP_1
Parte convenuta, pur rimettendosi alla valutazione superiore del Tribunale, ha concluso ritenendo le richieste della ricorrente eccessivamente limitative della figura paterna rispetto al concreto e attuale interesse del figlio . Per_1
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale – La richiesta del ricorrente relativa alla declaratoria della decadenza della responsabilità genitoriale del padre del minore, formulata nel corso del giudizio, trova fondamento nell'art. 330 del
Cod. Civ. secondo il quale la stessa può essere pronunciata quando il genitore vìola
o trascura i doveri inerenti la responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri, comportando un grave pregiudizio per il figlio.
4 La condotta gravemente pregiudizievole del genitore può consistere non solo in violenze, maltrattamenti o gravissime negligenze e trascuratezze, ma anche in disinteresse ed incapacità di assistere materialmente e moralmente i figli, non contribuendo al loro mantenimento, alla loro istruzione e alla loro educazione.
Nel caso in esame, tuttavia, si ritengono non sussistenti i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente. Al riguardo, si osserva che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita
e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorchè con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (cfr. Cass. Ordinanza 12237/2023).
Nel caso in esame non è possibile affermare l'insussistenza di una possibilità di recupero da parte del convenuto delle proprie capacità e competenze genitoriali in assenza di elementi al riguardo ed anche tenuto conto che, sebbene il padre non veda il figlio da tempo, comunque cerca di avere un minimo di rapporto con il medesimo, cercandolo telefonicamente.
Sull'affidamento del figlio minore – Sulla base della riforma legislativa del 2006
è nota la regola dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori in caso di rottura dell'unione familiare. Tuttavia, l'art. 337 quater c.c. prevede, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad uno soltanto dei genitori se l'affidamento congiunto risulti contrario all'interesse del minore.
In particolare, per derogare al regime di affidamento condiviso è necessario che sia provata in positivo, l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, l'inidoneità dell'altro ad occuparsi del minore, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore o, comunque, la presenza di una condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto dannoso per il minore.
Correlato al regime dell'affidamento del minore, vi è quello dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che viene graduato, negli art 337 ter c.c. e 337 quater c.c., diversamente, a seconda della tipologia di regime adottato: infatti, ai sensi dell'art
337 ter, comma 3, c.c. la responsabilità genitoriale, in caso di affidamento
5 condiviso, è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, potendo il Tribunale stabilire che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora sia disposto l'affidamento esclusivo, invece, la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art 337 quater, comma 4 c.c., è esercitata dal genitore cui i figli sono affidati in via esclusiva, salvo che sia diversamente previsto. Per quanto riguarda le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, esse sono assunte, sia nel caso di affidamento condiviso che nel caso di affidamento esclusivo, di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Tuttavia il giudice, laddove disponga l'affidamento esclusivo, può del tutto eccezionalmente stabilire, ai sensi dell'art 337 bis comma 4 c.c., che anche le decisioni di maggior interesse per il minore siano adottate soltanto da uno dei due genitori: si tratta del cosiddetto affidamento esclusivo “rafforzato” o
“superesclusivo”, che permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore. Quest'ultimo, tuttavia, mantiene il diritto/dovere, ai sensi dell'art 337 bis comma 4 c.c., di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore.
Nel caso che ci occupa non sussistono i presupposti per un affidamento condiviso.
Si deve tener conto della situazione di fatto rappresentata da parte ricorrente e si deve considerare che il convenuto ha da anni dimostrato disinteresse per la crescita del figlio sia sotto il profilo materiale che sotto il profilo affettivo ed educativo.
Risulta, infatti, pacifico che egli non contribuisca al mantenimento ordinario e straordinario del figlio e non eserciti il proprio diritto di visita, anche tenuto conto della distanza geografica tra questi ed il minore.
Deve, pertanto, essere disposto l'affidamento esclusivo di alla madre, Per_1 autorizzandola ad assumere in via autonoma anche le questioni di maggiore interesse per il figlio.
Spese del giudizio – Tenuto conto dell'esito del giudizio il Tribunale ritiene di dover disporre la compensazione delle spese del giudizio per il 50% ponendo la parte restante a carico di parte convenuta. La liquidazione avverrà in dispositivo
6 secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (valore indeterminabile di bassa complessità, fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale ai valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, a modifica del decreto del 24.07.2019-
R.G.n.389/2019, così provvede:
1. Respinge la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
2. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, autorizzandola, Per_1 altresì, ad assumere in via autonoma le decisioni di maggior interesse per il figlio;
3. Compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura del 50% ponendo la parte restante che si liquida in euro 2.905,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge a carico di parte convenuta che dovrà versarla in favore dell'Erario.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 10/12/2025
Il Presidente
Dr. Michele Sirgiovanni
Il giudice est.
Dr. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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