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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/09/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1164/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1164/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. TODARO MARIA GRAZIA
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come precisate all'udienza del 2.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1 in data 28.09.1993.
pagina 1 di 4 Rappresentava che, venuta meno l'affectio coniugalis, la coppia era dapprima addivenuta a separazione personale ed infine, con sentenza del
Tribunale di Trapani n. 43/2014, pronunciata il 17.01.2014, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Aggiungeva che nella stessa pronuncia era stato riconosciuto il suo diritto a percepire l'assegno IL.
Esponeva che l'ex marito era stato dipendente del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sino al 15.12.2023, data in cui era stato collocato in quiescenza.
Deducendo di aver mantenuto lo stato libero e precisando che il matrimonio con il , in coincidenza con l'attività lavorativa del CP_1 medesimo, era durato circa 21 anni, chiedeva l'assegnazione del 40% del percipiendo TFR dell'ex marito.
Non si costituiva di talché ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia.
*****
In relazione all'unica domanda avanzata dalla ricorrente, afferente al riconoscimento di una percentuale del Trattamento di Fine Rapporto (la cui titolarità in capo all'ex marito è stata accertata nel corso del giudizio acquisendo informazioni presso l' , cui pure è stato notificato il CP_2
ricorso), si osserva che la in virtù della sentenza di cessazione Pt_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario è titolare del diritto di ricevere mensilmente l'assegno IL (il cui importo è stato oggetto di modifica con il decreto del Tribunale di Trapani n. 1474/2016 del
10.06.2016).
Dalla titolarità del predetto assegno discende l'accoglimento della domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto alla quota di TFR ai sensi dell'art. 12-bis l. 898/1970, pari al quaranta per cento dell'indennità
pagina 2 di 4 totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Quanto alla liquidazione dell'esatto importo spettante, dovrà farsi riferimento al criterio operativo esplicitato dalla Cassazione con sentenza n.
15299/2007 (v. “L'indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40% dell'indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale: risultato che si ottiene dividendo l'indennità percepita per il numero di anni in cui è durato il rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto di matrimonio e calcolando il 40% su tale importo”), sintetizzabile con la seguente formula:
(TFR×(Anni totali di lavoro/Anni di matrimonio durante lavoro)×40%).
Applicando i suriportati principi al caso di specie, considerato che il
è stato liquidato un TFR netto (ricavandosi detto dato dal prospetto CP_1
in cui si rende conto della imposta già trattenuta) complessivo pari a € CP_2
67.012,66, riferito a 30 anni di lavoro (1993/2023), e che il matrimonio – in costanza di rapporto lavorativo – ha avuto una durata di circa 20 anni
(celebrazione risalente al 29.09.2023 e pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio del gennaio 2014), all'ex coniuge richiedente spetta una quota del TFR pari a € 17.870,04.
*****
Infine, le spese del giudizio possono essere lasciate poste a carico di chi le ha sostenute, stante l'opzione di contumacia prescelta dal resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
pagina 3 di 4 - accerta e dichiara il diritto di a ricevere il 40% Parte_1
del TFR percepito da ai sensi dell'art. 12-bis l. Controparte_1
898/1970, condannando il resistente alla rifusione in favore di della somma di € 17.870,04, oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda sino al soddisfo;
- lascia le spese di lite a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 9 settembre
2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1164/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. TODARO MARIA GRAZIA
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come precisate all'udienza del 2.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1 in data 28.09.1993.
pagina 1 di 4 Rappresentava che, venuta meno l'affectio coniugalis, la coppia era dapprima addivenuta a separazione personale ed infine, con sentenza del
Tribunale di Trapani n. 43/2014, pronunciata il 17.01.2014, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Aggiungeva che nella stessa pronuncia era stato riconosciuto il suo diritto a percepire l'assegno IL.
Esponeva che l'ex marito era stato dipendente del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sino al 15.12.2023, data in cui era stato collocato in quiescenza.
Deducendo di aver mantenuto lo stato libero e precisando che il matrimonio con il , in coincidenza con l'attività lavorativa del CP_1 medesimo, era durato circa 21 anni, chiedeva l'assegnazione del 40% del percipiendo TFR dell'ex marito.
Non si costituiva di talché ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia.
*****
In relazione all'unica domanda avanzata dalla ricorrente, afferente al riconoscimento di una percentuale del Trattamento di Fine Rapporto (la cui titolarità in capo all'ex marito è stata accertata nel corso del giudizio acquisendo informazioni presso l' , cui pure è stato notificato il CP_2
ricorso), si osserva che la in virtù della sentenza di cessazione Pt_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario è titolare del diritto di ricevere mensilmente l'assegno IL (il cui importo è stato oggetto di modifica con il decreto del Tribunale di Trapani n. 1474/2016 del
10.06.2016).
Dalla titolarità del predetto assegno discende l'accoglimento della domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto alla quota di TFR ai sensi dell'art. 12-bis l. 898/1970, pari al quaranta per cento dell'indennità
pagina 2 di 4 totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Quanto alla liquidazione dell'esatto importo spettante, dovrà farsi riferimento al criterio operativo esplicitato dalla Cassazione con sentenza n.
15299/2007 (v. “L'indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40% dell'indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale: risultato che si ottiene dividendo l'indennità percepita per il numero di anni in cui è durato il rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto di matrimonio e calcolando il 40% su tale importo”), sintetizzabile con la seguente formula:
(TFR×(Anni totali di lavoro/Anni di matrimonio durante lavoro)×40%).
Applicando i suriportati principi al caso di specie, considerato che il
è stato liquidato un TFR netto (ricavandosi detto dato dal prospetto CP_1
in cui si rende conto della imposta già trattenuta) complessivo pari a € CP_2
67.012,66, riferito a 30 anni di lavoro (1993/2023), e che il matrimonio – in costanza di rapporto lavorativo – ha avuto una durata di circa 20 anni
(celebrazione risalente al 29.09.2023 e pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio del gennaio 2014), all'ex coniuge richiedente spetta una quota del TFR pari a € 17.870,04.
*****
Infine, le spese del giudizio possono essere lasciate poste a carico di chi le ha sostenute, stante l'opzione di contumacia prescelta dal resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
pagina 3 di 4 - accerta e dichiara il diritto di a ricevere il 40% Parte_1
del TFR percepito da ai sensi dell'art. 12-bis l. Controparte_1
898/1970, condannando il resistente alla rifusione in favore di della somma di € 17.870,04, oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda sino al soddisfo;
- lascia le spese di lite a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 9 settembre
2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 4 di 4