CA
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 4735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4735 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
dr.ssa MARIELDA MONTEFUSCO Consigliere est. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6420/2017 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: giudizio di rinvio riassunto in seguito alla sentenza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione, n. 17341/2017, pubblicata il 13 luglio 2017, di annullamento della sentenza n. 2396/2012 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 27 giugno 2012 vertente
TRA la (partita iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, nonché la
[...]
(quale incorporante la Parte_2 [...]
) (partita iva ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese
1 dall'avv. Mauro Fierro (codice fiscale ), in virtù della C.F._1
procura in atti attrici in riassunzione-
E
l' (già ) (codice fiscale ), Controparte_2 CP_2 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria De Nicola (codice fiscale
) e dall'avv. Anna Vingiani (codice fiscale C.F._2
, in virtù della procura in atti C.F._3
-convenuta in riassunzione-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
I.1.Con atto di citazione notificato in data 4/5 giugno 2007, la e la Parte_1 Controparte_1
(successivamente, a seguito di fusione per
[...]
incorporazione, la Parte_2
Contr convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli la e Controparte_2
la per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_3
“ 1) accerti l'Ecc.mo Tribunale il credito maturato a titolo di interessi moratori (calcolati secondo il saggio interesse di cui all'art. 5 del D. Lgs
231/2002) da parte della società istante ovvero della
[...]
, nell'ammontare di €. 434.981,96 (da Controparte_1
aggiornare a far data dall'1.3.2007 fino all'effettivo soddisfo), ovvero nella
diversa somma che l'Ecc.mo Tribunale riterrà dovuta, anche all'esito di 2 ammissione di CTU contabile sulle somme oggetto di causa, di cui sin
d'ora si formula espressa richiesta (in via istruttoria);
2) condanni, pertanto, (anche previa declaratoria di nullità di eventuali
e non conosciuti provvedimenti volti a limitare nel caso concreto
l'applicazione delle previsioni di cui al D. Lgs 231/02) le parti convenute, solidamente tra di loro ovvero per quanto di rispettiva competenza, al
pagamento dell'importo come sopra determinato in favore della istante e/o
, così come computata al 28.2.2007, Pt_3 Controparte_1
oltre ulteriori interessi fino all'effettivo soddisfo;
3) condanni le parti convenute, solidalmente ovvero di quanto per rispettiva competenza, al pagamento di spese diritti e onorari di causa, con attribuzione ai costituiti procuratori antistatari.
In via istruttoria, in ipotesi di contestazione da parte convenuta degli sviluppi economici, come indicati nel prospetto riepilogativo, facente parte
del seguente atto, si chiede ammettersi CTU ovvero perizia contabile volta
a verificare la correttezza del calcolo degli interessi come applicato nel caso di specie nella percentuale del solo 7%, per le motivazioni in precedenza sin d'ora esposte”.
A sostegno di tale domanda veniva posta la richiesta di riconoscimento degli interessi ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, dovuti a causa dei ritardi con i quali erano stati effettuati i pagamenti dei corrispettivi maturati per lo svolgimento delle prestazioni riabilitative svolte negli anni
2004, 2005 e 2006 dal in favore degli utenti del Parte_1
Servizio Sanitario Nazionale. 3 In particolare, la deduceva che, in Parte_1
ragione del suo accreditamento, erano stati sottoscritti con la
[...]
i contratti volti a disciplinare l'erogazione delle Controparte_2
prestazioni sanitarie ex art. 26 L. n. 833/1978 e L. R. n. 11/1984 ed ex art. 44 L. n. 833/19787, per il periodo 2004, 2005 e 2006.
Successivamente a tale sottoscrizione ed all'adozione delle correlate determine di applicazione delle condizioni contrattuali (per come documentate) erano state erogate le prestazioni richieste alla suddetta struttura sanitaria, la quale aveva di conseguenza emesso regolari fatture (tutte prodotte), per la quasi totalità pagate in ritardo rispetto ai termini concordati e - in molti casi - solo a seguito dell'ottenimento di decreti ingiuntivi (anche questi esibiti).
Inoltre, al fine di specificare il ritardo osservato dalla CP_2
nel pagamento di dette fatture (rispetto alle scadenze
[...]
contrattualmente previste) e l'entità degli interessi moratori maturati applicando il saggio previsto dal D. Lgs. n. 231/2002, veniva ulteriormente allegato un conteggio volto alla rappresentazione del calcolo e delle somme a detto titolo dovute (aggiornato alla data del 1° marzo 2007), che portava alla quantificazione dell'importo di €. 434.981,96.
Veniva ulteriormente aggiunto che la aveva Parte_1
proceduto a cedere il credito da esso vantato nei confronti della
[...]
(quanto, però, alla sola sorta capitale e agli interessi Controparte_2
legali) alla , tuttavia Controparte_1
4 riservandosi la titolarità degli ulteriori interessi moratori maturati sulle somme dovute, sulla base di un'apposita disposizione pattizia contenuta nel contratto di cessione dei crediti. Ciò nondimeno, onde evitare la formulazione di strumentali eccezioni da parte della stessa l'atto introduttivo, per ragioni meramente Controparte_2
prudenziali, veniva proposto anche dalla suddetta società cessionaria.
I.2. Entrambe le parti convenute (la e Controparte_2
la si costituivano in giudizio, contestando la Controparte_3
domanda e chiedendone il relativo rigetto. In particolare, la CP_2
eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'AGO
[...]
(in favore del Giudice Amministrativo) e, quanto al merito, unitamente ad altre eccezioni, opponeva in compensazione una propria pretesa creditoria (all'epoca quantificata in €. 1.393.311,30) asseritamente vantata nei confronti della a titolo di recupero per Parte_1
quanto versato in eccesso negli anni dal 1998 al 2002 rispetto alla capacità operativa massima (COM) di quest'ultimo. Per converso, la eccepiva, dal canto suo, (anche) il proprio Controparte_3
difetto di legittimazione passiva.
I.3.Nel corso della fase istruttoria del giudizio di primo grado veniva, inoltre, depositata da parte della ulteriore Parte_1
documentazione attestante l'andamento del rapporto ed era reiterata la richiesta (rimasta, tuttavia, disattesa) di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio avente natura contabile.
5 I.4. Con sentenza n. 6849/2009 del 28 maggio 2009, resa dal
Tribunale di Napoli, 8° Sezione Civile, veniva rigettata la domanda proposta, sia nei confronti della , sia nei confronti Controparte_2
della al contempo dichiarando interamente Controparte_3
compensate tra le società attrici e la le spese di Controparte_2
giudizio, laddove invece queste ultime venivano riconosciute in favore della (sola) nella misura di €. 1.205,00 per diritti, per Controparte_3
€. 2.800,00 per onorari ed €. 500,62 per spese generali.
A fondamento di tale decisione veniva posta una motivazione che sostanzialmente affermava l'inapplicabilità, al caso di specie, delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2002 sulla scorta di un ragionamento sostanzialmente incentrato sull'assunto secondo cui:
“(…) nella materia in questione non spettano gli interessi moratori ex
D. Lgs. 231/02, trattandosi di prestazioni erogate da un concessionario
ex lege di pubblico servizio, secondo un meccanismo estraneo al concetto di "transazione commerciale" di cui al citato D.Lgs. E invero, nel sistema dell'assistenza sanitaria, le convenzioni fra le aziende sanitarie locali e le case di cura o le strutture private (ambulatori, centri di diagnostica strumentale, laboratori, gabinetti specialistici), originariamente stipulate ai sensi dell'art. 44 L. 23 dicembre 1978 n. 833, costituiscono rapporti di
diritto pubblico qualificabili come concessioni di pubblico servizio. E i privati concessionari di tali servizi sono obbligati ad eseguire la prestazione sanitaria nei confronti dei cittadini, aventi un diritto in tal senso, visto che il D.Lgs. 19 gennaio 1999 n. 229, nel modificare l'art. 8 6 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, proprio al fine di consentire al cittadino di accedere direttamente ai servizi sulla base della prescrizione del competente medico, ha stabilito l'eliminazione del Sistema di
autorizzazione previsto dagli art. 25 e 26 L. 23 dicembre 1978 n. 833, riconoscendo appunto il diritto dei cittadini ad ottenere in via immediata dal soggetto accreditato la prestazione sanitaria. Ciò sta a significare che, nel regime delle convenzioni con il contraddistinto dal passaggio CP_4
dal sistema del convenzionamento a quello del cosiddetto accreditamento
(art. 7 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502), i rapporti .fra le strutture private
e gli enti pubblici preposti all'attività sanitaria, pur mantenendo la loro natura concessoria devono ora qualificarsi come concessioni ex lege di attività di servizio pubblico, non aventi cioè più fonte (quantomeno esclusiva e principale) in un rapporto di natura negoziale, per cui la qualità
Contr di soggetto accreditato comporta per le un vincolo a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate che non può definirsi mero
corrispettivo contrattuale.”
Il giudizio di secondo grado.
II.1. Avverso tale sentenza di primo grado - con citazione notificata in data 17/21 novembre 2009- la
[...]
, proponevano Parte_4
appello con il quale venivano formulate le seguenti conclusioni:
“1) in integrale riforma della decisione appellata accerti l'Ecc.ma Corte di
Appello il credito maturato a titolo di interessi moratori (calcolati secondo il
7 saggio interesse di cui all'art. 5 del D. Lgs. 231/2002) da parte della società istante ovvero della , Controparte_1
nell'ammontare di €. 434.981,96 (da aggiornare a far data dall'1.3.2007 fino
all'effettivo soddisfo), ovvero nella diversa somma che l'Ecc.ma Corte riterrà dovuta, anche all'esito di ammissione di CTU contabile sulle somme oggetto di causa, di cui sin d'ora si formula espressa richiesta (in via istruttoria);
2) condanni, pertanto, (anche previa declaratoria di nullità di eventuali
e non conosciuti provvedimenti volti a limitare nel caso concreto
l'applicazione delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/02) le parti convenute, solidalmente tra loro ovvero per quanto di rispettiva competenza, al pagamento dell'importo come sopra determinato in favore della istante e/o
della così come computata al 28.2.2007, Controparte_1
oltre ulteriori interessi fino all'effettivo soddisfo;
3) condanni le parti convenute, solidalmente ovvero in quanto per
rispettiva competenza, al pagamento di spese diritti e onorari di causa, con attribuzione ai costituiti procuratori antistatali”.
Richieste istruttorie
In via istruttoria sulla scorta degli sviluppi economici, come indicati nel prospetto riepilogativo, facente parte integrante del seguente atto, si
chiede ammettersi CTU ovvero perizia contabile volta a verificare la correttezza del calcolo degli interessi come applicato nel caso di specie
8 nella percentuale del solo 7%, per le motivazioni in precedenza sin
d'ora esposte.
A sostengo del gravame, le appellanti articolavano diversi motivi di appello, con i quali lamentavano: i) il difetto di motivazione;
ii) il travisamento dei fatti;
e iii) la violazione del D. Lgs. n. 231/2002. In particolare, riprendendo le prospettazioni difensive già allegate dinanzi al primo Giudice ed articolandole sulla base di ulteriori spunti di riflessione, tra l'altro supportati (anche) dagli arresti giurisprudenziali nel frattempo intervenuti sul punto, veniva fondamentalmente sollecitato lo scrutinio della vicenda oggetto di giudizio sulla base della valorizzazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti ( ed ) Parte_1 Controparte_2
a valle dell'originario accreditamento, in virtù del quale l'ente pubblico aveva iure privatorum regolamentato i termini e le condizioni dell'attività da prestare da parte del centro accreditato sussumendoli in una vera e propria “transazione commerciale”, come tale riconducibile alle disposizioni di cui al citato D. Lgs. n. 231/2002.
II.2. Si costituiva in giudizio solo l , la Controparte_2
quale contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto, in via subordinata, riportandosi (per quanto concerneva il merito della domanda) a quanto dedotto in primo grado, chiedeva la detrazione, dalla somma richiesta, di una percentuale (pari al 30% del fatturato) per la regressione tariffaria e la compensazione dell'eventuale debito con il proprio credito
9 (pari ad €. 1.393.311,30) asseritamente derivante dal superamento, da parte della della capacità operativa massima Parte_1
(COM) relativa al periodo 1998/2002.
II.3. Con sentenza n. 2396/2012 del 27 giugno 2012, la Corte di
Appello di Napoli rigettava l'impugnazione, con l'integrale compensazione delle spese del secondo grado, in tal senso confermando, con l'aggiunta di ulteriori argomentazioni, il ragionamento sviluppato dalla sentenza di primo grado.
Il giudizio di legittimità.
III.1. Con ricorso e pedissequo decreto notificati il 24 settembre
2013, la e la Parte_1 Parte_5
(poi
[...] Parte_2
impugnavano la sentenza di secondo grado sulla scorta di tre distinti motivi volti a censurare il ragionamento che era stato svolto dalla Corte di Appello di Napoli in funzione della conferma della sentenza di primo grado.
In particolare (e per quanto qui rileva), con il primo motivo di ricorso, veniva censurata, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 1, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs n.
231/2002, con riferimento agli artt. 8–quater, 8–quinques ed 8–sexies del D. Lgs. n. 502/1992 ed agli artt. 12 e 30, co. 2°, del codice dei contratti pubblici, in cui il Giudice del gravame era incorso laddove risultava adottata un'errata interpretazione delle su citate disposizioni normative: i)
10 sia rispetto al sintagma “transazione commerciale” usato dal D. Lgs. n.
231/2002, che è termine “generico”, utilizzato in senso “fattuale” dalla fonte comunitaria da cui pacificamente promana;
ii) sia, inoltre, rispetto alla fonte del rapporto obbligatorio azionato, nella specie (erroneamente) individuato nell'atto di accreditamento della struttura sanitaria piuttosto che nei “contratti” stipulati “a valle” per l'erogazione delle prestazioni;
iii) sia, ancora, rispetto alla stessa ratio del D. Lgs. n.
231/2002 intesa a scoraggiare il “trasferimento” delle conseguenze economiche negative dell'adempimento tardivo dalla sfera del debitore a quella del creditore;
iv) sia, infine, rispetto al regime giuridico dei contratti della P.A., che non può essere considerato “in qualche modo privilegiato” al confronto con quello applicabile ai privati, soprattutto quando questa agisce (come nel caso in esame) iure privatorum.
I I I . 3 .Con sentenza n. 17341/2017 del 13 luglio 2017, resa dalla
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, veniva accolto il primo motivo di ricorso, al contempo dichiarando assorbiti i restanti, per l'effetto cassata l'impugnata sentenza di secondo grado, con conseguente rinvio della causa dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, in altra composizione, onde provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. In particolare la Suprema Corte c o s ì
c o n c l u d e v a : “ ( … ) la vicenda negoziale si iscrive perciò senza riserve nell'arco di efficacia del D.Lgs. 231/2002 e, dunque, comporta nel caso in cui il ritardo nei pagamenti divenga intollerabile, l'adozione delle severe
disposizioni in tema di interessi moratori da esso previste. Erra, dunque,
11 il giudice gravato il cui ragionamento non tiene conto della sequenza operativa delineata dal D.Lgs. 504/1992 e della natura, inconfutabilmente
Cont negoziale, degli accordi che l' stringe con singoli operatori accreditati ai
fini dell'erogazione di prestazioni in campo sanitario. La sentenza va perciò cassata e la causa va rimessa al giudice a quo per il necessario seguito
a mente dell'art. 383, comma 1, cod. proc. civ.”.
IV.1. In ossequio a quanto disposto dalla Suprema Corte, in relazione alla piena riferibilità delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.
231/2002 (anche) ai rapporti – come quello oggetto del presente
Contr giudizio – intercorrenti tra le e le strutture sanitarie private accreditate, la e la Parte_1 Parte_2
riassumevano il giudizio ex art. 392 c.p.c. innanzi alla
[...]
Corte di Appello di Napoli - con citazione notificata in data 10 novembre
2017- con la quale chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) in integrale riforma della decisione di primo grado, nonché (e per quanto occorrer possa) di quella di secondo grado (annullata), accerti
e dichiari l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, per tutte le ragioni innanzi esposte, il buon diritto del ovvero (e per la parte Parte_1
eventualmente di sua competenza) della Parte_2
(quale incorporante, giusta atto di fusione per notaio
[...] Pt_6
del 26.7.2016, rep. n. 52672, della Controparte_1
), a vedersi riconoscere il credito da queste ultimo maturato a CP_1
titolo di interessi moratori sugli importi spettanti per le prestazioni 12 effettuate negli anni 2004, 2005 e 2006 (calcolati secondo il saggio interesse di cui all'art. 5 del D. Lgs. 231/2002), quantificandolo nell'ammontare di €. 434.981,96 (da aggiornare a far data dall'1.3.2007
fino all'effettivo soddisfo), ovvero nella diversa somma che l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli riterrà dovuta secondo giustizia, anche all'esito di CTU contabile sulle somme oggetto di causa, di cui sin d'ora si reitera espressa richiesta di ammissione (in via istruttoria);
2) condanni, per l'effetto, (anche previa declaratoria di nullità di eventuali
e non conosciuti provvedimenti volti a limitare nel caso concreto
l'applicazione delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/02) la CP_2
(già, ) al pagamento dell'importo come sopra
[...] CP_2
determinato in favore delle società istanti, come sopra precisato, oltre
ulteriori interessi da riconoscersi fino all'effettivo soddisfo;
3) condanni, infine, parte soccombente al pagamento delle spese e dei
compensi professionali di causa, al riguardo provvedendo anche alla determinazione delle spese di lite relative al giudizio di legittimità, oltre spese generali ed accessori di legge.
Richieste istruttorie
In via istruttoria sulla scorta degli sviluppi economici, come indicati nel prospetto riepilogativo già allegato agli atti di causa e riprodotto nel
libello introduttivo, si chiedeammettersi CTU contabile volta a sviluppare
e/o verificare il calcolo degli interessi come applicato nel caso di specie nella percentuale del solo 7%, per le motivazioni in precedenza sin d'ora
13 esposte. Con ogni eventuale precisazione dei quesiti da sottoporre al CTU in funzione della corretta quantificazione della domanda.”.
IV.2. Con comparsa del 7 marzo 2018 si costituiva in giudizio l'
[...]
, la quale, nel resistere alle tesi avverse, eccepiva Controparte_2
nuovamente il superamento della capacità massima operativa (COM), e del tetto si spesa nel periodo oggetto del preteso pagamento degli interessi ex dlgs.n. 231/2002.
IV.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 4 luglio 2024, celebrate con le modalità dell'udienza cartolare, le parti depositavano le loro note conclusive e la Corte riservava la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Alla scadenza, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
Senonchè la Corte, con ordinanza del 29 ottobre 2024, rimetteva la causa sul ruolo e nominava CTU contabile, nella persona della dr.ssa
[...]
, al fine di procedere “al calcolo degli interessi moratori (secondo il Per_1
saggio di interesse e decorrenza di cui all'art. 5 D.Lgs n. 231/2002) sugli importi spettanti al per le prestazioni effettuate Parte_1
dall' negli anni 2004,2005, 2006”. Pt_7
All'esito del mandato peritale, depositata CTU, all'udienza del 5
giugno 2025, le parti concludevano e la Corte introitava la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
14 Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Deve, innanzitutto, precisarsi che “il giudizio di rinvio conseguente
alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito
(giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla
pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti
(come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il
passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1824/05, conf. Cass. n.
15143/2021).
Secondo quanto previsto dall'art. 393 c.p.c., la fase di rinvio non è, dunque, un nuovo giudizio di appello, bensì la fase rescissoria dello stesso processo di cassazione. D'altronde, secondo il disposto di cui all'art. 384, 2°
comma, seconda ipotesi, c.p.c., la stessa Corte di Cassazione, in caso di annullamento della sentenza impugnata ha il potere di decidere la causa nel merito, qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto,
15 compiendo essa stessa il giudizio rescissorio, conseguente a quello rescindente. Nel caso in cui siano necessari ulteriori accertamenti, la fase rescissoria è rimessa al giudice di rinvio, che emette una sentenza non sostitutiva di quella emessa dal giudice di primo grado (già irretrattabilmente eliminata con la sentenza d'appello e con quella emessa dalla Cassazione), ma decide direttamente sulle domande che risultino ancora sub iudice.
Ne deriva che la domanda proposta in sede di riassunzione può essere esaminata esclusivamente nei limiti del giudizio rescissorio, conseguente a quello rescindente emesso dalla Suprema Corte e con riferimento all'esame del merito delle pretese sostanziali ancora in discussione tra le parti.
In altri termini “L'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla
sentenza pronunciata in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice del rinvio potesse rimettere in discussione l'applicabilità del principio di non contestazione affermata in sede cassatoria, così come la ritualità della notifica dell'atto di deferimento dell'interrogatorio formale, pure affermata in sede di legittimità, essendogli unicamente consentito di valutare le conseguenze probatorie derivanti dalla mancata risposta
all'interpello ex art. 232 c.p.c.)” (cfr. Cass. n. 5253/2024).
È dunque inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domanda ed eccezioni nuove, operando le preclusioni
16 derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, e neppure le questioni rilevabili d'ufficio, che non siano state considerate dalla
Suprema Corte, possono essere dedotte o comunque esaminate posto che,
diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di legittimità, in contrasto con il principio della sia infrangibilità (cfr. da ultimo Cass.n. 3239/2024).
2.Venendo al caso in esame, non può essere revocata in discussione la correttezza del principio di diritto espresso in sede di legittimità, in ordine alla riconosciuta applicabilità della disciplina dettata dal D.Lgs. n.
Contr 231/2002 ai rapporti intercorrenti tra le e le strutture sanitarie private accreditate, principio sancito dalla sentenza remittente e ribadito, di recente, dalla Suprema Corte con la sentenza SSUU n. 35092/2023
(“Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad un contratto - CP_4
accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato”).
In particolare, si legge nella sentenza remittente: “Giova al riguardo richiamare il recente precedente di questa Corte (Cass., Sez. III,
11.10.2016, n. 20391), che (…)ha in linea generale espresso il condivisibile
17 convincimento che anche le prestazioni in favore di un ente pubblico – e segnatamente – come nel caso odierno, ed in quello affrontato dal citato precedente, le prestazioni in campo sanitario – costituiscano transazioni
commerciali ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, alla cui natura di comuni accordi contrattuali non crea ostacolo la circostanza che alla loro stipulazione si addivenga, nel comparto in esame, secondo l'iter delineato dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, all'esito di una sequenza operativa, le fasi iniziali della quale sono scandite, attraverso l'adozione del provvedimento di autorizzazione e di accreditamento, da un'evidente manifestazione della
potestà di imperio attribuita alla P.A. Esattamente dipinge questo iter il citato precedente, sottolineando che a seguito dell'adozione del provvedimento di accreditamento – provvedimento amministrativo che abilita la struttura, previamente autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria, ad inserirsi nel servizio sanitario pubblico e che è pertanto riconducibile al genus della concessione – l'attività della pubblica amministrazione – nella prima fase
che conduce all'accreditamento connotata dalla supremazia dell'ente pubblico e dalla spendita di poteri pubblicistici intesi a determinare i livelli prestazionali imposti all'accreditato - «non si arresta a livello provvedimentale, ma percorre una sequenza gestionale in cui l'esercizio dello ius imperii passa a un accessorio esercizio del suo ius privatorum,
stipulando un apposito negozio con il soggetto che ha conferito la concessione per interferire, seppur su un piano tendenzialmente paritario, nella gestione della concessione stessa». Quello che così prende forma, perciò, «si qualifica ed assume la forma di un contratto nel quale […]
18 quelle che sono così diventate le parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l'accreditato assume nei confronti degli utenti […], nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua
volta si obbliga a pagargli». Ricostruita in questi termini, come pure il precedente citato chiosa in conclusione, la vicenda negoziale si iscrive perciò senza riserve nell'arco di efficacia del D.Lgs. 231/2002 e, dunque, comporta nel caso in cui il ritardo nei pagamenti divenga intollerabile, l'adozione delle severe disposizioni in tema di interessi moratori da esso previste”.
Ciò posto, alla luce della sentenza di rinvio su riportata, giacchè, si ripete, la domanda proposta nel giudizio di riassunzione può essere esaminata esclusivamente nei limiti del giudizio rescissorio, conseguente a quello rescindente espresso dalla Suprema Corte e con riferimento all'esame del merito delle pretese sostanziali ancora in discussione tra le parti, occorre, in questa sede, quantificare il credito degli odierni riassumenti, nei confronti dell' Ente convenuto, all'erogazione degli interessi moratori maturati sui ritardati pagamenti, rimanendo preclusa ogni ulteriore indagine in ordine alle prospettazioni difensive ed alle allegazioni probatorie sviluppate dalle parti dopo il maturare delle decadenze e preclusioni derivanti dal giudicato interno formatosi a seguito della definizione della fase rescindente (conclusasi con l'annullamento della sentenza di secondo grado).
In premessa, si precisa, ancorchè non si stata mossa sul punto alcuna contestazione, che legittimata attiva, sul piano sostanziale e
19 processuale, alla pretesa creditoria azionata in questo giudizio è la
[...]
e non anche la Parte_1 Controparte_1
, in quanto la prima, con contratto di cessione pro soluto del 19
[...]
dicembre 2006, a ministero del notaio , racc. n. 9768, ha Persona_2
ceduto alla seconda il proprio credito maturato fino al 2005 nei confronti della , solo in linea capitale e interessi legali, Controparte_2
riservandosi espressamente la titolarità del maggior credito per gli interessi dovuti ai sensi del D.Lgs 231/2002 (cfr. art. 2 del citato contratto “Con il presente Contratto il cedente cede a titolo oneroso pro soluto e pertanto
senza alcuna garanzia della solvibilità del debitore ceduto, al Cessionario, che acquista i crediti di cui alle fatture indicate negli estratti conto (…) inclusi gli interessi di ritardato pagamento, maturati e maturandi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche a titolo di risarcimento danni e/o di rimborso spese anche legali), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti crediti
ed al loro esercizio, vantati dallo stesso Cedente nei confronti dell'
[...]
. In particolare Controparte_5
all'art.
3.2 del citato contratto di cessione è specificato che “in deroga a quanto previsto all'art. 2, le parti si danno reciprocamente atto che restano di esclusiva competenza del Cedente tutti gli interessi maturati e maturandi
sulle somme oggetto della presente cessione purchè incassate, quanto alla sorta capitale , entro un periodo massimo di cinque anni a partire dalla data odierna;
pertanto , Controparte_1
20 si impegna sin da ora a retrocedere al cedente le somme eventualmente incassate a tale titolo”.
Va altresì rilevato che l' , nel costituirsi nel Controparte_2
presente giudizio di rinvio, ha del tutto omesso di riproporre e di argomentare l'eccezione di compensazione riferita alle somme (pari ad €
1.393.311,30) che la stessa riteneva di avere titolo di recuperare nei confronti della per l'asserito superamento della CMO Parte_1
(capacità operativa massima) riguardante il periodo 1998/2002.
Dal chè tale eccezione (omessa sia all'atto della costituzione che nelle note conclusive) deve intendersi implicitamente rinunciata. In ogni caso si ritiene che, in
Contr relazione al presunto controcredito, l' non abbia offerto alcun valido riscontro probatorio, non potendosi valutare a tale fine la documentazione tardivamente depositata nel corso del presente giudizio di rinvio.
Al fine di procedere alla esatta quantificazione del credito vantato dalla a titolo di interessi moratori secondo il saggio Parte_1
di interesse di cui all'art. 5 D.Lgs n. 231/2002, sugli importi spettanti per le prestazioni effettuate dall' negli anni 2004,2005,2006, questa Pt_7
Corte, quale giudice del rinvio, ha disposto l'espletamento di una CTU di natura contabile, che: “Sulla base delle risultanze delle analisi documentali
e tecnico compiute e tenendo conto dei quesiti posti dal G.I.” ha proceduto alla determinazione degli interessi di mora D.L. 231/20002 al
28 febbraio 2007, che sono risultati pari ad € 637.346,19.
21 Sulla scorta delle osservazioni dei CTP di parte, tuttavia l'ausiliario ha chiarito che: “In merito alle fatture pagate a seguito dei decreti ingiuntivi rilevo che gli interessi pagati sono interessi legali e non
moratori nello specifico per le seguenti fatture:
• DL 9307/06 : fatture n. 98-99-100-101-102-103-104-105-
106-107-108-109-110-112 del 30.06.2006 dal decreto ingiuntivo
n.34494/06 si legge che vengono pagate per il 70% pari a euro
139.607,78 oltre gli interessi legali pari ad euro 9.143,35
• DL 5293/06 : fatture n. 19-20-21-22-23-24-24 del
28/02/2006 con decreto ingiuntivo rg 35009 viene pagata la cifra di euro 74.244.83 su cui si determinano gli interessi legali per euro 4058,04 come ingiunti dal Tribunale di Napoli Giudice
Capuano sentenza del 29.06.2006
• DL 6674/05 : fatture dalla n. 20-21-22-23-24-25-26 del
31/05/2005 con decreto ingiuntivo n.RG26681/05 del
14.09.2005 viene ingiunto il pagamento di euro 190.935,07 oltre agli interessi al tasso legale legali quantificati in euro
9625,22 il tutto liquidato in data 21.11.2007;
• DL 8207/05 : fatture n. 129-130-131-132-133-134 del
30/09/2004 per un
22 totale di euro 125.075,02 di cui incassato a seguito di decreto ingiuntivo n.26676/05 euro 24.905,48 oltre come riportato sull'ingiunzione di pagamento gli interessi legali;
• DL 6233/05 : fatture n.53-54-55-56-57-58-59-60-61 del
30/04/2004 di cui viene chiesto e ottenuto il pagamento di euro
35.266,61 oltre interessi corrispettivi, come richiesto in via principale e specificato nell'ingiunzione di pagamento
n.26671/05 del 06/09/05 ;
• DL 6771/05 : fatture n.21-22-23-24-25-26-27-28-29 del
29/02/2004 viene liquidato l'importo di euro 111.801,62 con applicazione degli interessi legali come da ingiunzione del
21.09.2005 RG 26669/05;
• DL 5734/06 : fatture dal n.39-40-41-42-43-44-45 del
31/03/2006 di cui viene ingiunto il pagamento di euro
95.591,05 oltre agli interessi legali R.G 2477/06 del 11/07/06”.
Solo con riferimento alle fatture n .156-157-158-159-160-161-
162-163 del 30/11/2004, di cui fu chiesta ed ottenuta l' ingiunzione n.9398/06 del 21/11/2006 per il pagamento residuo di € 39.076,94,
l ' a u s i l i a r i o h a s p e c i f i c a t o ch e , i n a g g i u n t a a l l a s o r t a c a p i t a l e e d i n t e r e s s i l e g a l i , f u r o n o applicati gli interessi previsti dal art.4 e 5 D. Lgs. n.231/2002 (interessi moratori). Pertanto dalla tabella allegata per l'anno 2004 art.26 ha provveduto a stralciare gli interessi calcolati pari ad € 7.201.75 .
23 Sicchè, richiamando la “tabella allegata alla bozza di perizia riferita all'anno 2004 art.26 in cui sono elencate le fatture in oggetto con il calcolo degli interessi di mora elaborati e da sottrarre al calcolo finale” ha concluso che gli interessi di mora dovuti ammontano ad € 630.144,44
In definitiva, alla luce delle risultanze dell'elaborato peritale – che questa Corte condivide e appare immune da censure e vizi logici- va accolta la domanda proposta dalla nei confronti Parte_1
dell ad oggetto il pagamento degli interessi moratori Controparte_2
maturati sulle prestazioni effettuate negli anni 2004,2005,2006, calcolati secondo il saggio di interessi di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e per l'effetto l va condannata a pagare alla Controparte_2 [...]
a tale titolo la somma di € 630.144,94, oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda ( ovvero dalla data della citazione di primo grado del 4/5 giugno 2007) all'effettivo soddisfo.
5. Quanto al governo delle spese processuali, in considerazione dell'esito complessivo della controversia, in questa sede occorre procedere alla rideterminazione delle spese di tutti i gradi di giudizio (compreso il giudizio svoltosi dinanzi alla S.C. di Cassazione).
La regolamentazione delle spese processuali deve essere compiuta facendo applicazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché
riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito
24 tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ebbene, per il principio di soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., le spese di lite del primo grado di giudizio, del secondo grado di giudizio, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio sostenute dalla vanno Parte_1
poste a carico della e liquidate, come in dispositivo, in Controparte_2
base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico dello scaglione di valore da €
520.001,00 ad € 1.000.000,00 tenuto conto del decisum, senza computare la fase istruttoria, non tenutasi in appello, ma solo nel presente giudizio di rinvio) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass.
n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano
controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
25 Quanto al rapporto processuale tra la cessionaria del credito, la
(ora Controparte_1 [...]
e l'appellata , vista la Parte_2 Parte_8
sostanziale estraneità della prima alle pretese di pagamento di cui in questa sede si controverte, e la sua costituzione di giudizio per mero
“scrupolo difensivo” e in via prudenziale, non avendo essa spiegato difese specifiche ed autonome, appare opportuno disporre la compensazione delle spese reciprocamente sostenute tra dette parti, per tutti i gradi di giudizio.
Anche le spese della CTU espletate nel presente giudizio di rinvio vanno poste definitivamente a carico dell' . Controparte_2
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 17341/2017, di annullamento della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2396/2012,
depositata il 27 giugno 2012, riassunto dalla e dalla Parte_1
(quale incorporante della Parte_2
), in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti della , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di riassunzione per l'udienza del 27 marzo 2018, notificato in data 10 novembre 2017, così provvede:
26 A) accoglie la domanda proposta dalla e, per Parte_1
l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della Controparte_2
della somma di € 630.144,44, a titolo di interessi Parte_1
moratori sugli importi spettanti per le prestazioni effettuate negli anni
2004,2005 e 2006 (calcolati secondo il saggio di interesse di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002), oltre interessi legali dalla domanda (ovvero dalla data della citazione di primo grado del 4/5 giugno 2007) fino all'effettivo soddisfo;
B) condanna l' al pagamento in favore della Controparte_2 [...]
e delle spese di tutti i gradi del giudizio, che liquida: Parte_1
- quanto al primo grado in € 29.193,00, per compensi professionali, oltre al 15 % sul compenso a titolo di rimborso per spese generali, IVA e
CPA come per legge;
- quanto al giudizio di appello, in € 18.511,00 per compensi professionali, oltre al 15 % sul compenso a titolo di rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- quanto al giudizio di cassazione in € 14.005,00 per compensi professionali, oltre al 15 % sul compenso a titolo di rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- quanto al giudizio di rinvio in € 1.860,93 per le spese vive, €
26.155,00 per compensi professionali, oltre al 15 % sul compenso a titolo di rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) compensa le spese reciprocamente sostenute tra la
[...]
(quale incorporante della Parte_2 [...]
[...]
[...] ) e l' , per tutti i gradi di Controparte_6 Controparte_2
giudizio;
C) pone definitivamente a carico dell' le spese della Controparte_2
CTU espletata nel presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Napoli, addì 2 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
•
28