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Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 23/07/2024, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2619 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Romano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2619 /2021, introdotta da:
(c.f. ), nato/a a VIZZINI (CT) il 22/06/1942 Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. UGGE' PAOLA Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORE
CONTRO c.f. ) CP_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. FERRATI PAOLO Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito in via principale: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del ex art. 2051 c.c. per le lesioni personali causate CP_1 all'attrice e, per l'effetto, condannarlo al risarcime i, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alle predette lesioni nell'importo complessivo quantificato in euro 7.499,00, ovvero nel diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. Nel merito in via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisata la responsabilità concorrente della sig.ra rispetto all'evento occorso, Pt_1 condannare il al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali nell'importo CP_1 proporzionalm /o ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite”.
PARTE CONVENUTA: “- In via principale: nel merito: previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da nei confronti del con Parte_1 CP_1
Pag. 1 atto di citazione del 13 settembre 2021;
- Subordinatamente: nella denegata ipotesi di accoglimento – anche solo parziale – delle domande proposte contro il
previa declaratoria di responsabilità concorrente dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso, CP_1 contenere il risarcimento dovuto alla entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità Pt_1 addebitabile all' e, da dalla conseguenza immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle Controparte_2 obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria;
- Con la rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
L'attrice ha convenuto il deducendo che l'8 ottobre 2020, intorno alle ore 16:00, CP_1 mentre stava percorrendo la locale via Cavour, la stessa, sul marciapiede antistante l'ingresso della libreria Edizioni Paoline, inciampava in una parte della rastrelliera portabici divelta dalla propria sede la cui visibilità era ostruita dalle biciclette parcheggiate, cadendo rovinosamente a terra e provocandosi così un “trauma da caduta accidentale con FLC gamba sx”, giudicato dai sanitari del P.S. guaribile in gg. 7.
Parte attrice, per comprovare la dinamica lesiva descritta nell'atto di citazione, produceva alcune fotografie del luogo del sinistro che rendono conto della presenza di plurime tracce ematiche in prossimità dell'elemento divelto della rastrelliera, e chiedeva altresì che fosse assunta la deposizione di dipendente della libreria che l'aveva prontamente assistita, la quale, sentita Testimone_1 all'udienza dell'11 novembre 2022, dichiarava di non aver visto la caduta di parte attrice e che il sinistro si è verificato in “una bella giornata di sole”, confermando tuttavia di essere al corrente della pericolosa rastrelliera rotta e di aver prestato soccorso alla sig.ra che era effettivamente Pt_1 ferita, dopo che la stessa aveva fatto ingresso presso la libreria.
Parte attrice evidenziava altresì, nel corpo della memoria di replica, che ulteriore riscontro alla dinamica causale posta a fondamento della pretesa attorea poteva ravvisarsi nello stesso verbale di
P.S., ove si dava atto di aver eseguito un'iniezione IGG anti-tetano, che non avrebbe avuto ragion d'essere là dove la ferita non fosse stata provocata dal contatto con materiale ferroso.
In merito al danno conseguenza, parte attrice si sottoponeva ad una visita medico legale, al cui esito il dott. rilevava che la paziente aveva riportato una “contusione alla spalla sinistra, contusione con Per_1 ferita lacerocontusa alla tibia sinistra e contusione escoriata al ginocchio destro”, da cui era derivata un'inabilità temporanea di dieci giorni al 75%, di dieci giorni al 50% e di ulteriori venti giorni al 25%, stimando invece un'invalidità permanente del 3/4%.
Parte attrice, sulla scorta del compendio probatorio appena descritto, riteneva dimostrata la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto la sig.ra usando CP_1 Pt_1
l'ordinaria diligenza, non avrebbe potuto avvedersi dell'insidia rappresentata dalla componente di
Pag. 2 rastrelliera divelta poiché, da un lato, essendo preceduta da una serie di rastrelliere funzionanti che ospitavano plurimi velocipedi, tale ostacolo non era immaginabile e quindi prevenibile e, dall'altro lato, ulteriore elemento di disturbo era rappresentato dall'ombra delle ulteriori biciclette, che concorreva a rendere precaria la visibilità dell'insidia che aveva dato causa al sinistro.
Così argomentata la responsabilità dell'ente pubblico da cose in custodia, parte attrice chiedeva il ristoro di tutti i danni patiti, quantificati nella misura di € 7.499,00, di cui € 3.693,00 a titolo di danno biologico al 3,5%, € 735,00 per gg. 10 di inabilità temporanea al 75%, € 735,00 per gg. 15 di inabilità temporanea al 50% e gg. 20 per inabilità temporanea al 25%, oltre ad € 1.846, a titolo di danno morale, da ritenersi “correlato alla sofferenza fisica post-infortunio” consistita anche nell'improvvisa deprivazione della propria autonomia.
Parte convenuta contestava sia l'an sia il quantum della responsabilità invocata da parte attrice.
Rilevava, sotto il primo profilo, come non sarebbe stato soddisfatto l'onere della prova in merito alla dinamica causale, considerato che la versione descritta nell'atto di vocatio in ius non era stata riscontrata dalla citata che aveva infatti riferito di non aver assistito alla caduta. CP_3
Sotto il secondo profilo, anche ad ammettere che il sinistro si fosse verificato nei termini descritti da parte attrice, il contestava l'affermazione della propria responsabilità, CP_1 evidenziando come fossero molteplici gli elementi indiziari che militavano a favore della natura assorbente del contegno colposo posto in essere dalla danneggiata. Rilevavano in tal senso sia l'orario diurno che, come desumibile dalla fotografia ripresa da google maps, rendeva agevolmente visibile l'ostacolo che avrebbe dato causa al sinistro, sia la circostanza che, come parimenti desumibile dalla predetta fotografia, l'elemento divelto non superasse la sagoma di ingombro delle biciclette posizionate nei precedenti stalli. Tale conformazione dei luoghi rendeva infatti ragionevole l'ipotesi secondo cui l'infortunio si sarebbe verificato allorché la dopo aver Pt_1 superato le parti integre della rastrelliera, aveva svoltato verso destra, di talché, nell'effettuare tale movimento, la stessa ben avrebbe potuto avvedersi dell'insidia inerte e così agevolmente evitarla.
Parte convenuta evidenziava come il complessivo contegno colposo appena descritto fosse idoneo a giustificare il rigetto della domanda attorea perché integrante il caso fortuito, suscettibile di escludere la stessa configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., oppure ai sensi del comma secondo dell'art. 1227 c.c., dovendosi in particolare ritenere che usando l'ordinaria diligenza la avrebbe potuto evitare i danni dalla medesima patiti. Pt_1
Tanto parte attrice quanto parte convenuta formulavano poi anche reciproche domande subordinate con le quali chiedevano accertarsi il concorso di colpa, con le conseguenze previste dall'art. 1227 co. 1 c.c. in punto di liquidazione del danno.
Il Tribunale, formulata proposta conciliativa, rifiutata dal disponeva eseguirsi CP_1
Pag. 3 CTU medico legale, al cui esito, non contestato dai consulenti di parte, il dott. stimava Pt_2 un'inabilità temporanea di complessivi gg. 32, di cui 7 al 75%, 10 al 50% e 15 al 25%, oltre a postumi idonei ad integrare un danno permanente valutabile nella misura del 2% di riduzione dell'efficienza psicofisica senza nessuna incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
La domanda può essere accolta nei limiti di seguito precisati.
In punto di an della responsabilità, parte attrice ha assolto all'onere di dimostrare il nesso di causalità tra le lesioni patite e l'insidia oggettivamente costituita dallo stallo divelto della rastrelliera, militando in tal senso le plurime tracce ematiche rilevate nei pressi dell'ostacolo, documentate dai rilievi fotografici prodotti, la deposizione della che sebbene non abbia assistito alla caduta CP_3 contribuisce a comprovare la versione attorea nella parte in cui ha riferito di averla immediatamente soccorsa e di essere ben consapevole delle condizioni in cui versava la rastrelliera, e in ultimo l'iniezione antitetanica, logicamente compatibile solo con la collisione con materiale ferroso, che, essendo stata eseguita sulla base dell'anamnesi della danneggiata resa nell'immediatezza, concorre a dimostrarne la genuinità del narrato.
Vanno parimenti disattese le eccezioni di parte convenuta in ordine all'attitudine del contegno colposo di parte attrice ad escludere la responsabilità del ai sensi degli artt. 2051 CP_1
o 1227 co. 2 c.c. poiché, sebbene l'orario diurno induca a qualificare in termini parzialmente negligenti l'incedere della tale condotta non presenta i caratteri richiesti dalla giurisprudenza Pt_1 ai fini dell'allocazione della responsabilità sul solo danneggiato. E invero, a fronte della mancanza di segnali di pericolo, la mera distrazione del consociato, che inavvertitamente non si accorga di un ostacolo astrattamente visibile, non vale a perfezionare né un contegno abnorme, necessario per integrare il caso fortuito liberatorio ex art. 2051 c.c. (cfr. Cass., Sez. III, 1° febbraio 2018, n. 2481), né un'evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, condizione invece richiesta per l'applicazione dell'art. 1227 co. 2 c.c. (cfr., ex multis, Cass.,
Sez. VI, 17 novembre 2021, n. 34886). Come infatti confermato dalla Suprema Corte nella affine ipotesi della caduta in una buca da parte di pedone distratto, il comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile (Cass., Sez. III, 29 luglio
2016, n. 15761).
La circostanza tuttavia che il sinistro si sia verificato in pieno giorno induce a ritenere, attesa la natura inerte dell'insidia, che lo stesso sia stato in parte concausato dal contegno colposo della vittima che, infatti, prestando maggiore attenzione, avrebbe verosimilmente potuto evitare l'ostacolo.
La colpa va tuttavia ripartita nella misura del 25% a carico della danneggiata e per il residuo a carico di parte convenuta, assumendo rilievo quanto da quest'ultima comprovato tramite le fotografie
Pag. 4 ritratte da google maps circa il mancato superamento, da parte dell'elemento divelto, della sagoma di ingombro delle biciclette posizionate nei precedenti stalli. Tale circostanza, a ben vedere, non giova alle ragioni del n quanto, dimostrando che parte attrice si sarebbe potuta avvedere CP_1 dell'insidia soltanto al momento di girare verso destra, induce a contenerne il grado di responsabilità che sarebbe stato infatti più elevato se, sporgendo l'ostacolo rispetto alla sagoma della rastrelliera, parte attrice avesse avuto la possibilità di avvedersene anche a distanza anziché soltanto quando si trovava a stretto contatto con esso.
Passando ad esaminare il quantum debeatur, possono condividersi le considerazioni svolte dal CTU, non contestate dai consulenti di parte, con la conseguenza che, in applicazione dei più aggiornati valori tabellari meneghini, il danno va quantificato nella misura di seguito indicata:
- Danno da inabilità temporanea: € 1.610,00
o gg. 7 al 75%: € 603,00;
o gg. 10 al 50%: € 575,00;
o gg. 15 al 25%: € 431,25;
- Danno da inabilità permanente: € 1.480,00;
- Tot: 3.090,00;
- Riduzione al 75% per concorso di colpa: € 2.317,50.
Attesa la natura modesta del pregiudizio da invalidità permanente riportato da parte attrice non appare liquidabile un ulteriore importo a titolo di danno morale, peraltro soltanto evocato nell'atto di citazione.
Le somme dovute a titolo di risarcimento, aventi natura di debito di valore, devono essere maggiorate della rivalutazione dalla data del fatto ad oggi nonché maggiorate degli interessi cc.dd. compensativi - rispondenti alla funzione liquidatoria del danno da ritardo -, computati al tasso legale non sulle somme già interamente rivalutate ma su quelle devalutate al dì dell'illecito e rivalutate anno per anno in base agli indici Istat, dal giorno dell'illecito alla data della presente decisione.
L'esito del giudizio giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/4, liquidate come in dispositivo alla luce dei criteri di cui al DM. n. 55/2014 e, conformemente alla domanda di parte attrice, sulla base dei minimi valori previsti.
Vanno infine poste a carico solidale delle parti le spese di CTU come liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accerta la responsabilità al 75% del per i fatti di cui è causa e lo CP_1
- condanna al risarcimento del danno in favore di nella misura di € 2.317,50 a Parte_1
Pag. 5 titolo di danno alla persona oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice nella misura di
3/4, liquidate in € 1.905, 00 oltre accessori per legge, disponendo la compensazione tra le parti per il resto;
- condanna le parti in solido al pagamento delle spese di c.t.u. come già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Lodi il 22 luglio 2024
Il Giudice
dott.ssa Elisa Romano
Pag. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Romano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2619 /2021, introdotta da:
(c.f. ), nato/a a VIZZINI (CT) il 22/06/1942 Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. UGGE' PAOLA Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORE
CONTRO c.f. ) CP_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. FERRATI PAOLO Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito in via principale: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del ex art. 2051 c.c. per le lesioni personali causate CP_1 all'attrice e, per l'effetto, condannarlo al risarcime i, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alle predette lesioni nell'importo complessivo quantificato in euro 7.499,00, ovvero nel diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. Nel merito in via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisata la responsabilità concorrente della sig.ra rispetto all'evento occorso, Pt_1 condannare il al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali nell'importo CP_1 proporzionalm /o ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite”.
PARTE CONVENUTA: “- In via principale: nel merito: previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da nei confronti del con Parte_1 CP_1
Pag. 1 atto di citazione del 13 settembre 2021;
- Subordinatamente: nella denegata ipotesi di accoglimento – anche solo parziale – delle domande proposte contro il
previa declaratoria di responsabilità concorrente dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso, CP_1 contenere il risarcimento dovuto alla entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità Pt_1 addebitabile all' e, da dalla conseguenza immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle Controparte_2 obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria;
- Con la rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
L'attrice ha convenuto il deducendo che l'8 ottobre 2020, intorno alle ore 16:00, CP_1 mentre stava percorrendo la locale via Cavour, la stessa, sul marciapiede antistante l'ingresso della libreria Edizioni Paoline, inciampava in una parte della rastrelliera portabici divelta dalla propria sede la cui visibilità era ostruita dalle biciclette parcheggiate, cadendo rovinosamente a terra e provocandosi così un “trauma da caduta accidentale con FLC gamba sx”, giudicato dai sanitari del P.S. guaribile in gg. 7.
Parte attrice, per comprovare la dinamica lesiva descritta nell'atto di citazione, produceva alcune fotografie del luogo del sinistro che rendono conto della presenza di plurime tracce ematiche in prossimità dell'elemento divelto della rastrelliera, e chiedeva altresì che fosse assunta la deposizione di dipendente della libreria che l'aveva prontamente assistita, la quale, sentita Testimone_1 all'udienza dell'11 novembre 2022, dichiarava di non aver visto la caduta di parte attrice e che il sinistro si è verificato in “una bella giornata di sole”, confermando tuttavia di essere al corrente della pericolosa rastrelliera rotta e di aver prestato soccorso alla sig.ra che era effettivamente Pt_1 ferita, dopo che la stessa aveva fatto ingresso presso la libreria.
Parte attrice evidenziava altresì, nel corpo della memoria di replica, che ulteriore riscontro alla dinamica causale posta a fondamento della pretesa attorea poteva ravvisarsi nello stesso verbale di
P.S., ove si dava atto di aver eseguito un'iniezione IGG anti-tetano, che non avrebbe avuto ragion d'essere là dove la ferita non fosse stata provocata dal contatto con materiale ferroso.
In merito al danno conseguenza, parte attrice si sottoponeva ad una visita medico legale, al cui esito il dott. rilevava che la paziente aveva riportato una “contusione alla spalla sinistra, contusione con Per_1 ferita lacerocontusa alla tibia sinistra e contusione escoriata al ginocchio destro”, da cui era derivata un'inabilità temporanea di dieci giorni al 75%, di dieci giorni al 50% e di ulteriori venti giorni al 25%, stimando invece un'invalidità permanente del 3/4%.
Parte attrice, sulla scorta del compendio probatorio appena descritto, riteneva dimostrata la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto la sig.ra usando CP_1 Pt_1
l'ordinaria diligenza, non avrebbe potuto avvedersi dell'insidia rappresentata dalla componente di
Pag. 2 rastrelliera divelta poiché, da un lato, essendo preceduta da una serie di rastrelliere funzionanti che ospitavano plurimi velocipedi, tale ostacolo non era immaginabile e quindi prevenibile e, dall'altro lato, ulteriore elemento di disturbo era rappresentato dall'ombra delle ulteriori biciclette, che concorreva a rendere precaria la visibilità dell'insidia che aveva dato causa al sinistro.
Così argomentata la responsabilità dell'ente pubblico da cose in custodia, parte attrice chiedeva il ristoro di tutti i danni patiti, quantificati nella misura di € 7.499,00, di cui € 3.693,00 a titolo di danno biologico al 3,5%, € 735,00 per gg. 10 di inabilità temporanea al 75%, € 735,00 per gg. 15 di inabilità temporanea al 50% e gg. 20 per inabilità temporanea al 25%, oltre ad € 1.846, a titolo di danno morale, da ritenersi “correlato alla sofferenza fisica post-infortunio” consistita anche nell'improvvisa deprivazione della propria autonomia.
Parte convenuta contestava sia l'an sia il quantum della responsabilità invocata da parte attrice.
Rilevava, sotto il primo profilo, come non sarebbe stato soddisfatto l'onere della prova in merito alla dinamica causale, considerato che la versione descritta nell'atto di vocatio in ius non era stata riscontrata dalla citata che aveva infatti riferito di non aver assistito alla caduta. CP_3
Sotto il secondo profilo, anche ad ammettere che il sinistro si fosse verificato nei termini descritti da parte attrice, il contestava l'affermazione della propria responsabilità, CP_1 evidenziando come fossero molteplici gli elementi indiziari che militavano a favore della natura assorbente del contegno colposo posto in essere dalla danneggiata. Rilevavano in tal senso sia l'orario diurno che, come desumibile dalla fotografia ripresa da google maps, rendeva agevolmente visibile l'ostacolo che avrebbe dato causa al sinistro, sia la circostanza che, come parimenti desumibile dalla predetta fotografia, l'elemento divelto non superasse la sagoma di ingombro delle biciclette posizionate nei precedenti stalli. Tale conformazione dei luoghi rendeva infatti ragionevole l'ipotesi secondo cui l'infortunio si sarebbe verificato allorché la dopo aver Pt_1 superato le parti integre della rastrelliera, aveva svoltato verso destra, di talché, nell'effettuare tale movimento, la stessa ben avrebbe potuto avvedersi dell'insidia inerte e così agevolmente evitarla.
Parte convenuta evidenziava come il complessivo contegno colposo appena descritto fosse idoneo a giustificare il rigetto della domanda attorea perché integrante il caso fortuito, suscettibile di escludere la stessa configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., oppure ai sensi del comma secondo dell'art. 1227 c.c., dovendosi in particolare ritenere che usando l'ordinaria diligenza la avrebbe potuto evitare i danni dalla medesima patiti. Pt_1
Tanto parte attrice quanto parte convenuta formulavano poi anche reciproche domande subordinate con le quali chiedevano accertarsi il concorso di colpa, con le conseguenze previste dall'art. 1227 co. 1 c.c. in punto di liquidazione del danno.
Il Tribunale, formulata proposta conciliativa, rifiutata dal disponeva eseguirsi CP_1
Pag. 3 CTU medico legale, al cui esito, non contestato dai consulenti di parte, il dott. stimava Pt_2 un'inabilità temporanea di complessivi gg. 32, di cui 7 al 75%, 10 al 50% e 15 al 25%, oltre a postumi idonei ad integrare un danno permanente valutabile nella misura del 2% di riduzione dell'efficienza psicofisica senza nessuna incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
La domanda può essere accolta nei limiti di seguito precisati.
In punto di an della responsabilità, parte attrice ha assolto all'onere di dimostrare il nesso di causalità tra le lesioni patite e l'insidia oggettivamente costituita dallo stallo divelto della rastrelliera, militando in tal senso le plurime tracce ematiche rilevate nei pressi dell'ostacolo, documentate dai rilievi fotografici prodotti, la deposizione della che sebbene non abbia assistito alla caduta CP_3 contribuisce a comprovare la versione attorea nella parte in cui ha riferito di averla immediatamente soccorsa e di essere ben consapevole delle condizioni in cui versava la rastrelliera, e in ultimo l'iniezione antitetanica, logicamente compatibile solo con la collisione con materiale ferroso, che, essendo stata eseguita sulla base dell'anamnesi della danneggiata resa nell'immediatezza, concorre a dimostrarne la genuinità del narrato.
Vanno parimenti disattese le eccezioni di parte convenuta in ordine all'attitudine del contegno colposo di parte attrice ad escludere la responsabilità del ai sensi degli artt. 2051 CP_1
o 1227 co. 2 c.c. poiché, sebbene l'orario diurno induca a qualificare in termini parzialmente negligenti l'incedere della tale condotta non presenta i caratteri richiesti dalla giurisprudenza Pt_1 ai fini dell'allocazione della responsabilità sul solo danneggiato. E invero, a fronte della mancanza di segnali di pericolo, la mera distrazione del consociato, che inavvertitamente non si accorga di un ostacolo astrattamente visibile, non vale a perfezionare né un contegno abnorme, necessario per integrare il caso fortuito liberatorio ex art. 2051 c.c. (cfr. Cass., Sez. III, 1° febbraio 2018, n. 2481), né un'evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, condizione invece richiesta per l'applicazione dell'art. 1227 co. 2 c.c. (cfr., ex multis, Cass.,
Sez. VI, 17 novembre 2021, n. 34886). Come infatti confermato dalla Suprema Corte nella affine ipotesi della caduta in una buca da parte di pedone distratto, il comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile (Cass., Sez. III, 29 luglio
2016, n. 15761).
La circostanza tuttavia che il sinistro si sia verificato in pieno giorno induce a ritenere, attesa la natura inerte dell'insidia, che lo stesso sia stato in parte concausato dal contegno colposo della vittima che, infatti, prestando maggiore attenzione, avrebbe verosimilmente potuto evitare l'ostacolo.
La colpa va tuttavia ripartita nella misura del 25% a carico della danneggiata e per il residuo a carico di parte convenuta, assumendo rilievo quanto da quest'ultima comprovato tramite le fotografie
Pag. 4 ritratte da google maps circa il mancato superamento, da parte dell'elemento divelto, della sagoma di ingombro delle biciclette posizionate nei precedenti stalli. Tale circostanza, a ben vedere, non giova alle ragioni del n quanto, dimostrando che parte attrice si sarebbe potuta avvedere CP_1 dell'insidia soltanto al momento di girare verso destra, induce a contenerne il grado di responsabilità che sarebbe stato infatti più elevato se, sporgendo l'ostacolo rispetto alla sagoma della rastrelliera, parte attrice avesse avuto la possibilità di avvedersene anche a distanza anziché soltanto quando si trovava a stretto contatto con esso.
Passando ad esaminare il quantum debeatur, possono condividersi le considerazioni svolte dal CTU, non contestate dai consulenti di parte, con la conseguenza che, in applicazione dei più aggiornati valori tabellari meneghini, il danno va quantificato nella misura di seguito indicata:
- Danno da inabilità temporanea: € 1.610,00
o gg. 7 al 75%: € 603,00;
o gg. 10 al 50%: € 575,00;
o gg. 15 al 25%: € 431,25;
- Danno da inabilità permanente: € 1.480,00;
- Tot: 3.090,00;
- Riduzione al 75% per concorso di colpa: € 2.317,50.
Attesa la natura modesta del pregiudizio da invalidità permanente riportato da parte attrice non appare liquidabile un ulteriore importo a titolo di danno morale, peraltro soltanto evocato nell'atto di citazione.
Le somme dovute a titolo di risarcimento, aventi natura di debito di valore, devono essere maggiorate della rivalutazione dalla data del fatto ad oggi nonché maggiorate degli interessi cc.dd. compensativi - rispondenti alla funzione liquidatoria del danno da ritardo -, computati al tasso legale non sulle somme già interamente rivalutate ma su quelle devalutate al dì dell'illecito e rivalutate anno per anno in base agli indici Istat, dal giorno dell'illecito alla data della presente decisione.
L'esito del giudizio giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/4, liquidate come in dispositivo alla luce dei criteri di cui al DM. n. 55/2014 e, conformemente alla domanda di parte attrice, sulla base dei minimi valori previsti.
Vanno infine poste a carico solidale delle parti le spese di CTU come liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accerta la responsabilità al 75% del per i fatti di cui è causa e lo CP_1
- condanna al risarcimento del danno in favore di nella misura di € 2.317,50 a Parte_1
Pag. 5 titolo di danno alla persona oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice nella misura di
3/4, liquidate in € 1.905, 00 oltre accessori per legge, disponendo la compensazione tra le parti per il resto;
- condanna le parti in solido al pagamento delle spese di c.t.u. come già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Lodi il 22 luglio 2024
Il Giudice
dott.ssa Elisa Romano
Pag. 6