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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/05/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 11723/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 11723/2024, promosso congiuntamente da:
, con l'avv. SAINATI Paola , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. PAGINI Silvia, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
oggetto: separazione e cessazione effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 17.05.1980 tra e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1 Parte_1
Comune di Saonara (PD) Anno 1980 Numero 14 Parte II Serie A Ufficio 1, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nel predetto registro.
2. Confermare l'affidamento della figlia maggiorenne, ma incapace, ad entrambi i Per_1 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezion fatta per 2
le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
3. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la madre.
4. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: tutte le domeniche dalle ore 10,15 alle ore 20,30, oltre ad una sera durante la settimana per cenare insieme. Sarà il padre che andrà a prendere a casa della madre e/o presso la struttura, e poi la madre
Per_1 andrà a recuperare la figlia la sera a casa del sig. per accompagnarla a casa o in CP_1 struttura. Durante la pausa estiva, quando non sarà presso la struttura, il padre potrà
Per_1 vederla per due pomeriggi a settimana, oltre alla domenica. In ogni caso i genitori concordano che il padre darà conferma, di volta in volta, la sera prima, alla madre della visita di
Per_1 anche a mezzo messaggio telefonico. Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore. Il compleanno di sarà festeggiato tutti insieme. La
Per_1 madre conferma la propria massima disponibilità acchè il padre possa vedere e tenere
Per_1 tutte le volte che vorrà, compatibilmente con le condizioni di salute della figlia e del padre.
5. Confermare l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 400,00 mensili, che il Per_1 padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla data di omologazione della separazione.
6. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse della figlia siano poste a carico di Per_1 ciascun genitore nella misura del 50%.
7. Nulla a titolo di mantenimento tra i coniugi, avendo loro già definito ogni questione economica/patrimoniale derivante dal matrimonio, ed essendo entrambi economicamente autosufficienti.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in Saonara (PD) in data 17.05.1980, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del suddetto Comune al n. 14, Parte II, Serie A, Anno 1980, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni. Per_ Dalla loro unione sono nate due figlie: , nata il [...], maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e nata il [...], maggiorenne, incapace al Per_1
100%, non economicamente autosufficiente, dichiarata interdetta con Sentenza del
Tribunale di Padova n. 1760 del 2008. 3
Le parti, in data 10/10/2024 hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi, avvenuta in data 5/11/2024, la separazione è stata omologata con Sentenza n. 861/2024 del
13.11.2024, pubblicata il 21/11/2024 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza del
13/11/2024, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti con note depositate in data 14-15/05/2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dall'udienza di prima comparizione in trattazione scritta, ovvero dal 5/11/2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia delle stesse va preso atto. Per_1
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in Saonara (PD) il 17.05.1980, trascritto nel Parte_1 CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 14, Parte II, Serie
A, Anno 1980;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Spese compensate.
Padova, 27.05.2025 4
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 11723/2024, promosso congiuntamente da:
, con l'avv. SAINATI Paola , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. PAGINI Silvia, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
oggetto: separazione e cessazione effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 17.05.1980 tra e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1 Parte_1
Comune di Saonara (PD) Anno 1980 Numero 14 Parte II Serie A Ufficio 1, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nel predetto registro.
2. Confermare l'affidamento della figlia maggiorenne, ma incapace, ad entrambi i Per_1 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezion fatta per 2
le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
3. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la madre.
4. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: tutte le domeniche dalle ore 10,15 alle ore 20,30, oltre ad una sera durante la settimana per cenare insieme. Sarà il padre che andrà a prendere a casa della madre e/o presso la struttura, e poi la madre
Per_1 andrà a recuperare la figlia la sera a casa del sig. per accompagnarla a casa o in CP_1 struttura. Durante la pausa estiva, quando non sarà presso la struttura, il padre potrà
Per_1 vederla per due pomeriggi a settimana, oltre alla domenica. In ogni caso i genitori concordano che il padre darà conferma, di volta in volta, la sera prima, alla madre della visita di
Per_1 anche a mezzo messaggio telefonico. Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore. Il compleanno di sarà festeggiato tutti insieme. La
Per_1 madre conferma la propria massima disponibilità acchè il padre possa vedere e tenere
Per_1 tutte le volte che vorrà, compatibilmente con le condizioni di salute della figlia e del padre.
5. Confermare l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 400,00 mensili, che il Per_1 padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla data di omologazione della separazione.
6. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse della figlia siano poste a carico di Per_1 ciascun genitore nella misura del 50%.
7. Nulla a titolo di mantenimento tra i coniugi, avendo loro già definito ogni questione economica/patrimoniale derivante dal matrimonio, ed essendo entrambi economicamente autosufficienti.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in Saonara (PD) in data 17.05.1980, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del suddetto Comune al n. 14, Parte II, Serie A, Anno 1980, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni. Per_ Dalla loro unione sono nate due figlie: , nata il [...], maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e nata il [...], maggiorenne, incapace al Per_1
100%, non economicamente autosufficiente, dichiarata interdetta con Sentenza del
Tribunale di Padova n. 1760 del 2008. 3
Le parti, in data 10/10/2024 hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi, avvenuta in data 5/11/2024, la separazione è stata omologata con Sentenza n. 861/2024 del
13.11.2024, pubblicata il 21/11/2024 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza del
13/11/2024, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti con note depositate in data 14-15/05/2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dall'udienza di prima comparizione in trattazione scritta, ovvero dal 5/11/2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia delle stesse va preso atto. Per_1
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in Saonara (PD) il 17.05.1980, trascritto nel Parte_1 CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 14, Parte II, Serie
A, Anno 1980;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Spese compensate.
Padova, 27.05.2025 4
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato