Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 09/03/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 41/2026/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L’IL MA
composta dai Magistrati VI RA Presidente SI ER Presidente aggiunto relatore Riccardo PATUMI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità iscritto al 46276 nei confronti DE arch. AN, nato a [...] l’[...] e residente in [...] - codice fiscale [...]– rappresentato e difeso dall’Avv. Ludovico Gamberini presso il cui studio in Bologna, Via Garibaldi n. 3, e indirizzo di posta elettronica certificata, ludovico.gamberini@ordineavvocatibopec.it, si è elettivamente domiciliato.
- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- uditi, alla pubblica udienza de1 25 giugno 2025, il relatore Presidente aggiunto SI Perin, il pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. TO Antonio Sardella e il legale del convenuto, con l’assistenza del Segretario d’udienza dott. TO Castelli.
Ritenuto in
FATTO
La Procura regionale ha chiamato in giudizio l’Architetto AN CH per le seguenti contestazioni di responsabilità amministrativa:
Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna segnalava alla Procura regionale gli esiti dell’attività di polizia giudiziaria svolta, per delega della Procura della Repubblica di Bologna, nell’ambito del procedimento penale n. 10054/18 RGNR a carico di taluni privati indebiti percettori di contributi per la ricostruzione post-sisma 2012 e di professionisti a vario titolo intervenuti nelle relative procedure tecnico- amministrative.
2. La notizia di reato, afferente alla fattispecie prevista e punita dall’art. 640-bis C.p., comunicata dalla Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica di Bologna con annotazione di polizia giudiziaria prot. n. 373918 del 15.11.2019, era depositata dal menzionato Nucleo presso la segreteria della Procura regionale.
Dall’attività investigativa della Gdf emergeva quanto segue.
Nell’interesse della signora NO UR e della società semplice Eredi di LU NO, di cui la signora NO UR era legale rappresentante, l’architetto DE AN, nella qualità di professionista abilitato a ricevere incarichi di progettazione e direzione lavori nelle aree colpite dal sisma del 2012, presentava al Comune di Finale Emilia (MO), tramite l’apposito applicativo MUDE, domande di contributo pubblico sotto la forma di finanziamento agevolato per la realizzazione di interventi di demolizione e ricostruzione di tre immobili siti nel territorio del predetto Comune, in Via Carina n. 7, costituiti da:
(i) fabbricato adibito ad abitazione del custode (pratica MUDE n. 44974-2015, domanda presentata in data 26.2.2015);
(ii) annesso fienile (pratica MUDE n. 41909-2014, domanda presentata in data 19.2.2015);
(iii) inerente deposito agricolo, cosiddetta AR (pratica MUDE n. 44960-2015, domanda presentata in data 10.2.2015).
Le domande trasmesse, formalmente conformi alle disposizioni dell’Ordinanza commissariale n. 86/2012 e alle altre ordinanze afferenti alle modalità di erogazione dei contributi per la ricostruzione successiva al sisma dell’Emilia del 2012, contenevano le inerenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e portavano in allegato la documentazione tecnica prescritta.
Per l’immobile di cui al punto (i) il contributo era richiesto a favore della signora NO in proprio; per gli immobili di cui ai punti (ii) e (iii) il contributo era, invece, richiesto a favore della società semplice Eredi di LU NO, partita iva 12397870150, con sede legale in Milano, di cui la signora NO era legale rappresentante.
Le istanze inviate dall’architetto AN DE tramite l’applicativo MUDE, formalmente conformi alle disposizioni dell’Ordinanza commissariale n. 86/2012 e alle altre ordinanze afferenti alle modalità di erogazione dei contributi per la ricostruzione successiva al sisma dell’Emilia del 2012, erano corredate della documentazione prescritta dalla ridetta normativa e, in particolare, delle fotografie relative allo stato degli immobili interessati e delle relazioni tecniche (sullo stato degli stessi e sui danni causati loro dal sisma) redatte da un tecnico di fiducia incaricato dallo stesso architetto DE che, peraltro, le asseverava personalmente, in conformità alla normativa tecnica in materia.
L’architetto DE, inoltre, attestava la sussistenza del nesso di causalità tra i danni rilevati e l’evento sismico e definiva gli interventi da finanziare, individuandoli nella loro demolizione e ricostruzione.
In accoglimento delle richiamate domande, sulla scorta della documentazione tecnica e fotografica, delle dichiarazioni sostitutive, delle perizie asseverate e dell’ulteriore documentazione prodotta in corso di istruttoria dall’architetto DE, il Comune di Finale Emilia emetteva i seguenti provvedimenti:
- con ordinanza sindacale n. 283 del 19.8.2015, e successiva ordinanza di rideterminazione dell’ammontare del contributo n. 260 del 26.9.2017, riconosceva a NO UR, in relazione all’unità immobiliare ad uso abitativo (i) (cioè, all’abitazione del custode), un contributo pubblico tramite finanziamento agevolato per euro 540.972,46;
- con ordinanza sindacale n. 138 del 24.4.2015, riconosceva alla società semplice Eredi di LU NO, in relazione all’unità immobiliare ad uso produttivo (ii), fienile, un contributo pubblico tramite finanziamento agevolato di euro 369.020,35;
- con ordinanza sindacale n. 292 dell’1.8.2016, riconosceva alla medesima società semplice, in relazione all’unità immobiliare ad uso produttivo (iii), deposito o AR, un contributo pubblico tramite finanziamento agevolato di euro 119.052,87.
I contributi in parola erano concretamente erogati alla signora NO, per sé stessa e nella qualità di legale rappresentante della predetta società semplice, da una filiale di Torino di Banca UNICREDIT che impiegava ed erogava nell’operazione di finanziamento, in conformità alla normativa di settore sulla ricostruzione post sisma Emilia del 2012, la provvista finanziaria previamente assegnatale, a tale specifico scopo, da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.
L’erogazione dei contributi pubblici seguiva alla sottoscrizione da parte della signora NO, per sé e quale rappresentante della società semplice Eredi di LU NO, con la medesima banca, dei contratti di finanziamento agevolato: n. 4720689 del 25.9.2015; n. 4740614 del 26.10.2015; n. 4811189 del 25.1.2016; n. 7719520 del 27.3.2017; n. 7857590 del 25.10.2017.
Gli importi finanziati erano accreditati da UNICREDIT, dietro specifiche autorizzazioni del Comune di Finale Emilia, sulla scorta degli acconti e degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.) certificati dal professionista abilitato, cioè dallo stesso architetto DE, su appositi conti correnti vincolati intestati ai beneficiari, destinati ad essere movimentati direttamente dalla banca per effettuare i pagamenti alle imprese e ai professionisti prescelti dai finanziati per l’esecuzione dei lavori.
In relazione a ciascuna tranche di finanziamento erogato era previsto uno specifico piano di ammortamento - in 40 o in 50 rate semestrali - con la particolarità che per il rimborso di capitale e interessi la modalità prevista era quella della cessione del credito di imposta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito con modifiche dalla legge n. 122 del 2012).
Nel febbraio e nel giugno del 2018 la Procura della Repubblica di Bologna veniva interessata dagli esposti di due ex collaboratori dell’architetto DE, con i quali si affermava avere costui, quale tecnico responsabile dell’istruttoria delle pratiche per la ricostruzione successiva al sisma dell’Emilia del 2012, alterato lo stato di fatto di alcuni immobili danneggiati, aggravandone le condizioni; con particolare riferimento ai tre immobili in discorso, di proprietà della NO UR e della società semplice Eredi di NO LU.
Gli esponenti riferivano avere l’architetto DE provveduto ad aggravare i danni dai medesimi riportati a seguito del sisma, mediante l’intervento ex post di imprese compiacenti.
Nel corso delle indagini delegate dal pubblico ministero penale, svolte anche mediante perquisizioni domiciliari e informatiche, la Guardia di Finanza rinveniva negli hard disk dell’architetto DE:
- una prima cartella, nominata 2013.09.20 OT GN (doc. n. 1 dell’elenco – cartella “ALLEGATI DA 4 A 21.zip” – file “allegato 21”), contenente al suo interno fotografie dei tre immobili in discorso comprovanti danni unicamente alla torretta medievale dell’abitazione e a uno spigolo di questa, mentre nessun cedimento era documentato per gli altri due edifici, cioè la AR e il fienile.
Gli stessi tecnici, interpellati dalla polizia giudiziaria, fornivano inoltre alcune immagini tratte dal sito www.worldmapfinder.com (doc. n. 1 dell’elenco – cartella “ALLEGATI DA 4 A 21.zip” – file “ALLEGATO 20 - IMMAGINI TRATTE DAL SITO WWW.WORLDMAPFINDER - ANNESSO 5.pdf”) da cui si rilevava effettivamente solo il crollo della torretta dell’abitazione.
- altre due cartelle, nominate, rispettivamente, 2014.01.23 OT GN e 2014.04.23 OT GN (doc. n. 1 dell’elenco - cartella “ALLEGATI DA 22 A 35.zip” – file “ALLEGATO 22 - CARTELLA NOMINATA 2014.01.23 FOTO GN - ANNESSO 1.pdf” e file “ALLEGATO 22 - CARTELLA NOMINATA 2014.04.23 FOTO GN - ANNESSO 2.pdf”), contenenti diverse fotografie che evidenziavano un aggravamento dei danni per i suddetti tre immobili nell’arco temporale dal 23.1.2014 al 23.4.2014; in particolare, le fotografie presenti nella prima cartella (2014.01.23) riproducevano cedimenti dell’abitazione (ulteriori rispetto a quelli precedentemente descritti e rilevati) e il crollo del tetto della AR (che in precedenza le fotografie mostravano integro), mentre le fotografie presenti nella seconda (2014.04.23) evidenziavano ulteriori crolli dell’abitazione e di parte della copertura del fienile.
L’alterazione dello stato di fatto e l’aggravamento delle condizioni dell’abitazione emergeva anche da ulteriore documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza nel corso delle perquisizioni effettuate all’interno dello studio dell’architetto DE e, in particolare, dal raffronto tra due richieste inviate all’ENEL di messa in sicurezza di un cavo elettrico presente nel cortile antistante l’abitazione.
La riconducibilità dell’aggravamento dei danni riportati dai tre immobili all’operato dell’architetto DE e, più precisamente, agli interventi demolitivi ex post realizzati sugli stessi immobili dalle imprese incaricate all’occorrenza dal medesimo professionista, emergeva ulteriormente dalle dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza nel corso dell’indagine penale (pagg. 23 e segg. dell’annotazione di polizia giudiziaria prot. n. 373918 del 15.11.2019) - e, più precisamente, dalle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dai geometri EL DR e RI LU, dall’ingegner NI FA, dai signori SO ON ed SO NU e, ancor di più, da quelle dei signori IE TO, LI EN e IR UC, che effettuarono materialmente gli interventi sugli immobili ammessi a contributo, riconoscendo costoro che prima dei loro interventi, la situazione in atto era effettivamente quella documentata dalle fotografie rinvenute nell’hard disk all’interno della cartella denominata 2013.09.20 OT GN (corrispondente, del resto, a quella rilevata dai tecnici della Protezione Civile nell’accertamento speditivo nell’imminenza del sisma e nelle schede AeDES), e non quella rappresentata dalle altre fotografie trovate nelle ulteriori cartelle richiamate in precedenza.
L’aggravamento dello stato degli immobili in discorso, oltre i danni effettivamente conseguiti agli eventi sismici, nonché la falsa attestazione di ricostruzione degli stessi (in luogo della meno gravosa ristrutturazione) da parte dell’architetto DE permettevano alla signora NO e alla società semplice Eredi di LU NO di conseguire il massimo importo di contribuzione previsto e, al medesimo professionista di realizzare un significativo incremento del proprio compenso professionale, parametrato al finanziamento pubblico erogato ai soggetti interessati.
A seguito dell’emersione delle condotte in discorso in ambito penale e della relativa comunicazione da parte della Guardia di Finanza, il Comune di Finale Emilia con ordinanze sindacali nn. 148, 149 e 150 del 14.9.2021 provvedeva alla revoca integrale delle più sopra richiamate ordinanze di riconoscimento dei contributi per la ricostruzione accordati alla signora NO e alla società semplice da costei rappresentata, intimandogli la restituzione degli importi corrispondenti; Banca UNICREDIT, dal canto suo, dichiarava risolti gli intercorsi contratti di finanziamento agevolato.
Per le medesime condotte in discorso, nel procedimento penale n. 3072/2020 RGNR (n. 633/2021 RG GIP), il GIP del Tribunale di Torino ha disposto con decreto in data 17.9.2021 (doc. n. 6 dell’elenco) il giudizio nei confronti dell’architetto DE e di NO UR, imputandogli in concorso il delitto di cui all’art. 640 bis Cod. penale, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; detto giudizio, attualmente in fase di dibattimento, è stato disposto anche nei confronti di altro professionista, NI FA, a cui carico l’Ufficio requirente non ha ravvisato, elementi sufficienti per procedere alla preliminare contestazione di responsabilità, ritenendone l’operato non connotato da dolo o colpa grave, sulla scorta di quanto già da costui documentato a seguito di invito a dedurre notificatogli con riferimento a distinta vicenda di responsabilità avente plurimi profili in comune con quella oggetto dell’introducendo giudizio: istruttoria n. I01499/2020; giudizio 46194 definito dalla Sezione adita con sentenza di condanna n. 49/2024 a carico del DE.
Più precisamente, nel ridetto procedimento penale a DE AN, NO UR e NI FA sono riferiti, in concorso, i seguenti capi di imputazione:
1) delitto di cui agli artt. 110, cpv., 640 bis cod. pen., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e in concorso tra loro precisamente CH AN, in qualità di Architetto e tecnico iscritto all'elenco speciale dei professionisti predisposto preso la presidenza del Consiglio dei Ministri abilitato a presentare attraverso le piattaforma MUDE l'istanza di accesso ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati e ad asseverare la causalità tra il sisma e i danni dolosamente aggravati al fine di conseguire maggiori contributi e che avrebbe percepito il 10% della somma erogata come contributo per la ricostruzione a titolo di “spese tecniche”.
NO UR proprietaria delle costruzioni e destinataria finale dell’accredito dei contributi per la ricostruzione stanziati con la L. 122/2012 In ragione di quanto precede le condotte causative di danno a carico di NO UR, della società semplice Eredi di LU NO e dell’architetto DE AN, la Procura regionale emetteva l’invito a dedurre, contestandogli di avere dolosamente agito per il conseguimento di contributi pubblici per la ricostruzione degli immobili ai quali non avrebbero avuto diritto, invitandoli a presentare deduzioni scritte ed eventuali documenti utili e rilevanti ai fini della loro difesa nell’eventuale giudizio di responsabilità, e avvisandoli che nello stesso termine avrebbero potuto chiedere di essere sentiti personalmente, con facoltà di farsi assistere nell’audizione da un difensore di fiducia.
La signora NO UR, per sé e per la società semplice Eredi di LU NO, presentava deduzioni scritte (doc. n. 12 dell’elenco) e formulava richiesta di audizione difensiva, svoltasi con modalità da remoto in data in data 15 maggio 2024 e successivamente trasmetteva nota integrativa all’audizione.
A seguito di quanto dedotto e documentato dalla signora NO, con decreto n. 177/2024 del 3 giugno 2024 (rettificato per correzione errore materiale dal decreto n. 182/2024 del 6 giugno stesso anno) è stata disposta l’archiviazione per entrambe.
L’architetto DE non richiedeva l’audizione difensiva, ma produceva, con l’assistenza del suo difensore, ampie deduzioni scritte, ma non idonee a superare la preliminare contestazione di responsabilità nei suoi confronti.
Il convenuto DE, assistito dall’avv. Ludovico Gamberini del foro di Bologna, per prima cosa afferma l’assenza della giurisdizione contabile nei suoi confronti, infatti, l’arch. AN CH ha svolto la propria attività professionale sulla base del conferimento di incarico rilasciato da un privato, senza di per sé essere investito da parte della Pubblica Amministrazione ad operare nel suo interesse, bensì per l’appunto nell’interesse esclusivo della propria cliente NO.
Pertanto, stante la scelta privatistica operata dalle parti contrattuali, ciò non significa che l’arch. CH abbia ricevuto direttamente contributi pubblici.
La circostanza che l’arch. CH si sia rapportato con gli uffici tecnici comunali non comporta ovviamente che egli sia stato investito di un ruolo pubblico.
Infatti, la revoca dei contributi era avviata solamente nei confronti della beneficiaria NO UR.
Quindi, l’architetto CH aveva svolto la sua funzione professionale soltanto nei confronti del privato beneficiario e non dell’ente pubblico erogante.
Sostiene poi che sia intervenuta la prescrizione del danno, perché occorre fare riferimento alla data delle ordinanze sindacali tutte emesse nel periodo del 2015.
Nel merito poi l’arch. CH aveva regolarmente depositato tutta la documentazione fotografica – oltre che i rilievi tecnici e, dunque, non pare potersi rinvenire in tale operazione alcun occultamento doloso, ovvero alcun “comportamento che includa atti specificamente volti a prevenire il disvelamento del danno, ancora in fieri, oppure a nascondere un danno già prodotto”.
La circostanza in forza della quale, gli uffici tecnici non abbiano poi eventualmente fatto emergere incoerenze e/o dubbi sulla veridicità delle asseverazioni compiute dal professionista, non può ciò solo comportare una volontaria operazione di occultamento da parte dell’arch. CH.
In ogni momento della procedura, infatti, i tecnici del Comune e della Regione Emilia-Romagna ben avrebbero potuto operare dei controlli – obbligatori quantomeno a campione – senza che si possa imputare all’arch. CH eventuali omesse verifiche da parte dell’autorità pubblica.
Per i fatti di cui sopra il tecnico nel procedimento penale che lo ha interessato è stato assolto perché il fatto non sussiste dal Tribunale penale di Torino.
Mancava la prova che gli immobili in questione non avessero subito lesioni in occasione del noto sisma.
Invece, la prova che gli immobili fossero stati danneggiati dal sisma risiede nell’istruttoria svolta dai tecnici del Comune di Finale Emilia.
Per quanto attiene all’esposto presentato dagli ex collaboratori, la difesa sottolinea che solo dopo 3 anni dai fatti i medesimi non hanno mai affermato di aver personalmente assistito ad una condotta di aggravamento delle condizioni degli immobili di proprietà della sig.ra NO, non essendovi alcuna prova diretta di danni aggravati ad opera dell’arch. CH.
Negli esposti in questione, i due ex collaboratori si limitano a nutrire dei sospetti di alcune presunte irregolarità concernenti la richiesta di contributi pubblici per la realizzazione degli edifici danneggiati dal sisma del maggio 2012 avvenuto in Emilia-Romagna.
Inoltre, il tecnico in parola aveva svolto e redatto moltissime pratiche relative ai contributi per la ricostruzione senza avere mai avuto problemi con la giustizia, proprio perché il suo lavoro era stato svolto con correttezza.
Nel corso dell’udienza il rappresentante della Procura regionale ha insistito sulle proprie conclusioni, in ragione della volontarietà dell’aggravamento dei danni per conseguire un contributo maggiore, mentre il difensore del convenuto ha confermato tutte le deduzioni difensive versate in atti.
A questo punto il Collegio giudicante ha ritenuto, ai fini della decisione del giudizio, di acquisire i seguenti elementi, per pervenire alla giusta decisione della controversia che necessita del chiaro accertamento di singoli elementi costitutivi dell’invocata responsabilità amministrativo-contabile di parte convenuta.
Alla luce del tenore dell’atto di citazione e delle deduzioni contenute in comparsa, appariva necessaria, nell’ottica della completezza del quadro istruttorio, l’acquisizione agli atti, ai sensi dell’art. 102 del codice della giustizia contabile, delle informazioni sullo stato del procedimento di revoca del contributo avviato dall’amministrazione (Comune di Finale Emilia), nonché riguardo la misura esatta del compenso percepito dal tecnico, oltre all’indicazione delle eventuali somme recuperate dalla stessa a carico del beneficiario.
Infatti, come rappresentato nell’atto d’iniziativa della Procura regionale, il Comune di Finale Emilia con ordinanze sindacali nn. 148, 149 e 150 del 14.9.2021 aveva provveduto alla revoca integrale delle ordinanze di riconoscimento dei contributi per la ricostruzione accordati alla signora NO e alla società semplice da costei rappresentata, con intimazione alla restituzione degli importi corrispondenti, inoltre la Banca UNICREDIT aveva dichiarato risolti gli intercorsi contratti di finanziamento.
Pertanto, l’Ufficio requirente era onerato di accertare quanto sopra e di specificare l’esatta entità, ad oggi, del pregiudizio patito.
A tal uopo con l’ordinanza n. 4 del 3 febbraio 2025 questa Sezione disponeva che l’ufficio requirente acquisisse gli elementi di cui sopra rinviando il giudizio alla data del 25 giugno 2025.
Nel corso di questa udienza sono intervenuti il PM TO Antonio Sardella il quale, con la sua requisitoria, confermava la richiesta di condanna per l’importo in citazione, mentre il difensore avv. Gamberini Ludovico in rappresentanza del convenuto si rimetteva e richiamava le difese già svolte.
Inoltre, l’avv. Gamberini Ludovico era autorizzato a depositare copia della sentenza n. 3548-2024 dell’11-12-2024, n. 3548 dell’11.12.2024, divenuta irrevocabile in data in data 4.2.2025.
Considerato in
DIRITTO
La questione posta all’esame del Collegio concerne una ipotesi di responsabilità amministrativa nei confronti dell’architetto AN DE, nella qualità di professionista abilitato a ricevere incarichi di progettazione e direzione lavori nelle aree colpite dal sisma del 2012, perché presentava al Comune di Finale Emilia (MO), tramite l’apposito applicativo MUDE, domande di contributo pubblico sotto la forma di finanziamento agevolato per la realizzazione di interventi di demolizione e ricostruzione di tre immobili siti nel territorio del predetto Comune.
Preliminarmente deve essere scrutinata l’eccezione sulla carenza di giurisdizione sollevata dal convenuto in sede di costituzione.
In particolare, la difesa ha sostenuto come l’architetto CH non sia stato il destinatario del finanziamento ma avrebbe svolto solo una prestazione libero professionale a favore del privato beneficiario e non dell’ente pubblico erogante.
Conseguentemente, nessun rapporto di servizio si può configurare con la pubblica amministrazione.
In realtà, secondo la consolidata e condivisa giurisprudenza della Corte di cassazione, la giurisdizione contabile sussiste, non solo nel caso di percettore di finanziamenti pubblici che violi il programma dalle finalità perseguite imposto dalla PA (Cass SS.UU. ord. n. 14436/2018), ma altresì, nel diverso caso in cui il soggetto non sia il destinatario del finanziamento, ma abbia prestato la sua attività (non rilevando allora se in qualità di libero professionista o di dipendente della futura percettrice) in quanto autore delle perizie e di altre analoghe attività preparatorie o lato sensu istruttorie assolutamente indispensabili (tanto da potersi definire immancabilmente sostitutive od integrative della specifica attività istruttoria incombente alla P.A. erogante) per l'indebito conseguimento del finanziamento da parte del beneficiario di questo (Cass. Sez. un. ord. n. 14436/2018).
In questi casi, infatti, la Corte di cassazione ha riconosciuto che il rapporto di servizio è stato instaurato appunto per tale sua condotta o quota di attività, che - ed in quanto - costituiva un indefettibile presupposto dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta (Cass. Sez. un. ord. n. 14436/2018).
Conseguentemente, ciò che rileva per radicare la giurisdizione contabile è l’apporto causale che il professionista ha dato, per mezzo della sua attività, per l’ottenimento del finanziamento. Non è dubbio, infatti, che il professionista si sia inserito nell’iter amministrativo, attraverso la progettazione e il caricamento della pratica tramite l’applicativo Mude, certificando il possesso dei requisiti e asseverando la conformità della documentazione presentata.
Conseguentemente, l’architetto è diventato compartecipe del processo amministrativo diretto alla erogazione di contributi per la ricostruzione post sisma 2012, svolgendo pienamente un servizio nell’interesse dell’amministrazione pubblica, pur rimanendo estraneo ad essa.
Il professionista, inoltre, è anch’esso beneficiario, in proporzione, dei contributi pubblici ricevuti che variano a seconda dell’importo.
Il massimo contributo erogabile corrisponde al massimo onorario che può ricevere l’architetto per l’attività svolta, per cui si può dire ulteriormente che non sia totalmente estraneo al programma pubblicistico di ricostruzione post sisma 2012.
Parimenti deve essere rigettata l’eccezione di prescrizione, per le ragioni di seguito rappresentate.
La difesa sostiene che il termine prescrizionale dovrebbe decorrere dalle ordinanze comunali di erogazione dei contributi in quanto nessun occultamento doloso del danno si può essere verificato avendo l’architetto inviato, a corredo della pratica per l’ottenimento dei contributi, anche un report fotografico sullo stato dei luoghi e degli immobili.
Tuttavia, questo Collegio non condivide tale impostazione in quanto il dossier fotografico non è riproduttivo dello status quo ante dei luoghi ma certificava solo la situazione attuale degli immobili danneggiati.
La collocazione del momento iniziale della prescrizione erariale alla data della richiesta di rinvio a giudizio penale, infatti, può operare solo nei casi in cui, prima del completamento del quadro conoscitivo in quella sede (mediante rinvio a giudizio o archiviazione), l’Amministrazione danneggiata o la Procura contabile non dispongano di elementi di conoscenza (né, per i più limitati poteri d’indagine, siano nella condizione di poterli autonomamente acquisire), sulla cui base fondare una ragionevole e ponderata prognosi di sussistenza delle condizioni per esercitare l’azione di responsabilità.
In altri termini, solo allorquando i connotati fattuali di una vicenda non siano immediatamente percepibili nel loro concreto divenire, ma necessitino, per la loro nebulosità, obiettiva enigmaticità o in conseguenza dell’occultamento doloso, di mirate indagini da parte della Procura della Repubblica, può farsi coincidere l’inizio del decorso prescrizionale con il rinvio a giudizio in sede penale (o con iniziative comunque ultimative della fase di indagine).
Nel caso di specie, l’ente (o la Procura) non disponeva di elementi utili per la verifica di divergenze nella quantificazione dei danni subiti dagli immobili dopo il sisma e nel momento in cui è stata presentata la domanda di contributo.
Solo dopo, infatti, che il quadro penale si definiva con il rinvio a giudizio penale e, quindi, si è accertato il vulnus alla integrità del patrimonio pubblico che ha comportato la emissione delle ordinanze sindacali di revoca dei contributi, si può far decorrere la prescrizione.
Conseguentemente solo con il decreto che dispone il giudizio del 17.9.2021 nei confronti, tra gli altri, dell’arch. CH, l’amministrazione è stata edotta della presunta truffa e, solo in quel momento, ha avuto tutti gli elementi per prendere le conseguenti determinazioni.
Solo, da quella data, quindi, è cominciata a decorrere la prescrizione per il risarcimento del danno.
Definite le eccezioni preliminari, nel merito la domanda di condanna presentata dalla Procura nei confronti dell’architetto AN CH non può essere accolta per i seguenti motivi.
In particolare, la Procura attrice non è stata nelle condizioni di provare l’effettivo coinvolgimento dell’architetto CH nel disegno criminoso di peggiorare lo stato dei luoghi, mediante un’artificiosa manomissione e distruzione degli immobili per ottenere il maggior contributo possibile e aumentare, di conseguenza, il suo onorario professionale.
Le stesse indagini penali si sono concluse con la sentenza n. 3548 del dell’11.12.2024, del Tribunale penale di Torino IV Sezione, divenuta definitiva in data 4.02.2025, con la quale veniva assolto anche il convenuto, perché erano risultate incerte e contraddittorie sul punto le contestazioni sull’aggravamento dei danni.
Neppure dirimente è la stessa CTU richiesta dal PM in ambito penale che, se da un lato ammette la possibilità di una manomissione degli immobili tramite demolizione di tipo meccanico con spinta dall’alto verso il basso o da davanti verso il dietro mediante l’ausilio di mezzi tipo ruspe e/o escavatori, dall’altro non esclude le conclusioni di segno opposto proposte dai consulenti di parte.
In particolare, il peggioramento dello stato degli immobili può essere derivato da una serie di concause quali eventi atmosferici avversi, lo sciame sismico prolungato nel tempo, la povertà dei materiali impiegati nella costruzione degli stessi edifici.
Tutti questi fattori sono stati ampiamente dimostrati non solo dalle testimonianze ma anche dalle prove documentali.
In particolare, è indubbio che nell’immediatezza del sisma, la scheda AEDES redatta dai tecnici della Protezione civile, dimostrava una situazione tale da presentare una grave inagibilità dell’immobile, che richiedeva la messa in sicurezza degli edifici.
Questa rappresentazione era poi trasfusa in una ordinanza sindacale del novembre 2012 di inagibilità degli edifici.
Tuttavia, è certo che nessuna opera di messa in sicurezza degli immobili era stata fatta.
Inoltre, la precaria stabilità degli immobili era ulteriormente aggravata dalle continue scosse sismiche che si sono prolungate nel tempo, dagli agenti atmosferici avversi nonché dalla stessa consistenza dei materiali usati per le costruzioni, quali malta e paglia, poco resistenti alle scosse telluriche.
Anche le stesse parti in muratura e quelle lignee presentavano ammaloramenti e risultavano visibili scostamenti dei coppi che potevano permettere infiltrazioni d’acqua e far venire meno la funzione di impermeabilizzazione.
Anche le stesse testimonianze degli stessi denuncianti, sostenute a distanza di anni dagli avvenimenti e dopo che gli immobili erano stati ricostruiti, non hanno consentito un accertamento completo dei fatti, né sono state ritenute attendibili.
La denuncia, infatti, avviene a distanza di 4 anni dai fatti e in questo lungo periodo, come se nulla fosse accaduto, gli stessi denuncianti avevano prestato la loro opera professionale con il convenuto.
Si è appurato, invero, che le domande presentate dall’architetto AN CH tramite l’applicativo MUDE, erano formalmente conformi alle disposizioni dell’Ordinanza commissariale n. 86/2012 e alle altre ordinanze afferenti alle modalità di erogazione dei contributi per la ricostruzione successiva al sisma dell’Emilia del 2012.
L’architetto CH, inoltre, attestava la sussistenza del nesso di causalità tra i danni rilevati e l’evento sismico e definiva gli interventi da finanziare, individuandoli nella loro demolizione e ricostruzione.
Le richiamate domande erano accolte in forza della documentazione tecnica e fotografica, delle dichiarazioni sostitutive, delle perizie asseverate e dell’ulteriore documentazione prodotta in corso di istruttoria dall’architetto CH.
Conseguentemente, non era accertata l’effettiva partecipazione del convenuto architetto CH all’aggravamento dei danni riportati dagli immobili a seguito del sisma, mediante l’intervento ex post di imprese compiacenti.
Pertanto, l’odierno convenuto era assolto in sede penale per non aver commesso il fatto e, per tale motivo, non si può accogliere la domanda attorea.
All’esclusione della responsabilità amministrativa per la mancata prova della realizzazione del fatto dannoso in capo all’odierno convenuto, consegue la liquidazione delle spese processuali da rimborsare in favore della difesa dello stesso, con onere a carico del Comune di Finale Emilia, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c.
Tenuto conto delle argomentazioni trattate nella controversia, delle fasi in cui si è svolto il giudizio, le spese in parola sono liquidate d’ufficio nell’importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri fiscali e previdenziali secondo legge.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale dell’Emila - Romagna, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46276 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale per l’Emilia-Romagna con atto di citazione ritualmente notificato al convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e difesa:
- rigetta la richiesta attorea, nei confronti del convenuto AN CH, nato a [...] l’[...] e residente in [...] – (codice fiscale [...]);
- liquida le spese di lite, pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri fiscali e previdenziali secondo legge, con onere a carico del Comune di Finale Emilia (MO) a favore del convenuto.
- nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il PRESIDENTE IL PRESIDENTE AGG. ESTENSORE
VI RA SI ER
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Depositata in Segreteria il giorno 9 marzo 2026 Il Direttore della Segreteria Dr. Laurino Macerola
(f.to digitalmente)