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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 08/11/2024, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1129/2024 R.G. promosso da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Pomposa n. 282 – interno 2 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Rita C.F._1
Gagliardi del Foro di Ferrara (C.F.: - Fax: 0532/310871 – PEC C.F._2
) con studio in Argenta, Via Mazzini n. 3, ove è elettivamente domiciliata, Email_1
come da mandato in atti
RICORRENTE
Nei confronti di
, nato a [...] in data [...] e residente in [...]
43 int. 12 (C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato allegato alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta, dall'Avv. Claudia Balboni ( - pec: C.F._4
) presso il cui Studio in Terre del Reno (Fe), Piazza S. Pertini Email_2
n. 12 ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: procedimento per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 4 - Il P.M. è intervenuto senza rassegnare le proprie conclusioni.
- Le parti, con note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 30 ottobre 2024, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: “1) Affidare la prole minore ad entrambi i genitori che, congiuntamente, assumeranno le decisioni di maggiore interesse riferite ai figli e, congiuntamente, parteciperanno alla loro cura, educazione ed istruzione. 2) I figli minori avranno stabile residenza presso la madre: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli tutte le volte che vorrà, nel rispetto degli impegni scolastici, educativi e sportivi della prole nonché dei loro desideri e, in ogni caso, starà con loro due fine settimana al mese alternati tra loro, due pomeriggi la settimana, con facoltà di pernotto, una settimana in occasione delle festività natalizie che, ad anni alterni, ricomprenderanno i giorni dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, oltre a tre giorni in occasione della Pasqua, ad anni alterni ricomprendenti il giorno di Pasqua, quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive. 3) Il padre contribuirà al mantenimento della prole versando l'importo mensile di €
600,00, da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat, comprensivo della quota parte dell'assegno unico che verrà pertanto percepito dalla Sig.ra al 100%. In caso di Parte_1 revoca dell'assegno unico il Signor provvederà al versamento integrale del CP_1 contributo sopra indicato, mentre in caso di variazioni dell'importo dell'assegno il padre corrisponderà la differenza sino alla concorrenza del contributo al mantenimento concordato.
Il padre dovrà corrispondere, altresì, il 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ferrara. 4) Spese legali integralmente compensate tra le parti”.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31 maggio 2024, ritualmente notificato, , premettendo Parte_1
di aver intrattenuto una relazione sentimentale con odierno resistente, iniziata CP_1 nell'aprile 2004, terminata a febbraio 2023 ed allietata dalla nascita di tre figli (il 28/10/2006 di
, il 17/12/2008 di ed il 04/12/2013 di Stefano, tutti riconosciuti da entrambi i Per_1 Per_2
genitori) domandava l'affidamento condiviso dei figli, con prevalente residenza dei medesimi presso di sé e conseguente assegnazione della ex casa famigliare, minimi tempi di permanenza del padre con la prole, così da giustificare una richiesta di contributo al mantenimento per € 900,00 mensili, ovvero di
1.200,00 al mese in caso di divisione dell'assegno unico, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 26 settembre 2024, CP_1
associandosi alla richiesta di affidamento condiviso dei figli, ma domandandone il collocamento pagina 2 di 4 alternato ed il mantenimento diretto nei tempo di permanenza presso ciascun genitore, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara.
Intervenuto il P.M., all'udienza in data 9 ottobre 2024 il giudice delegato, sentite personalmente le parti, ne tentava la conciliazione formulando una proposta ai sensi dell'art. 437 bis 21, ultimo comma,
c.p.c.
Il tentativo di conciliazione aveva esito positivo e le parti in data 28-30/10/2024 depositavano note scritte in sostituzione di udienza rassegnando le conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
Il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, si osserva che le parti hanno concordano condizioni per la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole che possono essere interamente recepite in quanto regolamentano compiutamente i rapporti personali ed economici con i figli;
in particolare, le condizioni concordate appaiono eque: invero, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, anzi appaiono conformi al loro superiore interesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo, nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di con ricorso depositato in data 31 maggio 2024, ogni
[...] CP_1
diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 6 novembre 2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 3 di 4
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1129/2024 R.G. promosso da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Pomposa n. 282 – interno 2 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Rita C.F._1
Gagliardi del Foro di Ferrara (C.F.: - Fax: 0532/310871 – PEC C.F._2
) con studio in Argenta, Via Mazzini n. 3, ove è elettivamente domiciliata, Email_1
come da mandato in atti
RICORRENTE
Nei confronti di
, nato a [...] in data [...] e residente in [...]
43 int. 12 (C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato allegato alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta, dall'Avv. Claudia Balboni ( - pec: C.F._4
) presso il cui Studio in Terre del Reno (Fe), Piazza S. Pertini Email_2
n. 12 ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: procedimento per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 4 - Il P.M. è intervenuto senza rassegnare le proprie conclusioni.
- Le parti, con note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 30 ottobre 2024, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: “1) Affidare la prole minore ad entrambi i genitori che, congiuntamente, assumeranno le decisioni di maggiore interesse riferite ai figli e, congiuntamente, parteciperanno alla loro cura, educazione ed istruzione. 2) I figli minori avranno stabile residenza presso la madre: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli tutte le volte che vorrà, nel rispetto degli impegni scolastici, educativi e sportivi della prole nonché dei loro desideri e, in ogni caso, starà con loro due fine settimana al mese alternati tra loro, due pomeriggi la settimana, con facoltà di pernotto, una settimana in occasione delle festività natalizie che, ad anni alterni, ricomprenderanno i giorni dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, oltre a tre giorni in occasione della Pasqua, ad anni alterni ricomprendenti il giorno di Pasqua, quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive. 3) Il padre contribuirà al mantenimento della prole versando l'importo mensile di €
600,00, da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat, comprensivo della quota parte dell'assegno unico che verrà pertanto percepito dalla Sig.ra al 100%. In caso di Parte_1 revoca dell'assegno unico il Signor provvederà al versamento integrale del CP_1 contributo sopra indicato, mentre in caso di variazioni dell'importo dell'assegno il padre corrisponderà la differenza sino alla concorrenza del contributo al mantenimento concordato.
Il padre dovrà corrispondere, altresì, il 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ferrara. 4) Spese legali integralmente compensate tra le parti”.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31 maggio 2024, ritualmente notificato, , premettendo Parte_1
di aver intrattenuto una relazione sentimentale con odierno resistente, iniziata CP_1 nell'aprile 2004, terminata a febbraio 2023 ed allietata dalla nascita di tre figli (il 28/10/2006 di
, il 17/12/2008 di ed il 04/12/2013 di Stefano, tutti riconosciuti da entrambi i Per_1 Per_2
genitori) domandava l'affidamento condiviso dei figli, con prevalente residenza dei medesimi presso di sé e conseguente assegnazione della ex casa famigliare, minimi tempi di permanenza del padre con la prole, così da giustificare una richiesta di contributo al mantenimento per € 900,00 mensili, ovvero di
1.200,00 al mese in caso di divisione dell'assegno unico, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 26 settembre 2024, CP_1
associandosi alla richiesta di affidamento condiviso dei figli, ma domandandone il collocamento pagina 2 di 4 alternato ed il mantenimento diretto nei tempo di permanenza presso ciascun genitore, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara.
Intervenuto il P.M., all'udienza in data 9 ottobre 2024 il giudice delegato, sentite personalmente le parti, ne tentava la conciliazione formulando una proposta ai sensi dell'art. 437 bis 21, ultimo comma,
c.p.c.
Il tentativo di conciliazione aveva esito positivo e le parti in data 28-30/10/2024 depositavano note scritte in sostituzione di udienza rassegnando le conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
Il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, si osserva che le parti hanno concordano condizioni per la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole che possono essere interamente recepite in quanto regolamentano compiutamente i rapporti personali ed economici con i figli;
in particolare, le condizioni concordate appaiono eque: invero, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, anzi appaiono conformi al loro superiore interesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo, nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di con ricorso depositato in data 31 maggio 2024, ogni
[...] CP_1
diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 6 novembre 2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 3 di 4
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