Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4628/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4628/2024 promosso da: nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Maurizio Barbieri;
e nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Parte_2
Fioretti.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) verserà in favore di , a titolo di mantenimento per la Parte_1 Parte_2 separazione personale la somma mensile di € 1.200,00 fino ad aprile 2025, di € 1.000,00 da maggio 2025 fino a aprile 2034 e di euro 200,00 da maggio 2034 in poi, anche in considerazione del pensionamento della Le somme vengono individuate e ritenute Pt_2
applicabili tanto quale mantenimento nell'ambito della separazione, quanto quale assegno divorzile avendo le parti deciso di chiedere, come chiedono, anche lo scioglimento del loro matrimonio.
3) Con la sottoscrizione del presente atto e quale condizione della separazione e con la precisazione che il trasferimento è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale (e quindi esente da ogni imposizione fiscale e da ogni altra imposta e tassa),
- 1 -
pari al 5,71% con le spese di trasferimento e trascrizione a carico di CP_1 [...]
Pt_1
4) Quale ulteriore condizione della separazione, al fine di integrare il mantenimento in favore della moglie e con la precisazione che il trasferimento in favore della stessa è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, con il presente Parte_1
atto cede e trasferisce a il 50% dei diritti di piena proprietà a lui spettanti Parte_2
acquisiti con atto di compravenda a rogito dott. , notaio in Ancona, Persona_1
30/3/2004, rep. 183207 e racc. 33493 (doc. n. 4), relativi al seguente immobile:
“Appartamento di civile abitazione sito in Comune di Ancona, Via Cupramontana n. 3/C, scala B, interno n. 4, al piano primo, con accesso a sinistra di chi esce dall'ascensore, composto di ingresso soggiorno, due stanze, cucina, doppi servizi, ripostiglio, oltre cantina nonché box auto nel garage condominiale, censito al N.C.E.U. del Comune di Ancona come segue:
- Foglio 20, mappale 229, subalterno 46 — zona censuaria 2 — categoria A/2, - classe 4 -
Consistenza vani 5 - superficie catastale mq 88,00 rendita catastale euro 516,46
- Foglio 20, mappale 229, subalterno 47 — zona censuaria 2 — categoria C/2 - classe 1, metri quadri 5 — superficie catastale mq 6,00, rendita € 3,10;
- Foglio 20, mappale 229, subalterno 22 — zona censuaria 2 — categoria C/6 - classe 6, metri quadri 12 — superficie catastale mq 13, rendita catastale 66,93.
Confini: , vano scale, distacchi su Via e cortile”. Testimone_1
Come da protocollo in materia di famiglia elaborato dalla Conferenza Distrettuale istituita a seguito della riforma Cartabia del 16/07/2024, che si ritiene parte integrante del presente atto, i sottoscritti hanno provveduto a far redigere perizia giurata e di stima contenente i dati e gli allegati ritenuti necessari al trasferimento della quota di piena proprietà del 50% del signor alla signora degli immobili sopra descritti (docc. n.10 e Parte_1 Parte_2
11).
Tanto dichiarano i signori e in via sostitutiva di atto di notorietà Parte_1 Parte_2
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso dichiarazione mendace, nonché della sanzione amministrativa applicabile al caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati.
, in merito ai trasferimenti sopra indicati, dichiara che i dati catastali sopra Parte_1
riportati e le relative planimetrie catastali sono pienamente conformi allo stato di fatto
- 2 - dell'immobile. Dichiara inoltre che è stata verificata la coincidenza degli intestatari catastali con le risultanze dei Registri Immobiliari;
da parte sua , per quanto di sua Parte_2
personale conoscenza, prende atto di quanto sopra e ne dà conferma.
Le parti danno atto, ai sensi dell'art. 29 comma I bis della Legge 27 febbraio 1985, n, 52 e successive modifiche ed integrazioni, che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari.
Le parti espressamente dichiarano di essere edotte della disciplina energetica contenuta nel
D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche e integrazioni;
a riguardo Parte_2
dichiara di aver ricevuto da parte cedente l'attestato di prestazione energetica (APE) redatto dal tecnico abilitato Geom. in data 19/07/2024, che viene qui allegato Persona_2
(doc. n. 12).
Ad ogni effetto di Legge le parti dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che i presenti trasferimenti sono stati conclusi senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 s.s. C.C.
, a norma dell'art. 46 primo comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 recante Parte_1
il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, e Parte_2
ne prende atto, dichiara che il fabbricato in oggetto è stato edificato in dipendenza dei titoli sottoindicati e riportati nella perizia giurata del tecnico Geom. qui allegata: Persona_3
Concessione Edilizia n. 25 del 16/02/1978 e successive varianti n. 14755/209-S del
10/10/1978 e n. 37539/655 - S del 15/11/1978. Agibilità n. 30 del 18/03/1980 rilasciata a seguito del sopralluogo effettuato il 07/03/1980. È stata altresì presentata una CILA in sanatoria prot. n. 152694 del 14/09/2024 per regolarizzare l'esecuzione di una diversa distribuzione degli spazi interni nella zona giorno, per la quale è stato effettuato il pagamento dell'oblazione di € 1.000,00 e oneri accessori di € 21,00 come da documentazione allegata (doc. n. 13).
I trasferimenti come qui effettuati sono esenti da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art. 19 Legge 74/1987 e Corte Cost. n. 202/2003, in quanto elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Si evidenzia che i trasferimenti immobiliari qui attuati, come chiarito con risoluzione n. 80/E
Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019, nel caso in cui abbiano ad oggetto immobili
- 3 - acquistati con le cosiddette agevolazioni “prima casa”, non comporteranno la decadenza dal detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo.
I trasferimenti immobiliari qui disposti devono considerarsi a carattere oneroso, anche se attuati senza corresponsione di controprestazione e non donativo, in quanto rientranti nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
A tal fine le parti dichiarano che il valore dell'immobile è di € 108.000,00 come da perizia di stima che si allega (Doc. n. 11).
Le parti espressamente rinunciano all'iscrizione di ipoteca legale sull'immobile oggetto di trasferimento.
5) si obbliga ad effettuare, a sua cura e spese, la trascrizione e/o le Parte_2
richieste di ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito.
6) Le parti si obbligano a depositare nel fascicolo telematico, entro venti giorni dalla data del deposito del provvedimento che conclude il giudizio di separazione, la ricevuta di avvenuta prestazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente, a depositare nel fascicolo telematico anche la copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
7) Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà
professionale da parte dei rispettivi legali.
8) Le parti dichiarano di prestare acquiescenza alla emananda sentenza di separazione e quindi di non proporre impugnazione avverso la stessa.”
All'udienza del 26.02.2025 le parti, tenuto conto di quanto rappresentato dal geometra nella relazione depositata il 13.02.2025 ed hanno ulteriormente precisato che: Per_3
“in seguito alla regolarizzazione urbanistica per lievi variazioni interne (divisione – diversa distribuzione degli spazi interni) effettuata mediante deposito di CILA in sanatoria (prot.
152694 del 14.09.2024) ha avuto luogo un aggiornamento della planimetria e dei dati catastali relativi all'immobile indicato nel ricorso e oggetto di trasferimento e pertanto, il bene individuato nei registri della Conservatoria al foglio 20 part. 229 sub 18 (oggetto di trasferimento unitamente a quello di cui al foglio 20 part. 229 sub 22) corrisponde all'immobile censito al Catasto del Comune di Ancona al foglio 20 part. 229 sub 46 e sub
47, intestato in pari quota del 50% ciascuno a e ” Parte_1 Parte_2
- 4 - * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati Parte_1 Parte_2
ad Ancona il 02/12/2000, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. Le parti sono personalmente comparse all'udienza del 26.2.2025.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 06.02.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che non hanno avuto figli.
A tal proposito va evidenziato che le parti hanno concordato il trasferimento in favore di
- la quale ha sottoscritto il ricorso ed ha partecipato all'udienza del 26.02.2025 Parte_2
dichiarando di accettare il trasferimento immobiliare alle condizioni indicate nel verbale di udienza – del diritto di piena proprietà sulla quota del 50% dell'immobile di proprietà del signor sito in via Cupramontana n. 3/C di Ancona. Parte_1
I trasferimenti immobiliari si sono validamente perfezionati nell'ambito del presente procedimento, essendo state rispettate tutte le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione
(cfr. Cass. Sezioni Unite n. 21761/2021), considerato che:
- l'accordo di separazione è stato inserito nel verbale d'udienza del 26.02.2025, che è stato redatto da un ausiliario del giudice;
- come risulta dalla dichiarazione inserita nel fascicolo telematico il 13.02.2025 il cancelliere ha attestato che le parti hanno prodotto gli atti e reso le dichiarazioni di cui alla L. n. 52 del
1985, art. 29, comma 1-bis
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la
- 5 - causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte)
- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio ad Ancona il 02/12/2000, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Ancona al n. 314, parte 2, serie A dell'anno 2000; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e ulteriormente precisate all'udienza del 26.02.2025 e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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