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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 11/11/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 163/2024
Sentenza n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di secondo grado rubricato sub R.G. 163/2024 e introdotto dall'atto di appello avverso la sentenza n. 258/2023 emessa dal Giudice di Pace di Rieti
a definizione del procedimento, già pendente dinanzi detto Giudice, rubricato sub R.G. 440/2022, vertente
TRA
C.F./P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata, in virtù di procura speciale, da Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sergio Mazzu' del Foro di
Reggio Calabria, presso il quale è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado, giusta procura in atti, dall'avv. Renato Lucarelli presso il quale è elettivamente domiciliato
APPELLATO
CONTUMACE NEL GRADO DI APPELLO
E
codice fiscale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Fucili giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente in Rieti, via Salaria n.
3,
APPELLATA
1 e sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da note scritte depositate dalle parti costituite nel termine perentorio assegnato del 23.4.2025
MOTIVAZIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Fondato è l'appello proposto da – Parte_1 introduttivo del presente secondo grado di giudizio – avverso la sentenza n.
258/2023 emessa il 30/11/2023 dal Giudice di Pace di Rieti a definizione del procedimento di primo grado che era stato instaurato da al fine CP_1 di impugnare la cartella di pagamento n. 071 2020 0031419927 000 notificatagli il 22/05/2022 dalla medesima (deputata al Parte_1 recupero del credito) per effetto dell'omesso pagamento, all'Ente impositore
(titolare del credito), di sanzioni amministrative per Controparte_2 violazioni del C.d.S. di cui al verbale n. 5138765 già notificatogli il 10/03/2017,
e di cui al verbale n. 5965 già notificatogli il 22/08/2016.
Invero, il Giudice di prime cure nella detta sentenza ha annullato l'indicata cartella di pagamento nella parte in cui era stata impugnata dall , ovvero CP_1 nella parte in cui essa aveva intimato il pagamento di quanto dovuto da quest'ultimo a titolo di sanzione amministrativa irrogatagli in precedenza per violazioni del C.d.S. accertate nel verbale 5965 notificatogli il 22.08.2016, per aver ritenuto tale credito prescritto in ragione del decorso di oltre 5 anni tra la detta data di notifica del detto verbale e la notifica della cartella esattoriale
(avvenuta il 22.5.2022).
Invero, come correttamente indicato sia dall'odierna appellante
[...]
sia dalla il termine Parte_1 Controparte_2 quinquennale di prescrizione è stato sospeso per 542 giorni dalla legislazione dettata tra il 2020 e il 2021 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.
A causa della nota pandemia da Covid – 19, difatti, il legislatore ha previsto a più riprese la sospensione dei termini di notifica e di riscossione dei carichi fiscali e non fiscale, in definitiva sospendendo i richiamati termini dal 08.03.2020 al
31.08.2021, come sancito dai seguenti interventi normativi: cd. Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020): sospensione dall'8.03.2020 al
30.05.2020; cd. Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020): proroga della sospensione fino al
31.08.2020;
2 cd. Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020): proroga della sospensione fino al
31.12.2020;
D.L. n. 183 del 2020: proroga della sospensione fino al 28.02.2021; cd. Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021): proroga della sospensione fino al
30.04.2021; cd. Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021): proroga finale della sospensione fino al 31.08.2021.
Ora, con l'emanazione dell'art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020 il Legislatore, nel prevedere una prima sospensione dei termini di riscossione delle entrate tributarie e non tributarie (come ad es. le sanzioni amministrative per cui ora è causa) dall'08.03.2020 al 31.05.2020 (termine poi prorogato dai successivi decreti legge citati), ha espressamente richiamato le disposizioni di cui all'art. 12 d.lgs. n. 159/2015.
La regola contenuta in tale ultima norma, dettata con riguardo ad altri eventi eccezionali, è che la sospensione dei termini per la riscossione degli importi da parte degli enti impositori comporta anche la sospensione dei termini di prescrizione dei crediti che hanno ad oggetto gli importi stessi.
Tanto premesso, va poi rammentato quanto chiarito (condivisibilmente, avuto riguardo al tenore del testo delle norme sopra richiamate) dalla Suprema Corte di Cassazione, da ultimo, nella sentenza n. 960/2025: “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura
Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dal , ha erroneamente rilevato il decorso del termine Controparte_3 quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid)”. Per tale ragione, il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal
22.08.2016 (data di notifica del verbale di accertamento della violazione delle norme del codice della strada) al 22.05.2022 (data di notifica della cartella esattoriale opposta) non è decorso e dunque non si è verificato un fatto estintivo del credito successivamente alla notifica del verbale non impugnato.
3 Da qui l'infondatezza dell'opposizione proposta da;
da qui la CP_1 conseguente erroneità della sentenza del giudice di pace che ha annullato parzialmente la cartella esattoriale in accoglimento dell'opposizione di questo;
da qui la conseguente fondatezza dell'appello proposto ora da
[...]
. Parte_1
2. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per l'attività difensiva rientrante nella fase di studio, nella fase introduttiva, nella fase decisionale dei giudizi dinanzi il Giudice di Pace
(quanto al primo grado) e dei giudizi dinanzi il Tribunale (quanto al secondo grado di giudizio), seguono la soccombenza sia nel primo grado di giudizio, sia nel presente grado e per l'effetto l deve rifonderle ai soggetti che lo CP_1 stesso ha convenuto in giudizio ( Controparte_4
dinanzi al Giudice di Pace e che ora sono parti del
[...] presente grado.
Non rileva che la nella comparsa di riposta depositata nel Controparte_2 presente grado di appello abbia chiesto condannarsi l'appellato alla CP_1 rifusione delle spese inerenti il giudizio di impugnazione senza operare alcun riferimento al primo grado di giudizio (che nella sentenza impugnata, invero, furono compensate). Invero, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. Civ., ord. 854/2025; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 13 giugno 2024, n. 16526; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 24 gennaio
2017, n. 1775).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando quale giudice di appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Rieti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
e quindi in riforma della sentenza n. 258/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Rieti, rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di CP_1
4 pagamento n. 071 2020 0031419927 000 notificatogli da Parte_1
e recante crediti della
[...] Controparte_2
2) condanna a rifondere ad CP_1 Parte_1
e alla le spese del primo grado di giudizio,
[...] Controparte_2 che liquida per ciascuna convenuta in € 278,00 per compenso professionale oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014;
3) condanna a rifondere ad CP_1 Parte_1 le spese del presente secondo grado di giudizio, che liquida in €
[...]
462,00 per compenso professionale e in € 64,50 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014;
4) condanna a rifondere a le spese del CP_1 Controparte_2 presente secondo grado di giudizio, che liquida in € 462,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese generali ex
D.M. 55/2014.
Dato in Rieti il 10 novembre 2025
Il Giudice dott. Roberto Colonnello
5
Sentenza n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di secondo grado rubricato sub R.G. 163/2024 e introdotto dall'atto di appello avverso la sentenza n. 258/2023 emessa dal Giudice di Pace di Rieti
a definizione del procedimento, già pendente dinanzi detto Giudice, rubricato sub R.G. 440/2022, vertente
TRA
C.F./P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata, in virtù di procura speciale, da Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sergio Mazzu' del Foro di
Reggio Calabria, presso il quale è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado, giusta procura in atti, dall'avv. Renato Lucarelli presso il quale è elettivamente domiciliato
APPELLATO
CONTUMACE NEL GRADO DI APPELLO
E
codice fiscale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Fucili giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente in Rieti, via Salaria n.
3,
APPELLATA
1 e sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da note scritte depositate dalle parti costituite nel termine perentorio assegnato del 23.4.2025
MOTIVAZIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Fondato è l'appello proposto da – Parte_1 introduttivo del presente secondo grado di giudizio – avverso la sentenza n.
258/2023 emessa il 30/11/2023 dal Giudice di Pace di Rieti a definizione del procedimento di primo grado che era stato instaurato da al fine CP_1 di impugnare la cartella di pagamento n. 071 2020 0031419927 000 notificatagli il 22/05/2022 dalla medesima (deputata al Parte_1 recupero del credito) per effetto dell'omesso pagamento, all'Ente impositore
(titolare del credito), di sanzioni amministrative per Controparte_2 violazioni del C.d.S. di cui al verbale n. 5138765 già notificatogli il 10/03/2017,
e di cui al verbale n. 5965 già notificatogli il 22/08/2016.
Invero, il Giudice di prime cure nella detta sentenza ha annullato l'indicata cartella di pagamento nella parte in cui era stata impugnata dall , ovvero CP_1 nella parte in cui essa aveva intimato il pagamento di quanto dovuto da quest'ultimo a titolo di sanzione amministrativa irrogatagli in precedenza per violazioni del C.d.S. accertate nel verbale 5965 notificatogli il 22.08.2016, per aver ritenuto tale credito prescritto in ragione del decorso di oltre 5 anni tra la detta data di notifica del detto verbale e la notifica della cartella esattoriale
(avvenuta il 22.5.2022).
Invero, come correttamente indicato sia dall'odierna appellante
[...]
sia dalla il termine Parte_1 Controparte_2 quinquennale di prescrizione è stato sospeso per 542 giorni dalla legislazione dettata tra il 2020 e il 2021 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.
A causa della nota pandemia da Covid – 19, difatti, il legislatore ha previsto a più riprese la sospensione dei termini di notifica e di riscossione dei carichi fiscali e non fiscale, in definitiva sospendendo i richiamati termini dal 08.03.2020 al
31.08.2021, come sancito dai seguenti interventi normativi: cd. Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020): sospensione dall'8.03.2020 al
30.05.2020; cd. Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020): proroga della sospensione fino al
31.08.2020;
2 cd. Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020): proroga della sospensione fino al
31.12.2020;
D.L. n. 183 del 2020: proroga della sospensione fino al 28.02.2021; cd. Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021): proroga della sospensione fino al
30.04.2021; cd. Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021): proroga finale della sospensione fino al 31.08.2021.
Ora, con l'emanazione dell'art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020 il Legislatore, nel prevedere una prima sospensione dei termini di riscossione delle entrate tributarie e non tributarie (come ad es. le sanzioni amministrative per cui ora è causa) dall'08.03.2020 al 31.05.2020 (termine poi prorogato dai successivi decreti legge citati), ha espressamente richiamato le disposizioni di cui all'art. 12 d.lgs. n. 159/2015.
La regola contenuta in tale ultima norma, dettata con riguardo ad altri eventi eccezionali, è che la sospensione dei termini per la riscossione degli importi da parte degli enti impositori comporta anche la sospensione dei termini di prescrizione dei crediti che hanno ad oggetto gli importi stessi.
Tanto premesso, va poi rammentato quanto chiarito (condivisibilmente, avuto riguardo al tenore del testo delle norme sopra richiamate) dalla Suprema Corte di Cassazione, da ultimo, nella sentenza n. 960/2025: “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura
Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dal , ha erroneamente rilevato il decorso del termine Controparte_3 quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid)”. Per tale ragione, il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal
22.08.2016 (data di notifica del verbale di accertamento della violazione delle norme del codice della strada) al 22.05.2022 (data di notifica della cartella esattoriale opposta) non è decorso e dunque non si è verificato un fatto estintivo del credito successivamente alla notifica del verbale non impugnato.
3 Da qui l'infondatezza dell'opposizione proposta da;
da qui la CP_1 conseguente erroneità della sentenza del giudice di pace che ha annullato parzialmente la cartella esattoriale in accoglimento dell'opposizione di questo;
da qui la conseguente fondatezza dell'appello proposto ora da
[...]
. Parte_1
2. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per l'attività difensiva rientrante nella fase di studio, nella fase introduttiva, nella fase decisionale dei giudizi dinanzi il Giudice di Pace
(quanto al primo grado) e dei giudizi dinanzi il Tribunale (quanto al secondo grado di giudizio), seguono la soccombenza sia nel primo grado di giudizio, sia nel presente grado e per l'effetto l deve rifonderle ai soggetti che lo CP_1 stesso ha convenuto in giudizio ( Controparte_4
dinanzi al Giudice di Pace e che ora sono parti del
[...] presente grado.
Non rileva che la nella comparsa di riposta depositata nel Controparte_2 presente grado di appello abbia chiesto condannarsi l'appellato alla CP_1 rifusione delle spese inerenti il giudizio di impugnazione senza operare alcun riferimento al primo grado di giudizio (che nella sentenza impugnata, invero, furono compensate). Invero, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. Civ., ord. 854/2025; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 13 giugno 2024, n. 16526; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 24 gennaio
2017, n. 1775).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando quale giudice di appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Rieti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
e quindi in riforma della sentenza n. 258/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Rieti, rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di CP_1
4 pagamento n. 071 2020 0031419927 000 notificatogli da Parte_1
e recante crediti della
[...] Controparte_2
2) condanna a rifondere ad CP_1 Parte_1
e alla le spese del primo grado di giudizio,
[...] Controparte_2 che liquida per ciascuna convenuta in € 278,00 per compenso professionale oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014;
3) condanna a rifondere ad CP_1 Parte_1 le spese del presente secondo grado di giudizio, che liquida in €
[...]
462,00 per compenso professionale e in € 64,50 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014;
4) condanna a rifondere a le spese del CP_1 Controparte_2 presente secondo grado di giudizio, che liquida in € 462,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese generali ex
D.M. 55/2014.
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