Articolo 26 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 22Articolo 30 ter
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Art. 26. Religione e pratiche di culto

I detenuti e gli internati hanno liberta' di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.
Negli istituti e' assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.
A ciascun istituto e' addetto almeno un cappellano.
Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti. ((48)) ----------------- AGGIORNAMENTO (48) Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , come modificato dall'avviso di rettifica ha conseguentemente disposto la reintroduzione del presente articolo.
Entrata in vigore il 6 dicembre 2002
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