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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/11/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici: Presidente Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Giudice Dott. Vladimiro Gloria
Giudice est. Dott.ssa Roberta Marra riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza
nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 2742/2025 R.G.V.G., vertente
Tra
Parte_1 (cod. fisc.: C.F. 1 ), nato a [...] il [...]
e
Parte_2 (cod. fisc.: C.F. 2 وnata a NO (TO) il 30.04.1988 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francioso Filippo oggetto del giudizio: Separazione consensuale
Motivi della decisione rilevato che i coniugi ricorrenti uniti in matrimonio il 04.06.2011 in Fasano (atto di matrimonio iscritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Fasano anno 2011, n. 1, parte II, Serie A) hanno espresso la volontà di separarsi consensualmente nelle note congiunte depositate telematicamente il 17.09.2025 per l'udienza del 23.10.2025 con modalità telematiche ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice relatore designato;
ritenuto che le condizioni di separazione indicate in ricorso e nelle successive note depositate telematicamente appaiano conformi a legge e non sono contrarie agli interessi di tutti i componenti della famiglia;
preso atto del parere del P.M.; visto l'art. 473bis.51 c.p.c.,
p.q.m.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni da costoro indicate congiuntamente in ricorso e nelle successive note di trattazione scritta, che si allegano in copia e fanno parte integrante della presente sentenza.
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Fasano (atto di matrimonio iscritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Fasano anno 2011, n. 1, parte II, Serie A)
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo CONDIZIONI:
A)- I coniugi vivranno in regime di separazione legale obbligandosi al reciproco rispetto;
B)-La casa coniugale ubicata in Speziale di Fasano (br) alla Via Patrarca 35, verrà assegnata al sig. TI ET, peraltro proprietario esclusivo della stessa, ove egli continuerà a risiedere;
C)- la sig.a TI CE, alla sottoscrizione da parte di entrambi del presente atto di ricorso e delle condizioni separative ivi riportate, e dunque con l'esplicito. incondizionato ed irretrattabile consenso che il sig. TI ET con la sottoscrizione del presente atto rilascia ad ogni effetto di legge, si trasferirà unitamente alla prole minorenne TI EM ed RO, in NO (TO) alla Via Ruata Sangone 22, ove presso la madre saranno collocati.
D)- I minori TI EM ed RO dunque, considerata la dichiarazione scritta di assenso al cambio di residenza già sottoscritta dal padre, ed il nulla osta al trasferimento scolastico rilasciato dall'istituto scolastico comprensivo statale G. Galilei di Pezze di Greco in data 13.06.2025 (anche in tal caso previa richiesta scritta già rilasciata dal sig. TI ET), già a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026 saranno iscritti presso l'istituto scolastico comprensivo statale Coazze a NO Coazze (TO) dove frequenteranno la classe I della scuola secondaria di primo grado (Prima media);
E)-La sig.a TI CE dunque, provvederà autonomamente a prendersi cura di tutte le esigenze della prole, eventualmente facendosi ausiliare dai membri della propria famiglia di origine, residente in [...];
F)-Per quanto attiene alla responsabilità genitoria ed al suo esercizio, si pattuisce che i minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, pur se collocati esclusivamente in NO (TO) presso la madre, che potrà adottare autonomamente tutte le decisioni afferenti la ordinaria amministrazione della vita dei figli, mentre le decisioni afferenti agli atti di straordinaria amministrazione dovranno essere concordate preventivamente da entrambi i coniugi;
G)-Considerati i buoni rapporti intercorrenti tra i ricorrenti, nonchè la totale e serena condivisione delle condizioni riportate nel presente atto a cui gli stessi in totale autonomia sono addivenuti, si pattuisce che il sig. TI ET potrà recarsi in
NO (TO) per trascorrere del tempo con i figli tutte le volte che ne avrà la possibilità, orientativamente per due fine settimana al mese (impegni lavorativi permettendo), previa condivisione con la sig.a TI. Si concorda altresi che:
Aus Puls CE TU a)-Il sig. TI ET trascorrerà con la prole n.5 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, e 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti una festività da concordarsi preventivamente con la sig.a TI ( i coniugi seguiranno preferibilmente il criterio dell'alternanza nel senso che se avranno trascorso con un genitore la vigilia di Natale ed il giorno di Natale trascorreranno con l'altro la vigilia di capodanno ed il primo dell'anno, oppure se con un genitore avranno trascorso la domenica delle Palme, con l'altro trascorreranno la vigilia di Pasqua, il giorno di
Pasqua ed il lunedi dell'Angelo), portando con se i minori in Speziale presso la già casa coniugale, avendo cura di riaccompagnare i minori in NO (TO) presso la madre a propria cura e spese al termine del periodo concordato;
b)-Il sig.TI ET inoltre potrà trascorrere con la prole un mese consecutivo durante il periodo estivo, da concordarsi preventivamente con la sig.a TI, occupandosi di loro personalmente per tutto il periodo, anche in questo caso portandoli presso la già casa coniugale ubicata in Speziale di Fasano (br) alla Via Petrarca 35, avendo cura di riaccompagnare i minori in NO (TO) presso la madre a propria cura e spese al termine del periodo concordato.
G)-Per quanto attiene agli aspetti economici, si pattuisce che il sig. TI ET, già dal mese di agosto del corrente anno, ed entro il giorno 15 di ciascun mese, dovrà corrispondere alla sig.a CE TI, mediante bonifico bancario utilizzando le coordinate che la stessa avrà cura di comunicargli, un contributo per il mantenimento ordinario per entrambi i figli nella misura di €.500,00 mensili, in ragione di
€.250,00 per ciascuno dei due minori, importi rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat come per legge.
I coniugi inoltre concordano che l'assegno unico percepito dall'Inps dal sig. TI ET, sarà interamente devoluto alla sig.a CE TI che lo destinerà al migliore soddisfacimento delle esigenze della prole. Si specifica pertanto che la sig.a TI
CE per effetto del presente atto avrà titolo per richiedere direttamente all'Inps la corresponsione per intero del predetto assegno unico. La domanda di pagamento diretto in favore della sig.a TI dell'assegno unico verrà però presentata all'Inps agli inizi del prossimo anno, per cui sino al pagamento diretto da parte dell'Inps, il sig. TI provvederà a devolverlo per intero, unitamente al contributo di mantenimento, in favore della moglie.
Si pattuisce inoltre che tutte le spese straordinarie riguardanti i figli saranno suddivise tra i coniugi in ragione di 50% cadauno. Sono da intendersi straordinarie ( esemplificativamente) le spese sanitarie -specialistiche non coperte dal SSN, o per le quali il servizio pubblico non sia in grado di offrire la prestazione (medica-
Cut Pic Alice Retati diagnostica) in tempi ragionevoli, quelle di ortodonzia, quelle afferenti la dotazione scolastica iniziale a ciascun anno scolastico (incluso l'acquisito dei libri di testo), quelle per abbigliamento non quotidiano e quelle per attività ludico-sportiva. In merito al consenso preventivo ad effettuare le spese straordinarie, si pattuisce, anche in relazione alla distanza tra i rispettivi luoghi di residenza, che le spese urgenti ed indifferibili, oltre che quelle mediche non coperte dal SSN, oppure quelle non garantite dal servizio pubblico in tempi ragionevoli, quelle -odontotecniche, scolastiche e ludico- sportive, potranno essere anticipate dalla sig.a TI autonomamente anche in difetto del previo consenso del sig. TI, il quale dovrà dunque provvedere a corrispondere alla moglie la propria quota parte entro giorni 7 mediante accredito bancario previa esibizione da parte della moglie della documentazione giustificativa della spesa. Per tutte le altre spese straordinarie, il sig. TI sarà tenuto al compartecipare secondo la quota sopra stabilita in caso di previa concertazione della spesa.
H)-I coniugi rinunciano reciprocamente a conseguire dall'altro qualsivoglia contributo per il loro mantenimento in ragione della autonomina economica di entrambi. Si da atto che prima della sottoscrizione del presente ricorso, il sig. TI ET ha corrisposto alla sig.a TI a mezzo bonifico bancario, a titolo di una tantum per sostenerla nelle spese che la stessa giunta in NO (TO) dovrà affrontare (ad es. per arredamento ecc.), l'importo non rimborsabile di €.1.000=.
I)-Entrambi i coniugi dichiarano di aver già provveduto separatamente dal presente atto a risolvere ogni ulteriore questione economica, dichiarando altresì di non aver null'altro a pretendere reciprocamente.
Quick Puto Alice Reburti
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici: Presidente Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Giudice Dott. Vladimiro Gloria
Giudice est. Dott.ssa Roberta Marra riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza
nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 2742/2025 R.G.V.G., vertente
Tra
Parte_1 (cod. fisc.: C.F. 1 ), nato a [...] il [...]
e
Parte_2 (cod. fisc.: C.F. 2 وnata a NO (TO) il 30.04.1988 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francioso Filippo oggetto del giudizio: Separazione consensuale
Motivi della decisione rilevato che i coniugi ricorrenti uniti in matrimonio il 04.06.2011 in Fasano (atto di matrimonio iscritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Fasano anno 2011, n. 1, parte II, Serie A) hanno espresso la volontà di separarsi consensualmente nelle note congiunte depositate telematicamente il 17.09.2025 per l'udienza del 23.10.2025 con modalità telematiche ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice relatore designato;
ritenuto che le condizioni di separazione indicate in ricorso e nelle successive note depositate telematicamente appaiano conformi a legge e non sono contrarie agli interessi di tutti i componenti della famiglia;
preso atto del parere del P.M.; visto l'art. 473bis.51 c.p.c.,
p.q.m.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni da costoro indicate congiuntamente in ricorso e nelle successive note di trattazione scritta, che si allegano in copia e fanno parte integrante della presente sentenza.
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Fasano (atto di matrimonio iscritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Fasano anno 2011, n. 1, parte II, Serie A)
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo CONDIZIONI:
A)- I coniugi vivranno in regime di separazione legale obbligandosi al reciproco rispetto;
B)-La casa coniugale ubicata in Speziale di Fasano (br) alla Via Patrarca 35, verrà assegnata al sig. TI ET, peraltro proprietario esclusivo della stessa, ove egli continuerà a risiedere;
C)- la sig.a TI CE, alla sottoscrizione da parte di entrambi del presente atto di ricorso e delle condizioni separative ivi riportate, e dunque con l'esplicito. incondizionato ed irretrattabile consenso che il sig. TI ET con la sottoscrizione del presente atto rilascia ad ogni effetto di legge, si trasferirà unitamente alla prole minorenne TI EM ed RO, in NO (TO) alla Via Ruata Sangone 22, ove presso la madre saranno collocati.
D)- I minori TI EM ed RO dunque, considerata la dichiarazione scritta di assenso al cambio di residenza già sottoscritta dal padre, ed il nulla osta al trasferimento scolastico rilasciato dall'istituto scolastico comprensivo statale G. Galilei di Pezze di Greco in data 13.06.2025 (anche in tal caso previa richiesta scritta già rilasciata dal sig. TI ET), già a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026 saranno iscritti presso l'istituto scolastico comprensivo statale Coazze a NO Coazze (TO) dove frequenteranno la classe I della scuola secondaria di primo grado (Prima media);
E)-La sig.a TI CE dunque, provvederà autonomamente a prendersi cura di tutte le esigenze della prole, eventualmente facendosi ausiliare dai membri della propria famiglia di origine, residente in [...];
F)-Per quanto attiene alla responsabilità genitoria ed al suo esercizio, si pattuisce che i minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, pur se collocati esclusivamente in NO (TO) presso la madre, che potrà adottare autonomamente tutte le decisioni afferenti la ordinaria amministrazione della vita dei figli, mentre le decisioni afferenti agli atti di straordinaria amministrazione dovranno essere concordate preventivamente da entrambi i coniugi;
G)-Considerati i buoni rapporti intercorrenti tra i ricorrenti, nonchè la totale e serena condivisione delle condizioni riportate nel presente atto a cui gli stessi in totale autonomia sono addivenuti, si pattuisce che il sig. TI ET potrà recarsi in
NO (TO) per trascorrere del tempo con i figli tutte le volte che ne avrà la possibilità, orientativamente per due fine settimana al mese (impegni lavorativi permettendo), previa condivisione con la sig.a TI. Si concorda altresi che:
Aus Puls CE TU a)-Il sig. TI ET trascorrerà con la prole n.5 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, e 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti una festività da concordarsi preventivamente con la sig.a TI ( i coniugi seguiranno preferibilmente il criterio dell'alternanza nel senso che se avranno trascorso con un genitore la vigilia di Natale ed il giorno di Natale trascorreranno con l'altro la vigilia di capodanno ed il primo dell'anno, oppure se con un genitore avranno trascorso la domenica delle Palme, con l'altro trascorreranno la vigilia di Pasqua, il giorno di
Pasqua ed il lunedi dell'Angelo), portando con se i minori in Speziale presso la già casa coniugale, avendo cura di riaccompagnare i minori in NO (TO) presso la madre a propria cura e spese al termine del periodo concordato;
b)-Il sig.TI ET inoltre potrà trascorrere con la prole un mese consecutivo durante il periodo estivo, da concordarsi preventivamente con la sig.a TI, occupandosi di loro personalmente per tutto il periodo, anche in questo caso portandoli presso la già casa coniugale ubicata in Speziale di Fasano (br) alla Via Petrarca 35, avendo cura di riaccompagnare i minori in NO (TO) presso la madre a propria cura e spese al termine del periodo concordato.
G)-Per quanto attiene agli aspetti economici, si pattuisce che il sig. TI ET, già dal mese di agosto del corrente anno, ed entro il giorno 15 di ciascun mese, dovrà corrispondere alla sig.a CE TI, mediante bonifico bancario utilizzando le coordinate che la stessa avrà cura di comunicargli, un contributo per il mantenimento ordinario per entrambi i figli nella misura di €.500,00 mensili, in ragione di
€.250,00 per ciascuno dei due minori, importi rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat come per legge.
I coniugi inoltre concordano che l'assegno unico percepito dall'Inps dal sig. TI ET, sarà interamente devoluto alla sig.a CE TI che lo destinerà al migliore soddisfacimento delle esigenze della prole. Si specifica pertanto che la sig.a TI
CE per effetto del presente atto avrà titolo per richiedere direttamente all'Inps la corresponsione per intero del predetto assegno unico. La domanda di pagamento diretto in favore della sig.a TI dell'assegno unico verrà però presentata all'Inps agli inizi del prossimo anno, per cui sino al pagamento diretto da parte dell'Inps, il sig. TI provvederà a devolverlo per intero, unitamente al contributo di mantenimento, in favore della moglie.
Si pattuisce inoltre che tutte le spese straordinarie riguardanti i figli saranno suddivise tra i coniugi in ragione di 50% cadauno. Sono da intendersi straordinarie ( esemplificativamente) le spese sanitarie -specialistiche non coperte dal SSN, o per le quali il servizio pubblico non sia in grado di offrire la prestazione (medica-
Cut Pic Alice Retati diagnostica) in tempi ragionevoli, quelle di ortodonzia, quelle afferenti la dotazione scolastica iniziale a ciascun anno scolastico (incluso l'acquisito dei libri di testo), quelle per abbigliamento non quotidiano e quelle per attività ludico-sportiva. In merito al consenso preventivo ad effettuare le spese straordinarie, si pattuisce, anche in relazione alla distanza tra i rispettivi luoghi di residenza, che le spese urgenti ed indifferibili, oltre che quelle mediche non coperte dal SSN, oppure quelle non garantite dal servizio pubblico in tempi ragionevoli, quelle -odontotecniche, scolastiche e ludico- sportive, potranno essere anticipate dalla sig.a TI autonomamente anche in difetto del previo consenso del sig. TI, il quale dovrà dunque provvedere a corrispondere alla moglie la propria quota parte entro giorni 7 mediante accredito bancario previa esibizione da parte della moglie della documentazione giustificativa della spesa. Per tutte le altre spese straordinarie, il sig. TI sarà tenuto al compartecipare secondo la quota sopra stabilita in caso di previa concertazione della spesa.
H)-I coniugi rinunciano reciprocamente a conseguire dall'altro qualsivoglia contributo per il loro mantenimento in ragione della autonomina economica di entrambi. Si da atto che prima della sottoscrizione del presente ricorso, il sig. TI ET ha corrisposto alla sig.a TI a mezzo bonifico bancario, a titolo di una tantum per sostenerla nelle spese che la stessa giunta in NO (TO) dovrà affrontare (ad es. per arredamento ecc.), l'importo non rimborsabile di €.1.000=.
I)-Entrambi i coniugi dichiarano di aver già provveduto separatamente dal presente atto a risolvere ogni ulteriore questione economica, dichiarando altresì di non aver null'altro a pretendere reciprocamente.
Quick Puto Alice Reburti