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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/11/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli presidente
2) Dott. Patrizia Evangelista consigliere
3) Dott. Patrizia Ingravallo giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.669 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 17.01.2024
TRA
(p.i. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Del Mare 14/F, presso lo studio dell'avv. Carlo Inguscio che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Piergianna Menga, come da procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore rappresentata e difesa dall' avv. Angelo Giaccari presso il cui studio in Alliste alla via Vittori Veneto s.n. è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Precisazione delle conclusioni: Le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la società , in persona del proprio CP_1
rappresentante legale p.t. sig. , conveniva in giudizio dinanzi al Parte_2
tribunale di Lecce la per sentire accertare e dichiarare che nella Controparte_2
notte tra il 21 e 22.08.17 la convenuta aveva effettuato un intervento sulla rete elettrica della zona dove sono ubicati i locali della società ricorrente, dando la fase sul polo del
1 neutro, così causando danni alla struttura per un ammontare complessivo di
€. 24.151,04.
Deduceva la ricorrente che il mattino del 22.08.17 il personale dell'azienda, entrando nei locali di , avvertiva odore di plastica bruciata e costatava il non CP_1 funzionamento dell'impianto elettrico. Chiamato il Servizio Elettrico Nazionale, si apprendeva di un intervento notturno sula rete degli operai della convenuta che avevano dato la fase sul polo del neutro e che il guasto era stato codificato col numero
131293130. La ricorrente eseguiva le riparazioni del caso e rendicontava i danni subiti diffidando la convenuta al risarcimento degli stessi senza alcun seguito e anche l'invito alla negoziazione assistita rimaneva senza riscontro.
Si costituiva la che contestava la domanda, assumendo che, a Controparte_2
seguito della segnalazione eseguita dalla , non era stato riscontrato alcun CP_1
guasto e che non era stato eseguito alcun intervento né da parte della convenuta né da parte di ditta appaltatrice sulla linea a servizio della società ricorrente. Contestava, inoltre, quanto ex adverso dichiarato come contenuto della telefonata eseguita al n.
803500, attesa l'impossibilità che l'operatore telefonico potesse aver dichiarato la sussistenza di un disservizio e delle sue cause, avendo come compito solo quello di raccogliere la segnalazione e aprire un ticket per guasto al fine di consentire le verifiche.
Concludeva per il rigetto del ricorso per inammissibilità e infondatezza.
Espletata la prova testimoniale, nei limiti ammessi, e la disposta CTU, le parti erano invitate a precisare le conclusioni e la causa, all'udienza del 11.06.21, era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 5533 del 11.06.21 resa nella causa civile iscritta presso il tribunale di Lecce al n. R.G. 4337/18, pubblicata e comunicata dalla cancelleria il 14.06.21.
Con detta ordinanza il tribunale di Lecce così provvedeva: “Acclara che: a) la società
“ , nella persona di nella notte tra il 21-22/08/2017 CP_1 Parte_2
ha subito dei danni a beni di sua proprietà così come descritti e valutati dal CTU che qui si abbiano per intero riportati e trascritti. b) che la causa dei detti danni è stata la interruzione del neutro principale, dovuta alla non regolare messa in opera da parte dell'Enel; c) che i detti danni vengono valutati equamente nella complessiva somma
€. 10.000,00 =. A tal uopo condanna l' , già Parte_1 Controparte_3
società con un unico socio nella persona del rappresentante legale
[...] CP_3
pro tempore avv. Roberto Tanzariello, a corrispondere in favore di Parte_2
CP_
quale legale rappresentante della società “ la somma
[...] CP_1
2 complessiva di €. 10.000,00 = equamente valutata a titolo di risarcimento danni come innanzi motivato, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Rigetta, invece la domanda di risarcimento danni ex articolo 96 cpc avanzata dal ricorrente, perché non dimostrata in giudizio ”. Condannava altresì l Controparte_2
al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella complessiva somma di €.5.000
[...]
oltre alle spese generali ed IV e Cap.
Avverso tale pronuncia interponeva appello la censurando la Controparte_2
sentenza per carenza di motivazione, mancata ed errata valutazione delle prove, mancato esame della dichiarazione del teste e delle risultanze della CTU e per Testimone_1 mancata prova sia dell'an sia del quantum debeatur e con errata quantificazione del danno. Si doleva anche della condanna alle spese del giudizio. Concludeva per la riforma dell'ordinanza impugnata con rigetto del ricorso e conseguente restituzione delle somme versate in esecuzione del provvedimento impugnato.
Si costituiva l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame e spiegando appello incidentale per il riconoscimento del maggior danno subito e quantificato in ulteriori
€.7.075,36 maggiorata di rivalutazione e interessi a far data dalla domanda e per la condanna dell'appellante principale ai danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria e mancata partecipazione alla negoziazione assistita.
Precisate le conclusioni all'udienza del 17.01.24 la causa era introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura l'ordinanza impugnata per
“Carenza di motivazione - mancata ed errata valutazione delle prove”. Deduce
l'erroneità del provvedimento in quanto il tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inattendibilità del teste e, comunque giustificare le incongruenze delle Tes_2
dichiarazioni dallo stesso rese.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante principale si duole del “Mancato esame della dichiarazione del teste . Testimone_1
Con il terzo motivo lamenta “Errata valutazione delle risultanze della Parte_1
c.t.u.” da parte del tribunale.
Con il quarto motivo l'appellante censura l'ordinanza impugnata per “Mancata prova dell'esistenza del danno nell'an e nel quantum”.
Con il quinto motivo l'appellante si duole per “ Errata quantificazione del danno”.
3 Con il sesto motivo l'appellante lamenta la condanna al pagamento delle spese di lite.
I primi cinque motivi di gravame vengono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
L'appello principale è infondato per le ragioni che seguono.
Le questioni sottoposte all'esame della Corte non possono prescindere da alcune valutazioni tecniche di carattere generale e dai rilievi effettuati dalla consulenza d'ufficio da cui si evince che l'invio della fase sul neutro può in alcuni casi rilevarsi pericoloso, causando l'interruzione del neutro cui consegue l'apporto dell'intera tensione di rete sulle apparecchiature interessate e può anche avere conseguenze nefaste per gli utenti, per cui è necessario eseguire il corretto collegamento tra fase e neutro per garantire sicurezza. Un errato collegamento o un'inversione tra fase e neutro in genere non causa immediate conseguenze alle apparecchiature collegate ma, in caso d'interruzione del neutro, si produce una tensione elevata da causare danni alle attrezzature e alle persone e addirittura incendi. Ove il collegamento non sia corretto, per il sistema trifase, come nel caso di specie, si causa uno sbilanciamento con aumento di corrente estremamente dannoso per le apparecchiature, causando surriscaldamenti e,
a volte, incendi. Il conduttore di ritorno neutro completa il circuito elettrico che inizia con la fase e, nei sistemi trifase, serve a bilanciare le correnti fra le fasi dando stabilità alle tensioni ed evitando situazioni di pericolo.
Sulla base di tali obiettivi elementi tecnici il consulente d'ufficio ha individuato, quali possibili cause che avrebbero determinato l'evento dannoso, o la fase sul polo del neutro oppure un'interruzione del neutro principale. Entrambe, in ogni caso, conducono a individuare la responsabilità dell'occorso in capo a , trattandosi di cause Controparte_2 non dipendenti dall'impianto della appellata e, quindi, esogene, tanto più che il CTU non ha individuato alcuna anomalia sull'impianto interno.
Queste valutazioni tecniche hanno determinato il corretto convincimento del primo giudice che, ritenendo inattendibili le deduzioni dell'odierna appellante sia negli atti difensivi sia relativamente alle dichiarazioni dei dipendenti della stessa raccolte in sede testimoniale ed anche in sede di espletamento della consulenza tecnica, ha invece valorizzato le testimonianze del tecnico intervenuto su chiamata della , sig. CP_1
a cui occorre aggiungere quelle dei dipendenti e Persona_1 Parte_3
Tes_3
Sul punto va ribadito il principio consolidato del supremo giudice di legittimità (si veda anche Cass. cass.2017 n.16467) secondo cui la valutazione delle risultanze probatorie
4 ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr.
Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 12747 del 01/09/2003; id. Sez. L, Sentenza n. 16499 del
15/07/2009; id. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014), e non vi è dubbio che tale attività selettiva si estenda alla valutazione di tutti gli aspetti strutturali della fonte- mezzo di prova (e dunque anche sulla effettiva idoneità del teste di riferire la verità) in quanto determinanti a formare il convincimento del Giudice sulla efficacia dimostrativa della stessa (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014; vedi Corte cass.
Sez. L, Sentenza n. 17630 del 28/07/2010).
Osserva la corte che nella fattispecie i testi di parte convenuta, sono stati concordi nel dichiarare di aver avvertito odori di plastica bruciata e di aver visto attrezzature, professionali e non, bruciate e costatato assenza di corrente nella struttura. Essi hanno dichiarato di aver assistito alla telefonata fatta dal alla , Parte_2 Controparte_2 posta in viva voce, e di aver udito l'operatore affermare che erano stati eseguiti interventi in zona e che era stata data la fase sul neutro.
Il tecnico , oltre a confermare dette dichiarazioni, ha aggiunto di aver rilevato Tes_2 sull'impianto tensioni non corrette e che, nel pomeriggio erano intervenuti i tecnici dell'Enel e avevano controllato il funzionamento del contatore.
Sull'attendibilità delle suddette testimonianze non è dato dubitare, non potendosi individuare alcun elemento contrario e dovendosi ritenere la testimonianza di Tes_4
, dipendente Enel, non aderente alla questione dedotta in giudizio. Egli, infatti,
[...]
ha fatto riferimento a una segnalazione (ticket guasto DP3017SB37269) evidentemente diversa da quella eseguita dal titolare di (ticket guasto n. 131293130), con CP_1
indicazione da parte dell'operatore di un numero di ticket guasto completamente diverso. La circostanza che il abbia riferito di una segnalazione diversa trova Tes_4
conferma nel fatto che abbia escluso che avesse eseguito alcun Controparte_2
intervento riguardante la segnalazione dallo stesso considerata, mentre l'intervento dei tecnici è stato affermato dal teste riguardo alla segnalazione effettuata dal Tes_2 [...]
Pt_2
Solitamente le segnalazioni guasti sono registrate dalle società di distribuzione servizi, per cui l'appellante avrebbe ben potuto dimostrare documentalmente che la
5 segnalazione eseguita dal fosse quella indicata dal teste Parte_2 Tes_4
producendo la registrazione della chiamata. Va, in proposito, valorizzato il fatto che l'appellante ha indicato un numero telefonico che l'appellata ha specificatamente contestato come di non sua appartenenza.
Appare quindi logico concludere che durante la notte in questione, a seguito di un temporale (segnalato in atti e non contestato), sia avvenuto un intervento da parte di tecnici dell'appellante sulla linea di distribuzione che, all'evidenza, hanno effettuato un non corretto collegamento.
La , quindi, ha fornito la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, ivi CP_1
compreso il nesso di causalità tra evento e conseguenze dannose, con le testimonianze acquisite e con le risultanze della CTU. Né l'appellante ha fornito nei tempi prescritti elementi probatori idonei a supportare una diversa decisione.
Anche l'appello incidentale promosso dall'appellata è infondato.
Va subito evidenziato come la sentenza sul punto sia corretta e logicamente motivata, avendo il primo giudice espunto dall'ammontare del danno il valore di quei beni di diversa natura e non riferibili all'evento dannoso, ed anche riportato il valore dei beni a quello anti evento e comunque usurati dall'uso e dal tempo.
Non si ritiene dover applicare la sanzione ex art. 96 c.p.c. al comportamento dell'appellante principale, per quanto innanzi considerato, giacché non integra gli estremi del dolo o della colpa grave, avendo fondato per mero errore Controparte_2
le proprie difese su di una segnalazione di danno differente da quella effettivamente eseguita da . Né è stata fornita prova che tale comportamento fosse dovuto a CP_1
mala fede.
L'ultimo motivo di gravame concernente la condanna alle spese di lite è assorbito dalla decisione.
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata anche nella regolazione delle spese giudiziali.
Le spese del presente grado di giudizio sono integralmente compensate fra le parti attesa la reciproca soccombenza.
Si dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico sia dell'appellante principale che di quello incidentale.
P.Q.M.
6 La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta gli appelli principale e incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio fra le parti;
Dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico sia dell'appellante principale che di quello incidentale.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice Onorario Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
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