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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1418/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 14182023 CC da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Petretto (C.F. Parte_1 C.F._1
) del Foro di Roma e dell'avv. Francesco Adornetti (C.F. C.F._2
) del Foro di Roma, giusta procura in atti;
C.F._3
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuliana Podavini Controparte_1 C.F._4
Masin (C.F. ) del Foro di Padova, giusta procura in atti. C.F._5
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 1268/2023, pubblicata in data 15.06.2023 e notificata a mezzo pec in data 20.06.2023, emessa nel procedimento n. r.g. 5683/2021 dal Tribunale di Padova.
In punto: Contratto d'opera – Responsabilità per vizi.
1 CONCLUSIONI
Per : Pt_1
“- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma Parte_2 integrale della sentenza n.1268/2023 del Tribunale di Padova impugnata,
ACCOGLIERE tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano fedelmente trascritte:
“- in via principale accertare, dichiarare e condannare il convenuto Sig. in virtù di Controparte_1 quanto stabilito dal nominato CT TR , nell'ATP di cui al procedimento Persona_1
Civile N. 3360/2020 R.G., al pagamento, in favore del Sig. dell'importo pari ad euro Parte_1
2.300,00 oltre IVA ed interessi e rivalutazione monetaria dalla richiesta di ATP ex 696 bis Cod.
Proc. Civ. al saldo effettivo, così come specificato nella parte motivata del presente atto o dell'importo diverso che sarà accertato in corso di causa;
- sempre in via principale, condannare il convenuto Sig. al risarcimento delle spese Controparte_1
e competenze del CT Geom. per l'attività svolta nell'ambito della procedura di Persona_1 consulenza tecnica ex art. 696 bis Cod. Proc. Civ. per l'importo di € 970,42 per onorari, oltre accessori di legge ed € 169,50 per spese, per complessivi e 1.196,91 così come sono state anticipate e corrisposte dal Sig. (cfr. doc. n. 05); Parte_1
- sempre in via principale, condannare il convenuto Sig. al risarcimento delle spese Controparte_1
e competenze del CTP Geom. per l'attività svolta nell'ambito della procedura di Persona_2 consulenza tecnica ex art. 696 bis Cod. Proc. Civ. per l'importo complessivo di € 520,00 (cfr. doc. n.
06);
- sempre in via principale, condannare il convenuto Sig. al risarcimento delle Controparte_1 spese e competenze legali dell'Avv. Andrea Petretto per l'attività professionale svolta nell'ambito della procedura di consulenza tecnica ex art. 696 bis Cod. Proc. Civ. per l'importo complessivo di €
4.246,04 (cfr. doc. n.
7 - Nota spese) cui devesi aggiungere quanto corrisposto a titolo di contributo unificato e pari ad € 259,00 unitamente alla marca da bollo di € 27,00, nonché le spese di notifica pari ad € 21,30;
- sempre in via principale, condannare il convenuto Sig. all'ulteriore risarcimento Controparte_1 del danno derivato all'odierno attore per l'inutilizzabilità dell'appartamento sito in Grantorto (PD),
Via Duca degli Abruzzi n. 31, Foglio 14, particella 7, Sub. 2 ed al danno morale sofferto a causa dell'illecito comportamento della parte resistente, da quantificarsi in via equitativa;
2 - sempre in via principale, condannare, altresì, il convenuto Sig. al pagamento Controparte_1 dell'ulteriore somma, ex art. 96 Cod. Proc. Civ. da liquidarsi in via equitativa per avere, il medesimo, resistito in giudizio in male fede e colpa grave e comunque in difetto della normale prudenza. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi ex art. 93 Cod. Proc. Civ. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
- per l'effetto, CONDANNARE parte appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con clausola di distrazione ex art. 93 Cod. proc. Civ. a favore dei sottoscritti avvocati difensori procuratori antistatari”.
per LI:
“Nel merito: respingersi l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
In via istruttoria: Si insiste per le istanze istruttorie formulate nelle memorie di primo grado ex art.
183 VI comma n. 2 e 3 cpc che si danno qui per integralmente trascritte.
Condannare l'appellante ai danni per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Con vittoria di spese, competenze R.F., CPA e IVA”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione iscritto a ruolo il16.09.2021, conveniva innanzi al Tribunale di Parte_1
Padova ai fini di ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento in suo favore Controparte_1 della somma di € 2.330,00, oltre iva, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Spiegava che nel febbraio 2018 aveva incaricato l'impresa individuale di di eseguire - CP_1 nell'immobile di sua proprietà, sito in Grantorto (PD), Via Duca degli Abruzzi n. 31 (v. riferimenti catastali: Foglio 14, Particella 7, Sub. 2) - lavori di ristrutturazione ai fini di realizzarvi un appartamento da adibire ad abitazione per il figlio . Controparte_2
Chiariva che quest'ultimo vi si era trasferito nell'estate 2019 e che, nella prima metà di novembre
2019, aveva notato tracce di infiltrazioni nella “zona bagno”.
Precisava che, a causa del progressivo aumento delle zone coinvolte, si era visto costretto ad informare identificando nel suo operato la causa delle infiltrazioni. CP_1
Esponeva che aveva rifiutato un confronto al riguardo, costringendolo a proporre ricorso ex art. CP_1
696 bis c.p.c. (n. r.g. 3360/2020), a conclusione del quale il CT incaricato aveva affermato:
3 “le cause dei fenomeni rilevati [fossero] imputabili alla mancata applicazione di adeguato sistema di impermeabilizzazione alle pareti della doccia e della inadeguata sigillatura tra le piastrelle e il bordo del piatto doccia”.
“La presenza degli esiti di umidità e la mancanza di idonea impermeabilizzazione della doccia sono state accertate. […], sussistono i vizi lamentati dal ricorrente, i costi per l'eliminazione ammontano a
€ 2.300,00 oltre IVA”.
Riferiva di avere invitato controparte all'adempimento spontaneo di quanto emerso nell'ATP e di essersi visto costretto ad incardinare il giudizio a causa dell'inerzia di CP_1
Invocava la tutela per “gravi difetti” di cui all'art 1669 c.c., essendo tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera.
Concludeva per il pagamento della somma quantificata in ATP, oltre al risarcimento delle spese e competenze del difensore, del CT e del CTP.
Insisteva - altresì - per la condanna di controparte al risarcimento del danno, identificato sia nella componente materiale originata dal mancato utilizzo dell'appartamento, sia sotto il profilo morale, derivante dell'illecito comportamento della parte resistente, entrambi da determinarsi in via equitativa.
Avanzava - infine - domanda di pagamento dell'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi anch'essa in via equitativa, avendo resistito in male fede e/o colpa grave e - comunque - in CP_1 difetto di normale prudenza.
2. L'11.01.2021,si costituiva in giudizio , contestando in fatto ed in diritto le pretese Controparte_1 avversarie.
Deduceva di essere stato “legato” a da amicizia di lunga data, di avere eseguito i lavori Pt_1 affidatigli, di avere emesso la relativa fattura, di non essere mai stato pagato, di avere azionato apposito procedimento monitorio, di avere avviato l'azione esecutiva interrotta solo a seguito di transazione sottoscritta in data 05.08.2019, in cui sono stati stabiliti i termini e le modalità di pagamento.
Esponeva che, solo con lettera raccomandata del 22.04.2020, aveva segnalato infiltrazioni Pt_1 provenienti dal bagno, spiegando di avervi posto temporaneo rimedio tramite il supporto di una ditta specializzata e chiedendo il ristoro delle spese sostenute, senza quantificarne l'ammontare.
Precisava di avere risposto alla missiva eccependo la genericità delle contestazioni sotto il profilo temporale, la mancanza di prova del nesso causale fra l'opera eseguita ed i presunti danni lamentati, il venir meno della garanzia per intervento di una ditta terza.
Riferiva - poi - che, in sede di ATP, non aveva riconosciuto lo stato dei luoghi come conforme ai lavori eseguiti, poiché - dalla rimozione di una mattonella della parete della doccia - non aveva rinvenuto
4 sulla parete sottostante i materiali utilizzati abitualmente per quella tipologia di opere di impermeabilizzazione e perché le caratteristiche di posa erano difformi dal suo normale operato.
Eccepiva l'inammissibilità della domanda risarcitoria avversaria rilevando che il decreto ingiuntivo non opposto aveva acquisito efficacia di cosa giudicata anche in relazione al titolo a fondamento del credito azionato, precludendo un'azione risarcitoria basata sull'asserito inadempimento della prestazione.
Evocava - inoltre - il contenuto dell'art. 5 dell'accordo transattivo, da intendersi come accettazione dell'opera eseguita ed assorbente di ogni altra doglianza da parte di . Pt_1
Sosteneva - inoltre - che, ai sensi dell'art. 2226 c.c. da applicarsi alla fattispecie in esame, la denuncia dei vizi e l'azione giudiziale erano intervenute oltre i termini di decadenza e di prescrizione ivi disciplinati.
Rilevava che alle stesse conclusioni si doveva giungere anche nel caso in cui il rapporto intercorso fra le parti venisse qualificato dal Giudice come appalto caratterizzato da vizio sussumibile nella casistica di cui all'art. 1669 c.c..
3. Con provvedimento del 13.01.2022, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di cui al n. r.g.
3360/2020 (v. ATP).
4. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e per discussione, con contestuale pronuncia della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
5. Con Sentenza N° 1268/2023, depositata il 15.06.2023, il Tribunale di Padova ha statuito:
“1)- Respinge le domande attoree.
2)- Condanna parte attrice a rifondere al convenuto le spese del giudizio, che liquida in € 4.237,00 per compenso, oltre 15% spese generali ed accessori di legge”.
Il Giudice di I Grado ha qualificato l'accordo fra le parti come contratto d'opera ex art. 2222 e s.s. c.c, applicando la relativa decadenza e prescrizione.
In relazione al primo aspetto, ha ritenuto che l'attore non abbia assolto l'onere della tempestiva denunzia a controparte della presenza dei vizi.
Circa il secondo profilo, ha rilevato che al momento dell'azione nei confronti del prestatore era già decorso oltre un anno dalla consegna dell'opera; di qui l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2226
c. 2 c.c..
Ha respinto la prospettazione attorea in ordine all'applicabilità del regime disciplinato dall'art. 1669
c.c., poiché la carente impermeabilizzazione del rivestimento della doccia non può rientrare nell'ambito dei gravi difetti dell'opera, tenuto conto dell'esiguità del danno accertato in sede di ATP.
5 Ha osservato che l'intervento di terzi, ammesso anche nella denuncia del vizio, ha impedito la corretta verifica della situazione, essendo stato alterato lo stato dei luoghi, con inevitabile decadenza dalla garanzia.
6. Con atto di citazione iscritto in data 27.07.2023, ha proposto Appello avverso tale Parte_1 pronuncia, formulando due motivi di doglianza.
Con il primo motivo, l'appellante ha inteso soffermarsi sulla sequenza degli avvenimenti, reputando che - a causa della distorsione dei fatti operata da controparte - il Tribunale sia stato indotto ad assumere una decisione non aderente alla realtà.
Con il secondo motivo, l'appellante ha sostenuto che, a differenza di quanto stabilito in Sentenza, la denuncia del vizio è stata tempestiva poiché, trattandosi di vizio occulto, in analogia a quanto previsto per l'appalto, sia il termine di decadenza che quello di prescrizione sono da calcolare dall'effettiva conoscenza ottenuta solo a seguito di ATP.
L'appellante ha rimarcato anche l'illogicità della motivazione del Giudice di prime cure, nella parte in cui ha reputato - per l'esiguità del danno - che la carente impermeabilizzazione non rientra fra i gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c., riportando - a suo favore - varie pronunce che hanno ricondotto a tale categoria anche i c.d. elementi secondari ed accessori eliminabili con l'ordinaria manutenzione, laddove idonei a compromettere la funzionalità globale dell'opera, elementi fra cui sono annoverabili le infiltrazioni.
7. Contestualmente al gravame, l'appellante ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
8. In data 08.09.2023, si è costituito in II , che - in via pregiudiziale e CP_3 Controparte_1 preliminare - ha chiesto il rigetto dell'inibitoria ed ha dedotto l'inammissibilità dell'Appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Nel merito, ha contrastato integralmente le deduzioni e le domande avversarie, in quanto CP_1 ritenute infondate in fatto ed in diritto, invocando la conferma della decisione appellata.
9. Con Ordinanza depositata il 06.02.2024, la Corte ha respinto l'inibitoria, stante l'insussistenza dei relativi presupposti.
10. La causa è stata definitivamente trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del
24.03.2025.
11. Preliminarmente, giova rammentare - in linea di principio - che è inammissibile il gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo Giudice (v. Cass. n. 21824/2019).
6 Non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse da sono Parte_1
“ancorate” al contenuto della decisione impugnata.
Va aggiunto, a proposito della portata dell'art. 342 c.p.c., che non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di Sentenza;
non serve che vi sia una trascrizione integrale o parziale della pronuncia appellata o di parti di essa;
d'altro canto, la nullità di un atto processuale non può mai essere dichiarata se questo ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (v. art. 156, comma 3, c.p.c.); pertanto, anche quando si deve valutare l'ammissibilità di un'impugnazione, occorre privilegiare non il rispetto di clausole astratte e di formule di stile, bensì la sostanza ed il contenuto effettivo dell'atto (v. Cass. n.
1892/2023).
In tale senso, la citazione in Appello di è immune da vizi. Pt_1
12. L'impugnazione è priva di fondatezza e va respinta.
A. Prima di approfondire le censure sollevate, si deve osservare che, sebbene l'elemento comune ad entrambi i contratti sia “l'obbligazione verso il committente di compiere a fronte di un corrispettivo un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue”, la differenza tra il contratto d'opera e l'appalto si radica nella struttura e nella dimensione dell'impresa a cui l'opera viene affidata (v. Cass. Civ. Ord. n. 3682/2024).
Richiamando precedenti arresti, una recente pronuncia della Suprema Corte (v. Cass. Civ. n.
10154/2025) ha individuato la distinzione fra i due negozi nei seguenti termini:
“il contratto d'opera essendo quello che coinvolge la piccola impresa desumibile dall'art. 2083 cod. civ., ed il contratto di appalto postulando un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato
è preposto (Cass., Sez. II, 29 maggio 2001, n. 7307; Cass., Sez. II, 21 maggio 2010, n. 12519) (…)
“l'identificazione della natura dell'impresa interessata, ai fini della qualificazione di un contratto come di appalto o di opera, è rimessa al giudice di merito, coinvolgendo una valutazione delle risultanze probatorie e dei necessari elementi di fatto (Cass., Sez. II, 28 aprile 2011, n. 9459)”.
B. Nel caso che ci interessa, il Tribunale di Padova - tenuto conto dell'attività del “prestatore”, della tipologia dei lavori commissionati e delle modalità di esecuzione - ha appurato che fra le odierne parti è intercorso un contratto d'opera; per le garanzie applicabili, ha correttamente dato spazio all'art. 2226
c.c..
Nello specifico, in relazione al termine decadenziale ivi previsto, è da confermare che non può essere accolta la doglianza dell'appellante circa la disciplina dei vizi occulti in tema di appalto.
Invero, le massime giurisprudenziali richiamate da , anche se astrattamente estensibili per Parte_1 analogia al contratto d'opera, riguardano controversie in cui si è disquisito dell'accettazione del
7 committente e/o della mancata necessità di denuncia dei vizi se l'appaltatore li ha scientemente occultati e fraudolentemente dissimulati, situazioni che non ricorrono nel caso in questione.
A proposito del dies a quo da cui far decorre il termine decadenziale, la “scoperta” del vizio non deve essere perentoriamente collegata a quanto emerso nella procedura di ATP, in quanto il ricorso a tale accertamento non impone al Giudicante di ravvisare per forza nel suo esito il termine iniziale di decadenza dell'azione, potendo essere anche valorizzati elementi contrari anteriori ad esso (v. Cass.
Civ. n. 19922/2012).
Spetta - infatti - al Giudice del merito apprezzare se la conoscenza dei vizi e della loro consistenza
“fosse stata tale da consentire una loro consapevole denunzia prima ed una non azzardata iniziativa giudiziale poi, anche in epoca precedente allo svolgimento dell'accertamento tecnico, pur senza
l'ulteriore supporto del parere d'un perito” (v. Cass. Civ. Ord. n. 7675/2023).
Inoltre, è sufficiente che la conoscenza del vizio sia obiettiva e completa, a prescindere dall'eziologia tecnica;
di talché, se si manifesta gradualmente, il termine decorre dal momento in cui si ha un'adeguata consapevolezza dell'entità del difetto (v. ex multis Cass. Civ. nn. 6169/2011, 11046/2016,
40814/2021).
C. Dalla semplice evoluzione dei fatti per cui è lite, sui quali - peraltro - non vi è contrasto fra le parti, risulta che l'incarico a LI UR è del febbraio 2018, mentre la “scoperta” delle infiltrazioni risale alla prima metà di novembre 2019.
Nella missiva del 16.04.2020, ha affermato che tramite l'intervento di una “ditta Parte_1 all'uopo specializzata”, incaricata per “verificare l'origine di quanto occorso” e conseguentemente
“porvi rimedio ai fini di limitare i danni in corso”, si è potuto “appurare (…) come quanto accaduto sia stato causato dal mancato e/o inefficace isolamento dell'area doccia”.
Dovendo collocare la “scoperta” del nesso eziologico al momento in cui la ditta incaricata ha fornito il proprio responso, non essendo state circostanziate nel tempo né la relativa “chiamata” né la durata dei lavori posti in essere, è inevitabile concludere che non ha provato quando esattamente vi è stata Pt_1 la scoperta dei vizi e non ha smentito di essere incorso nell'eccepita decadenza degli otto giorni prevista dal 2226 c.c. per la loro denunzia.
D. Comunque, è dirimente l'avvenuto decorso del termine prescrizionale a partire dalla consegna dei lavori eseguiti, ciò a prescindere dall'effettivo e concreto utilizzo del bene, in quanto l'eventuale mancato impiego non potrebbe certo “traslare in avanti” la decorrenza dei termini, dilatandoli arbitrariamente.
L'azione giudiziale - rectius la notifica dell'atto di citazione - si prescrive in un anno dal giorno della consegna dell'opera e nessuna efficacia interruttiva della prescrizione può esser attribuita alla missiva
8 di denuncia del vizio, essendo stata trasmessa a controparte ben oltre tale termine annuale (febbraio
2018 – aprile 2020).
Siffatto lasso temporale è stato individuato nel Codice Civile al fine di contemperare gli opposti interessi di entrambe le parti, cercando di tutelare equamente le divergenti posizioni: quella ascrivibile al “committente”, che ha modo di riscontrare la correttezza dell'opera eseguita tramite l'utilizzo costante della stessa;
quella del “prestatore”, che deve ritenersi liberato dalle obbligazioni di garanzia dopo la decorrenza di un determinato intervallo.
E. Contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, non può trovare applicazione nel presente caso l'art. 1669 c.c., disposizione che regola i termini di decadenza e prescrizione “quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata” e “nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti”.
Invero, detta norma è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale volto a stabilire se si riferisse solo ad opere di nuova costruzione oppure anche ad interventi edilizi o di ristrutturazione eseguiti su fabbricati preesistenti.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite (v. n. 7756 /2017), avvallando l'orientamento maggioritario che permetteva l'estensione dalle costruzioni ex novo agli interventi edili su edifici e beni immobili già realizzati, nella medesima pronuncia ha preso posizione su un'ulteriore questione, precisando che debbono essere sussunti fra i c.d. gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., “anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa e che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 31 legge n. 457/78 e cioè con “opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici” o con “opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”, ampliando - quindi - la portata della norma dalla tutela dell'incolumità dei terzi alla garanzia per la compromissione del godimento del bene in capo al proprietario.
Sia la giurisprudenza di merito che di legittimità ha fatto rientrare nella categoria degli “elementi secondari” le infiltrazioni, l'umidità nelle murature ed i problemi rilevanti di impermeabilizzazione,
“perché incidono sulla funzionalità dell'opera menomandone il godimento; è stato precisato che tali anomalie si sostanziano in carenze costruttive dell'opera o di realizzazione dell'opera con materiali inidonei e/o non a regola d'arte tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità” (v. Cass.
Civ. n. 9620/2023).
9 A ben vedere, le vicende da cui hanno tratto origine le pronunce sono legate ad infiltrazioni d'acqua dovute ad errori nella realizzazione del cappotto termico o delle coperture (v. Cass. Civ. n. 12922/25), nella realizzazione di terrazzi a vasca, di canne fumarie e di cavi scaldanti per lo scioglimento della neve e del ghiaccio su case ad alta quota, nello smaltimento delle acque meteoriche e nel deflusso dei pluviali (v. Corte d'Appello di Venezia n. 956/2023), nel deflusso delle acque nei garages e nei locali interrati (v. Cass. Civ. n. 7206/2025), nella corretta messa in posa dei balconi e della composizione delle mura esterne (v. Cass. Civ. n. 14871/2025).
Dunque, la portata dell'impatto dei vizi afferenti alla struttura abitativa è stata valutata nel suo complesso unitario, soppesando l'incidenza dell'alterazione della fruibilità ordinaria dell'immobile, alla luce dell'entità di tutte le conseguenze che ne sono derivate.
La qualificazione del vizio come “grave” rappresenta - quindi - un apprezzamento di fatto riservato al
Giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (v. Cass. Civ. n.
39599/21).
F. Il Tribunale di Padova, sulla base delle risultanze dell'ATP conciliativo, ha ravvisato che le caratteristiche dei difetti, afferenti ad elementi secondari ed accessori, non sono state tali da incidere negativamente - pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo - sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile di . Parte_1
All'esito del sopralluogo nell'abitazione e del rilievo idrometrico operati dal CT, i danni lamentati dal sono risultati di modesta entità, tenuto conto che, a chiarimento delle osservazioni del CTP del Pt_1 medesimo che ha contestato la spesa della messa in ripristino indicata dal CT, quest'ultimo si Pt_1
è espresso nei seguenti termini: “il caso che ci occupa riguarda interventi modesti la cui realizzazione
è affidata ad imprese artigiane o singoli operai, con costi d'impresa minimi. I costi indicati dal ctu sono di mercato e tengono conto della circostanza. Si conferma quanto indicato in ctu” (p. 19).
Il Giudice ha considerato il costo economicamente esiguo di € 2.330,00 ed il tempo di esecuzione degli interventi circoscritto ad un massimo di sette giorni per escludere che i vizi abbiano effettivamente inciso sull'ordinario godimento dell'appartamento.
D'altro canto, il CT ha evidenziato: “risulta dagli atti che il sig. sia intervenuto per limitare le Pt_1 infiltrazioni applicando del sigillante bianco tra il piatto doccia e il rivestimento” (p. 23). “Si ribadisce: il ctp ha eseguito di propria iniziativa rilievi a campione su altre parti delle murature non oggetto di accertamento e che comunque non presentavano le problematiche lamentate. La scrivente infatti ha sostanzialmente riscontrato la presenza di esiti di fenomeni di umidità, cioè lo scrostamento dell'intonaco e della tinteggiatura. Lo stesso ricorrente infatti ha affermato che dopo aver sigillato il piatto doccia, il fenomeno di infiltrazione si è notevolmente ridotto” (p. 25).
10 Tenuto conto che l'appartamento “si compone di ingresso, soggiorno, cucina/pranzo, un disimpegno, due camere, di cui una con cabina armadio, due bagni e un ripostiglio” (p. 8) e che “non sono stati rilevati fenomeni simili su altre parti della muratura dell'abitazione oltre a quelle limitrofe al bagno”
(p.14), è ragionevole pensare che sia stato possibile utilizzare agevolmente il secondo bagno e la seconda camera da letto, senza alterazione alcuna della normale funzionalità complessiva del bene.
Ciò è desumibile dalla mappa a lato riportata e proveniente dal CTP di , anche se non tutte le Pt_1 parti evidenziate in verde per le infiltrazioni sono state poi riscontrate dal CT.
A questo punto, è doveroso sottolineare che manca del tutto la prova delle riparazioni effettivamente eseguite dall'appellante, del costo delle stesse, del mancato utilizzo dell'appartamento, di eventuali traslochi in altra abitazione e del lasso temporale in cui vi sarebbe stata la privazione del godimento del bene.
G. Pertanto, non possono che Risultare assorbite le ulteriori pretese risarcitorie di parte appellante, formulate in modo generico circa il presunto e non ben precisato danno connesso alla mancata utilizzabilità dell'appartamento.
Analoga considerazione vale per il danno morale, altrettanto privo di allegazione e di elementi comprovanti il disagio subito.
13. Non resta che confermare la Sentenza appellata.
14. Le spese del gravame vengono liquidate in dispositivo a favore di parte appellata ed a carico di parte appellante, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm. ii., rispetto allo scaglione
“5.200,00-26.000,00” in cui rientra il decisum, per le fasi effettivamente svolte (v. studio, introduttiva e decisionale).
15. L'avere proposto impugnazione non ha dato luogo ad una condotta processuale che merita di essere stigmatizzata anche con la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della controparte istante, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., che configura una sanzione di carattere pubblicistico;
difatti, a prescindere dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa, mancano in fatto ed in diritto i requisiti per delineare con oggettiva evidenza la pretestuosità dell'azione.
11
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'Appello e CONFERMA la Sentenza impugnata.
2. CONDANNA a rifondere a le spese di II Grado, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
3.966,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3. DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 07.07.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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