TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3477 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8097/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 8097/2024, promossa da:
1. , nato a [...]_1
Alegre/RS(Brasile) in data 18/11/1974;
2. nata a [...]/RS Controparte_2
(Brasile) il 23/09/2007;
3. nata a [...]/RS (Brasile) il Controparte_3
12/07/2013;
4. , nata a [...]/RS (Brasile) in Controparte_4
data 05/09/1964;
5. , nata a [...]/RS (Brasile) in data Controparte_5
08/06/1991;
6. , nata a [...]/SP (Brasile) in data Controparte_6
01/05/2000, cittadina brasiliana;
7. , nata a [...]/RS (Brasile) in data Controparte_7
27/12/1993;
8. nata a [...]/RS (Brasile) in Controparte_8
data 24/01/1964; 9. nata a [...]/RS (Brasile) in data Controparte_9
01/08/1992;
10. nata a [...]/RS (Brasile) in Controparte_10
data 20/01/1997;
11. nato a [...]/RS(Brasile) in data Controparte_11
12/05/1966,
12. nato a [...]/RS(Brasile) in Controparte_12
data 06/10/2003;
13. nata a [...]/RS (Brasile) in Controparte_13
data 21/09/1962;
14. , nato a [...]/RS(Brasile) in Controparte_14
data 03/06/1954;
15. nata a [...]/RS (Brasile) il Controparte_15
17/05/2007;
16. , nato a [...]/RS(Brasile) in data Controparte_16
22/10/1983;
17. nato a [...]/SC(Brasile) in Controparte_17
data 22/09/2003;
18. nata a [...]/SC (Brasile) in data 05/08/1998; Controparte_18
19. , nata a [...]/RS(Brasile) in Controparte_19
data 22/04/1976;
20. nato a [...]/RS (Brasile) il 09/12/2008. Controparte_20
Rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Castellone
RICORRENTE/I
contro
Controparte_21
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore,
all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
I ricorrenti, con regolare procura, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. cittadino Persona_1
italiano nato in [...], provincia di Reggio Emilia, il 9 maggio 1860, il quale emigrava in Brasile e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti fino a giungere agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché
i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
I ricorrenti, più in particolare, hanno dedotto:
“1. In data 9 maggio 1860, in Italia nel Comune di PO (Reggio Emilia), nasceva il sig. figlio di e di , come comprovato Persona_1 CP_22 CP_23
dall'Estratto per Riassunto del Registro degli Atti di Nascita rilasciato dal Comune di
PO (RE) che si produce (v. all. 2).
2. il sig. denominato anche Persona_1
o o non ha mai rinunciato alla cittadinanza Persona_2 Persona_3 CP_1
italiana, come comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal
Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 3).
3. In data 6 giugno 1897 a São Francisco de Assis/RS (Brasile), il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra , comprovato dal Parte_1 Persona_4
Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille
(v. all. 4).
4. Dalla loro unione coniugale nasceva a São Francisco de Assis/RS
(Brasile), il giorno 31 agosto 1897 il sig. come risulta dal Parte_2
Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 5).
5. In data 29 settembre 1923 a São Francisco de Assis/RS (Brasile), il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra , comprovato dal Parte_2 Persona_5
Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille
(v. all. 6).
6. Dalla loro unione coniugale nascevano quattro figli: - a São Francisco de
Assis/RS (Brasile), il giorno 10 luglio 1924 il sig. come Parte_3
risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 7); - a São Francisco de Assis/RS (Brasile), il giorno 21 giugno 1928 la sig.ra come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia CP_4
tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 8); - a São Francisco de Assis/RS
(Brasile), il giorno 6 giugno 1930 il sig. come risulta Parte_4
dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille
(v. all. 9); - a São Francisco de Assis/RS (Brasile), il giorno 4 settembre 1940 il sig. come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia Parte_5
tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 10). In data 26 maggio 1950 a Santa
Maria/RS (Brasile), il sig. contraeva matrimonio con la Parte_3
sig.ra , comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in Persona_6
copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 11).
8. Dalla loro unione coniugale nasceva a Santa Maria/RS (Brasile), il giorno 1 gennaio 1952 il sig.
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia Controparte_16
tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 12).
9. In data 1 marzo 1980 a Santa
Maria/RS (Brasile), il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Controparte_16
comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in Persona_7 copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 13). 10. Dalla loro unione coniugale nasceva a Santa Maria/RS (Brasile), il giorno 22 ottobre 1983 il sig.
, come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto Controparte_16
in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 14). 11. In data 29 luglio 1949
a Santa Maria/RS (Brasile), la sig.ra contraeva matrimonio con il CP_4
sig. , come comprovato dal Certificato di Matrimonio Persona_8
prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 15). 12. Dalla loro unione coniugale nascevano tre figli: - a Santa Maria/RS (Brasile), il giorno 13 luglio
1950 il sig. , come risulta dal Certificato di Controparte_1
Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 16); - a
Santa Maria/RS (Brasile), il giorno 3 giugno 1954 il sig. Controparte_14
, come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e
[...]
legalizzata mediante apostille (v. all. 17); a Santa Maria/RS (Brasile), il giorno 5 settembre 1964 la sig.ra , come risulta dal Parte_6
Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 18). 13. In data 24 luglio 1971 a Santa Maria/RS (Brasile), il sig.
[...]
contraeva matrimonio con la sig.ra , come Controparte_1 Persona_9
comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 19). 14. Dalla loro unione coniugale nascevano due figli: -
a Santa Maria/RS (Brasile), il giorno 19 settembre 1974 il sig.
[...]
, come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in Controparte_1
copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 20); - a Santa Maria/RS
(Brasile), il giorno 22 aprile 1976 la sig.ra , come Controparte_19
risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 21). 15. Dall' unione naturale tra il sig. Controparte_1
e la sig.ra nascevano due figlie: - a Porto
[...] Parte_7
Alegre/RS (Brasile), il giorno 23 settembre 2007 Controparte_2
, come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e
[...]
legalizzata mediante apostille (v. all. 22); - a Porto Alegre/RS (Brasile), il giorno 12 luglio 2013 , come risulta dal Certificato di Controparte_3
Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 23).16. In data 3 marzo 2012 a Porto Alegre/RS (Brasile), la sig.ra Controparte_19
contraeva matrimonio con il sig. come comprovato
[...] Persona_10
dal Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 24). 17. Dalla loro unione coniugale nasceva a Campinas/SP (Brasile), il giorno 11 dicembre 2008 come risulta dal Controparte_20
Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 25). 18. In data 3 dicembre 1980 a Santa Maria/RS (Brasile), il sig.
[...]
contraeva matrimonio con la sig.ra Controparte_14 Persona_11
come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta
[...]
e legalizzata mediante apostille (v. all. 26). 19. Dalla loro unione coniugale nasceva a
Santa Maria/RS (Brasile), il giorno 8 gennaio 1991 la sig.ra Controparte_5
, come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e
[...]
legalizzata mediante apostille (v. all. 27). 20. Dall' unione naturale tra il sig.
[...]
e la sig.ra nasceva a Santa Controparte_14 Parte_8
Maria/RS (Brasile), il giorno 17 maggio 2007 , Controparte_15
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 28). 21. In data 19 aprile 1958 a Santa Maria/RS (Brasile), il sig. ontraeva matrimonio con la sig.ra Parte_4 Persona_12
come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta
[...]
e legalizzata mediante apostille (v. all. 29). 22. Dalla loro unione coniugale nasceva a
Santa Maria/RS (Brasile), il giorno 24 gennaio 1964 la sig.ra
[...]
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta CP_8
e legalizzata mediante apostille (v. all. 30). 23. In data 22 settembre 1993 a Santa
Maria/RS (Brasile), la sig.ra contraeva matrimonio con Controparte_8
il sig. , come comprovato dal Certificato di Matrimonio Persona_13
prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 31). 24. Dalla loro unione coniugale nascevano due figlie: - a Santa Maria/RS (Brasile), il giorno 27 dicembre 1993 la sig.ra , come risulta dal Certificato Parte_9
di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 32); - a
Botucatu/SP (Brasile), il giorno 1 maggio 2000 la sig.ra Parte_10
, come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e
[...]
legalizzata mediante apostille (v. all. 33). 25. In data 23 dicembre 1961 a Santa
Maria/RS (Brasile), il sig. contraeva matrimonio con la Parte_5
sig.ra come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto Persona_14
in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 34). 26. Dalla loro unione coniugale nascevano tre figli: - a Santa Maria/RS (Brasile), il giorno 21 settembre
1962 la sig.ra come risulta dal Certificato di Nascita, Parte_11
prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 35); - a Santa
Maria/RS (Brasile), il giorno 19 gennaio 1965 il sig. Parte_12
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 36); - a Santa Maria/RS (Brasile), il giorno 12 maggio 1966 il sig. come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in Controparte_11
copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 37). 27. In data 12 dicembre
1997 a Santa Maria/RS (Brasile), la sig.ra contraeva Parte_11
matrimonio con il sig. come comprovato dal Certificato di Persona_15
Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 38).
Dalla loro unione coniugale nasceva a Santa Maria/RS (Brasile), il giorno 6 ottobre
2003 il sig. come risulta dal Certificato di Controparte_12
Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 39). 29. In data 7 marzo 1998 a Joaçaba/SC (Brasile), il sig. Parte_12
contraeva matrimonio con la sig.ra , come comprovato dal Persona_16
Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille
(v. all. 40). 30. Dalla loro unione coniugale nascevano due figli: - a Joaçaba/SC
(Brasile), il giorno 5 agosto 1998 la sig.ra come risulta dal Controparte_18
Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 41); - a Joaçaba/SC (Brasile), il giorno 22 settembre 2003 il sig.
[...] come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in Controparte_17
copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 42). 31. In data 15 febbraio 1992
a Santa Maria/RS (Brasile), il sig. contraeva matrimonio Controparte_11
con la sig.ra , come comprovato dal Certificato di Persona_17
Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 43). 32.
Dalla loro unione coniugale nascevano due figlie: - a Santa Maria/RS (Brasile), il giorno 1 agosto 1992 la sig.ra come risulta dal Controparte_9
Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 44); - a Santa Maria/RS (Brasile), il giorno 20 gennaio 1997 la sig.ra
[...]
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia Controparte_10
tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 45”.
I ricorrenti hanno presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana al competente Consolato Generale d'Italia, come risulta da copia della documentazione allegata, senza ottenere risultato (doc. 46-47) e senza la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta visti i noti tempi di attesa per i richiedenti.
Con provvedimento del 6 febbraio 2026 veniva fissata udienza, ex art. 127 ter cpc, al
22 aprile 2025, poi, con successivo decreto del 31 marzo 2025, differita al 8 luglio 2025
e, con provvedimento del 30 giugno 2025, nuovamente rinviata, ex art. 127 ter cpc, al
25 novembre 2025, ove, codesto Giudice, nuovo assegnatario del procedimento, riservava la decisione.
Parte ricorrente, in data 21 novembre 2025, ha depositato note di trattazione scritta in cui si riporta a tutte le domande, deduzioni ed argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo insistendo per le conclusioni ivi già rassegnate.
Il resistente non si è costituto, pertanto, vista la regolarità della notifica è CP_21
dichiarato contumace.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto. 2.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma
5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n.46, come modificato dall'art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre e dell'avo cittadini italiani”, nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”).
E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, la mancata ultimazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure sanguinis, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992. La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib.
Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017;
Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017). Deve riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita di patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, sentenza n. 743 del
19/1/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del Giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possano cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento a alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
3.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una vota acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne consegue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata-spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez.
U. sentenza n. 25317 del 2022, per cui “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 dl 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
3.1
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della parte ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
3.2
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della c.d. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SS.UU. hanno rilevato di recente che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possano assumere -a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “ la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella stranier, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
La Corte di Cassazione ha dunque concluso che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinata dal Codice civile del 1865 e dalla legge n.555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.2, cod. civ. 1865, nello stabilire che alla cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge dl luogo-senza che l'avere stabilito all'estero la residenza , o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”(Corte di Cassazione Sez. U.
Sentenza n. 25317 del 2022).
4.
Le domande devono essere accolte.
5.
Attesa le novità delle questioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, ACCERTA la cittadinanza di:
1. , nato a [...]_1
Alegre/RS(Brasile) in data 18/11/1974;
2. nata a [...]/RS Controparte_2
(Brasile) il 23/09/2007;
3. nata a [...]/RS (Brasile) il Controparte_3
12/07/2013;
4. , nata a [...]/RS (Brasile) in Controparte_4
data 05/09/1964;
5. , nata a [...]/RS (Brasile) in data Controparte_5
08/06/1991;
6. , nata a [...]/SP (Brasile) in data Controparte_6
01/05/2000, cittadina brasiliana;
7. , nata a [...]/RS (Brasile) in data Controparte_7
27/12/1993;
8. nata a [...]/RS (Brasile) in Controparte_8
data 24/01/1964;
9. nata a [...]/RS (Brasile) in data Controparte_9
01/08/1992;
10. nata a [...]/RS (Brasile) in Controparte_10
data 20/01/1997;
11. nato a [...]/RS(Brasile) in data Controparte_11
12/05/1966,
12. nato a [...]/RS(Brasile) in Controparte_12
data 06/10/2003; 13. nata a [...]/RS (Brasile) in Controparte_13
data 21/09/1962;
14. , nato a [...]/RS(Brasile) in Controparte_14
data 03/06/1954;
15. nata a [...]/RS (Brasile) il Controparte_15
17/05/2007;
16. , nato a [...]/RS(Brasile) in data Controparte_16
22/10/1983;
17. nato a [...]/SC(Brasile) in Controparte_17
data 22/09/2003;
18. nata a [...]/SC (Brasile) in data 05/08/1998; Controparte_18
19. , nata a [...]/RS(Brasile) in Controparte_19
data 22/04/1976;
20. nato a [...]/RS (Brasile) il 09/12/2008. Controparte_20
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_21
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Bologna, lì 07/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 8097/2024, promossa da:
1. , nato a [...]_1
Alegre/RS(Brasile) in data 18/11/1974;
2. nata a [...]/RS Controparte_2
(Brasile) il 23/09/2007;
3. nata a [...]/RS (Brasile) il Controparte_3
12/07/2013;
4. , nata a [...]/RS (Brasile) in Controparte_4
data 05/09/1964;
5. , nata a [...]/RS (Brasile) in data Controparte_5
08/06/1991;
6. , nata a [...]/SP (Brasile) in data Controparte_6
01/05/2000, cittadina brasiliana;
7. , nata a [...]/RS (Brasile) in data Controparte_7
27/12/1993;
8. nata a [...]/RS (Brasile) in Controparte_8
data 24/01/1964; 9. nata a [...]/RS (Brasile) in data Controparte_9
01/08/1992;
10. nata a [...]/RS (Brasile) in Controparte_10
data 20/01/1997;
11. nato a [...]/RS(Brasile) in data Controparte_11
12/05/1966,
12. nato a [...]/RS(Brasile) in Controparte_12
data 06/10/2003;
13. nata a [...]/RS (Brasile) in Controparte_13
data 21/09/1962;
14. , nato a [...]/RS(Brasile) in Controparte_14
data 03/06/1954;
15. nata a [...]/RS (Brasile) il Controparte_15
17/05/2007;
16. , nato a [...]/RS(Brasile) in data Controparte_16
22/10/1983;
17. nato a [...]/SC(Brasile) in Controparte_17
data 22/09/2003;
18. nata a [...]/SC (Brasile) in data 05/08/1998; Controparte_18
19. , nata a [...]/RS(Brasile) in Controparte_19
data 22/04/1976;
20. nato a [...]/RS (Brasile) il 09/12/2008. Controparte_20
Rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Castellone
RICORRENTE/I
contro
Controparte_21
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore,
all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
I ricorrenti, con regolare procura, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. cittadino Persona_1
italiano nato in [...], provincia di Reggio Emilia, il 9 maggio 1860, il quale emigrava in Brasile e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti fino a giungere agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché
i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
I ricorrenti, più in particolare, hanno dedotto:
“1. In data 9 maggio 1860, in Italia nel Comune di PO (Reggio Emilia), nasceva il sig. figlio di e di , come comprovato Persona_1 CP_22 CP_23
dall'Estratto per Riassunto del Registro degli Atti di Nascita rilasciato dal Comune di
PO (RE) che si produce (v. all. 2).
2. il sig. denominato anche Persona_1
o o non ha mai rinunciato alla cittadinanza Persona_2 Persona_3 CP_1
italiana, come comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal
Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 3).
3. In data 6 giugno 1897 a São Francisco de Assis/RS (Brasile), il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra , comprovato dal Parte_1 Persona_4
Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille
(v. all. 4).
4. Dalla loro unione coniugale nasceva a São Francisco de Assis/RS
(Brasile), il giorno 31 agosto 1897 il sig. come risulta dal Parte_2
Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 5).
5. In data 29 settembre 1923 a São Francisco de Assis/RS (Brasile), il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra , comprovato dal Parte_2 Persona_5
Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille
(v. all. 6).
6. Dalla loro unione coniugale nascevano quattro figli: - a São Francisco de
Assis/RS (Brasile), il giorno 10 luglio 1924 il sig. come Parte_3
risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 7); - a São Francisco de Assis/RS (Brasile), il giorno 21 giugno 1928 la sig.ra come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia CP_4
tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 8); - a São Francisco de Assis/RS
(Brasile), il giorno 6 giugno 1930 il sig. come risulta Parte_4
dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille
(v. all. 9); - a São Francisco de Assis/RS (Brasile), il giorno 4 settembre 1940 il sig. come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia Parte_5
tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 10). In data 26 maggio 1950 a Santa
Maria/RS (Brasile), il sig. contraeva matrimonio con la Parte_3
sig.ra , comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in Persona_6
copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 11).
8. Dalla loro unione coniugale nasceva a Santa Maria/RS (Brasile), il giorno 1 gennaio 1952 il sig.
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia Controparte_16
tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 12).
9. In data 1 marzo 1980 a Santa
Maria/RS (Brasile), il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Controparte_16
comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in Persona_7 copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 13). 10. Dalla loro unione coniugale nasceva a Santa Maria/RS (Brasile), il giorno 22 ottobre 1983 il sig.
, come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto Controparte_16
in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 14). 11. In data 29 luglio 1949
a Santa Maria/RS (Brasile), la sig.ra contraeva matrimonio con il CP_4
sig. , come comprovato dal Certificato di Matrimonio Persona_8
prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 15). 12. Dalla loro unione coniugale nascevano tre figli: - a Santa Maria/RS (Brasile), il giorno 13 luglio
1950 il sig. , come risulta dal Certificato di Controparte_1
Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 16); - a
Santa Maria/RS (Brasile), il giorno 3 giugno 1954 il sig. Controparte_14
, come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e
[...]
legalizzata mediante apostille (v. all. 17); a Santa Maria/RS (Brasile), il giorno 5 settembre 1964 la sig.ra , come risulta dal Parte_6
Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 18). 13. In data 24 luglio 1971 a Santa Maria/RS (Brasile), il sig.
[...]
contraeva matrimonio con la sig.ra , come Controparte_1 Persona_9
comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 19). 14. Dalla loro unione coniugale nascevano due figli: -
a Santa Maria/RS (Brasile), il giorno 19 settembre 1974 il sig.
[...]
, come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in Controparte_1
copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 20); - a Santa Maria/RS
(Brasile), il giorno 22 aprile 1976 la sig.ra , come Controparte_19
risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 21). 15. Dall' unione naturale tra il sig. Controparte_1
e la sig.ra nascevano due figlie: - a Porto
[...] Parte_7
Alegre/RS (Brasile), il giorno 23 settembre 2007 Controparte_2
, come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e
[...]
legalizzata mediante apostille (v. all. 22); - a Porto Alegre/RS (Brasile), il giorno 12 luglio 2013 , come risulta dal Certificato di Controparte_3
Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 23).16. In data 3 marzo 2012 a Porto Alegre/RS (Brasile), la sig.ra Controparte_19
contraeva matrimonio con il sig. come comprovato
[...] Persona_10
dal Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 24). 17. Dalla loro unione coniugale nasceva a Campinas/SP (Brasile), il giorno 11 dicembre 2008 come risulta dal Controparte_20
Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 25). 18. In data 3 dicembre 1980 a Santa Maria/RS (Brasile), il sig.
[...]
contraeva matrimonio con la sig.ra Controparte_14 Persona_11
come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta
[...]
e legalizzata mediante apostille (v. all. 26). 19. Dalla loro unione coniugale nasceva a
Santa Maria/RS (Brasile), il giorno 8 gennaio 1991 la sig.ra Controparte_5
, come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e
[...]
legalizzata mediante apostille (v. all. 27). 20. Dall' unione naturale tra il sig.
[...]
e la sig.ra nasceva a Santa Controparte_14 Parte_8
Maria/RS (Brasile), il giorno 17 maggio 2007 , Controparte_15
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 28). 21. In data 19 aprile 1958 a Santa Maria/RS (Brasile), il sig. ontraeva matrimonio con la sig.ra Parte_4 Persona_12
come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta
[...]
e legalizzata mediante apostille (v. all. 29). 22. Dalla loro unione coniugale nasceva a
Santa Maria/RS (Brasile), il giorno 24 gennaio 1964 la sig.ra
[...]
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta CP_8
e legalizzata mediante apostille (v. all. 30). 23. In data 22 settembre 1993 a Santa
Maria/RS (Brasile), la sig.ra contraeva matrimonio con Controparte_8
il sig. , come comprovato dal Certificato di Matrimonio Persona_13
prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 31). 24. Dalla loro unione coniugale nascevano due figlie: - a Santa Maria/RS (Brasile), il giorno 27 dicembre 1993 la sig.ra , come risulta dal Certificato Parte_9
di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 32); - a
Botucatu/SP (Brasile), il giorno 1 maggio 2000 la sig.ra Parte_10
, come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e
[...]
legalizzata mediante apostille (v. all. 33). 25. In data 23 dicembre 1961 a Santa
Maria/RS (Brasile), il sig. contraeva matrimonio con la Parte_5
sig.ra come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto Persona_14
in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 34). 26. Dalla loro unione coniugale nascevano tre figli: - a Santa Maria/RS (Brasile), il giorno 21 settembre
1962 la sig.ra come risulta dal Certificato di Nascita, Parte_11
prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 35); - a Santa
Maria/RS (Brasile), il giorno 19 gennaio 1965 il sig. Parte_12
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 36); - a Santa Maria/RS (Brasile), il giorno 12 maggio 1966 il sig. come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in Controparte_11
copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 37). 27. In data 12 dicembre
1997 a Santa Maria/RS (Brasile), la sig.ra contraeva Parte_11
matrimonio con il sig. come comprovato dal Certificato di Persona_15
Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 38).
Dalla loro unione coniugale nasceva a Santa Maria/RS (Brasile), il giorno 6 ottobre
2003 il sig. come risulta dal Certificato di Controparte_12
Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 39). 29. In data 7 marzo 1998 a Joaçaba/SC (Brasile), il sig. Parte_12
contraeva matrimonio con la sig.ra , come comprovato dal Persona_16
Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille
(v. all. 40). 30. Dalla loro unione coniugale nascevano due figli: - a Joaçaba/SC
(Brasile), il giorno 5 agosto 1998 la sig.ra come risulta dal Controparte_18
Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 41); - a Joaçaba/SC (Brasile), il giorno 22 settembre 2003 il sig.
[...] come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in Controparte_17
copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 42). 31. In data 15 febbraio 1992
a Santa Maria/RS (Brasile), il sig. contraeva matrimonio Controparte_11
con la sig.ra , come comprovato dal Certificato di Persona_17
Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 43). 32.
Dalla loro unione coniugale nascevano due figlie: - a Santa Maria/RS (Brasile), il giorno 1 agosto 1992 la sig.ra come risulta dal Controparte_9
Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 44); - a Santa Maria/RS (Brasile), il giorno 20 gennaio 1997 la sig.ra
[...]
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia Controparte_10
tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 45”.
I ricorrenti hanno presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana al competente Consolato Generale d'Italia, come risulta da copia della documentazione allegata, senza ottenere risultato (doc. 46-47) e senza la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta visti i noti tempi di attesa per i richiedenti.
Con provvedimento del 6 febbraio 2026 veniva fissata udienza, ex art. 127 ter cpc, al
22 aprile 2025, poi, con successivo decreto del 31 marzo 2025, differita al 8 luglio 2025
e, con provvedimento del 30 giugno 2025, nuovamente rinviata, ex art. 127 ter cpc, al
25 novembre 2025, ove, codesto Giudice, nuovo assegnatario del procedimento, riservava la decisione.
Parte ricorrente, in data 21 novembre 2025, ha depositato note di trattazione scritta in cui si riporta a tutte le domande, deduzioni ed argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo insistendo per le conclusioni ivi già rassegnate.
Il resistente non si è costituto, pertanto, vista la regolarità della notifica è CP_21
dichiarato contumace.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto. 2.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma
5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n.46, come modificato dall'art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre e dell'avo cittadini italiani”, nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”).
E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, la mancata ultimazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure sanguinis, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992. La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib.
Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017;
Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017). Deve riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita di patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, sentenza n. 743 del
19/1/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del Giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possano cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento a alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
3.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una vota acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne consegue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata-spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez.
U. sentenza n. 25317 del 2022, per cui “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 dl 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
3.1
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della parte ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
3.2
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della c.d. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SS.UU. hanno rilevato di recente che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possano assumere -a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “ la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella stranier, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
La Corte di Cassazione ha dunque concluso che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinata dal Codice civile del 1865 e dalla legge n.555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.2, cod. civ. 1865, nello stabilire che alla cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge dl luogo-senza che l'avere stabilito all'estero la residenza , o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”(Corte di Cassazione Sez. U.
Sentenza n. 25317 del 2022).
4.
Le domande devono essere accolte.
5.
Attesa le novità delle questioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, ACCERTA la cittadinanza di:
1. , nato a [...]_1
Alegre/RS(Brasile) in data 18/11/1974;
2. nata a [...]/RS Controparte_2
(Brasile) il 23/09/2007;
3. nata a [...]/RS (Brasile) il Controparte_3
12/07/2013;
4. , nata a [...]/RS (Brasile) in Controparte_4
data 05/09/1964;
5. , nata a [...]/RS (Brasile) in data Controparte_5
08/06/1991;
6. , nata a [...]/SP (Brasile) in data Controparte_6
01/05/2000, cittadina brasiliana;
7. , nata a [...]/RS (Brasile) in data Controparte_7
27/12/1993;
8. nata a [...]/RS (Brasile) in Controparte_8
data 24/01/1964;
9. nata a [...]/RS (Brasile) in data Controparte_9
01/08/1992;
10. nata a [...]/RS (Brasile) in Controparte_10
data 20/01/1997;
11. nato a [...]/RS(Brasile) in data Controparte_11
12/05/1966,
12. nato a [...]/RS(Brasile) in Controparte_12
data 06/10/2003; 13. nata a [...]/RS (Brasile) in Controparte_13
data 21/09/1962;
14. , nato a [...]/RS(Brasile) in Controparte_14
data 03/06/1954;
15. nata a [...]/RS (Brasile) il Controparte_15
17/05/2007;
16. , nato a [...]/RS(Brasile) in data Controparte_16
22/10/1983;
17. nato a [...]/SC(Brasile) in Controparte_17
data 22/09/2003;
18. nata a [...]/SC (Brasile) in data 05/08/1998; Controparte_18
19. , nata a [...]/RS(Brasile) in Controparte_19
data 22/04/1976;
20. nato a [...]/RS (Brasile) il 09/12/2008. Controparte_20
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_21
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Bologna, lì 07/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore