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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/04/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2062/2024
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 2062/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 30/04/2025 ad ore 10:52 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per parte attrice nessuno compare;
Per parte convenuta l'avv. VENDRAMIN DAVIDE e l'avv. FRANCESCO GIANNESE oggi sostituiti dall'avv. ALESSANDRA BAZZARO;
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte attrice chiede la dichiarazione della cessata materia del contendere, e chiede la condanna al pagamento delle spese da parte di per il presente grado di giudizio e per la Parte_1
fase monitoria.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 7 N. R.G. 2062/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2062/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice, con atto di citazione del 23 luglio 2024, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 665/2024 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 12 giugno 2024, deducendo, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva di parte convenuta in quanto ella non aveva provato di essere titolare dell'utenza telefonica per la quale richiedeva la consegna della copia delle segnalazioni mdc
(motivi di contatto); in secondo luogo, deduceva la mancanza dei requisiti necessari per la proposizione di un'azione monitoria, non essendo stata fornita da parte convenuta alcuna prova scritta del diritto fatto valere ai sensi degli artt.. 633 e 631 c.p.c.. In terzo luogo, rilevava una carenza di interesse ad agire nella convenuta, in quanto ella non aveva precisato la ragione in base alla quale la richiesta di pagina 2 di 7 consegna delle segnalazioni veniva presentata all'autorità giudiziaria, specificando che l'interesse ad agire doveva essere personale, attuale e concreto. Infine, parte attrice rilevava di aver depositato copia dei motivi di contatto richiesta dalla convenuta e oggetto del decreto ingiuntivo, con conseguente richiesta di revoca del decreto ingiuntivo.
Parte convenuta con comparsa di costituzione e risposta del 4 dicembre 2024 contestava le eccezioni di parte attrice ed, in via preliminare, dichiarava di aver ricevuto solo in sede di opposizione la documentazione richiesta e oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Rilevava di aver allegato, già nel ricorso monitorio, la fattura emessa da TIM che provava l'esistenza del contratto e l'intestazione della linea telefonica, e in ogni caso, rilevava che l'avvenuta consegna della documentazione richiesta comprovava l'esistenza del rapporto, e di conseguenza il suo diritto all'accesso ai propri dati. sulla carenza di interesse ad agire, rileva come il diritto di ricevere copia dei propri dati fosse, ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 679/2016, un diritto autonomo e sostanziale, e non strumentale, a tutela della persona, e facendo riferimento anche all'art. 8 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue che sancisce il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguarda il richiedente e di ottenerne la rettifica, non sussisteva alcuna specifica limitazione in ordine alle concrete finalità per le quali il diritto di accesso potesse essere esercitato;
concludeva con la richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere per la consegna delle segnalazioni richieste in sede di opposizione e rigetto dell'opposizione di
Parte_2
***
I motivi di opposizione sono infondati e non meritano accoglimento
Parte opponente ha presentato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 665/2024 emesso dal
Tribunale di Ivrea in data 12 giugno 2024 recante l'ingiunzione della consegna dell'estratto del sistema informativo gestionale dei clienti TIM S.p.A. contenente il numero e la data delle segnalazioni e i motivi di contatto effettuate dal sig. al Servizio Clienti Tim nel periodo dal 1° Controparte_1
novembre 2023 al 31 gennaio 2024.
Parte opponente ha rilevato una serie di motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, tra i quali, la carenza di legittimità, la mancanza dei requisiti necessari per la proposizione di un'azione monitoria e la mancanza di interesse ad agire del convenuto, provvedendo, comunque, alla consegna della documentazione ingiunta. Avendo parte opponente integralmente adempiuto alla richiesta oggetto del decreto ingiuntivo, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, per come richiesto dalla stessa pagina 3 di 7 resistente facendosi, tuttavia, applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale in ordine alle spese di lite.
In diritto si rileva come la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso” (Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650). Per quanto concerne gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere “possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti” (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). (Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 1132/2025 del 10-03-
2025). Nel caso di specie, ci si trova di fronte ad un adempimento spontaneo dell'attrice che in sede di opposizione ha consegnato la documentazione oggetto dell'intimazione di cui al provvedimento oggetto di opposizione.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite
(che costituisce una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione), viene a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(Cass. Civ. sentenza del, 9.4.97, n. 3075). La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, secondo il quale si deve verificare la fondatezza della domanda ove non fosse intervenuto l'evento che ha fatto venir meno l'interesse alla pronuncia. Nel caso di specie, l'attrice in opposizione, pur avendo depositato la documentazione richiesta in sede di opposizione, ha, comunque, fatto maturare in capo al convenuto le spese processuali per la difesa svolta in seno al giudizio di merito apertosi in seguito all'opposizione esperita.
Passando all'analisi dei motivi di opposizione, ai fini della determinazione della soccombenza virtuale, deve rilevarsi che l'opponente ha eccepito tanto la carenza di legittimazione attiva quanto l'interesse ad agire in capo al convenuto, non avendo esso nè provato di essere titolare dell'utenza telefonica, nè precisato le ragioni in base alle quali avanzava tale richiesta, non avvedendosi del fatto che, in primo luogo, la fattura ad esso intestata proveniente da dimostrava il legame contrattuale tra Parte_1
pagina 4 di 7 le parti e di conseguenza il diritto in capo al sig. di accedere ai propri dati, ed in secondo luogo, CP_1
che trattandosi di accesso ai propri dati personali, (quale diritto costituzionalmente garantito) esso può essere esercitato “senza alcuna specifica limitazione in ordine alle concrete finalità per le quali il diritto di accesso possa essere esercitato”. (Cass. Civ. sez. I Ordinanza 14 dicembre 2018 n. 32533). Inoltre,
l'adempimento stesso dell'attrice in opposizione, che ha consegnato la documentazione richiesta in fase monitoria, è indice presuntivo di come l'attore stesso abbia giudizialmente confessato l'esistenza del rapporto sostanziale tra le parti ovvero la detenzione di dati personali dell'interessato, sì che non residuano dubbi in ordine alla titolarità della controparte di accedere ai dati esistenti in rerum natura che lo riguardano.
Determinata la sussistenza della titolarità dei dati, e conseguente legittimazione ad agire, non sussistono dubbi a che l'interessato abbia diritto ad ottenere i propri dati, senza che sia necessario che egli comprovi i motivi sottostanti all'azione giudiziale esperita. L'interesse ad agire, infatti, è quell'utilità concreta che l'istante può ottenere dall'accoglimento della propria domanda e l'accesso ai propri dati personali è, in sé, l'utilità che consente al soggetto di chiedere al titolare del trattamento dei propri dati, la consegna di copia dei dati personali trattati. L'opponente pare duolersi che tali dati debbano essere consegnati solo per il caso in cui l'interessato possa trarre un'utilità immediata e diretta dall'utilizzo dei dati consegnati ma tale interpretazione è erronea in quanto apertamente contrastante con il diritto dell'interessato a conoscere l'esistenza di propri dati che siano oggetto di trattamento (sub. specie anche di mera detenzione) da parte dell'operatore telefonico in quanto il controllo sul trattamento dei dati personali è bene in sé, di rilevanza costituzionale ed eurounitaria, che il soggetto può esercitare anche in via giudiziale con la richiesta di consegna dei dati che lo riguardano e tale conoscenza soddisfa l'interesse concreto della parte, quale diritto sostanziale al controllo dei dati trattati dalla controparte.
Infine, deve rilevarsi come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è delineato dal codice di procedura civile come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
Ne consegue che i due motivi preliminari fatti valere dall'opponente non incidono sul merito della controversia ma, al più sul diritto alle spese inerenti alla fase monitoria, per come liquidate in seno al decreto ingiuntivo opposto. Orbene, ai soli fini delle spese di lite della fase monitoria, deve rilevarsi pagina 5 di 7 che la carenza di prova scritta del rapporto contrattuale in seno al giudizio monitorio è smentita dal documento 2 prodotto ovvero dalla fattura che rammostra in maniera univoca come tra le parti sussista un rapporto contrattuale, tanto che l'opponente ha domandato il pagamento di un corrispettivo contrattuale.
Ne consegue che il ricorso di opposizione al decreto ingiuntivo deve essere rigettato perché infondato ma con dichiarazione di cessazione della materia del contendere per spontaneo adempimento dell'opponente che ha consegnato la documentazione richiesta dalla controparte in allegato all'atto di citazione in opposizione, e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite vanno poste, sia per la fase monitoria che per il presente giudizio di merito in capo all'opponente, secondo il principio della soccombenza virtuale. La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminato a complessità bassa, in considerazione dell'oggetto della controversia attinente alla consegna di documentazione contrattuale, determinato in base alla domanda di parte convenuta. Per la fase monitoria, gli onorari vanno liquidati in €.1.130,00 per compensi ed €.286,00 per esborsi oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014. Per il presente giudizio di merito devono applicarsi i compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la pacificità di tutti gli elementi fattuali rilevanti per la controversia e la non complessità delle questioni giuridiche trattate, nonché la decisione avvenuta con discussione orale alla presente udienza che non ha comportato la trattazione di nuove questioni giuridiche rispetto a quelle degli atti introduttivi. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in
€.3.809,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 665/2024
(R.G. 1649/2024) emesso dal Tribunale di Ivrea in data 12 giugno 2024;
pagina 6 di 7 - Condanna la P.IV ( alla refusione delle spese di lite della fase Parte_2 P.IVA_1
monitoria in favore di C.F. ( ), liquidate in euro 286,00 per Controparte_1 C.F._1
esborsi ed euro 1.130,00 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Condanna la P.IV ( alla refusione delle spese di lite del presente Parte_2 P.IVA_1
giudizio in favore di C.F. ( ), liquidate in euro 3.809,00 per Controparte_1 C.F._1
onorari oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ivrea, 30 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Meri Papalia
pagina 7 di 7
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 2062/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 30/04/2025 ad ore 10:52 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per parte attrice nessuno compare;
Per parte convenuta l'avv. VENDRAMIN DAVIDE e l'avv. FRANCESCO GIANNESE oggi sostituiti dall'avv. ALESSANDRA BAZZARO;
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte attrice chiede la dichiarazione della cessata materia del contendere, e chiede la condanna al pagamento delle spese da parte di per il presente grado di giudizio e per la Parte_1
fase monitoria.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 7 N. R.G. 2062/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2062/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice, con atto di citazione del 23 luglio 2024, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 665/2024 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 12 giugno 2024, deducendo, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva di parte convenuta in quanto ella non aveva provato di essere titolare dell'utenza telefonica per la quale richiedeva la consegna della copia delle segnalazioni mdc
(motivi di contatto); in secondo luogo, deduceva la mancanza dei requisiti necessari per la proposizione di un'azione monitoria, non essendo stata fornita da parte convenuta alcuna prova scritta del diritto fatto valere ai sensi degli artt.. 633 e 631 c.p.c.. In terzo luogo, rilevava una carenza di interesse ad agire nella convenuta, in quanto ella non aveva precisato la ragione in base alla quale la richiesta di pagina 2 di 7 consegna delle segnalazioni veniva presentata all'autorità giudiziaria, specificando che l'interesse ad agire doveva essere personale, attuale e concreto. Infine, parte attrice rilevava di aver depositato copia dei motivi di contatto richiesta dalla convenuta e oggetto del decreto ingiuntivo, con conseguente richiesta di revoca del decreto ingiuntivo.
Parte convenuta con comparsa di costituzione e risposta del 4 dicembre 2024 contestava le eccezioni di parte attrice ed, in via preliminare, dichiarava di aver ricevuto solo in sede di opposizione la documentazione richiesta e oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Rilevava di aver allegato, già nel ricorso monitorio, la fattura emessa da TIM che provava l'esistenza del contratto e l'intestazione della linea telefonica, e in ogni caso, rilevava che l'avvenuta consegna della documentazione richiesta comprovava l'esistenza del rapporto, e di conseguenza il suo diritto all'accesso ai propri dati. sulla carenza di interesse ad agire, rileva come il diritto di ricevere copia dei propri dati fosse, ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 679/2016, un diritto autonomo e sostanziale, e non strumentale, a tutela della persona, e facendo riferimento anche all'art. 8 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue che sancisce il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguarda il richiedente e di ottenerne la rettifica, non sussisteva alcuna specifica limitazione in ordine alle concrete finalità per le quali il diritto di accesso potesse essere esercitato;
concludeva con la richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere per la consegna delle segnalazioni richieste in sede di opposizione e rigetto dell'opposizione di
Parte_2
***
I motivi di opposizione sono infondati e non meritano accoglimento
Parte opponente ha presentato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 665/2024 emesso dal
Tribunale di Ivrea in data 12 giugno 2024 recante l'ingiunzione della consegna dell'estratto del sistema informativo gestionale dei clienti TIM S.p.A. contenente il numero e la data delle segnalazioni e i motivi di contatto effettuate dal sig. al Servizio Clienti Tim nel periodo dal 1° Controparte_1
novembre 2023 al 31 gennaio 2024.
Parte opponente ha rilevato una serie di motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, tra i quali, la carenza di legittimità, la mancanza dei requisiti necessari per la proposizione di un'azione monitoria e la mancanza di interesse ad agire del convenuto, provvedendo, comunque, alla consegna della documentazione ingiunta. Avendo parte opponente integralmente adempiuto alla richiesta oggetto del decreto ingiuntivo, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, per come richiesto dalla stessa pagina 3 di 7 resistente facendosi, tuttavia, applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale in ordine alle spese di lite.
In diritto si rileva come la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso” (Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650). Per quanto concerne gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere “possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti” (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). (Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 1132/2025 del 10-03-
2025). Nel caso di specie, ci si trova di fronte ad un adempimento spontaneo dell'attrice che in sede di opposizione ha consegnato la documentazione oggetto dell'intimazione di cui al provvedimento oggetto di opposizione.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite
(che costituisce una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione), viene a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(Cass. Civ. sentenza del, 9.4.97, n. 3075). La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, secondo il quale si deve verificare la fondatezza della domanda ove non fosse intervenuto l'evento che ha fatto venir meno l'interesse alla pronuncia. Nel caso di specie, l'attrice in opposizione, pur avendo depositato la documentazione richiesta in sede di opposizione, ha, comunque, fatto maturare in capo al convenuto le spese processuali per la difesa svolta in seno al giudizio di merito apertosi in seguito all'opposizione esperita.
Passando all'analisi dei motivi di opposizione, ai fini della determinazione della soccombenza virtuale, deve rilevarsi che l'opponente ha eccepito tanto la carenza di legittimazione attiva quanto l'interesse ad agire in capo al convenuto, non avendo esso nè provato di essere titolare dell'utenza telefonica, nè precisato le ragioni in base alle quali avanzava tale richiesta, non avvedendosi del fatto che, in primo luogo, la fattura ad esso intestata proveniente da dimostrava il legame contrattuale tra Parte_1
pagina 4 di 7 le parti e di conseguenza il diritto in capo al sig. di accedere ai propri dati, ed in secondo luogo, CP_1
che trattandosi di accesso ai propri dati personali, (quale diritto costituzionalmente garantito) esso può essere esercitato “senza alcuna specifica limitazione in ordine alle concrete finalità per le quali il diritto di accesso possa essere esercitato”. (Cass. Civ. sez. I Ordinanza 14 dicembre 2018 n. 32533). Inoltre,
l'adempimento stesso dell'attrice in opposizione, che ha consegnato la documentazione richiesta in fase monitoria, è indice presuntivo di come l'attore stesso abbia giudizialmente confessato l'esistenza del rapporto sostanziale tra le parti ovvero la detenzione di dati personali dell'interessato, sì che non residuano dubbi in ordine alla titolarità della controparte di accedere ai dati esistenti in rerum natura che lo riguardano.
Determinata la sussistenza della titolarità dei dati, e conseguente legittimazione ad agire, non sussistono dubbi a che l'interessato abbia diritto ad ottenere i propri dati, senza che sia necessario che egli comprovi i motivi sottostanti all'azione giudiziale esperita. L'interesse ad agire, infatti, è quell'utilità concreta che l'istante può ottenere dall'accoglimento della propria domanda e l'accesso ai propri dati personali è, in sé, l'utilità che consente al soggetto di chiedere al titolare del trattamento dei propri dati, la consegna di copia dei dati personali trattati. L'opponente pare duolersi che tali dati debbano essere consegnati solo per il caso in cui l'interessato possa trarre un'utilità immediata e diretta dall'utilizzo dei dati consegnati ma tale interpretazione è erronea in quanto apertamente contrastante con il diritto dell'interessato a conoscere l'esistenza di propri dati che siano oggetto di trattamento (sub. specie anche di mera detenzione) da parte dell'operatore telefonico in quanto il controllo sul trattamento dei dati personali è bene in sé, di rilevanza costituzionale ed eurounitaria, che il soggetto può esercitare anche in via giudiziale con la richiesta di consegna dei dati che lo riguardano e tale conoscenza soddisfa l'interesse concreto della parte, quale diritto sostanziale al controllo dei dati trattati dalla controparte.
Infine, deve rilevarsi come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è delineato dal codice di procedura civile come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
Ne consegue che i due motivi preliminari fatti valere dall'opponente non incidono sul merito della controversia ma, al più sul diritto alle spese inerenti alla fase monitoria, per come liquidate in seno al decreto ingiuntivo opposto. Orbene, ai soli fini delle spese di lite della fase monitoria, deve rilevarsi pagina 5 di 7 che la carenza di prova scritta del rapporto contrattuale in seno al giudizio monitorio è smentita dal documento 2 prodotto ovvero dalla fattura che rammostra in maniera univoca come tra le parti sussista un rapporto contrattuale, tanto che l'opponente ha domandato il pagamento di un corrispettivo contrattuale.
Ne consegue che il ricorso di opposizione al decreto ingiuntivo deve essere rigettato perché infondato ma con dichiarazione di cessazione della materia del contendere per spontaneo adempimento dell'opponente che ha consegnato la documentazione richiesta dalla controparte in allegato all'atto di citazione in opposizione, e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite vanno poste, sia per la fase monitoria che per il presente giudizio di merito in capo all'opponente, secondo il principio della soccombenza virtuale. La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminato a complessità bassa, in considerazione dell'oggetto della controversia attinente alla consegna di documentazione contrattuale, determinato in base alla domanda di parte convenuta. Per la fase monitoria, gli onorari vanno liquidati in €.1.130,00 per compensi ed €.286,00 per esborsi oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014. Per il presente giudizio di merito devono applicarsi i compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la pacificità di tutti gli elementi fattuali rilevanti per la controversia e la non complessità delle questioni giuridiche trattate, nonché la decisione avvenuta con discussione orale alla presente udienza che non ha comportato la trattazione di nuove questioni giuridiche rispetto a quelle degli atti introduttivi. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in
€.3.809,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 665/2024
(R.G. 1649/2024) emesso dal Tribunale di Ivrea in data 12 giugno 2024;
pagina 6 di 7 - Condanna la P.IV ( alla refusione delle spese di lite della fase Parte_2 P.IVA_1
monitoria in favore di C.F. ( ), liquidate in euro 286,00 per Controparte_1 C.F._1
esborsi ed euro 1.130,00 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Condanna la P.IV ( alla refusione delle spese di lite del presente Parte_2 P.IVA_1
giudizio in favore di C.F. ( ), liquidate in euro 3.809,00 per Controparte_1 C.F._1
onorari oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ivrea, 30 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Meri Papalia
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