Decreto decisorio 18 aprile 2023
Ordinanza collegiale 22 maggio 2023
Ordinanza collegiale 27 novembre 2023
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00642/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00927/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 927 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Condominio Insediamento Casarossa, in persona del legale rappresentante pro tempore , e NI BE, rappresentati e difesi dagli avvocati Pier Paolo Acri e Tommaso Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Nicotera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Casarossa S.r.l., non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
NC AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Paolo Acri e Tommaso Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale del Comune di Crotone Settore 4 – Governo del Territorio – n. 541 del 4 aprile 2022 e della nota del Comune di Crotone prot. n. 0032724 del 3 maggio 2022;
nonché per l'accertamento
- in via principale, dell'avvenuta presa in carico, da parte del Comune di Crotone, per effetto delle convenzioni urbanistiche del 23 novembre 1995 e del 21 marzo 2002, delle reti di adduzione dell’acqua potabile e di raccolta fognaria implementate nella parte sottostante della strada di penetrazione principale della lottizzazione, a far data dal collaudo tecnico amministrativo del 22 ottobre 2002;
- in via subordinata, dell'obbligo del Comune di Crotone di prendere in carico e acquisire al proprio patrimonio indisponibile, anche ove occorra con sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., le dette opere di urbanizzazione primaria realizzate nell'ambito del piano di lottizzazione;
- comunque, ed in entrambe le superiori ipotesi, dell'obbligo del Comune di Crotone di assumere tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria correlati alla gestione ed al controllo delle predette opere di urbanizzazione primaria, eseguendone i lavori e le opere necessari;
nonché per la condanna del Comune di Crotone a porre in essere gli atti ed i provvedimenti occorrenti e necessari per adempiere agli obblighi discendenti dalla legge e dalle richiamate convenzioni urbanistiche, anche, e qualora occorresse, con la nomina di un Commissario ad acta;
nonché con istanza ex art. 116 c.p.a. nel ricorso R.G. n. 927 del 2022:
“ per la declaratoria di illegittimità
del silenzio rigetto formatosi sulla istanza di accesso agli atti trasmessa a mezzo PEC il 11.07.2023 al Comune di Crotone, e per esso al Dirigente del Settore IV Pianificazione e Gestione del Territorio, ing. Clara Caroli, con la quale il Condominio ricorrente ha chiesto:
a) “il verbale finale, con le relative risultanze, delle prove sulla rete acquedottistica dell'insediamento Casarossa prescritte dal DM LL.PP. 12.12.1985 - effettuate dal Comune di Crotone e dal concessionario della rete idrica SI ed in contraddittorio del legale rappresentante del Condominio ricorrente - a partire dal 29.06.2022 al 04.10.2022 ”;
b) “le determinazioni assunte dall'Amministrazione Comunale a seguito delle dette prove per come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 541 del 04.04.2022 ai fini della presa in carico della rete acquedottistica al patrimonio comunale”;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente ad esercitare il diritto di accesso alla documentazione specificata nella istanza sopra menzionata;
e per la condanna
a carico del Comune di Crotone, in persona del legale rappresentante p.t., all'esibizione ai sensi dell'art. 116 C.P.A. dei documenti richiesti ”;
2) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal “Condominio Insediamento Casarossa” in data 8 febbraio 2024:
- del provvedimento prot. n. 96408 del 14 novembre 2023 nella parte in cui il Comune di Crotone, previo “reperimento, a seguito di ricerche effettuate presso gli uffici e negli archivi, del verbale finale di verifica tecnica della rete idrica interna al Villaggio Casarossa ” ed espresso e diretto richiamo e rinvio ad esso, ha dichiarato il diniego ad “ acquisire al suo patrimonio la rete acquedottistica ”; nonché di “ non aver dato seguito ad alcun provvedimento previsto dalla determina dirigenziale n. 541 del 4.4.2022 ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. RI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo di questo giudizio, il Condominio “Insediamento Casarossa” (di seguito anche solo “Condominio”) e il sig. NI BE hanno chiesto:
- l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 541 del 4 aprile 2022, nella parte in cui il Comune di Crotone ha disposto di non procedere all’acquisizione della rete acquedottistica della lottizzazione convenzionata “Casarossa”, subordinando tale acquisizione agli esiti di una specifica verifica tecnica degli impianti da svolgersi secondo i parametri previsti dal DM LLPP del 12 dicembre 1985;
- l’accertamento, in via principale, dell’avvenuta presa in carico da parte del Comune di Crotone della rete acquedottistica sulla base delle convenzioni urbanistiche del 1995 e del 2002, con decorrenza dal collaudo del 22 ottobre 2002, ovvero, in via subordinata, dell’obbligo del Comune di procedere all'acquisizione di tali opere di urbanizzazione al proprio patrimonio indisponibile, ove occorra anche mediante sentenza costitutiva, ai sensi dell’art. 2932 c.c., con il conseguente obbligo, in entrambi i casi, di assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria correlati alla gestione e al controllo delle predette opere di urbanizzazione primaria.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di illegittimità:
- violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto;
- violazione della convenzione urbanistica del 1995 e della convenzione urbanistica del 2002, per effetto delle quali l’esito positivo dei collaudi del 2002 e del 2009 avrebbe determinato l’acquisizione della rete acquedottistica al patrimonio comunale, con conseguenti oneri manutentivi a carico del Comune di Crotone;
- la funzionalità sostanziale delle opere imporrebbe l'acquisizione pubblica della rete, vietandone il rinvio o richieste di nuove prove a carico dei privati;
- violazione dell'art. 199 del DPR 554/1999, poiché, ai sensi di tale disposizione, il collaudo delle opere del 2002 ha assunto carattere definitivo, rendendo illegittime le tardive contestazioni del Comune di Crotone;
- estinzione per prescrizione decennale di ogni residuo obbligo in capo alla società lottizzante, con conseguente impossibilità per il Comune di subordinare l'acquisizione a oneri ripristinatori non più esigibili dal privato.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Crotone, eccependo preliminarmente:
- l'inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza del Condominio, in assenza di specifica delibera assembleare autorizzativa;
- l'irricevibilità e/o inammissibilità della domanda per intervenuto decorso del termine annuale per la proposizione dell'azione avverso il silenzio, ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 117 c.p.a., nonché per prescrizione decennale del diritto a pretendere l'adempimento degli obblighi convenzionali da parte della società lottizzante.
Nel merito, l'amministrazione sostiene l’infondatezza del ricorso, ribadendo la necessità della verifica tecnica per poter procedere all’acquisizione della rete acquedottistica.
4. Successivamente, il Condominio ha depositato istanza di rinvio della camera di consiglio del 27 luglio 2022 fissata per la trattazione della domanda cautelare, avendo il Comune di Crotone manifestato l’intenzione di dare corso alle verifiche tecniche sulla rete.
5. Alla camera di consiglio del 27 luglio 2022, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare, riservandosi di riproporla in caso di sopravvenuti motivi di pregiudizio; il Collegio ha preso atto di tale rinuncia.
6. Con decreto presidenziale n. 47 del 18 aprile 2023 è stata inizialmente dichiarata l’estinzione del giudizio a seguito della rinuncia depositata dal sig. NI BE in data 4 agosto 2022. Tuttavia, a seguito di tempestiva opposizione, tale decreto è stato revocato con ordinanza n. 787 del 22 maggio 2023, la quale ha circoscritto gli effetti dell'estinzione alla sola posizione soggettiva del rinunciante sig. NI BE, disponendo la prosecuzione del giudizio.
7. Successivamente, in data 20 settembre 2023, il Condominio ha depositato istanza, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., a fronte del silenzio serbato dal Comune sulla domanda di accesso agli esiti delle verifiche tecniche nel frattempo condotte sulla rete.
8. Con ordinanza n. 1516 del 27 novembre 2023, il Collegio, preso atto dell'avvenuto deposito in giudizio del verbale delle prove tecniche svolte sulla rete, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di accesso agli atti.
9. Con i motivi aggiunti depositati in data 8 febbraio 2024 il Condominio ha, quindi, impugnato la nota prot. n. 96408 del 14 novembre 2023, con la quale il Comune di Crotone ha confermato diniego ad “ acquisire al suo patrimonio la rete acquedottistica ”, a seguito degli esiti negativi delle verifiche tecniche effettuate sulla rete nel 2022.
10. In data 20 febbraio 2024, è intervenuto ad adiuvandum nel presente giudizio il sig. AR NC, in qualità di proprietario di un’unità immobiliare sita nel “Condominio Insediamento Casarossa”, per sostenere le ragioni della parte ricorrente.
11. Su istanza delle parti, la causa è stata oggetto di successivi rinvii, a seguito dell’ulteriore istruttoria avviata dall’amministrazione sulla rete acquedottistica, conclusasi con la determinazione dirigenziale n. 3626 del 12 dicembre 2024, con la quale il Comune di Crotone ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale della rete acquedottistica a servizio della lottizzazione, ponendo, tuttavia, a carico del Condominio l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stessa.
12. Quindi, all’udienza pubblica del 26 febbraio 2025, il Collegio ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, al fine di consentire a parte ricorrente di verificare se l’adozione della sopravvenuta determinazione dirigenziale n. 3626 del 12 dicembre 2024 fosse idonea a definire, in via stragiudiziale e satisfattiva, la controversia.
13. In data 7 novembre 2025, il Condominio ha depositato nuova istanza di fissazione dell'udienza, al fine di riportare la causa in decisione.
14. Quindi, con memoria depositata in data 2 febbraio 2026, il Condominio ha evidenziato, in sintesi, che, successivamente all'adozione della determinazione n. 3626 del 12 dicembre 2024, il Comune di Crotone avrebbe tenuto una condotta di sostanziale disconoscimento della natura pubblica della rete, lasciando, inoltre, gravare gli oneri di manutenzione e gestione su un soggetto privato.
15. All'udienza pubblica del 4 marzo 2026, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
16. In via preliminare, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di rito sollevate dall’amministrazione resistente (inammissibilità/irricevibilità del ricorso), stante l’intervenuta cessazione della materia del contendere per le ragioni di seguito esposte.
17. Con la determinazione n. 3626 del 12 dicembre 2024, infatti, il Comune di Crotone ha disposto l’acquisizione al proprio patrimonio della rete acquedottistica della lottizzazione “Casarossa”, riconoscendone la conformità tecnica. Tale provvedimento ha integralmente sostituito la determinazione n. 541 del 4 aprile 2022 e la nota n. 96408 del 14 novembre 2023, soddisfacendo il nucleo essenziale della pretesa del Condominio, mediante il passaggio della titolarità della rete al patrimonio del Comune.
18. L'adozione della determinazione n. 3626 del 12 dicembre 2024 comporta, dunque, la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di annullamento proposte.
Risulta, di conseguenza, superfluo dar corso alla verificazione richiesta dalla parte ricorrente, essendo gli elementi già acquisiti al fascicolo esaustivi nel documentare l'avvenuta acquisizione e la funzionalità della rete.
19. Per completezza, deve, inoltre, osservarsi che l’acquisizione della rete al patrimonio comunale comporta, quale conseguenza della titolarità del bene, il trasferimento all’amministrazione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Infatti, secondo la giurisprudenza:
- le “ opere di urbanizzazione sono funzionali alla gestione di servizi pubblici, che sono a carico del Comune territorialmente competente, con la conseguenza che, una volta che siano state regolarmente eseguite dal soggetto lottizzante, le opere di urbanizzazione debbono essere acquisite dal Comune, che deve provvedere alla loro relativa manutenzione e gestione nell’interesse generale della collettività ” (Consiglio di Stato, sez. IV, 19 luglio 2024, n. 6503/2024).
- quindi, una volta effettuata la presa in carico, graveranno sul Comune tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse opere, quale conseguenza del compito istituzionale del Comune di realizzare, gestire, manutenere e vigilare sulle infrastrutture pubbliche nel territorio di competenza (Consiglio di Stato, sez. V, 13 settembre 2018, n. 5372).
20. Quanto alle spese di lite, la complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO LE, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
RI CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI CA | VO LE |
IL SEGRETARIO