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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4992/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 447 bis c.p.c.
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 4992/2024 promossa da (c.f./p. i.v.a. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GUITTI ELEONORA presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente contro
(c.f./p. i.v.a. ), Controparte_1 C.F._2 resistente contumace Conclusioni Il ricorrente ha concluso come da note depositate per l'udienza di discussione in trattazione scritta del 12.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
1 2.Con ricorso ex art. 447 bis e ss. c.p.c. in data 22.04.2024, ha Parte_1 agito nei confronti di premettendo: Controparte_1
-di aver concesso in locazione, ad uso abitativo alla convenuta l'immobile sito in
Bedizzole (BS), via Cogozzo di Sotto n. 4/B, piano 1° e 2°, con contratto del
18.05.2015, per la durata di quattro anni con richiesta di un canone mensile di €
500,00;
-di aver accettato il recesso anticipato comunicato dalla conduttrice in data
14.06.2022 scaduti i sei mesi di preavviso dalla predetta comunicazione;
-che la convenuta, nonostante l'espresso impegno a liberare i locali, continua ad occuparli.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione di detto contratto, alla data del 14.12.2022 per recesso anticipato della conduttrice con conseguente condanna di quest'ultima al rilascio immediato dell'immobile e alla corresponsione di quanto dalla stessa dovuto per l'occupazione dell'appartamento sine titulo con decorrenza dal mese di settembre 2023 e sino alla liberazione effettiva dell'immobile.
In subordine, ha chiesto la declaratoria di risoluzione per inadempimento della conduttrice (mancato pagamento di canoni e di oneri condominiali), con conseguente condanna di quest'ultima al rilascio immediato dell'immobile e alla corresponsione di quanto dalla stessa dovuto per l'occupazione dell'appartamento sine titulo con decorrenza dal mese di settembre 2023 e sino alla liberazione effettiva dell'immobile.
Nella contumacia della convenuta, all'udienza odierna, sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente, la scrivente Giudice ha deciso come da sentenza con contestuale motivazione che segue.
3. La domanda attorea è meritevole di accoglimento solo in parte per i motivi di seguito enucleati.
Le risultanze documentali apprezzate, senz'altro consentono di ritenere provata in fatto la cessazione degli effetti del contratto di locazione intercorso in data
2 18.05.2015 tra le parti, avente ad oggetto l'immobile sopra descritto (doc. 1 allegato al ricorso) per effetto del recesso anticipato della conduttrice, nonché la protrazione, da parte della stessa, dell'occupazione dell'immobile dopo la scadenza del semestre di preavviso (14.12.2022).
Ed infatti, lo scioglimento del vincolo contrattuale per volontà delle parti è documentato dalla lettera raccomandata del 14.06.2022, con la quale CP_1
comunicava al signor la volontà di recedere anticipatamente
[...] Parte_1 dal contratto di locazione scaduti i sei mesi di preavviso dalla predetta comunicazione (doc. 2 all. ricorso) e dalla lettera raccomandata del 21 febbraio
2023, presupponente l'accettazione del recesso, con la quale il proprietario sollecitava la conduttrice a rilasciare i locali a mezzo di comunicazione del proprio difensore (doc. 3).
A suggellare l'accordo interviene la dichiarazione della in data 7.06. 2023, CP_1 laddove, la stessa dato atto che il contratto di locazione era cessato per effetto del suo recesso, confermava che avrebbe rilasciato i locali di proprietà del ricorrente entro la data del 1.10.2023, termine accordatole dal per reperire un Parte_1 immobile ove trasferirsi (doc. 4).
Nonostante l'impegno, tuttavia, l'immobile non veniva liberato, come dato inferire dalla comunicazione della del 7.06.2023 attestante l'accordo delle parti in CP_1 merito alla protrazione dell'occupazione dell'immobile da parte dell'ex conduttrice, nelle more del rinvenimento di una nuova sistemazione abitativa (doc. 4).
Tale situazione, in assenza di contestazioni da parte della resistente che, rimanendo contumace ha scelto di non spiegare difese nel presente giudizio, deve ritenersi perdurante, come dato inferire dalla procedura di mediazione obbligatoria esperita dal ricorrente (doc. 5) alla quale, tuttavia la signora CP_1 non ha aderito (doc. 6).
Va accolta, pertanto, la domanda svolta dal ricorrente in via principale con conseguente ordine a rilasciare l'immobile entro 40 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
3 A differenti conclusioni è dato pervenire con riguardo alla domanda, altresì, avanzata in ricorso, di condanna della resistente alla corresponsione dell'indennità da occupazione (essendo venuto meno il titolo).
Non è provato, infatti, che la non avesse continuato a versare al CP_1 proprietario l'importo di euro 500, inizialmente concordato a titolo di canone locatizio e poi quale importo da versare a titolo di indennità da occupazione senza titolo come da accordo successivo intercorso tra le parti (doc 4 sopra citato).
L'asserita inadempienza non ha trovato riscontro documentale, né il ricorrente ha articolato prova orale al fine utile.
Consegue il rigetto della domanda.
5. Nulla va disposto sulle spese di lite, tenuto conto della reciproca parziale soccombenza delle parti e della contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara cessato, per recesso anticipato della conduttrice, il contratto di locazione, ad uso abitativo avente ad oggetto l'immobile sito in Bedizzole (BS), via Cogozzo di Sotto n. 4/B, piano 1° e 2°, stipulato dalle parti in data18.05.2015; ordina a il rilascio dell'immobile entro 40 giorni dalla Controparte_1 comunicazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Motivazione contestuale.
Brescia, lì 12 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa
Giovanna Faraone
4
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 447 bis c.p.c.
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 4992/2024 promossa da (c.f./p. i.v.a. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GUITTI ELEONORA presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente contro
(c.f./p. i.v.a. ), Controparte_1 C.F._2 resistente contumace Conclusioni Il ricorrente ha concluso come da note depositate per l'udienza di discussione in trattazione scritta del 12.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
1 2.Con ricorso ex art. 447 bis e ss. c.p.c. in data 22.04.2024, ha Parte_1 agito nei confronti di premettendo: Controparte_1
-di aver concesso in locazione, ad uso abitativo alla convenuta l'immobile sito in
Bedizzole (BS), via Cogozzo di Sotto n. 4/B, piano 1° e 2°, con contratto del
18.05.2015, per la durata di quattro anni con richiesta di un canone mensile di €
500,00;
-di aver accettato il recesso anticipato comunicato dalla conduttrice in data
14.06.2022 scaduti i sei mesi di preavviso dalla predetta comunicazione;
-che la convenuta, nonostante l'espresso impegno a liberare i locali, continua ad occuparli.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione di detto contratto, alla data del 14.12.2022 per recesso anticipato della conduttrice con conseguente condanna di quest'ultima al rilascio immediato dell'immobile e alla corresponsione di quanto dalla stessa dovuto per l'occupazione dell'appartamento sine titulo con decorrenza dal mese di settembre 2023 e sino alla liberazione effettiva dell'immobile.
In subordine, ha chiesto la declaratoria di risoluzione per inadempimento della conduttrice (mancato pagamento di canoni e di oneri condominiali), con conseguente condanna di quest'ultima al rilascio immediato dell'immobile e alla corresponsione di quanto dalla stessa dovuto per l'occupazione dell'appartamento sine titulo con decorrenza dal mese di settembre 2023 e sino alla liberazione effettiva dell'immobile.
Nella contumacia della convenuta, all'udienza odierna, sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente, la scrivente Giudice ha deciso come da sentenza con contestuale motivazione che segue.
3. La domanda attorea è meritevole di accoglimento solo in parte per i motivi di seguito enucleati.
Le risultanze documentali apprezzate, senz'altro consentono di ritenere provata in fatto la cessazione degli effetti del contratto di locazione intercorso in data
2 18.05.2015 tra le parti, avente ad oggetto l'immobile sopra descritto (doc. 1 allegato al ricorso) per effetto del recesso anticipato della conduttrice, nonché la protrazione, da parte della stessa, dell'occupazione dell'immobile dopo la scadenza del semestre di preavviso (14.12.2022).
Ed infatti, lo scioglimento del vincolo contrattuale per volontà delle parti è documentato dalla lettera raccomandata del 14.06.2022, con la quale CP_1
comunicava al signor la volontà di recedere anticipatamente
[...] Parte_1 dal contratto di locazione scaduti i sei mesi di preavviso dalla predetta comunicazione (doc. 2 all. ricorso) e dalla lettera raccomandata del 21 febbraio
2023, presupponente l'accettazione del recesso, con la quale il proprietario sollecitava la conduttrice a rilasciare i locali a mezzo di comunicazione del proprio difensore (doc. 3).
A suggellare l'accordo interviene la dichiarazione della in data 7.06. 2023, CP_1 laddove, la stessa dato atto che il contratto di locazione era cessato per effetto del suo recesso, confermava che avrebbe rilasciato i locali di proprietà del ricorrente entro la data del 1.10.2023, termine accordatole dal per reperire un Parte_1 immobile ove trasferirsi (doc. 4).
Nonostante l'impegno, tuttavia, l'immobile non veniva liberato, come dato inferire dalla comunicazione della del 7.06.2023 attestante l'accordo delle parti in CP_1 merito alla protrazione dell'occupazione dell'immobile da parte dell'ex conduttrice, nelle more del rinvenimento di una nuova sistemazione abitativa (doc. 4).
Tale situazione, in assenza di contestazioni da parte della resistente che, rimanendo contumace ha scelto di non spiegare difese nel presente giudizio, deve ritenersi perdurante, come dato inferire dalla procedura di mediazione obbligatoria esperita dal ricorrente (doc. 5) alla quale, tuttavia la signora CP_1 non ha aderito (doc. 6).
Va accolta, pertanto, la domanda svolta dal ricorrente in via principale con conseguente ordine a rilasciare l'immobile entro 40 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
3 A differenti conclusioni è dato pervenire con riguardo alla domanda, altresì, avanzata in ricorso, di condanna della resistente alla corresponsione dell'indennità da occupazione (essendo venuto meno il titolo).
Non è provato, infatti, che la non avesse continuato a versare al CP_1 proprietario l'importo di euro 500, inizialmente concordato a titolo di canone locatizio e poi quale importo da versare a titolo di indennità da occupazione senza titolo come da accordo successivo intercorso tra le parti (doc 4 sopra citato).
L'asserita inadempienza non ha trovato riscontro documentale, né il ricorrente ha articolato prova orale al fine utile.
Consegue il rigetto della domanda.
5. Nulla va disposto sulle spese di lite, tenuto conto della reciproca parziale soccombenza delle parti e della contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara cessato, per recesso anticipato della conduttrice, il contratto di locazione, ad uso abitativo avente ad oggetto l'immobile sito in Bedizzole (BS), via Cogozzo di Sotto n. 4/B, piano 1° e 2°, stipulato dalle parti in data18.05.2015; ordina a il rilascio dell'immobile entro 40 giorni dalla Controparte_1 comunicazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Motivazione contestuale.
Brescia, lì 12 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa
Giovanna Faraone
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