Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Michele Magliulo Presidente
Dott. Paolo Mariani Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere istruttore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3029/2024 R.G., appello avverso la sentenza n. 4966/2023 del Tribunale di Santa Maria C.V., pubblicata in data
21.12.2023 e non notificata, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, ed ivi residente a[...], rappresentato e C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Nicola Cirillo presso il cui studio legale in
Marcianise (CE) alla via F. Evangelista nr. 135 (codice fiscale C.F._2
- PEC: Email_1
Appellante
E
(già ), cod. Controparte_1 Controparte_2
fiscale , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_1
in Torino alla Via San Francesco d'Assisi n. 10, rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Lucia Piscitelli (codice fiscale ), presso il cui CodiceFiscale_3
studio in Caserta alla via Fulvio Renella n. 88 elettivamente domicilia, che dichiara, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il
Email_2 Email_3
Appellata
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio di primo grado
Con l'originario atto di citazione conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
, deducendo: -che, in data 12 agosto 2022, mentre era in Marcianise Controparte_3
(CE) alla via Francesco Petrarca 35 (ex 21) nella civile abitazione di proprietà di scivolava sulle scale che conducono al primo piano per la presenza di CP_4
acqua alimentata dalle copiose precipitazioni atmosferiche verificatesi nella seconda settimana del mese di agosto 2022; -che è assicurato, assieme alla CP_4
coniuge con la per i danni a Parte_2 Controparte_2
persone e a cose, anche a terzi, giusta polizza “XME Protezione” nr. 51940443737; - che, sebbene l'ente assicurativo venisse sollecitato al pagamento dell'indennizzo previsto per le lesioni patite (frattura diastasata trasversale del corpo) dall'istante, non provvedeva a quanto richiesto. Concludendo, l'attore chiedeva condannarsi la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa Controparte_2
assicuratrice, a corrispondere all'attore la somma di € 15.762,00 Parte_1
ovvero quella somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, entro e non oltre i limiti di € 26.000,00, con vittoria di spese e competenze di lite, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore per fattone anticipo, da liquidare con maggiorazione di legge per le spese generali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva , Controparte_5
eccependo l'inoperatività della polizza in virtù di quanto disposto dalle Condizioni
Generali di Polizza, all'art 2, secondo cui: “ la garanzia non rimborsa i danni provocati: a) al coniuge o alla persona unita civilmente o al convivente more uxorio dell b) ai figli dell e in genere ogni persona che convive con lui Parte_3 Parte_3
in modo continuativo c) ai genitori dell , limitatamente ai danni fisici subiti Parte_3 dagli stessi d) ai minori in affidamento familiare ai sensi di legge, limitata-mente al periodo dell'affidamento e) ai collaboratori domestici, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni a cose.” Concludeva per il rigetto della avversa domanda con vittoria di spese e compensi di giudizio.
2. La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 4966/2023 il Tribunale adito così provvedeva: “Rigetta la domanda;
Condanna parte attrice al versamento, in favore della convenuta, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge”.
Il primo Giudice affermava che la fattispecie in analisi non poteva dirsi rientrante nel contratto assicurativo allegato. Sosteneva che “dalla lettura dell'art 2 del contratto assicurativo, rubricato “che cosa non è assicurato” viene chiaramente specificato che
“la garanzia non rimborsa i danni provocati … ai figli dell'Assicurato e in genere ogni persona che convive con lui in modo continuativo”. In ragione di tale disposizione deve quindi escludersi che , figlio dell'assicurato , Parte_1 CP_4
abbia diritto ad essere indennizzato dalla convenuta, senza che peraltro rilevi ai fini di causa che il medesimo conviva o meno con l'assicurato essendo sufficiente ai fini della indicata esclusione la ricorrenza del mero rapporto di parentela di primo grado”.
3. Il Giudizio di appello
Avverso la pronunzia de qua interponeva gravame con atto di Parte_1
citazione in appello notificato ritualmente in data 21.06.2024.
Con un unico articolato motivo di appello, rubricato “Errata o falsa applicazione del contratto assicurativo della polizza “XME PROTEZIONE” contraddistinta con il n.
51940443737 – Difetto di motivazione – Error in iudicando – Nullità della sentenza”, deduceva che una corretta interpretazione delle sopra riportate condizioni di polizza ben si presta ad avvalorare una concezione di terzietà dalla quale sono sostanzialmente escluse solo le persone conviventi o che, comunque, intrattengano rapporti connotati da quotidianità e continuità con la persona assicurata. Asseriva la rilevanza dirimente della convivenza o di una relazione continuativa, eventualmente anche di tipo lavorativo, con l'assicurato ai fini della esclusione della garanzia. Secondo l'appellante il riferimento alla convivenza, pur posto alla fine di una frase come quella riportata dal
Giudice in sentenza, ben poteva riferirsi a chiunque, compresi i figli, precisando che una interpretazione contraria renderebbe la clausola contraddittoria e restrittiva della sua corretta comprensione. Inoltre, l'appellante rilevava l'erroneità del riferimento all'art 2 della polizza in quanto questa non recherebbe alcun articolo specifico.
L'appellante evidenziava che, nel caso in esame, andrebbero applicate le condizioni di polizza di cui all'appendice del “Modulo Proprietario dell'Abitazione” e, in particolare, l'art 3.4. “Responsabilità civile del fabbricato” e “ Soggetti non CP_6
assicurati”, da cui emergerebbe che: “Non sono considerati Terzi e quindi non sono rimborsati i danni provocati a: il coniuge, la persona unita civilmente o il convivente more uxorio e ogni persona, inclusi i genitori e i figli, che convive con l'Assicurato in modo continuativo;
i minori in affidamento familiare”. Pertanto, l'appellante concludeva come di seguito: “in accoglimento dei motivi di gravame, dichiarare la nullità della impugnata sentenza;
in accoglimento dei motivi di gravame, accogliere la domanda di risarcimento danni proposta da siccome pienamente Parte_1
fondata. Le spese del doppio grado di lite seguano la soccombenza”.
Si costituiva l'appellata (già Controparte_1 [...]
), la quale eccepiva l'inammissibilità dell'avverso atto di appello, ai Controparte_5
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342 e 348-bis c.p.c. Sosteneva che l'impugnazione si appaleserebbe manifestamente infondata per l'assenza di qualsivoglia vizio logico- giuridico del ragionamento svolto dal primo giudice sulla base delle complessive acquisizioni processuali e, in particolare delle richiamate condizioni di polizza.
Rimarcava che non era terzo rispetto al nucleo familiare assicurato a Parte_1
termini di polizza come indicato in primo grado. Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello proposto, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e, nel merito, di rigettare tutti i motivi di appello in quanto infondati in fatto e in diritto con condanna dell'appellante alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
All'esito del deposito delle note scritte di udienza in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione fissata per il giorno 08.05.2025, ai sensi dell'art
127 ter cpc, la causa veniva riservata dal giudice istruttore in decisione collegiale.
4. Motivi della decisione
1. In via preliminare, deve osservarsi che l'impugnazione proposta è rispettosa del nuovo disposto di cui all'art. 342 c.p.c. L'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara, sintetica e specifica individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La giurisprudenza ha già chiarito in merito all'art 342 cpc ante riforma che non occorre l'utilizzo da parte dell'appellante di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr Cass. 03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello occorre quindi l'indicazione intellegibile degli specifici passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata nel senso richiesto dall'impugnate.
Nella specie, l'appellante ha indicato, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le parti del provvedimento oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre a rivedere quanto deciso dal giudice di primo grado.
Ne consegue che l'appello soddisfa i requisiti richiesti dal citato art. 342 c.c. e che, pertanto, non ricorrono le condizioni per la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto. 2. L'appello non è meritevole di accoglimento alla luce delle motivazioni di seguito illustrate.
2.1.La questione agitata in questa sede attiene all'interpretazione della clausola contrattuale che esclude dalla garanzia assicurativa: “i figli dell'Assicurato e in genere ogni persona che convive con lui in modo continuativo”.
Come ha correttamente considerato il primo Giudice, deve intendersi che sono esclusi dalla copertura assicurativa sempre e comunque i figli dell'assicurato. La formula utilizzata, infatti, è chiara poiché i figli dell'assicurato sono collocati all'inizio del periodo senza alcuna aggettivazione. Ai figli, quale specifici parenti sempre esclusi dalla garanzia, va addizionata attraverso la “e” quale congiunzione semplice ogni persona che conviva con l'assicurato. La previsione con riguardo ai figli è autonoma e tassativa per cui il rapporto di parentela indicato da solo integra l'esclusione dall'indennizzo mentre il riferimento a “ogni persona che conviva con l'assicurato” rappresenta una ulteriore esclusione di categorie di persone caratterizzata dal requisito della convivenza con l'assicurato.
2.2.Inoltre, l'appellante ha chiesto genericamente e senza la necessaria specificazione del relativo rischio assicurato l'applicazione delle condizioni di polizza di cui all'appendice del “Modulo Proprietario dell'Abitazione” e, in particolare, l'art 3.4.
“Responsabilità civile del fabbricato” e “ Soggetti non assicurati. CP_6
Al riguardo, è sufficiente considerare che la polizza dedotta in giudizio è quella “XME
Protezione” nr. 51940443737” con allegati vari moduli di responsabilità civile che integrano le condizioni generali di assicurazione, tra cui quello di responsabilità civile del capofamiglia nell'ambito del quale è stata sussunta correttamente la fattispecie concreta, il cui art 2 -richiamato dal Giudice di primo grado-reca l'indicazione delle persone non considerate terze.
5. Le spese processuali
1.Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza della parte appellante secondo la regola sancita dall'art. 91 comma 1 c.p.c.. Le spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, con riguardo al valore della causa rientrante nello scaglione da € 5.201,00 a euro 26.000,00, e tenuto conto della consistenza delle concrete attività difensive svolte nella presenta causa e, in particolare, dell'assenza di attività istruttoria costituenda in grado di appello.
2. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 deve darsi atti della ricorrenza dei presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in € 3.933,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
c) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 16.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott. Michele Magliulo