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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2025, n. 5541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5541 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4674/2022
All'udienza collegiale del giorno 01/10/2025 ore 12:40
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Elena Maria Guida
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
CP_ Avv. TOMASELLI EDMONDO avv. Tomaselli Claudia in
Controparte_2
Avv. TOMASELLI EDMONDO
Controparte_3
Avv. TOMASELLI EDMONDO
Controparte_4
Avv. TOMASELLI EDMONDO
Appellato/i
Controparte_5
Avv.
***
La Corte invita la parte presente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
La parte discute riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione IL PRESIDENTE
Dr Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati
- Antonio Perinelli Presidente
- Raffaele Miele Consigliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 1° ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n.4674 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
- nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] ( ), Controparte_2 CodiceFiscale_2
nato a [...] il [...] ( ), Controparte_3 CodiceFiscale_3
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_4
) tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla via Piemonte C.F._4
39/A presso l'Avv. Edmondo Tomaselli (pec:
), che li rappresenta e difende in virtù Email_1
di procura alle liti in atti, APPELLANTI
e residente in [...], Controparte_5
APPELLATA
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato in data 26.07.2022, gli odierni appellanti hanno proposto appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma
n.1354/2022, pubblicata in data 27.01.2022 resa nel giudizio di primo grado dagli stessi promosso nei confronti di . Controparte_5
§.
2. I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
«1.Con atto di citazione notificato alla controparte, i Sig.ri Parte_1
, e hanno chiesto di accertare Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 che le infiltrazioni d'acqua verificatesi nelle unità immobiliari di loro proprietà sono avvenute per colpa della Sig.ra e di condannare quest'ultima a Controparte_5
risarcire ciascuno di essi dei danni rispettivamente subiti, nella misura indicata o in quella da quantificare in corso di causa, con interessi e rivalutazione, deducendo: - di essere proprietari, ognuno dei primi tre, di un box ed il quarto di un appartamento e che tali immobili sono stati da tempo interessati da infiltrazioni d'acqua provenienti da un immobile di proprietà della convenuta, concesso in locazione a terzi ed adibito ad autolavaggio;
- che, in particolare, nei box si sono verificate copiose fuoriuscite di acque reflue dell'autolavaggio, mentre nell'appartamento si sono formate macchie di umidità e muffe;
- che le loro richieste risarcitorie alla convenuta sono rimaste senza riscontro;
- che il fatto è ascrivibile alla condotta gravemente negligente della convenuta;
- che l'ammontare dei danni dei vari box e dell'appartamento è indicato nei rispettivi preventivi di spesa. La convenuta è rimasta contumace. Dopo il deposito delle memorie nei termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., ritenuta non ammissibile e/o non dirimente l'attività istruttoria richiesta dagli attori, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione di un solo termine per comparsa conclusionale».
§.
3. L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: «definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: respinge le domande della parte attrice».
§.
4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato. «2. Le domande degli attori non possono essere accolte, in ragione di varie lacune dell'azione.
2.1. Difetta un pur minimo supporto probatorio alla titolarità in capo agli attori della proprietà sulle unità immobiliari oggetto di causa. Se è vero che nelle azioni risarcitorie non occorre, da parte del danneggiato, la prova rigorosa della proprietà, come invece necessario nelle azioni di rivendicazione, è altresì vero che, come in ogni causa: i) occorre che sia suffragata in capo al danneggiato la titolarità attiva del rapporto controverso, che costituisce un requisito di fondatezza della domanda, e l'attore è esonerato dal relativo onere soltanto se vi sia riconoscimento o non vi sia disconoscimento della controparte (eventualmente attraverso difese incompatibili con il disconoscimento); ii) poiché la titolarità attiva del rapporto in un contenzioso risarcitorio consiste nella titolarità del credito risarcitorio e quest'ultimo,
a sua volta, se si agisce per danni ad un immobile, è legato alla titolarità del diritto di proprietà (o eventualmente di altro diritto reale o di un diritto personale di godimento) sul bene danneggiato, occorre che tale titolarità sia provata dall'attore oppure riconosciuta o non contestata dal convenuto (rammentando che la contumacia della parte convenuta non equivale ad una non-contestazione). La giurisprudenza di legittimità, da cui si traggono tali indicazioni (cfr. Cass. n. 18841/2016 con richiamo a precedenti conformi), insegna, inoltre, che la prova della titolarità del diritto può essere tratta - appunto perché non necessariamente rigorosa - da qualunque elemento documentale o presuntivo. Ebbene, nel caso di specie, gli attori hanno agito presentandosi espressamente nella qualità di proprietari delle unità immobiliari che si lamentano danneggiate, ma non hanno prodotto alcun documento (neppure una semplice visura catastale) che dia riscontro alla loro affermata proprietà né hanno rappresentato e documentato circostanze di fatto idonee a delineare quanto meno un loro possesso sugli immobili, da cui presumere (ai limitati fini del giudizio risarcitorio) la proprietà sugli stessi. Essi, invero, hanno prodotto soltanto una raccomandata ed una lettera recanti doglianze sulle infiltrazioni, l'invito alla negoziazione assistita e alcuni preventivi di lavori: documenti, tutti, che non rappresentano il tipo di relazione sussistente fra gli attori e gli immobili e da cui non
è, pertanto, possibile desumere plausibilmente che gli attori medesimi siano i proprietari degli stessi, come da loro dedotto. 2.2 È, altresì, assente qualunque riscontro alla titolarità in capo alla convenuta del diritto di proprietà sull'immobile da cui si lamentano provenire le infiltrazioni. Anche a questo proposito non possono bastare l'invito alla negoziazione assistita e/o le sopra menzionate missive inviate per lamentare le infiltrazioni, trattandosi di iniziative unilaterali degli attori, prive di oggettività. Nell'esposto a firma dell'attrice prodotto con la memoria n. 2, si Pt_1
fa, oltretutto, riferimento come proprietario al Sig. e ciò rende ancor più Parte_2
evidente la carenza di un supporto probatorio alla titolarità in capo alla convenuta del rapporto controverso sul lato passivo.
2.3. Un'altra lacuna concerne la prova dei danni e della loro genesi causale. Sono stati prodotti soltanto preventivi di lavori, elaborati al di fuori di un contraddittorio con controparte (due dei quali neppure sottoscritti dal redattore), che non hanno valenza probatoria (cfr. Cass. 11765/2013).
Per l'appartamento del Sig. non vi è, peraltro, neppure un preventivo. CP_4
Neppure le fotografie (prodotte con la memoria n. 2) sono documenti probatoriamente idonei, giacché non hanno contenuto rappresentativo delle cause dei danni, né delle circostanze e dei momenti temporali nei quali i danni si siano manifestati. Non vi sono fotografie, peraltro, per l'appartamento del Sig. . Non può bastare, CP_4 ovviamente, l'attribuzione dei danni alla responsabilità della convenuta effettuata nell'atto di citazione o contenuta nelle missive e nell'esposto sopra menzionati, in quanto palesemente unilaterale. La contumacia della convenuta esclude, d'altra parte, l'operatività del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Oltretutto, con l'atto di citazione gli attori hanno ascritto alla convenuta una responsabilità a titolo di colpa, assumendo che “il fatto delineato nelle premesse in fatto è inequivocabilmente ed unicamente ascrivibile alla condotta gravemente negligente della sig.ra ” e concludendo con la richiesta di accertare “che Parte_3 le infiltrazioni di acque verificatesi all'interno delle unità immobiliari di proprietà degli attori si sono verificati per colpa, imprudenza e/o negligenza esclusive del Sig.
”. Era loro onere, dunque, indicare specificamente e Controparte_5 comprovare non soltanto i danni ed il nesso di causalità fra questi e l'immobile della convenuta (come sarebbe stato comunque necessario anche se avessero agito ai sensi dell'art. 2051 c.c.), ma altresì gli elementi della condotta della convenuta che avrebbero dovuto configurarne l'imprudenza e/o negligenza o comunque la colpa.
Inoltre, sia nell'atto di citazione sia nel citato esposto della Sig.a si parla di Pt_1 infiltrazioni derivanti dall'attività di autolavaggio, sicché è molto dubbia la riferibilità causale delle infiltrazioni stesse all'immobile in sé considerato e, dunque, alla proprietà dello stesso. A maggior ragione, quindi, le cause delle infiltrazioni e la loro eventuale riferibilità alla proprietà dell'immobile sarebbero dovute essere ben delineate e provate dalla parte attrice. Né, d'altra parte, un'azione in giudizio può validamente fondarsi, in modo sostanziale, unicamente sulla prospettiva della CTU che la parte attrice, come nel caso di specie, richieda al giudice di disporre: la consulenza tecnica è uno strumento di ausilio del giudice, non della parte, che non può supplire alla carenze probatorie di quest'ultima e tanto meno alle carenze che riguardino anche la deduzione dei fatti costitutivi e la prova della titolarità del rapporto controverso (cfr. Cass. n. 10373/2019, n. 30218/2017).
3.In assenza di congrue, specifiche e circostanziate deduzioni sui fatti costitutivi ed in particolare sui danni e sulle loro genesi causale, non poteva neppure ammettersi l'interrogatorio della convenuta, richiesto dalla parte attrice, giacché la confessione di fatti a cui tale prova è finalizzata presuppone sul piano logico e giuridico - a maggior ragione in una causa contumaciale - che di tali fatti sia stata data dalla parte interessata debita rappresentazione, posto che l'interrogatorio è funzionale all'eventuale ammissione di fatti specifici ed obiettivi (cfr. Cass. n. 5725/2019). L'interrogatorio, peraltro, non avrebbe in ogni caso potuto far conseguire una descrizione dei danni ed una prova del loro ammontare, sia perché i capitoli principali facevano riferimento soltanto generico alla verificazione di infiltrazioni e di fuoriuscite di acque reflue e alle loro conseguenze, sia perché gli effetti dannosi delle infiltrazioni e delle fuoriuscite di acqua si sono, se del caso, verificati negli immobili degli attori e non costituiscono, quindi, fatti a conoscenza della persona da interrogare. Nei capitoli di interrogatorio, inoltre, non erano descritte condotte colpose della convenuta e, dunque, anche sotto questo profilo l'espletamento dell'interpello non avrebbe potuto soddisfare l'onere gravante sugli attori di dar prova della responsabilità della convenuta, che essi hanno dedotto, come già osservato, in termini di responsabilità colposa, per imprudenza e/o negligenza.
4. Stante la contumacia della parte convenuta, la soccombenza della parte attrice non comporta necessità di regolazione delle spese processuali».
§.
5. Con l'atto di appello , e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: « In via Controparte_4
preliminare, ammettere e disporre i mezzi di prova denegati dal primo Giudice e, segnatamente, la prova per interpello sui capitoli sopra riportati ed indicati nelle note
183 comma VI, n 2; ancora in via preliminare disporre CTU tecnica al fine di accertare la fondatezza delle deduzioni attoree e la quantificazione dei danni documentati;
nel merito ed all'esito delle prove e degli accertamenti disposti: accogliere la domanda formulata nel primo grado di giudizio dagli odierni appellanti, dichiarando la convenuta appellata responsabile dei danni cagionati agli immobili degli attori e condannandola al risarcimento dei danni come in atti quantificati o nella diversa misura, maggiore o minore che risulterà dalla espletanda consulenza, oltre interessi dall'evento al saldo. Voglia infine condannare la convenuta alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore».
§.
6. L'appellata , pur regolarmente citata, non si è costituita in Controparte_5
giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace.
§.
7. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.12.2022, la Corte, ritenuta la necessità, anche alla luce delle argomentazioni svolte nei motivi d'appello, di disporre consulenza tecnica d'ufficio, ha nominato l'Ing. al quale ha Persona_1
affidato l'incarico di cui al seguente quesito: «esaminati gli atti di causa e i documenti ritualmente prodotti dalle parti, dica il c.t.u. quali siano le cause delle infiltrazioni d'acqua subite dagli appartamenti degli attori/appellanti Parte_1 CP_2
, e;
descriva il c.t.u. i danni subiti dai
[...] Controparte_3 Controparte_4
detti appartamenti e quantifichi i costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi».
La consulenza è stata regolarmente depositata.
§.
8. All'odierna udienza, è comparso il difensore della parte costituita il quale ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e ha discusso oralmente la causa.
§.9 L'appello, articolato in tre motivi, non merita accoglimento.
§.
9.1. Con il primo motivo, rubricato «violazione di legge - errata applicazione dell'art. 2969 c.c. - difetto di motivazione», gli appellanti deducono che nelle cause di risarcimento danni del tipo quale quella in oggetto non è necessaria la prova del diritto di proprietà dell'immobile che si assume danneggiato quanto, piuttosto, la prova del
“fatto storico”, evincibile, nella specie, dalle circostanze di fatto esposte nell'atto di citazione e dalla documentazione fotografica allegata;
deducono, altresì, che se il
Tribunale avesse accolto le istanze istruttorie (interrogatorio formale e consulenza tecnica d'ufficio) formulate in primo grado, nella cui ammissione ancora insistono, la domanda risarcitoria sarebbe stata accolta.
La censura non coglie nel segno.
Va condivisa la motivazione del Tribunale relativamente al difetto di prova della titolarità in capo agli odierni appellanti delle proprietà degli immobili oggetto di causa.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in relazione alle domande di risarcimento del danno, il proprietario può agire indipendentemente da una prova rigorosa della propria "legittimazione", giacché oggetto del giudizio non è direttamente l'accertamento della proprietà del bene, ma tale diritto deve essere dimostrato al solo fine di individuare, nell'effettivo titolare del bene medesimo,
l'avente diritto al risarcimento del danno, ed il giudice può formare il proprio convincimento circa la proprietà del bene in capo a chi agisce sulla base di qualsiasi elemento, documentale o presuntivo sufficiente ad escludere una erronea destinazione del pagamento dovuto (Cass. 26.9.2016 n.18841; Cass. 21.1.1987, n. 514; Cass.
26.3.1997, n. 2701, Cass. 28 novembre 1988, n. 6412; Cass. 6 giugno 2000, n. 7583;
Cass. 21 maggio 2004, n. 9711).
Chi agisce per il risarcimento danni agli immobili deve, invero, provare tutti gli elementi costitutivi della domanda compresa la titolarità del diritto sui beni danneggiati che giustificherebbe la stessa richiesta di risarcimento.
Tuttavia, gli odierni appellanti, pur qualificandosi come proprietari, non hanno fornito alcuna prova, neanche presuntiva o documentale, che possa confermare l'assunta qualità né un loro possesso che possa motivare, nei giudizi risarcitori, la legittimità del risarcimento;
costoro, infatti, potrebbero essere meri locatari e detentori degli immobili e pertanto non aver diritto al risarcimento dei danni.
Quindi, ad avviso del Collegio, sembra che, nel caso in esame, non vi siano “elementi documentali e presuntivi sufficienti ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto”. La documentazione versata in atti (cfr. pag.2 sentenza Tribunale) non è a tal fine sufficientemente idonea, in quanto dalla stessa non è possibile risalire alla titolarità effettiva del diritto di proprietà o di un diverso diritto reale vantato dagli appellanti in relazione agli immobili oggetto del contendere.
Del resto la proprietà degli immobili poteva essere facilmente provata documentalmente dagli attori, ma ciò non è avvenuto.
§.
9.2. Il secondo ed il terzo motivo di appello, rubricati rispettivamente «violazione di legge - art.115 c.p.c - difetto di motivazione - errato diniego ammissione interrogatorio formale»;
e «violazione e falsa applicazione di legge - difetto di motivazione con riferimento alla mancata ammissione di ctu», restano assorbiti dal rigetto della prima censura. Va comunque evidenziato che la c.t.u., pur essendo stata svolta, non può supplire alle carenze probatorie della parte appellante anche in relazione alla difetto di prova della titolarità in capo a della proprietà dell'immobile danneggiante Controparte_5
(e del rapporto di custodia) come già accertato dal Tribunale. In definitiva, l'appello deve essere integralmente disatteso.
§.10. Nulla si dispone per le spese del grado di appello, stante la contumacia dell'appellata.
Il rigetto dell'appello comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
, e avverso la sentenza definitiva Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
del Tribunale ordinario di Roma 1354/2022 pubblicata in data 27.01.2022, così provvede:
- a)- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- b)- nulla dispone per le spese del grado di appello, stante la contumacia dell'appellata;
- c)- pone definitivamente a carico degli appellanti le spese della c.t.u.;
- d)- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
n. 115/2002, a carico della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Elena Maria Guida Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 4674/2022
All'udienza collegiale del giorno 01/10/2025 ore 12:40
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Elena Maria Guida
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
CP_ Avv. TOMASELLI EDMONDO avv. Tomaselli Claudia in
Controparte_2
Avv. TOMASELLI EDMONDO
Controparte_3
Avv. TOMASELLI EDMONDO
Controparte_4
Avv. TOMASELLI EDMONDO
Appellato/i
Controparte_5
Avv.
***
La Corte invita la parte presente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
La parte discute riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione IL PRESIDENTE
Dr Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati
- Antonio Perinelli Presidente
- Raffaele Miele Consigliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 1° ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n.4674 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
- nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] ( ), Controparte_2 CodiceFiscale_2
nato a [...] il [...] ( ), Controparte_3 CodiceFiscale_3
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_4
) tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla via Piemonte C.F._4
39/A presso l'Avv. Edmondo Tomaselli (pec:
), che li rappresenta e difende in virtù Email_1
di procura alle liti in atti, APPELLANTI
e residente in [...], Controparte_5
APPELLATA
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato in data 26.07.2022, gli odierni appellanti hanno proposto appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma
n.1354/2022, pubblicata in data 27.01.2022 resa nel giudizio di primo grado dagli stessi promosso nei confronti di . Controparte_5
§.
2. I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
«1.Con atto di citazione notificato alla controparte, i Sig.ri Parte_1
, e hanno chiesto di accertare Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 che le infiltrazioni d'acqua verificatesi nelle unità immobiliari di loro proprietà sono avvenute per colpa della Sig.ra e di condannare quest'ultima a Controparte_5
risarcire ciascuno di essi dei danni rispettivamente subiti, nella misura indicata o in quella da quantificare in corso di causa, con interessi e rivalutazione, deducendo: - di essere proprietari, ognuno dei primi tre, di un box ed il quarto di un appartamento e che tali immobili sono stati da tempo interessati da infiltrazioni d'acqua provenienti da un immobile di proprietà della convenuta, concesso in locazione a terzi ed adibito ad autolavaggio;
- che, in particolare, nei box si sono verificate copiose fuoriuscite di acque reflue dell'autolavaggio, mentre nell'appartamento si sono formate macchie di umidità e muffe;
- che le loro richieste risarcitorie alla convenuta sono rimaste senza riscontro;
- che il fatto è ascrivibile alla condotta gravemente negligente della convenuta;
- che l'ammontare dei danni dei vari box e dell'appartamento è indicato nei rispettivi preventivi di spesa. La convenuta è rimasta contumace. Dopo il deposito delle memorie nei termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., ritenuta non ammissibile e/o non dirimente l'attività istruttoria richiesta dagli attori, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione di un solo termine per comparsa conclusionale».
§.
3. L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: «definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: respinge le domande della parte attrice».
§.
4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato. «2. Le domande degli attori non possono essere accolte, in ragione di varie lacune dell'azione.
2.1. Difetta un pur minimo supporto probatorio alla titolarità in capo agli attori della proprietà sulle unità immobiliari oggetto di causa. Se è vero che nelle azioni risarcitorie non occorre, da parte del danneggiato, la prova rigorosa della proprietà, come invece necessario nelle azioni di rivendicazione, è altresì vero che, come in ogni causa: i) occorre che sia suffragata in capo al danneggiato la titolarità attiva del rapporto controverso, che costituisce un requisito di fondatezza della domanda, e l'attore è esonerato dal relativo onere soltanto se vi sia riconoscimento o non vi sia disconoscimento della controparte (eventualmente attraverso difese incompatibili con il disconoscimento); ii) poiché la titolarità attiva del rapporto in un contenzioso risarcitorio consiste nella titolarità del credito risarcitorio e quest'ultimo,
a sua volta, se si agisce per danni ad un immobile, è legato alla titolarità del diritto di proprietà (o eventualmente di altro diritto reale o di un diritto personale di godimento) sul bene danneggiato, occorre che tale titolarità sia provata dall'attore oppure riconosciuta o non contestata dal convenuto (rammentando che la contumacia della parte convenuta non equivale ad una non-contestazione). La giurisprudenza di legittimità, da cui si traggono tali indicazioni (cfr. Cass. n. 18841/2016 con richiamo a precedenti conformi), insegna, inoltre, che la prova della titolarità del diritto può essere tratta - appunto perché non necessariamente rigorosa - da qualunque elemento documentale o presuntivo. Ebbene, nel caso di specie, gli attori hanno agito presentandosi espressamente nella qualità di proprietari delle unità immobiliari che si lamentano danneggiate, ma non hanno prodotto alcun documento (neppure una semplice visura catastale) che dia riscontro alla loro affermata proprietà né hanno rappresentato e documentato circostanze di fatto idonee a delineare quanto meno un loro possesso sugli immobili, da cui presumere (ai limitati fini del giudizio risarcitorio) la proprietà sugli stessi. Essi, invero, hanno prodotto soltanto una raccomandata ed una lettera recanti doglianze sulle infiltrazioni, l'invito alla negoziazione assistita e alcuni preventivi di lavori: documenti, tutti, che non rappresentano il tipo di relazione sussistente fra gli attori e gli immobili e da cui non
è, pertanto, possibile desumere plausibilmente che gli attori medesimi siano i proprietari degli stessi, come da loro dedotto. 2.2 È, altresì, assente qualunque riscontro alla titolarità in capo alla convenuta del diritto di proprietà sull'immobile da cui si lamentano provenire le infiltrazioni. Anche a questo proposito non possono bastare l'invito alla negoziazione assistita e/o le sopra menzionate missive inviate per lamentare le infiltrazioni, trattandosi di iniziative unilaterali degli attori, prive di oggettività. Nell'esposto a firma dell'attrice prodotto con la memoria n. 2, si Pt_1
fa, oltretutto, riferimento come proprietario al Sig. e ciò rende ancor più Parte_2
evidente la carenza di un supporto probatorio alla titolarità in capo alla convenuta del rapporto controverso sul lato passivo.
2.3. Un'altra lacuna concerne la prova dei danni e della loro genesi causale. Sono stati prodotti soltanto preventivi di lavori, elaborati al di fuori di un contraddittorio con controparte (due dei quali neppure sottoscritti dal redattore), che non hanno valenza probatoria (cfr. Cass. 11765/2013).
Per l'appartamento del Sig. non vi è, peraltro, neppure un preventivo. CP_4
Neppure le fotografie (prodotte con la memoria n. 2) sono documenti probatoriamente idonei, giacché non hanno contenuto rappresentativo delle cause dei danni, né delle circostanze e dei momenti temporali nei quali i danni si siano manifestati. Non vi sono fotografie, peraltro, per l'appartamento del Sig. . Non può bastare, CP_4 ovviamente, l'attribuzione dei danni alla responsabilità della convenuta effettuata nell'atto di citazione o contenuta nelle missive e nell'esposto sopra menzionati, in quanto palesemente unilaterale. La contumacia della convenuta esclude, d'altra parte, l'operatività del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Oltretutto, con l'atto di citazione gli attori hanno ascritto alla convenuta una responsabilità a titolo di colpa, assumendo che “il fatto delineato nelle premesse in fatto è inequivocabilmente ed unicamente ascrivibile alla condotta gravemente negligente della sig.ra ” e concludendo con la richiesta di accertare “che Parte_3 le infiltrazioni di acque verificatesi all'interno delle unità immobiliari di proprietà degli attori si sono verificati per colpa, imprudenza e/o negligenza esclusive del Sig.
”. Era loro onere, dunque, indicare specificamente e Controparte_5 comprovare non soltanto i danni ed il nesso di causalità fra questi e l'immobile della convenuta (come sarebbe stato comunque necessario anche se avessero agito ai sensi dell'art. 2051 c.c.), ma altresì gli elementi della condotta della convenuta che avrebbero dovuto configurarne l'imprudenza e/o negligenza o comunque la colpa.
Inoltre, sia nell'atto di citazione sia nel citato esposto della Sig.a si parla di Pt_1 infiltrazioni derivanti dall'attività di autolavaggio, sicché è molto dubbia la riferibilità causale delle infiltrazioni stesse all'immobile in sé considerato e, dunque, alla proprietà dello stesso. A maggior ragione, quindi, le cause delle infiltrazioni e la loro eventuale riferibilità alla proprietà dell'immobile sarebbero dovute essere ben delineate e provate dalla parte attrice. Né, d'altra parte, un'azione in giudizio può validamente fondarsi, in modo sostanziale, unicamente sulla prospettiva della CTU che la parte attrice, come nel caso di specie, richieda al giudice di disporre: la consulenza tecnica è uno strumento di ausilio del giudice, non della parte, che non può supplire alla carenze probatorie di quest'ultima e tanto meno alle carenze che riguardino anche la deduzione dei fatti costitutivi e la prova della titolarità del rapporto controverso (cfr. Cass. n. 10373/2019, n. 30218/2017).
3.In assenza di congrue, specifiche e circostanziate deduzioni sui fatti costitutivi ed in particolare sui danni e sulle loro genesi causale, non poteva neppure ammettersi l'interrogatorio della convenuta, richiesto dalla parte attrice, giacché la confessione di fatti a cui tale prova è finalizzata presuppone sul piano logico e giuridico - a maggior ragione in una causa contumaciale - che di tali fatti sia stata data dalla parte interessata debita rappresentazione, posto che l'interrogatorio è funzionale all'eventuale ammissione di fatti specifici ed obiettivi (cfr. Cass. n. 5725/2019). L'interrogatorio, peraltro, non avrebbe in ogni caso potuto far conseguire una descrizione dei danni ed una prova del loro ammontare, sia perché i capitoli principali facevano riferimento soltanto generico alla verificazione di infiltrazioni e di fuoriuscite di acque reflue e alle loro conseguenze, sia perché gli effetti dannosi delle infiltrazioni e delle fuoriuscite di acqua si sono, se del caso, verificati negli immobili degli attori e non costituiscono, quindi, fatti a conoscenza della persona da interrogare. Nei capitoli di interrogatorio, inoltre, non erano descritte condotte colpose della convenuta e, dunque, anche sotto questo profilo l'espletamento dell'interpello non avrebbe potuto soddisfare l'onere gravante sugli attori di dar prova della responsabilità della convenuta, che essi hanno dedotto, come già osservato, in termini di responsabilità colposa, per imprudenza e/o negligenza.
4. Stante la contumacia della parte convenuta, la soccombenza della parte attrice non comporta necessità di regolazione delle spese processuali».
§.
5. Con l'atto di appello , e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: « In via Controparte_4
preliminare, ammettere e disporre i mezzi di prova denegati dal primo Giudice e, segnatamente, la prova per interpello sui capitoli sopra riportati ed indicati nelle note
183 comma VI, n 2; ancora in via preliminare disporre CTU tecnica al fine di accertare la fondatezza delle deduzioni attoree e la quantificazione dei danni documentati;
nel merito ed all'esito delle prove e degli accertamenti disposti: accogliere la domanda formulata nel primo grado di giudizio dagli odierni appellanti, dichiarando la convenuta appellata responsabile dei danni cagionati agli immobili degli attori e condannandola al risarcimento dei danni come in atti quantificati o nella diversa misura, maggiore o minore che risulterà dalla espletanda consulenza, oltre interessi dall'evento al saldo. Voglia infine condannare la convenuta alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore».
§.
6. L'appellata , pur regolarmente citata, non si è costituita in Controparte_5
giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace.
§.
7. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.12.2022, la Corte, ritenuta la necessità, anche alla luce delle argomentazioni svolte nei motivi d'appello, di disporre consulenza tecnica d'ufficio, ha nominato l'Ing. al quale ha Persona_1
affidato l'incarico di cui al seguente quesito: «esaminati gli atti di causa e i documenti ritualmente prodotti dalle parti, dica il c.t.u. quali siano le cause delle infiltrazioni d'acqua subite dagli appartamenti degli attori/appellanti Parte_1 CP_2
, e;
descriva il c.t.u. i danni subiti dai
[...] Controparte_3 Controparte_4
detti appartamenti e quantifichi i costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi».
La consulenza è stata regolarmente depositata.
§.
8. All'odierna udienza, è comparso il difensore della parte costituita il quale ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e ha discusso oralmente la causa.
§.9 L'appello, articolato in tre motivi, non merita accoglimento.
§.
9.1. Con il primo motivo, rubricato «violazione di legge - errata applicazione dell'art. 2969 c.c. - difetto di motivazione», gli appellanti deducono che nelle cause di risarcimento danni del tipo quale quella in oggetto non è necessaria la prova del diritto di proprietà dell'immobile che si assume danneggiato quanto, piuttosto, la prova del
“fatto storico”, evincibile, nella specie, dalle circostanze di fatto esposte nell'atto di citazione e dalla documentazione fotografica allegata;
deducono, altresì, che se il
Tribunale avesse accolto le istanze istruttorie (interrogatorio formale e consulenza tecnica d'ufficio) formulate in primo grado, nella cui ammissione ancora insistono, la domanda risarcitoria sarebbe stata accolta.
La censura non coglie nel segno.
Va condivisa la motivazione del Tribunale relativamente al difetto di prova della titolarità in capo agli odierni appellanti delle proprietà degli immobili oggetto di causa.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in relazione alle domande di risarcimento del danno, il proprietario può agire indipendentemente da una prova rigorosa della propria "legittimazione", giacché oggetto del giudizio non è direttamente l'accertamento della proprietà del bene, ma tale diritto deve essere dimostrato al solo fine di individuare, nell'effettivo titolare del bene medesimo,
l'avente diritto al risarcimento del danno, ed il giudice può formare il proprio convincimento circa la proprietà del bene in capo a chi agisce sulla base di qualsiasi elemento, documentale o presuntivo sufficiente ad escludere una erronea destinazione del pagamento dovuto (Cass. 26.9.2016 n.18841; Cass. 21.1.1987, n. 514; Cass.
26.3.1997, n. 2701, Cass. 28 novembre 1988, n. 6412; Cass. 6 giugno 2000, n. 7583;
Cass. 21 maggio 2004, n. 9711).
Chi agisce per il risarcimento danni agli immobili deve, invero, provare tutti gli elementi costitutivi della domanda compresa la titolarità del diritto sui beni danneggiati che giustificherebbe la stessa richiesta di risarcimento.
Tuttavia, gli odierni appellanti, pur qualificandosi come proprietari, non hanno fornito alcuna prova, neanche presuntiva o documentale, che possa confermare l'assunta qualità né un loro possesso che possa motivare, nei giudizi risarcitori, la legittimità del risarcimento;
costoro, infatti, potrebbero essere meri locatari e detentori degli immobili e pertanto non aver diritto al risarcimento dei danni.
Quindi, ad avviso del Collegio, sembra che, nel caso in esame, non vi siano “elementi documentali e presuntivi sufficienti ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto”. La documentazione versata in atti (cfr. pag.2 sentenza Tribunale) non è a tal fine sufficientemente idonea, in quanto dalla stessa non è possibile risalire alla titolarità effettiva del diritto di proprietà o di un diverso diritto reale vantato dagli appellanti in relazione agli immobili oggetto del contendere.
Del resto la proprietà degli immobili poteva essere facilmente provata documentalmente dagli attori, ma ciò non è avvenuto.
§.
9.2. Il secondo ed il terzo motivo di appello, rubricati rispettivamente «violazione di legge - art.115 c.p.c - difetto di motivazione - errato diniego ammissione interrogatorio formale»;
e «violazione e falsa applicazione di legge - difetto di motivazione con riferimento alla mancata ammissione di ctu», restano assorbiti dal rigetto della prima censura. Va comunque evidenziato che la c.t.u., pur essendo stata svolta, non può supplire alle carenze probatorie della parte appellante anche in relazione alla difetto di prova della titolarità in capo a della proprietà dell'immobile danneggiante Controparte_5
(e del rapporto di custodia) come già accertato dal Tribunale. In definitiva, l'appello deve essere integralmente disatteso.
§.10. Nulla si dispone per le spese del grado di appello, stante la contumacia dell'appellata.
Il rigetto dell'appello comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
, e avverso la sentenza definitiva Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
del Tribunale ordinario di Roma 1354/2022 pubblicata in data 27.01.2022, così provvede:
- a)- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- b)- nulla dispone per le spese del grado di appello, stante la contumacia dell'appellata;
- c)- pone definitivamente a carico degli appellanti le spese della c.t.u.;
- d)- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
n. 115/2002, a carico della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Elena Maria Guida Antonio Perinelli