Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 13/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VITERBO
VERBALE A TRATTAZIONE SCRITTA
r.g.n. 1205/23
Successivamente all'udienza del 12.2.2025 il giudice, dott.ssa Francesca Capuzzi, dà atto del provvedimento del 2.10.2024, con cui veniva disposta la celebrazione dell'odierna udienza a mezzo di trattazione scritta;
le parti hanno depositato note di udienza che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Il giudice in camera di consiglio così decide la controversia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1205/2023 del R.G.A.C., pendente tra
(c.f. ), in persona del Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Graffignano (VT), fraz. , Piazza Comunale n. 11, Parte_1
rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Maria Luisa Acciari
(c.f. e Guido Saleppichi (c.f. con domicilio eletto presso C.F._1 C.F._2
il loro studio in Viterbo, Via Giacomo Matteotti n. 15.
Opponenti
e
, nato a [...] il [...] CF. e nata Controparte_1 C.F._3 Parte_2
a Viterbo il 14.11.1976 CF esidenti in Graffignano Via Nazario Saurio CodiceFiscale_4
snc, elettivamente domiciliati in Viterbo, Piazza Fontana Grande, 6 presso e nello studio dell'Avv.
Valeria Cardarelli CF. che li rappresenta e difende giusta delega in calce al C.F._5
ricorso per decreto ingiuntivo opposto.
Opposti
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
esecutivo n. 247/2023 del Tribunale di Viterbo, con il quale le è stato imposto il pagamento della somma di € 12.316,40, oltre interessi e spese del procedimento, corrisposta in data 20/02/2012 per l'acquisto del terreno individuato al catasto terreni del Comune di Graffignano al foglio 20 particella
60 della superficie di mq 1950, che gli odierni opposti occupavano sine titulo.
A sostegno dell'opposizione l' ha eccepito la prescrizione del diritto alla Parte_1
restituzione della somma, che è stata richiesta solo nel settembre 2022; inoltre, in via riconvenzionale ha chiesto la condanna degli occupanti al rilascio del terreno e al pagamento dei frutti indebitamente percepiti, previa compensazione delle somme eventualmente da restituire e con esclusione dell'importo di € 351,81, relativo al rimborso delle spese di istruttoria demaniale, effettivamente sostenute dall' i . CP_2 Parte_1
Nella resistenza degli opposti, che hanno chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, e previa sospensione della sua provvisoria esecutività, la causa, di natura documentale, è stata chiamata all'odierna udienza per la discussione e la decisione.
Orbene, dalla lettera del 7 ottobre 2011 emerge che la signora a chiesto di acquistare il Parte_2
terreno di cui è causa in applicazione della disciplina prevista dall'articolo 8 della legge regionale del
Lazio n. 1/86; tale norma, prima della sua caducazione ad opera della sentenza n. 113 del 2018 della
Corte costituzionale, consentiva alle università agrarie di alienare i terreni di proprietà collettiva di uso civico in favore di coloro che li detenevano a qualsiasi titolo purché fossero terreni edificabili e previo pagamento del prezzo di stima e, infatti, la dopo aver premesso di occupare il Parte_3
bene, ne ha chiesto l'acquisto chiarendo di essere consapevole dell'impossibilità di ottenere la concessione edilizia senza divenirne prima proprietaria.
Sulla scorta di tali dichiarazioni, che sono coerenti con il fatto che la detenzione del terreno costituiva il presupposto legale per l'acquisto, deve escludersi la veridicità della deduzione degli opposti, che negano di essere nel possesso del bene, sul presupposto, irrilevante ai fini dell'occupazione sine titulo, che la livellaria di esso fosse la nonna della deceduta nel Parte_3
2015.
Venendo al pagamento del prezzo, esso è stato versato nel febbraio 2012 e la sua restituzione è stata chiesta oltre il termine del decennio, nel novembre 2022, per l'impossibilità dell'acquisto determinata dalla surricordata sentenza della Consulta che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Lazio n. 1/86 perché invasiva della sfera di competenza del legislatore statale di cui all'art. 117 comma 1 lett. l) Cost, in cui ricade la disciplina dei beni demaniali e degli usi civici, attratti alla materia “ordinamento civile”.
La Consulta ha chiarito che il contratto di alienazione di un terreno gravato da un uso civico è affetto da nullità per impossibilità giuridica dell'oggetto.
Invero, come correttamente rilevato dagli opponenti, l'azione di ripetizione di indebito oggettivo per ottenere la restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo è soggetta al termine di prescrizione decennale che inizia a decorrere, non dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso (Cass. sentenza n. 15669 del 2011).
Tale conclusione è l'ovvia conseguenza della natura di accertamento della sentenza di nullità e del fatto che il pagamento effettuato in adempimento di un negozio nullo non è idoneo a produrre effetti giuridici nell'ordinamento, tuttavia non può trascurarsi che, ai sensi dell'articolo 2944 c.c., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale esso può essere fatto valere.
Il suddetto riconoscimento integra un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà (Cass. Ordinanza n. 22948 del 20/08/2024).
Nella specie la compravendita tra le parti non è stata conclusa, però con nota del 2014 l'Università agraria aveva comunicato alla signora i aver adottato la delibera necessaria ad alienarle Parte_2
il terreno e le aveva chiesto di fissare un appuntamento per la stipula dell'atto definitivo, al prezzo da lei indicato e già interamente versato.
Tale dichiarazione implica la manifestazione della consapevolezza del diritto dell'opposta, per cui non era necessaria l'esatta rappresentazione della natura giuridica di tale diritto, e quindi ha validamente interrotto la prescrizione.
Le somme versate andrebbero, quindi, restituite, unitamente agli interessi, per il complessivo importo di € 14.368,99, però va considerato che è fondata anche la riconvenzionale formulata dall'opponente, che ha chiesto la restituzione del terreno e il pagamento di una somma per l'illegittima occupazione e la percezione dei frutti a far data dal 2011.
Orbene, la titolarità dei diritti collettivi degli usi civici fa capo alle comunità indistinte di riferimento, tuttavia poiché la collettività necessita di una struttura organizzata tali diritti vengono gestiti dall'ente comunale o da enti pubblici appositamente costituiti, che sono centro di imputazione giuridica dei diritti della comunità.
Nel caso di specie non è contestato che l'ente collettivo di riferimento è l' che, Parte_1
quindi, ha diritto alla restituzione del terreno, e poiché, come si è detto, la sig.ra lo Parte_3
occupa dal 2011 l' ha anche il diritto a percepire una somma per l'illegittima occupazione, Parte_1
che, in difetto di ulteriori elementi di valutazione, può essere liquidata in via equitativa nell'importo di € 14.368,99, corrispondente a quanto dovuto alla signora i due crediti, in quanto certi, Parte_2
liquidi ed esigibili, vanno compensati.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così decide:
1. in accoglimento della domanda principale dichiara che ha diritto al Parte_2
pagamento della somma di € 14.368,99, quale restituzione di quanto corrisposto all' per l'acquisto del terreno individuato al catasto terreni del Parte_1
Comune di Graffignano al foglio 20 particella 60 della superficie di mq 1950, maggiorato degli interessi;
2. in accoglimento della riconvenzionale dichiara che detiene sine titulo il Parte_2
terreno predetto e deve restituirlo all' , oltre al pagamento Parte_1
della somma di € 14.368,99 per l'occupazione;
3. per l'effetto dichiara i crediti delle parti compensati e revoca il decreto ingiuntivo n. 247/23;
4. compensa le spese.
Così deciso in Viterbo all'udienza del 12 febbraio 2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi