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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 9215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9215 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.3520/2025 R.G.
TRA
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
GR con il quale elettivamente domicilia in Nola (NA) alla via Papa Giovanni XXIII
n. 19 come da procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, con elezione di domicilio in Napoli alla via De Gasperi, n.55, come da procura in atti
NONCHE'
quale subentrante, a far data al 1° luglio Controparte_2
2017 ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 193/2016 conv. in L.225/16, a titolo universale nei rapporti di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Gabriele Toma con elezione di domicilio in Maglie (LE) alla Via Malta n. 65, come da procura in atti
OPPOSTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 13.02.2025 l'istante indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento N. 07120259000797756000 notificata in data 21.01.2025, con riferimento all'avviso di addebito n. 37120180014231027000, inerente a crediti dell' per omesso pagamento di contributi annualità 2017/2018. CP_4
1 Ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di addebito indicati, quindi, l'estinzione per prescrizione dei crediti ivi incorporati, anche quale fatto estintivo successivo alla presunta notifica.
Ha concluso per sentire accertare la nullità/illegittimità dell'avviso di addebito, quindi la non debenza dei crediti ivi portati, anche per prescrizione;
spese vinte con attribuzione.
Si è costituita l che ha eccepito il proprio difetto di Controparte_5 legittimazione passiva, quindi l'inammissibilità della opposizione in quanto tardiva;
nel merito, ha rilevato la regolare notifica dell'avviso di addebito da parte dell' quindi CP_4
l'infondatezza della eccepita prescrizione, stanti gli atti interruttivi notificati dal concessionario;
ha evidenziato, altresì, i periodi di sospensione della prescrizione dettati dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid-Sars19 Ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e attribuzione.
Anche l' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile CP_4
l'opposizione, in via gradata il rigetto nel merito della stessa, in via ulteriormente gradata la condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti, con vittoria delle spese legali. In particolare, ha eccepito la tardività della opposizione stante la regolare notifica dell' avviso di addebito, quindi l'infondatezza della eccezione di prescrizione, in presenza degli atti interruttivi adottati dal concessionario, avuto riguardo anche al periodo di sospensione dei termini di prescrizione, in relazione ai contributi previdenziali, introdotto con la legislazione emergenziale derivata dalla pandemia da Covid-Sars 2019.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** **
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi e nei limiti di seguito illustrati.
Preliminarmente, deve affermarsi la legittimazione passiva dell' Controparte_2
quale successore a titolo universale ex lege di
[...] Controparte_3
[...]
In considerazione delle doglianze fatte valere dall'opponente in questa sede era necessaria la partecipazione al giudizio sia dell'ente impositore, per le doglianze riguardanti il merito della pretesa contributiva, che dell' per le questioni concernenti l'esistenza di atti CP_6 interruttivi della prescrizione.
2 Ciò posto, parte opponente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
07120259000797756000, limitatamente all'avviso di addebito individuato in ricorso (cfr. sopra).
Ha eccepito la prescrizione del credito ed ha dichiarato di non avere ricevuto la notifica del predetto titolo.
E' noto che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. (Cass. sent. n. 24506/2016).
In astratto, pertanto, alla notifica della cartella affetta da nullità insanabile (e a fortiori alla omissione della stessa) consegue, quindi, la non decorrenza del termine perentorio per proporre la relativa opposizione;
in ipotesi di inesistenza ovvero di nullità insanabile della notifica della cartella esattoriale il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa ed in relazione al quale occorre verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella con riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: (Cass. 7 agosto
2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035).
Nel caso in esame, va rilevato che l' nel costituirsi in giudizio, ha dedotto di avere CP_4 notificato l'AVA presupposto n. 37120180014231027000 ed ha offerto la prova documentale della notifica, avvenuta nella data indicata nell'intimazione impugnata (31.12.2018, cfr. relata di notifica prod. , a mezzo A/R recapitata presso l'indirizzo di residenza della CP_4 ricorrente in Napoli via B. Cairoli n. 99, come dichiarato in ricorso (cfr. prod. ricorrente) .
Sul punto, deve rilevarsi come, rispetto alla notifica eseguita direttamente dal
Concessionario, senza intermediari, a mezzo raccomandata AR ex art 26 DPR 602/1973, così come per la notifica di avviso di addebito eseguita dall' ex art. 30 DL 78/2010 sempre CP_4
3 a mezzo raccomandata AR, non trovi applicazione la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziali dalla L. 890/1982 bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario e
“l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (in tal senso
Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2016, n. 12083; Cass. 23511/2016).
Non vi è dubbio circa la riferibilità dell'Avviso di Ricevimento prodotto (cfr. produzione documentale dell' all'avviso di addebito opposto, attesa la perfetta coincidenza tra il CP_4 numero di raccomandata sull'AR pertinente e quello indicato in prima pagina dell' avviso di addebito.
Ne consegue che l'assunto dell'opponente dell'inesistenza della notifica dell'atto presupposto risulta smentito, non essendo supportato da alcun elemento di prova e sussistendo anzi una prova di segno opposto costituita dalla documentazione versata in atti dall' CP_4
Ne deriva che l'opposizione va rigettata, in quanto tardiva, in relazione alle eccezioni di prescrizione ordinaria e di merito, perchè proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla accertata notifica dell' AVA, prescritto dalla legge per far valere tali vizi;
altresì, in relazione alle doglianze inerenti al procedimento di notificazione, in quanto proposte oltre il termine di 20 gg. sancito dall'art. 617 c.p.c. per far valere i vizi afferenti gli atti esecutivi.
Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione, fatta valere dalla ricorrente anche quale fatto estintivo successivo all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, ex art. 615 c.p.c., opposizione in tale forma non soggetta ad alcun termine.
Ciò posto, deve rilevarsi che l'eccezione risulta con tutta evidenza infondata.
Invero, come comprovato dall' mediante la Controparte_5 documentazione versata in atti in allegato alla memoria, successivamente alla notifica dell'AVA n. 37120180014231027000 avvenuta il 31.12.2018 per come accertato, la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione era interrotta dalla notifica in data
3.03.2022 della intimazione di pagamento n. 07120229003136357000, contenente esplicito riferimento all'AVA in questione (v. prod. AdER). Da tale data, il termine quinquennale di prescrizione era nuovamente interrotto con la notifica della intimazione di pagamento in questa sede impugnata avvenuta a mezzo pec il 21.01.2025 (v. prod. AdER).
In conclusione, l'opposizione va interamente respinta.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 147/2022, tenuto conto della attività svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando così provvede:
4 1) Rigetta il ricorso in opposizione;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.300,00 a titolo di onorario in favore dell' e in € 1.300,00 a titolo di onorario in favore di CP_4 [...]
, con attribuzione al procuratore antistatario, oltre spese Controparte_7 generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Napoli, così deciso il 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.3520/2025 R.G.
TRA
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
GR con il quale elettivamente domicilia in Nola (NA) alla via Papa Giovanni XXIII
n. 19 come da procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, con elezione di domicilio in Napoli alla via De Gasperi, n.55, come da procura in atti
NONCHE'
quale subentrante, a far data al 1° luglio Controparte_2
2017 ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 193/2016 conv. in L.225/16, a titolo universale nei rapporti di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Gabriele Toma con elezione di domicilio in Maglie (LE) alla Via Malta n. 65, come da procura in atti
OPPOSTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 13.02.2025 l'istante indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento N. 07120259000797756000 notificata in data 21.01.2025, con riferimento all'avviso di addebito n. 37120180014231027000, inerente a crediti dell' per omesso pagamento di contributi annualità 2017/2018. CP_4
1 Ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di addebito indicati, quindi, l'estinzione per prescrizione dei crediti ivi incorporati, anche quale fatto estintivo successivo alla presunta notifica.
Ha concluso per sentire accertare la nullità/illegittimità dell'avviso di addebito, quindi la non debenza dei crediti ivi portati, anche per prescrizione;
spese vinte con attribuzione.
Si è costituita l che ha eccepito il proprio difetto di Controparte_5 legittimazione passiva, quindi l'inammissibilità della opposizione in quanto tardiva;
nel merito, ha rilevato la regolare notifica dell'avviso di addebito da parte dell' quindi CP_4
l'infondatezza della eccepita prescrizione, stanti gli atti interruttivi notificati dal concessionario;
ha evidenziato, altresì, i periodi di sospensione della prescrizione dettati dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid-Sars19 Ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e attribuzione.
Anche l' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile CP_4
l'opposizione, in via gradata il rigetto nel merito della stessa, in via ulteriormente gradata la condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti, con vittoria delle spese legali. In particolare, ha eccepito la tardività della opposizione stante la regolare notifica dell' avviso di addebito, quindi l'infondatezza della eccezione di prescrizione, in presenza degli atti interruttivi adottati dal concessionario, avuto riguardo anche al periodo di sospensione dei termini di prescrizione, in relazione ai contributi previdenziali, introdotto con la legislazione emergenziale derivata dalla pandemia da Covid-Sars 2019.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
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Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi e nei limiti di seguito illustrati.
Preliminarmente, deve affermarsi la legittimazione passiva dell' Controparte_2
quale successore a titolo universale ex lege di
[...] Controparte_3
[...]
In considerazione delle doglianze fatte valere dall'opponente in questa sede era necessaria la partecipazione al giudizio sia dell'ente impositore, per le doglianze riguardanti il merito della pretesa contributiva, che dell' per le questioni concernenti l'esistenza di atti CP_6 interruttivi della prescrizione.
2 Ciò posto, parte opponente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
07120259000797756000, limitatamente all'avviso di addebito individuato in ricorso (cfr. sopra).
Ha eccepito la prescrizione del credito ed ha dichiarato di non avere ricevuto la notifica del predetto titolo.
E' noto che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. (Cass. sent. n. 24506/2016).
In astratto, pertanto, alla notifica della cartella affetta da nullità insanabile (e a fortiori alla omissione della stessa) consegue, quindi, la non decorrenza del termine perentorio per proporre la relativa opposizione;
in ipotesi di inesistenza ovvero di nullità insanabile della notifica della cartella esattoriale il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa ed in relazione al quale occorre verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella con riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: (Cass. 7 agosto
2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035).
Nel caso in esame, va rilevato che l' nel costituirsi in giudizio, ha dedotto di avere CP_4 notificato l'AVA presupposto n. 37120180014231027000 ed ha offerto la prova documentale della notifica, avvenuta nella data indicata nell'intimazione impugnata (31.12.2018, cfr. relata di notifica prod. , a mezzo A/R recapitata presso l'indirizzo di residenza della CP_4 ricorrente in Napoli via B. Cairoli n. 99, come dichiarato in ricorso (cfr. prod. ricorrente) .
Sul punto, deve rilevarsi come, rispetto alla notifica eseguita direttamente dal
Concessionario, senza intermediari, a mezzo raccomandata AR ex art 26 DPR 602/1973, così come per la notifica di avviso di addebito eseguita dall' ex art. 30 DL 78/2010 sempre CP_4
3 a mezzo raccomandata AR, non trovi applicazione la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziali dalla L. 890/1982 bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario e
“l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (in tal senso
Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2016, n. 12083; Cass. 23511/2016).
Non vi è dubbio circa la riferibilità dell'Avviso di Ricevimento prodotto (cfr. produzione documentale dell' all'avviso di addebito opposto, attesa la perfetta coincidenza tra il CP_4 numero di raccomandata sull'AR pertinente e quello indicato in prima pagina dell' avviso di addebito.
Ne consegue che l'assunto dell'opponente dell'inesistenza della notifica dell'atto presupposto risulta smentito, non essendo supportato da alcun elemento di prova e sussistendo anzi una prova di segno opposto costituita dalla documentazione versata in atti dall' CP_4
Ne deriva che l'opposizione va rigettata, in quanto tardiva, in relazione alle eccezioni di prescrizione ordinaria e di merito, perchè proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla accertata notifica dell' AVA, prescritto dalla legge per far valere tali vizi;
altresì, in relazione alle doglianze inerenti al procedimento di notificazione, in quanto proposte oltre il termine di 20 gg. sancito dall'art. 617 c.p.c. per far valere i vizi afferenti gli atti esecutivi.
Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione, fatta valere dalla ricorrente anche quale fatto estintivo successivo all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, ex art. 615 c.p.c., opposizione in tale forma non soggetta ad alcun termine.
Ciò posto, deve rilevarsi che l'eccezione risulta con tutta evidenza infondata.
Invero, come comprovato dall' mediante la Controparte_5 documentazione versata in atti in allegato alla memoria, successivamente alla notifica dell'AVA n. 37120180014231027000 avvenuta il 31.12.2018 per come accertato, la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione era interrotta dalla notifica in data
3.03.2022 della intimazione di pagamento n. 07120229003136357000, contenente esplicito riferimento all'AVA in questione (v. prod. AdER). Da tale data, il termine quinquennale di prescrizione era nuovamente interrotto con la notifica della intimazione di pagamento in questa sede impugnata avvenuta a mezzo pec il 21.01.2025 (v. prod. AdER).
In conclusione, l'opposizione va interamente respinta.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 147/2022, tenuto conto della attività svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando così provvede:
4 1) Rigetta il ricorso in opposizione;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.300,00 a titolo di onorario in favore dell' e in € 1.300,00 a titolo di onorario in favore di CP_4 [...]
, con attribuzione al procuratore antistatario, oltre spese Controparte_7 generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Napoli, così deciso il 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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