Sentenza 18 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2003, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 00 7 0 1/ 0 3 ME DEL PO LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Circolazione stradale SEZIONE TERZA CIVILE Danno Risarcimento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 17136/01 Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Cron. 1545 Dott. Ernesto LUPO Consigliere 267 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. Ud. 05/11/02 Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente LIRE 1500 SENTENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: ET RD, elettivamente domiciliato in ROMA A105640 VIA SIRACUSA 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARSICO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
S.A. I. SPA, con sede in Torino, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Carlo Ciani, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato * 2002 ANTONIETTA PERILLI, che la difende anche disgiuntamente P 2138 all'avvocato ANGELO DEL BORRELLO, giusta delega in 1 atti;
controricorrente nonchè
contro
VA MO;
- intimato avverso la sentenza n. 1159/00 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione IV Civile, emessa il 09/02/00 e depositata il 09/05/00 (R.G. 1884/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha chiesto si rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. RILEVATO che è impugnata la sentenza della corte d'appello di Milano reiettiva del gravame di AR BE avversO la sentenza del tribunale che aveva rigettato la sua domanda volta al risarcimento dei dan- ni anche per lesioni riportate a seguito dell'investimento da parte dell'autovettura condotta da AN LA, assicurata presso la SAI s.p.a.; che con i due motivi di ricorso, illustrati anche 4 da memoria, è dedotta "violazione e falsa applicazione di norme di diritto" (art. 2054 c.c.) e "insufficiente 2 e contraddittoria motivazione" per avere la corte d'appello erroneamente interpretato i fatti di causa negando la responsabilità esclusiva del LA O, quantomeno una sua responsabilità concorrente ai sensi dell'art. 2054 c.c. e per aver illogicamente ritenuto che il BE avesse improvvisamente aperto la por- tiera mentre sopraggiungeva l'autovettura investitrice e non anche che si accingesse ad entrare nel proprio autoveicolo;
RITENUTO che
, al di là della formale deduzione del vizi di violazione di legge e di insufficiente e con- traddittoria, è in realtà criticato l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice del merito, non reitera- bile in sede di legittimità, dove è esclusivamente con- sentito il controllo dell'iter mediante il quale il giudice è pervenuto alla propria decisione, censurabile solo se sia stata pretermessa la valutazione di una de- cisiva risultanza processuale ovvero se il ragionamento si riveli incompleto, incoerente o illogico e non anche quando come nella specie - il giudice abbia, con mo- tivazione del tutto congrua, semplicemente attribuito agli elementi vagliati un valore ed un significato dif- formi dalle aspettative e dalle deduzioni della parte (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 1892/2002, 10484/2001, 12366/1999, n. 9898/1998); in particolare, la corte ha ritenuto superatache, a sfavore dell'attuale ricorrente la presunzione di cui all'art. 2054 C.C., essendo stato egli investito non già mentre si accingeva a salire sul proprio veico- 10, ma mentre ne discendeva, dopo aver incautamente aperto la portiera senza accertarsi che nessun veicolo stesse sopraggiungendo che il ricorso è, dunque, manifestamente infondato e che al rigetto dello stesso consegue la condanna del ricorrente alle spese sostenute dalla controricorrente SAI s.p.a.; visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 68,00 ' oltre ad € 2000.00 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia per onorari. delle Entrate di Roma 2 || 10-9-2004 serie 4 al n. 106294 versate € 139.44 Roma, 5 novembre 2002 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) Il Consigliere est.དང་“་ ་་ Il Presidente IL CANCELLIERE CT Roberto Bitte Depositata in Cancelleria 14 18.1.03 HLO 4