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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 2872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2872 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9.6.2025 la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2247/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Palma, presso il cui studio in Napoli alla via
Agostino Depretis n.102 è elettivamente domiciliata -appellante-
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Floriana Collerone, Erminio
Capasso, Luca Cuzzupoli, Ida Verrengia, Mauro Elberti e Gianluca Tellone, con cui è elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via De Gasperi 55 come da procura generale alle liti -appellato-
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Pirozzi, presso il cui studio è Controparte_2 elettivamente domiciliato in Parete (CE) alla piazza del Popolo n. 5
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.1.2022 presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento Controparte_2
n. 028 2021 90041040 00/000, notificata il 17.12.2021, in relazione ai seguenti avvisi di addebito: a) Avviso di addebito n. 32820120006730604000 notificato in data 24.01.2013 avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive anno 2011/2012;
b) Avviso di addebito n. 32820130002040046000 notificato in data 19.04.2013 avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive anno 2011/2012;
c) Avviso di addebito n. 32820140002337326000 notificato in data 04.06.2014 avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive anno 2013/2014;
d) Avviso di addebito n. 32820140004255752000 notificato in data 04.06.2014 avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive anno 2013/2014;
e) Avviso di addebito n. 32820140008065823000 notificato in data 10.02.2015 avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive anno 2014;
f) Avviso di addebito n. 32820150002875901000 notificato in data 28.10.2015 avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive anno 2014/2015;
g) Avviso di addebito n. 32820160001849038000 notificato in data 11.05.2016 avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive anno 2015/2016;
h) Avviso di addebito n. 32820160005882410000 notificato in data 15.11.2016 avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive anno 2015; eccependo l'irregolarità della notifica dei singoli avvisi elencati nell'atto impugnato e l'estinzione dei crediti per prescrizione successiva alla formazione del titolo (qualificata dal primo Giudice come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.).
Ha chiesto pertanto l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese. CP_ Si sono costituiti l' e l' il primo chiedendo con varie Controparte_3 argomentazioni il rigetto della domanda;
la seconda depositando estratti di ruolo e relate di notifica da cui emerge che l'intimazione di pagamento contiene cartelle di pagamento correttamente notificate al ricorrente.
Il Tribunale adito con sentenza n. 3860/2022 del 12.9.2022 ha accolto l'opposizione ed annullato l'intimazione di pagamento opposta con le relative cartelle di pagamento in essa contenute.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto tempestivo appello l' , con ricorso depositato in CP_3 data 15.9.2022. Ha censurato l'impugnata sentenza, innanzitutto, per aver confuso le cartelle di pagamento con gli avvisi di addebito contenuti nell'intimazione, specificando che soltanto gli otto avvisi di addebito costituivano oggetto dell'opposizione da parte del ricorrente.
Ha lamentato, altresì, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente con conseguente dichiarazione di prescrizione delle cartelle esattoriali e dei ruoli per la parte in esse richiamate. Il Tribunale ha, in particolare, evidenziato la mancanza di prova della ricezione da parte del delle cartelle notificate in data 11.5.2016 e 15.11.2016. CP_2 CP_ Si è costituito l' che propone appello incidentale adesivo, sostenendo la legittimità dell'atto di CP_ intimazione e la debenza degli avvisi di addebito per redditi in essa contenuti.
Si è altresì costituito riconoscendo in primis l'errore materiale della sentenza Controparte_2 impugnata nell'aver indistintamente menzionato le cartelle e gli avvisi di addebito contenuti nell'intimazione e contestando la produzione in appello, da parte di , di nuovi documenti, CP_3 costituiti da atti interruttivi della prescrizione.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note delle parti costituite, in forza dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'appello è meritevole di accoglimento.
Si rileva innanzitutto l'errore materiale dedotto dalla appellante circa l'errata indicazione degli atti opposti, contenuti nella intimazione di pagamento impugnata: il primo Giudice ha erroneamente menzionato le cartelle in luogo degli avvisi di addebito, come del resto affermato dallo stesso opponente nella memoria di costituzione in appello.
Come anzidetto, la domanda proposta in primo grado dal ricorrente in epigrafe, deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., vertendo in materia di prescrizione CP_ del credito contributivo previdenziale dell' successiva alla notifica degli avvisi di addebito. Il
infatti, ha impugnato i suddetti avvisi in funzione della intervenuta prescrizione dei crediti. CP_2
CP_ Trattasi di crediti derivanti da contributi I.V.S. non versati all' relativamente agli anni 2011-
2016, i cui avvisi di addebito sono stati notificati tra il 24.1.2013 ed il 15.11.2016, per un importo complessivo di € 19.045,93.
Osserva il Collegio che erroneamente il Tribunale non ha tenuto conto della presenza degli atti interruttivi della prescrizione successiva alla notifica dei suddetti avvisi di addebito, prodotti dalla e avverso i quali era stata proposta opposizione ex art. 615 c.p.c. CP_3
L'art. 3 della legge 335/95, che disciplina la materia, statuisce: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9 bis, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche.
A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria". Il successivo comma 10 stabilisce che "I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dal D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art.2, comma 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso".
La Corte di Cassazione è stata chiamata ad interpretare la portata della norma summenzionata ed il primo arresto di rilievo è rinvenibile nelle SS.UU. del 7.3.2008 n. 6173. Emblematica è la massima della menzionata sentenza che recita testualmente: "In materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge - salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall' nel rispetto della normativa Controparte_4 preesistente - il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente". Il riferimento è dunque pacificamente ai contributi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge per i quali il precedente termine decennale venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore. Chiarisce nella parte motiva la Cassazione che la causa era stata assegnata alle Sezioni Unite in relazione al contrasto di giurisprudenza registratosi sull'interpretazione della L.
n. 335 del 1995, commi 9 e 10, con specifico riferimento alla questione della conservazione della prescrizione decennale per i contributi maturati in epoca antecedente alla legge del 1995, per effetto della denuncia o dell'accertamento ispettivo successivo a tale data. La Cassazione dunque si pronuncia esclusivamente sulla possibilità del permanere del termine di prescrizione decennale laddove la denuncia del lavoratore abbia ad oggetto contributi maturati in epoca antecedente all'entrata in vigore della nuova disciplina.
Nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha ritenuto irregolare la notifica degli avvisi di addebito, avvenuta in data 11.5.2016 e 15.11.2016, per mancata ricezione da parte del destinatario CP_ e dichiarato prescritti i crediti dell' Controparte_2
Osserva il Collegio che invece tali titoli sono stati ritualmente notificati nelle suddette date al ricorrente, di cui si evince la sottoscrizione nelle cartoline/ricevute di ritorno prodotte dall' CP_3 nel giudizio di primo grado (cfr. all. 8, produzione ). CP_3 I crediti contributivi per cui è causa sono relativi agli anni 2011-2016 e la loro prescrizione, quinquennale, inizia a decorrere dalla data di notifica dei suindicati avvisi di addebito, cioè a partire dal 24.1.2013 (sino al 15.11.2016, data dell'ultima notifica).
La prescrizione è stata quindi interrotta medianti i seguenti atti depositati dall' in appello: CP_3
- preavviso di fermo n. 02880201300007111000 notificato il 30.9.2017;
- intimazione di pagamento n. 02820179000665904000 notificata il 30.9.2017;
- intimazione di pagamento n. 02820179010334260000 notificata il 1.12.2018;
- intimazione di pagamento n. 02820189005956973000 notificata il 23.4.2019, oltre all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, notificata il 17.12.2021. il ha eccepito la inammissibilità del deposito in appello dei suddetti atti di intimazione e del CP_2 preavviso di fermo, in quanto costituirebbero gli stessi nuove prove, in violazione del divieto di cui all'art. 437 c.p.c.
L'eccezione sollevata è infondata: non trattasi di nuovi mezzi di prova, bensì di integrazione e prosieguo di prova già iniziata in primo grado, mediante la produzione completa di tutte le relate afferenti gli atti in questione.
Per le suesposte considerazioni, l'appello deve essere accolto e rigettata l'opposizione proposta in I grado, poiché non è intervenuta la prescrizione dei crediti contributivi, dichiarata dal primo Giudice.
Ne consegue la legittimità degli avvisi di addebito e del diritto di riscossione da parte del
Concessionario. CP_ Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di e dell' CP_3 in solido, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta in I grado;
- condanna al pagamento, in favore dell' e Controparte_2 Parte_1
CP_ dell' in solido, delle spese del doppio grado, che liquida per il I grado in € 1.600,00 ed in €
1.800,00 per il II grado, oltre IVA, CPA e spese forfettarie di legge.
Napoli, 9.6.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9.6.2025 la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2247/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Palma, presso il cui studio in Napoli alla via
Agostino Depretis n.102 è elettivamente domiciliata -appellante-
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Floriana Collerone, Erminio
Capasso, Luca Cuzzupoli, Ida Verrengia, Mauro Elberti e Gianluca Tellone, con cui è elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via De Gasperi 55 come da procura generale alle liti -appellato-
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Pirozzi, presso il cui studio è Controparte_2 elettivamente domiciliato in Parete (CE) alla piazza del Popolo n. 5
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.1.2022 presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento Controparte_2
n. 028 2021 90041040 00/000, notificata il 17.12.2021, in relazione ai seguenti avvisi di addebito: a) Avviso di addebito n. 32820120006730604000 notificato in data 24.01.2013 avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive anno 2011/2012;
b) Avviso di addebito n. 32820130002040046000 notificato in data 19.04.2013 avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive anno 2011/2012;
c) Avviso di addebito n. 32820140002337326000 notificato in data 04.06.2014 avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive anno 2013/2014;
d) Avviso di addebito n. 32820140004255752000 notificato in data 04.06.2014 avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive anno 2013/2014;
e) Avviso di addebito n. 32820140008065823000 notificato in data 10.02.2015 avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive anno 2014;
f) Avviso di addebito n. 32820150002875901000 notificato in data 28.10.2015 avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive anno 2014/2015;
g) Avviso di addebito n. 32820160001849038000 notificato in data 11.05.2016 avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive anno 2015/2016;
h) Avviso di addebito n. 32820160005882410000 notificato in data 15.11.2016 avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive anno 2015; eccependo l'irregolarità della notifica dei singoli avvisi elencati nell'atto impugnato e l'estinzione dei crediti per prescrizione successiva alla formazione del titolo (qualificata dal primo Giudice come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.).
Ha chiesto pertanto l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese. CP_ Si sono costituiti l' e l' il primo chiedendo con varie Controparte_3 argomentazioni il rigetto della domanda;
la seconda depositando estratti di ruolo e relate di notifica da cui emerge che l'intimazione di pagamento contiene cartelle di pagamento correttamente notificate al ricorrente.
Il Tribunale adito con sentenza n. 3860/2022 del 12.9.2022 ha accolto l'opposizione ed annullato l'intimazione di pagamento opposta con le relative cartelle di pagamento in essa contenute.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto tempestivo appello l' , con ricorso depositato in CP_3 data 15.9.2022. Ha censurato l'impugnata sentenza, innanzitutto, per aver confuso le cartelle di pagamento con gli avvisi di addebito contenuti nell'intimazione, specificando che soltanto gli otto avvisi di addebito costituivano oggetto dell'opposizione da parte del ricorrente.
Ha lamentato, altresì, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente con conseguente dichiarazione di prescrizione delle cartelle esattoriali e dei ruoli per la parte in esse richiamate. Il Tribunale ha, in particolare, evidenziato la mancanza di prova della ricezione da parte del delle cartelle notificate in data 11.5.2016 e 15.11.2016. CP_2 CP_ Si è costituito l' che propone appello incidentale adesivo, sostenendo la legittimità dell'atto di CP_ intimazione e la debenza degli avvisi di addebito per redditi in essa contenuti.
Si è altresì costituito riconoscendo in primis l'errore materiale della sentenza Controparte_2 impugnata nell'aver indistintamente menzionato le cartelle e gli avvisi di addebito contenuti nell'intimazione e contestando la produzione in appello, da parte di , di nuovi documenti, CP_3 costituiti da atti interruttivi della prescrizione.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note delle parti costituite, in forza dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'appello è meritevole di accoglimento.
Si rileva innanzitutto l'errore materiale dedotto dalla appellante circa l'errata indicazione degli atti opposti, contenuti nella intimazione di pagamento impugnata: il primo Giudice ha erroneamente menzionato le cartelle in luogo degli avvisi di addebito, come del resto affermato dallo stesso opponente nella memoria di costituzione in appello.
Come anzidetto, la domanda proposta in primo grado dal ricorrente in epigrafe, deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., vertendo in materia di prescrizione CP_ del credito contributivo previdenziale dell' successiva alla notifica degli avvisi di addebito. Il
infatti, ha impugnato i suddetti avvisi in funzione della intervenuta prescrizione dei crediti. CP_2
CP_ Trattasi di crediti derivanti da contributi I.V.S. non versati all' relativamente agli anni 2011-
2016, i cui avvisi di addebito sono stati notificati tra il 24.1.2013 ed il 15.11.2016, per un importo complessivo di € 19.045,93.
Osserva il Collegio che erroneamente il Tribunale non ha tenuto conto della presenza degli atti interruttivi della prescrizione successiva alla notifica dei suddetti avvisi di addebito, prodotti dalla e avverso i quali era stata proposta opposizione ex art. 615 c.p.c. CP_3
L'art. 3 della legge 335/95, che disciplina la materia, statuisce: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9 bis, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche.
A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria". Il successivo comma 10 stabilisce che "I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dal D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art.2, comma 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso".
La Corte di Cassazione è stata chiamata ad interpretare la portata della norma summenzionata ed il primo arresto di rilievo è rinvenibile nelle SS.UU. del 7.3.2008 n. 6173. Emblematica è la massima della menzionata sentenza che recita testualmente: "In materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge - salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall' nel rispetto della normativa Controparte_4 preesistente - il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente". Il riferimento è dunque pacificamente ai contributi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge per i quali il precedente termine decennale venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore. Chiarisce nella parte motiva la Cassazione che la causa era stata assegnata alle Sezioni Unite in relazione al contrasto di giurisprudenza registratosi sull'interpretazione della L.
n. 335 del 1995, commi 9 e 10, con specifico riferimento alla questione della conservazione della prescrizione decennale per i contributi maturati in epoca antecedente alla legge del 1995, per effetto della denuncia o dell'accertamento ispettivo successivo a tale data. La Cassazione dunque si pronuncia esclusivamente sulla possibilità del permanere del termine di prescrizione decennale laddove la denuncia del lavoratore abbia ad oggetto contributi maturati in epoca antecedente all'entrata in vigore della nuova disciplina.
Nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha ritenuto irregolare la notifica degli avvisi di addebito, avvenuta in data 11.5.2016 e 15.11.2016, per mancata ricezione da parte del destinatario CP_ e dichiarato prescritti i crediti dell' Controparte_2
Osserva il Collegio che invece tali titoli sono stati ritualmente notificati nelle suddette date al ricorrente, di cui si evince la sottoscrizione nelle cartoline/ricevute di ritorno prodotte dall' CP_3 nel giudizio di primo grado (cfr. all. 8, produzione ). CP_3 I crediti contributivi per cui è causa sono relativi agli anni 2011-2016 e la loro prescrizione, quinquennale, inizia a decorrere dalla data di notifica dei suindicati avvisi di addebito, cioè a partire dal 24.1.2013 (sino al 15.11.2016, data dell'ultima notifica).
La prescrizione è stata quindi interrotta medianti i seguenti atti depositati dall' in appello: CP_3
- preavviso di fermo n. 02880201300007111000 notificato il 30.9.2017;
- intimazione di pagamento n. 02820179000665904000 notificata il 30.9.2017;
- intimazione di pagamento n. 02820179010334260000 notificata il 1.12.2018;
- intimazione di pagamento n. 02820189005956973000 notificata il 23.4.2019, oltre all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, notificata il 17.12.2021. il ha eccepito la inammissibilità del deposito in appello dei suddetti atti di intimazione e del CP_2 preavviso di fermo, in quanto costituirebbero gli stessi nuove prove, in violazione del divieto di cui all'art. 437 c.p.c.
L'eccezione sollevata è infondata: non trattasi di nuovi mezzi di prova, bensì di integrazione e prosieguo di prova già iniziata in primo grado, mediante la produzione completa di tutte le relate afferenti gli atti in questione.
Per le suesposte considerazioni, l'appello deve essere accolto e rigettata l'opposizione proposta in I grado, poiché non è intervenuta la prescrizione dei crediti contributivi, dichiarata dal primo Giudice.
Ne consegue la legittimità degli avvisi di addebito e del diritto di riscossione da parte del
Concessionario. CP_ Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di e dell' CP_3 in solido, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta in I grado;
- condanna al pagamento, in favore dell' e Controparte_2 Parte_1
CP_ dell' in solido, delle spese del doppio grado, che liquida per il I grado in € 1.600,00 ed in €
1.800,00 per il II grado, oltre IVA, CPA e spese forfettarie di legge.
Napoli, 9.6.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente