Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 2872
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Sentenza 24 luglio 2025

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La Corte d'Appello di Napoli, sezione lavoro, ha pronunciato la presente sentenza in un procedimento di appello avverso una decisione del Tribunale di Napoli Nord. La controversia originava dall'opposizione proposta da una società (Parte_1) avverso un'intimazione di pagamento emessa da un ente previdenziale (Controparte_2), relativa a diversi avvisi di addebito per contributi I.V.S. degli anni 2011-2016. La società opponente aveva dedotto l'irregolarità della notifica dei singoli avvisi e l'estinzione dei crediti per prescrizione successiva alla formazione del titolo, qualificando l'opposizione come ex art. 615 c.p.c. Si erano costituiti l'ente previdenziale (Controparte_2) e un altro soggetto (Controparte_1), chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di primo grado aveva accolto l'opposizione, annullando l'intimazione di pagamento e le cartelle in essa contenute, ritenendo provata la mancata ricezione di alcuni avvisi e dichiarando prescritti i crediti. La società appellante ha censurato la sentenza di primo grado per aver confuso cartelle di pagamento con avvisi di addebito e per aver accolto l'eccezione di prescrizione. L'ente previdenziale ha proposto appello incidentale adesivo, sostenendo la legittimità dell'intimazione e la debenza degli avvisi.

La Corte d'Appello ha accolto l'appello principale, riformando la sentenza di primo grado e rigettando l'opposizione. Ha innanzitutto riconosciuto l'errore materiale della sentenza impugnata nell'aver indistintamente menzionato cartelle e avvisi di addebito, confermando che l'opposizione riguardava esclusivamente gli avvisi. Ha poi ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, evidenziando che il Tribunale non aveva considerato la presenza di atti interruttivi della prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito, prodotti dall'ente previdenziale in appello. La Corte ha richiamato la disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della L. n. 335/1995 e l'interpretazione della Corte di Cassazione, sottolineando che i crediti in questione, relativi agli anni 2011-2016, erano stati notificati tra il 24.1.2013 e il 15.11.2016. Ha accertato la rituale notifica degli avvisi di addebito, come desumibile dalle ricevute di ritorno prodotte. Ha altresì rigettato l'eccezione di inammissibilità del deposito in appello degli atti interruttivi sollevata dall'opponente, qualificandoli come integrazione di prova già iniziata in primo grado. Di conseguenza, ha dichiarato la non intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, la legittimità degli avvisi di addebito e del diritto di riscossione. Le spese del doppio grado sono state poste a carico della società opponente, liquidate in solido a favore dell'ente previdenziale e dell'altro appellato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 2872
    Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
    Numero : 2872
    Data del deposito : 24 luglio 2025

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