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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione specializzata in materia di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nei processi civili d'appello riuniti iscritti ai nn. 4866/2021 e 122/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza pronunziata in data 18/6/2021 dal Tribunale di
Napoli, Sezione specializzata in materia di Impresa, contraddistinta dal n. 5714/2021, pendenti
TRA
con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1 (C.F. e Parte_1
P.IVA ) e per essa la con sede legale in P.IVA_1 Parte_2
Milano, via Valtellina n. 15/17 (C.F. e P.IVA ) giusta procura speciale del 9 P.IVA_2 maggio 2019 a rogito del Notaio dott. di Milano, rep. 140.484, racc. Persona_1
35.372, registrata in data 20 maggio 2019 in Milano 2 al n. 25.331 serie 1T, rilasciata da con sede legale in Milano, via Valtellina n. 15/17 (C.F. e Controparte_1
P.IVA ), nella sua qualità di mandataria di , giusta procura P.IVA_3 Parte_1 speciale del 5 giugno 2018 a rogito del Notaio dott.ssa di Milano, rep. Persona_2
61.382, racc. 11.769, registrata in data 5 giugno 2018 in Milano 4 al n. 24.347 serie 1T, in persona del procuratore speciale dott. giusta procura rilasciata dal dott. Parte_3
nella sua qualità di Consigliere di in Persona_3 Parte_2 forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2019, con firma autenticata il 25 maggio 2020 dal Notaio dott. di Milano, rep. 142.719, racc. 36.506 Persona_1
e registrata in data 27 maggio 2020 in Milano DP II al n. 35001, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale apposta su foglio separato ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c.,
1 dagli avvocati Carlo Alberto Giovanardi (cod. fisc. ) e Paola C.F._1
Figliodoni (cod. fisc. ; C.F._2
Appellante nel giudizio 4866/2021
E
(Cod. Fisc. , con sede in Milano Piazza Filippo Meda n. CP_2 P.IVA_4
4, in persona del Presidente del Cda legale rappresentante p.t. e per esso del procuratore speciale dott.ssa in forza di procura conferita con atto per notar CP_3 [...]
autenticato nelle firme con atto del 19.10.2021, Rep. 3867, rappresentato Persona_4
e difeso dall'avv. Michele Chianese (cod. fisc. ); C.F._3
Appellante nel giudizio 122/2022
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_4 C.F._4 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Forestieri (C.F. ); C.F._5
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 3 giugno 2019, ha convenuto in Controparte_4
giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la e il chiedendo di Parte_1 CP_2
accertare e dichiarare la nullità della fideiussione - da lei rilasciata il 29.7.2005 in favore del
AN PO di ON e AR (successivamente confluito nel ) a garanzia CP_2
di un mutuo fondiario concesso in favore della fino all'ammontare di € Parte_4
2.200.000 - per violazione della disciplina antitrust e, in subordine, la nullità della sola clausola n. 6 della garanzia, contenente la deroga al disposto di cui all'art. 1957 cod. civ.
Per effetto della declaratoria di nullità della fideiussione, la ha anche chiesto: CP_4
(i) la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione di ipoteca giudiziale effettuata dalla in forza del Decreto Ingiuntivo n. 114/2013 (emesso dal Tribunale di Pistoia), su un CP_5
bene immobile di cui era comproprietaria per il 50%, con condanna della al Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale subito, quantificato in Euro 1.000.000,00, e del al risarcimento del danno patrimoniale pari a Euro 125.000,00 e del danno non CP_2
patrimoniale quantificato in Euro 6.000.000,00, conseguenti al mancato perfezionamento della compravendita del predetto immobile;
2 (ii) la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione di ipoteca giudiziale effettuata, sempre in forza del predetto Decreto Ingiuntivo, su altro bene immobile di sua esclusiva proprietà;
(iii) la condanna della e del alla cancellazione di entrambe Parte_1 CP_2
le ipoteche giudiziali, con eventuale condanna delle società convenute al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in caso di mancata o tardiva cancellazione;
(iv) la condanna delle convenute alla cancellazione della segnalazione del suo nominativo presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Il si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, la propria CP_2 carenza di legittimazione passiva, per l'intervenuta cessione del credito in favore della
[...]
e, comunque, la litispendenza rispetto al giudizio di opposizione al Decreto Pt_1
Ingiuntivo pendente innanzi alla Corte di Appello di Firenze;
nel merito, la Banca ha contestato la fondatezza delle domande proposte dalla Lista, chiedendone il rigetto.
All'udienza di prima comparizione del 5 novembre 2019, il Giudice di primo grado, dopo aver dichiarato la contumacia della , ha concesso alle parti i termini di Parte_1
cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e ha rinviato la causa all'udienza del 21 aprile 2020, differita d'ufficio al 23 giugno 2020 e poi al 15 luglio 2020.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la ha rinunciato alla CP_4
domanda di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie ed ha chiesto, previo accertamento della nullità della fideiussione, di accertare e dichiarare, “con efficacia limitata al presente giudizio e quindi non di giudicato” l'illegittimità del decreto ingiuntivo e delle iscrizioni ipotecarie effettuate in forza di tale titolo.
Con comparsa in data 2 novembre 2020, la si è costituita in giudizio Parte_1
quale cessionaria e titolare dei crediti già vantati dal , ha contestato le domande CP_2
formulate dalla e si è associata alle difese svolte dal . CP_4 CP_2
Con la sentenza n. 5714/2021, pubblicata il 18 giugno 2021, il Tribunale, in accoglimento parziale delle domande formulate dalla Lista:
- ha dichiarato la nullità parziale della fideiussione con riferimento alla clausola n. 6 avente ad oggetto la deroga alla disposizione di cui all'art. 1957 cod. civ.;
3 - ha dichiarato l'inesigibilità, nei confronti della , del credito azionato con il CP_4
Decreto Ingiuntivo, per effetto della mancata proposizione, da parte di , di CP_2
iniziative giudiziarie nei confronti della debitrice principale entro sei mesi Pt_4 dall'intervenuta scadenza del credito garantito dalla fideiussione;
- ha ordinato, all'esito del giudicato, la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie effettuate, in forza del decreto ingiuntivo, sugli immobili di proprietà della Lista;
- ha ordinato, all'esito del giudicato, la cancellazione del nominativo della Lista dalla
Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello sia la (con il giudizio Parte_1
4866/2021) che il (con il giudizio riunito 122/2022). CP_2
La ha chiesto preliminarmente la sospensione del presente giudizio, ai Parte_1 sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio relativo all'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pistoia, attualmente pendente presso la Corte di
Appello di Firenze. Nel merito l'appellante ha censurato la sentenza:
- nella parte in cui ha dichiarato la nullità parziale della fideiussione ai sensi dell'art. 1418, comma 1, cod. civ.;
- nella parte in cui ha attribuito al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia valore di prova privilegiata;
- nella parte in cui ha dichiarato la nullità della clausola n. 6 della fideiussione e, per l'effetto, ha dichiarato l'inesigibilità, nei confronti della , del credito azionato con il CP_4
decreto ingiuntivo in virtù della decadenza ex art. 1957 cod. civ.
Con atto d'appello notificato l'11.1.2022 il ha impugnato a sua volta la CP_2
sentenza, ribadendo preliminarmente l'eccezione già proposta in primo grado di litispendenza con il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo pendente innanzi alla
Corte di Appello di Firenze;
nel merito ha impugnato la sentenza:
- nella parte in cui ha ordinato la cancellazione delle ipoteche giudiziali, trattandosi di domande alle quali l'attrice aveva rinunciato in primo grado con la prima memoria ex art. 183 VI co cpc;
4 - nella parte in cui ha dichiarato la nullità della clausola n. 6 della fideiussione;
- nella parte in cui ha attribuito al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia valore di prova privilegiata;
- nella parte in cui ha dichiarato l'inesigibilità, nei confronti della , del credito CP_4
azionato con il decreto ingiuntivo in virtù della decadenza ex art. 1957 cod. Civ.
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto integralmente degli appelli e la conferma della sentenza impugnata.
Disposta la riunione tra i due giudizi, all'udienza del 18/11/2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni e la Corte ha concesso i termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni preliminari
Nel corso del processo di appello la ha rinunciato all'istanza di Parte_1
sospensione ex art. 295 cpc, mentre il ha insistito nella propria eccezione di CP_2
litispendenza sollevata in primo grado e sulla quale il Tribunale non si è pronunciato.
La Corte ritiene che l'eccezione sia infondata in quanto la litispendenza si realizza solo quando vi è identità assoluta di soggetti e di "causa petendi", essendo precluso a due giudici diversi di decidere la medesima causa (Cass., Ord. n. 8916 del 04/04/2024).
Nel caso in esame, tra il presente giudizio e quello avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo non vi è assoluta identità di causa petendi, non essendo del tutto sovrapponibili le domande, le eccezioni e le difese spiegate dalle parti. Ne consegue che correttamente il Tribunale ha deciso la causa nel merito, non sussistendo i presupposti per la dichiarazione di litispendenza ex art. 39 cpc.
Ciò detto, i motivi di impugnazione proposti dalle due appellanti possono essere esaminati congiuntamente, avendo ad oggetto le medesime censure alla sentenza impugnata.
La nullità parziale della fideiussione
Con riferimento alla questione della validità della fideiussione la Corte ritiene sufficiente richiamare la motivazione della sentenza n. 41994/2021 delle SS.UU., dalla
5 quale non intende discostarsi, secondo la quale: “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Non vi è dubbio, quindi, che ricorra la nullità parziale del contratto in questione, limitatamente alla clausola n. 6, come affermato dal Tribunale.
L'efficacia di prova privilegiata del provvedimento della Banca d'Italia
In ordine all'affermazione delle appellanti che il provvedimento della Banca d'Italia non costituirebbe prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale e che, pertanto, non vi sarebbe prova che la fideiussione oggetto del presente processo desse esecuzione agli accordi anticoncorrenziali, è sufficiente rilevare che la garanzia è stata sottoscritta il
29.7.2005, ossia solo due mesi dopo la fine del periodo oggetto dell'accertamento della
Banca d'Italia. Per tale ragione appare del tutto logico ritenere (come fatto dal Tribunale) che anche la garanzia in esame fosse stata emessa in esecuzione dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il provvedimento n. 55/2005 del 2.5.2005.
Pertanto, la Corte condivide il ragionamento del Tribunale che, seguendo i principi espressi da Cass. SS.UU. 41994/2021, ha attribuito valore di prova privilegiata al predetto provvedimento sanzionatorio.
La decadenza ex art. 1957 c.c.
Le appellanti hanno impugnato la sentenza anche nella parte in cui ha accertato la mancata proposizione, da parte della Banca, delle istanze creditorie nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza del credito.
Tale accertamento è contenuto solo nel dispositivo della sentenza, non avendo il
Tribunale motivato in alcun modo sul punto.
6 La Corte ritiene di non condividere l'accertamento eseguito dal Tribunale in quanto, nonostante la nullità della clausola n. 6 della fideiussione, ha omesso di considerare che l'art. 7 della fideiussione prevedeva che il fideiussore fosse tenuto a pagare immediatamente quanto richiesto dalla Banca, anche in caso di opposizione del debitore, con semplice richiesta scritta.
In un caso del tutto analogo a quello in esame la Cassazione ha precisato che “nel caso in cui un fideiussore si impegni a pagare al creditore "a semplice richiesta scritta", per evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. è sufficiente la richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, senza la necessità di proporre una domanda giudiziale” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/12/2024,
n. 33470).
Ebbene, nel caso in esame la depositato sin dal primo grado la comunicazione CP_5
di perdita del beneficio del termine e del recesso dal rapporto di c/c inviata con lettera dell'11.6.2010 sia al debitore principale sia ai fideiussori (doc. 29). Col Parte_4
medesimo atto la creditrice ha anche chiesto alla Lista il pagamento delle somme di cui era creditrice, in tal modo evitando di incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Successivamente, la Banca ha coltivato diligentemente le azioni volte al recupero del credito, disponendo il passaggio a sofferenza dei conti correnti intestati alla debitrice principale, insinuandosi al passivo fallimentare della debitrice ed ottenendo il decreto ingiuntivo nei confronti della garante.
Per tali ragioni il Collegio ritiene che la creditrice non sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e che la garanzia prestata dalla Lista sia ancora operante.
In tale parte la sentenza va, pertanto, riformata con conseguente rigetto delle domande proposte dalla ai nn. 11 e 12 delle conclusioni dell'atto di citazione in primo grado, CP_4
volte ad ottenere l'accertamento del mancato rispetto del termine semestrale ex art. 1957
c.c. ed il conseguente venir meno dell'obbligo di garanzia.
La cancellazione delle ipoteche giudiziali e la segnalazione in Centrale Rischi
L'accoglimento del precedente motivo di appello, fondato sull'accertamento del rispetto del termine ex art. 1957 c.c. e sull'esistenza dell'obbligo di garanzia della Lista, determina come ovvia conseguenza anche la riforma della sentenza nella parte in cui ha
7 ordinato la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie (domanda proposta al punto n. 7 delle conclusioni della citazione) e della segnalazione del nominativo della garante presso la
Centrale rischi (domanda proposta al punto n. 14 delle conclusioni della citazione). Tali ordini, infatti, sono stati fondati dal Tribunale sull'errato presupposto della decadenza ex art. 1957 c.c. e sul venir meno dell'obbligo di garanzia.
Va, inoltre, evidenziato che la , nel corso del processo di primo grado aveva CP_4
rinunciato alla domanda di cancellazione delle ipoteche giudiziali, motivo per il quale il
Tribunale non avrebbe dovuto emettere alcuna pronuncia in merito.
Spese processuali
La reciproca soccombenza tra le parti, desunta dall'accoglimento di alcuni motivi di appello e dal rigetto degli altri, giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, il 18/6/2021, contraddistinta dal n. 5714/2021, così provvede:
Accoglie parzialmente gli appelli e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da ai punti 7, 11,12,14 dell'atto di Controparte_4
citazione del giudizio di primo grado.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 4 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione specializzata in materia di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nei processi civili d'appello riuniti iscritti ai nn. 4866/2021 e 122/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza pronunziata in data 18/6/2021 dal Tribunale di
Napoli, Sezione specializzata in materia di Impresa, contraddistinta dal n. 5714/2021, pendenti
TRA
con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1 (C.F. e Parte_1
P.IVA ) e per essa la con sede legale in P.IVA_1 Parte_2
Milano, via Valtellina n. 15/17 (C.F. e P.IVA ) giusta procura speciale del 9 P.IVA_2 maggio 2019 a rogito del Notaio dott. di Milano, rep. 140.484, racc. Persona_1
35.372, registrata in data 20 maggio 2019 in Milano 2 al n. 25.331 serie 1T, rilasciata da con sede legale in Milano, via Valtellina n. 15/17 (C.F. e Controparte_1
P.IVA ), nella sua qualità di mandataria di , giusta procura P.IVA_3 Parte_1 speciale del 5 giugno 2018 a rogito del Notaio dott.ssa di Milano, rep. Persona_2
61.382, racc. 11.769, registrata in data 5 giugno 2018 in Milano 4 al n. 24.347 serie 1T, in persona del procuratore speciale dott. giusta procura rilasciata dal dott. Parte_3
nella sua qualità di Consigliere di in Persona_3 Parte_2 forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2019, con firma autenticata il 25 maggio 2020 dal Notaio dott. di Milano, rep. 142.719, racc. 36.506 Persona_1
e registrata in data 27 maggio 2020 in Milano DP II al n. 35001, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale apposta su foglio separato ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c.,
1 dagli avvocati Carlo Alberto Giovanardi (cod. fisc. ) e Paola C.F._1
Figliodoni (cod. fisc. ; C.F._2
Appellante nel giudizio 4866/2021
E
(Cod. Fisc. , con sede in Milano Piazza Filippo Meda n. CP_2 P.IVA_4
4, in persona del Presidente del Cda legale rappresentante p.t. e per esso del procuratore speciale dott.ssa in forza di procura conferita con atto per notar CP_3 [...]
autenticato nelle firme con atto del 19.10.2021, Rep. 3867, rappresentato Persona_4
e difeso dall'avv. Michele Chianese (cod. fisc. ); C.F._3
Appellante nel giudizio 122/2022
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_4 C.F._4 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Forestieri (C.F. ); C.F._5
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 3 giugno 2019, ha convenuto in Controparte_4
giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la e il chiedendo di Parte_1 CP_2
accertare e dichiarare la nullità della fideiussione - da lei rilasciata il 29.7.2005 in favore del
AN PO di ON e AR (successivamente confluito nel ) a garanzia CP_2
di un mutuo fondiario concesso in favore della fino all'ammontare di € Parte_4
2.200.000 - per violazione della disciplina antitrust e, in subordine, la nullità della sola clausola n. 6 della garanzia, contenente la deroga al disposto di cui all'art. 1957 cod. civ.
Per effetto della declaratoria di nullità della fideiussione, la ha anche chiesto: CP_4
(i) la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione di ipoteca giudiziale effettuata dalla in forza del Decreto Ingiuntivo n. 114/2013 (emesso dal Tribunale di Pistoia), su un CP_5
bene immobile di cui era comproprietaria per il 50%, con condanna della al Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale subito, quantificato in Euro 1.000.000,00, e del al risarcimento del danno patrimoniale pari a Euro 125.000,00 e del danno non CP_2
patrimoniale quantificato in Euro 6.000.000,00, conseguenti al mancato perfezionamento della compravendita del predetto immobile;
2 (ii) la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione di ipoteca giudiziale effettuata, sempre in forza del predetto Decreto Ingiuntivo, su altro bene immobile di sua esclusiva proprietà;
(iii) la condanna della e del alla cancellazione di entrambe Parte_1 CP_2
le ipoteche giudiziali, con eventuale condanna delle società convenute al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in caso di mancata o tardiva cancellazione;
(iv) la condanna delle convenute alla cancellazione della segnalazione del suo nominativo presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Il si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, la propria CP_2 carenza di legittimazione passiva, per l'intervenuta cessione del credito in favore della
[...]
e, comunque, la litispendenza rispetto al giudizio di opposizione al Decreto Pt_1
Ingiuntivo pendente innanzi alla Corte di Appello di Firenze;
nel merito, la Banca ha contestato la fondatezza delle domande proposte dalla Lista, chiedendone il rigetto.
All'udienza di prima comparizione del 5 novembre 2019, il Giudice di primo grado, dopo aver dichiarato la contumacia della , ha concesso alle parti i termini di Parte_1
cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e ha rinviato la causa all'udienza del 21 aprile 2020, differita d'ufficio al 23 giugno 2020 e poi al 15 luglio 2020.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la ha rinunciato alla CP_4
domanda di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie ed ha chiesto, previo accertamento della nullità della fideiussione, di accertare e dichiarare, “con efficacia limitata al presente giudizio e quindi non di giudicato” l'illegittimità del decreto ingiuntivo e delle iscrizioni ipotecarie effettuate in forza di tale titolo.
Con comparsa in data 2 novembre 2020, la si è costituita in giudizio Parte_1
quale cessionaria e titolare dei crediti già vantati dal , ha contestato le domande CP_2
formulate dalla e si è associata alle difese svolte dal . CP_4 CP_2
Con la sentenza n. 5714/2021, pubblicata il 18 giugno 2021, il Tribunale, in accoglimento parziale delle domande formulate dalla Lista:
- ha dichiarato la nullità parziale della fideiussione con riferimento alla clausola n. 6 avente ad oggetto la deroga alla disposizione di cui all'art. 1957 cod. civ.;
3 - ha dichiarato l'inesigibilità, nei confronti della , del credito azionato con il CP_4
Decreto Ingiuntivo, per effetto della mancata proposizione, da parte di , di CP_2
iniziative giudiziarie nei confronti della debitrice principale entro sei mesi Pt_4 dall'intervenuta scadenza del credito garantito dalla fideiussione;
- ha ordinato, all'esito del giudicato, la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie effettuate, in forza del decreto ingiuntivo, sugli immobili di proprietà della Lista;
- ha ordinato, all'esito del giudicato, la cancellazione del nominativo della Lista dalla
Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello sia la (con il giudizio Parte_1
4866/2021) che il (con il giudizio riunito 122/2022). CP_2
La ha chiesto preliminarmente la sospensione del presente giudizio, ai Parte_1 sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio relativo all'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pistoia, attualmente pendente presso la Corte di
Appello di Firenze. Nel merito l'appellante ha censurato la sentenza:
- nella parte in cui ha dichiarato la nullità parziale della fideiussione ai sensi dell'art. 1418, comma 1, cod. civ.;
- nella parte in cui ha attribuito al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia valore di prova privilegiata;
- nella parte in cui ha dichiarato la nullità della clausola n. 6 della fideiussione e, per l'effetto, ha dichiarato l'inesigibilità, nei confronti della , del credito azionato con il CP_4
decreto ingiuntivo in virtù della decadenza ex art. 1957 cod. civ.
Con atto d'appello notificato l'11.1.2022 il ha impugnato a sua volta la CP_2
sentenza, ribadendo preliminarmente l'eccezione già proposta in primo grado di litispendenza con il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo pendente innanzi alla
Corte di Appello di Firenze;
nel merito ha impugnato la sentenza:
- nella parte in cui ha ordinato la cancellazione delle ipoteche giudiziali, trattandosi di domande alle quali l'attrice aveva rinunciato in primo grado con la prima memoria ex art. 183 VI co cpc;
4 - nella parte in cui ha dichiarato la nullità della clausola n. 6 della fideiussione;
- nella parte in cui ha attribuito al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia valore di prova privilegiata;
- nella parte in cui ha dichiarato l'inesigibilità, nei confronti della , del credito CP_4
azionato con il decreto ingiuntivo in virtù della decadenza ex art. 1957 cod. Civ.
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto integralmente degli appelli e la conferma della sentenza impugnata.
Disposta la riunione tra i due giudizi, all'udienza del 18/11/2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni e la Corte ha concesso i termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni preliminari
Nel corso del processo di appello la ha rinunciato all'istanza di Parte_1
sospensione ex art. 295 cpc, mentre il ha insistito nella propria eccezione di CP_2
litispendenza sollevata in primo grado e sulla quale il Tribunale non si è pronunciato.
La Corte ritiene che l'eccezione sia infondata in quanto la litispendenza si realizza solo quando vi è identità assoluta di soggetti e di "causa petendi", essendo precluso a due giudici diversi di decidere la medesima causa (Cass., Ord. n. 8916 del 04/04/2024).
Nel caso in esame, tra il presente giudizio e quello avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo non vi è assoluta identità di causa petendi, non essendo del tutto sovrapponibili le domande, le eccezioni e le difese spiegate dalle parti. Ne consegue che correttamente il Tribunale ha deciso la causa nel merito, non sussistendo i presupposti per la dichiarazione di litispendenza ex art. 39 cpc.
Ciò detto, i motivi di impugnazione proposti dalle due appellanti possono essere esaminati congiuntamente, avendo ad oggetto le medesime censure alla sentenza impugnata.
La nullità parziale della fideiussione
Con riferimento alla questione della validità della fideiussione la Corte ritiene sufficiente richiamare la motivazione della sentenza n. 41994/2021 delle SS.UU., dalla
5 quale non intende discostarsi, secondo la quale: “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Non vi è dubbio, quindi, che ricorra la nullità parziale del contratto in questione, limitatamente alla clausola n. 6, come affermato dal Tribunale.
L'efficacia di prova privilegiata del provvedimento della Banca d'Italia
In ordine all'affermazione delle appellanti che il provvedimento della Banca d'Italia non costituirebbe prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale e che, pertanto, non vi sarebbe prova che la fideiussione oggetto del presente processo desse esecuzione agli accordi anticoncorrenziali, è sufficiente rilevare che la garanzia è stata sottoscritta il
29.7.2005, ossia solo due mesi dopo la fine del periodo oggetto dell'accertamento della
Banca d'Italia. Per tale ragione appare del tutto logico ritenere (come fatto dal Tribunale) che anche la garanzia in esame fosse stata emessa in esecuzione dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il provvedimento n. 55/2005 del 2.5.2005.
Pertanto, la Corte condivide il ragionamento del Tribunale che, seguendo i principi espressi da Cass. SS.UU. 41994/2021, ha attribuito valore di prova privilegiata al predetto provvedimento sanzionatorio.
La decadenza ex art. 1957 c.c.
Le appellanti hanno impugnato la sentenza anche nella parte in cui ha accertato la mancata proposizione, da parte della Banca, delle istanze creditorie nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza del credito.
Tale accertamento è contenuto solo nel dispositivo della sentenza, non avendo il
Tribunale motivato in alcun modo sul punto.
6 La Corte ritiene di non condividere l'accertamento eseguito dal Tribunale in quanto, nonostante la nullità della clausola n. 6 della fideiussione, ha omesso di considerare che l'art. 7 della fideiussione prevedeva che il fideiussore fosse tenuto a pagare immediatamente quanto richiesto dalla Banca, anche in caso di opposizione del debitore, con semplice richiesta scritta.
In un caso del tutto analogo a quello in esame la Cassazione ha precisato che “nel caso in cui un fideiussore si impegni a pagare al creditore "a semplice richiesta scritta", per evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. è sufficiente la richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, senza la necessità di proporre una domanda giudiziale” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/12/2024,
n. 33470).
Ebbene, nel caso in esame la depositato sin dal primo grado la comunicazione CP_5
di perdita del beneficio del termine e del recesso dal rapporto di c/c inviata con lettera dell'11.6.2010 sia al debitore principale sia ai fideiussori (doc. 29). Col Parte_4
medesimo atto la creditrice ha anche chiesto alla Lista il pagamento delle somme di cui era creditrice, in tal modo evitando di incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Successivamente, la Banca ha coltivato diligentemente le azioni volte al recupero del credito, disponendo il passaggio a sofferenza dei conti correnti intestati alla debitrice principale, insinuandosi al passivo fallimentare della debitrice ed ottenendo il decreto ingiuntivo nei confronti della garante.
Per tali ragioni il Collegio ritiene che la creditrice non sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e che la garanzia prestata dalla Lista sia ancora operante.
In tale parte la sentenza va, pertanto, riformata con conseguente rigetto delle domande proposte dalla ai nn. 11 e 12 delle conclusioni dell'atto di citazione in primo grado, CP_4
volte ad ottenere l'accertamento del mancato rispetto del termine semestrale ex art. 1957
c.c. ed il conseguente venir meno dell'obbligo di garanzia.
La cancellazione delle ipoteche giudiziali e la segnalazione in Centrale Rischi
L'accoglimento del precedente motivo di appello, fondato sull'accertamento del rispetto del termine ex art. 1957 c.c. e sull'esistenza dell'obbligo di garanzia della Lista, determina come ovvia conseguenza anche la riforma della sentenza nella parte in cui ha
7 ordinato la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie (domanda proposta al punto n. 7 delle conclusioni della citazione) e della segnalazione del nominativo della garante presso la
Centrale rischi (domanda proposta al punto n. 14 delle conclusioni della citazione). Tali ordini, infatti, sono stati fondati dal Tribunale sull'errato presupposto della decadenza ex art. 1957 c.c. e sul venir meno dell'obbligo di garanzia.
Va, inoltre, evidenziato che la , nel corso del processo di primo grado aveva CP_4
rinunciato alla domanda di cancellazione delle ipoteche giudiziali, motivo per il quale il
Tribunale non avrebbe dovuto emettere alcuna pronuncia in merito.
Spese processuali
La reciproca soccombenza tra le parti, desunta dall'accoglimento di alcuni motivi di appello e dal rigetto degli altri, giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, il 18/6/2021, contraddistinta dal n. 5714/2021, così provvede:
Accoglie parzialmente gli appelli e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da ai punti 7, 11,12,14 dell'atto di Controparte_4
citazione del giudizio di primo grado.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 4 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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