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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/07/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 1768/2025 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Sara Tanara
Domicilio eletto: Genova, Via Isonzo 38/16
Presso lo studio del difensore
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: Avv. Debora Mulas
Domicilio eletto: Genova, Via Malta 5/4
Presso e nello studio del difensore
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto del 02.06.2025) avente ad oggetto la modifica delle condizioni di mantenimento della figlia nata fuori dal matrimonio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 17.06.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche il ricorrente o Parte_1 il padre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver intrattenuto relazione sentimentale con CP_1
- Che da tale unione è nata in [...] il [...] la figlia
[...]
, maggiorenne non economicamente autosufficiente;
Per_1
- Che il Tribunale di Genova, con decreto del 28.11.2019 nel procedimento VG 3612/2019, recependo l'accordo delle parti ha stabilito la somma mensile di € 300,00 quale mantenimento del padre per la figlia oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1
- Che ad oggi l'importo dovuto dal padre quale contributo al mantenimento della figlia è pari a € 347,98;
- Di aver avuto un peggioramento delle proprie condizioni economiche percependo dal dicembre 2022 unicamente un assegno di invalidità per circa € 1077,45 mensili;
- Di essersi separato dalla moglie e aver dovuto trovare una nuova abitazione con conseguenti oneri alloggiativi;
- Di non essere più in grado di sostenere il contributo al mantenimento così come determinato nel citato decreto.
Su tali presupposti chiedeva:
- La parziale modifica del provvedimento VG 3612/2019 del 28.11.2019 con previsione di un contributo al mantenimento della figlia nella Per_1 somma mensile di € 200,00, oltre al 30% delle spese straordinarie.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche la resistente o la madre) si costituiva in CP_1 giudizio allegando e opponendo in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che dal compimento della maggior età della figlia il padre aveva versato direttamente a lei il contributo al mantenimento e le spese straordinarie;
- Che essendo la figlia iscritta all'Università le relative spese di mantenimento nel tempo sono aumentate;
- Che risulta residente unitamente alla figlia Parte_1 [...]
, nata da precedente relazione, in immobile di proprietà di Parte_2 quest'ultima, non avendo perciò oneri abitativi;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 - Di aver dovuto spostare la propria residenza anagrafica presso l'abitazione della propria madre, gravemente invalida, rinunciando ad effettuare eventuale lavoro straordinario per assistere il genitore, pur continuando ad abitare con la figlia;
Per_1
- Di aver dovuto contrarre un prestito della durata di anni cinque con rata mensile di € 205,50 per potersi sottoporre alle cure odontoiatriche di cui necessita.
Su tali presupposti chiedeva:
- Il rigetto del ricorso e la determinazione del contributo al mantenimento della figlia nell'importo mensile di € 350,00 oltre al Persona_1
50% delle spese straordinarie.
Con vittoria delle spese
Svolte le successive difese di rito, le parti comparivano personalmente all'udienza del 17.06.2025. Interpellate dal Giudice, la resistente dichiarava di percepire l'assegno unico ammontante ad euro 100,00 e il ricorrente precisava di avere percepito a titolo di TFR la somma di circa euro 14.000,00 ma di averne ricevuto solo circa euro 9000,00 in conseguenza di pignoramento della quota di un quinto e di aver sostenuto il pagamento delle spese legali per euro 1.500,00.
La madre inoltre dichiarava di essere dipendente di un supermercato, di percepire uno stipendio di circa 1400/1500 euro mensili per tredici mensilità, di vivere in casa di proprietà e di non avere altre proprietà immobiliare né proprietà di autovettura;
non disponendo di investimenti patrimoniali.
Il padre dichiarava di percepire una pensione per inabilità a lavoro soggetta a revisione dell'importo di euro 1077,00 su tredici mensilità, di vivere presso la casa della propria sorella e di aver stipulato un contratto a chiamata per sostituire personale, di non possedere autovettura, ma solo un ciclomotore in uso.
I genitori confermavano che la figlia è iscritta alla facoltà di giurisprudenza dell'università di Genova.
Il giudice proponeva di conciliare la causa alle seguenti condizioni:
A parziale modifica delle condizioni previste col decreto 28.11.2019 emesso dal Tribunale di Genova a conclusione del procedimento VG n. 3612/2019:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - “ corrisponderà direttamente alla figlia Parte_1 Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 275 00 con rivalutazione annuale Istat
- Le spese straordinarie relative alla figlia, individuate ai sensi di quanto previsto nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova, saranno sostenute dalla madre nella misura del 60% e dal padre nella misura del 40%
- Fermo il resto
- Spese compensate.”
Le parti dichiaravano di accettare la proposta di conciliazione da parte del giudice.
Dato atto di ciò, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni del P.M., gli atti e la documentazione di causa
O S S E R V A
La domanda di modifica delle condizioni relative al mantenimento della figlia , nata a [...] convivenza more uxorio delle Persona_1 parti, deve essere accolta.
Le parti hanno ricostruito in udienza la propria attuale rispettiva situazione personale ed economica con le precisazioni indicate a verbale e hanno raggiunto un accordo alla citata udienza accogliendo la proposta formulata dal giudice.
Devono pertanto essere recepite le modifiche alle condizioni relative al mantenimento della prole che le parti hanno concordato, e che si riportano in dispositivo, non apparendo le stesse contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo le stesse aderenti al superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. c.c., OMOLOGA
a parziale modifica di quanto statuito dal Tribunale di Genova fra le parti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 con decreto del 28.11.2019, pubblicato il 06.12.2019 nel procedimento VG n. 3612/2019, ferme tutte le altre condizioni dello stesso, le seguenti condizioni essenziali relative al regime di mantenimento della prole, concordate tra le parti:
(c. f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11.10.1962 E
(c. f. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
23.03.1968
- corrisponderà direttamente alla figlia Parte_1 Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 275,00 con rivalutazione annuale Istat
- Le spese straordinarie relative alla figlia, individuate ai sensi di quanto previsto nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova, saranno sostenute dalla madre nella misura del 60% e dal padre nella misura del 40%
- Fermo il resto
- Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 27.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 1768/2025 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Sara Tanara
Domicilio eletto: Genova, Via Isonzo 38/16
Presso lo studio del difensore
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: Avv. Debora Mulas
Domicilio eletto: Genova, Via Malta 5/4
Presso e nello studio del difensore
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto del 02.06.2025) avente ad oggetto la modifica delle condizioni di mantenimento della figlia nata fuori dal matrimonio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 17.06.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche il ricorrente o Parte_1 il padre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver intrattenuto relazione sentimentale con CP_1
- Che da tale unione è nata in [...] il [...] la figlia
[...]
, maggiorenne non economicamente autosufficiente;
Per_1
- Che il Tribunale di Genova, con decreto del 28.11.2019 nel procedimento VG 3612/2019, recependo l'accordo delle parti ha stabilito la somma mensile di € 300,00 quale mantenimento del padre per la figlia oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1
- Che ad oggi l'importo dovuto dal padre quale contributo al mantenimento della figlia è pari a € 347,98;
- Di aver avuto un peggioramento delle proprie condizioni economiche percependo dal dicembre 2022 unicamente un assegno di invalidità per circa € 1077,45 mensili;
- Di essersi separato dalla moglie e aver dovuto trovare una nuova abitazione con conseguenti oneri alloggiativi;
- Di non essere più in grado di sostenere il contributo al mantenimento così come determinato nel citato decreto.
Su tali presupposti chiedeva:
- La parziale modifica del provvedimento VG 3612/2019 del 28.11.2019 con previsione di un contributo al mantenimento della figlia nella Per_1 somma mensile di € 200,00, oltre al 30% delle spese straordinarie.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche la resistente o la madre) si costituiva in CP_1 giudizio allegando e opponendo in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che dal compimento della maggior età della figlia il padre aveva versato direttamente a lei il contributo al mantenimento e le spese straordinarie;
- Che essendo la figlia iscritta all'Università le relative spese di mantenimento nel tempo sono aumentate;
- Che risulta residente unitamente alla figlia Parte_1 [...]
, nata da precedente relazione, in immobile di proprietà di Parte_2 quest'ultima, non avendo perciò oneri abitativi;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 - Di aver dovuto spostare la propria residenza anagrafica presso l'abitazione della propria madre, gravemente invalida, rinunciando ad effettuare eventuale lavoro straordinario per assistere il genitore, pur continuando ad abitare con la figlia;
Per_1
- Di aver dovuto contrarre un prestito della durata di anni cinque con rata mensile di € 205,50 per potersi sottoporre alle cure odontoiatriche di cui necessita.
Su tali presupposti chiedeva:
- Il rigetto del ricorso e la determinazione del contributo al mantenimento della figlia nell'importo mensile di € 350,00 oltre al Persona_1
50% delle spese straordinarie.
Con vittoria delle spese
Svolte le successive difese di rito, le parti comparivano personalmente all'udienza del 17.06.2025. Interpellate dal Giudice, la resistente dichiarava di percepire l'assegno unico ammontante ad euro 100,00 e il ricorrente precisava di avere percepito a titolo di TFR la somma di circa euro 14.000,00 ma di averne ricevuto solo circa euro 9000,00 in conseguenza di pignoramento della quota di un quinto e di aver sostenuto il pagamento delle spese legali per euro 1.500,00.
La madre inoltre dichiarava di essere dipendente di un supermercato, di percepire uno stipendio di circa 1400/1500 euro mensili per tredici mensilità, di vivere in casa di proprietà e di non avere altre proprietà immobiliare né proprietà di autovettura;
non disponendo di investimenti patrimoniali.
Il padre dichiarava di percepire una pensione per inabilità a lavoro soggetta a revisione dell'importo di euro 1077,00 su tredici mensilità, di vivere presso la casa della propria sorella e di aver stipulato un contratto a chiamata per sostituire personale, di non possedere autovettura, ma solo un ciclomotore in uso.
I genitori confermavano che la figlia è iscritta alla facoltà di giurisprudenza dell'università di Genova.
Il giudice proponeva di conciliare la causa alle seguenti condizioni:
A parziale modifica delle condizioni previste col decreto 28.11.2019 emesso dal Tribunale di Genova a conclusione del procedimento VG n. 3612/2019:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - “ corrisponderà direttamente alla figlia Parte_1 Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 275 00 con rivalutazione annuale Istat
- Le spese straordinarie relative alla figlia, individuate ai sensi di quanto previsto nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova, saranno sostenute dalla madre nella misura del 60% e dal padre nella misura del 40%
- Fermo il resto
- Spese compensate.”
Le parti dichiaravano di accettare la proposta di conciliazione da parte del giudice.
Dato atto di ciò, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni del P.M., gli atti e la documentazione di causa
O S S E R V A
La domanda di modifica delle condizioni relative al mantenimento della figlia , nata a [...] convivenza more uxorio delle Persona_1 parti, deve essere accolta.
Le parti hanno ricostruito in udienza la propria attuale rispettiva situazione personale ed economica con le precisazioni indicate a verbale e hanno raggiunto un accordo alla citata udienza accogliendo la proposta formulata dal giudice.
Devono pertanto essere recepite le modifiche alle condizioni relative al mantenimento della prole che le parti hanno concordato, e che si riportano in dispositivo, non apparendo le stesse contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo le stesse aderenti al superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. c.c., OMOLOGA
a parziale modifica di quanto statuito dal Tribunale di Genova fra le parti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 con decreto del 28.11.2019, pubblicato il 06.12.2019 nel procedimento VG n. 3612/2019, ferme tutte le altre condizioni dello stesso, le seguenti condizioni essenziali relative al regime di mantenimento della prole, concordate tra le parti:
(c. f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11.10.1962 E
(c. f. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
23.03.1968
- corrisponderà direttamente alla figlia Parte_1 Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 275,00 con rivalutazione annuale Istat
- Le spese straordinarie relative alla figlia, individuate ai sensi di quanto previsto nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova, saranno sostenute dalla madre nella misura del 60% e dal padre nella misura del 40%
- Fermo il resto
- Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 27.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5