Ordinanza presidenziale 8 gennaio 2024
Sentenza 26 aprile 2024
Ordinanza cautelare 25 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/03/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01977/2025REG.PROV.COLL.
N. 08381/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8381 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Maiellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sportello Unico per l’Immigrazione di Foggia, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia, non costituiti in giudizio;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ufficio Territoriale del Governo Foggia, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00404/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Ufficio Territoriale del Governo Foggia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna ricorrente, dopo avere ottenuto il nulla-osta al lavoro stagionale subordinato, ha fatto ingresso nel territorio nazionale ove ha successivamente ricevuto la comunicazione della revoca del provvedimento, a cagione dell’asserito immotivato rifiuto del datore di lavoro di sottoscrivere il contratto di lavoro (questa la motivazione addotta nel provvedimento di revoca).
2. Avverso tale determinazione la straniera ha quindi prodotto ricorso al Tar per la Puglia, sede di Bari, respinto con sentenza n. 404/2024. Il giudice di primo grado ha ritenuto che il mancato perfezionamento del titolo di soggiorno e la conseguente revoca del nulla-osta fossero legittimamente scaturiti dal rifiuto immotivato all’assunzione del lavoratore stagionale opposto dal datore di lavoro e quindi dalla riscontrata irregolarità della presenza dello straniero sul territorio nazionale.
3. La vicenda, i motivi del ricorso di primo grado e quelli dell’appello qui all’esame ricalcano in modo speculare quelli già esaminati da questa Sezione nella recente sentenza n. 9131 del 2024, avente ad oggetto i medesimi atti presupposti impugnati nel giudizio di primo grado definito con la sentenza qui appellata, ovvero:
i) il provvedimento prefettizio prot.n. -OMISSIS-, con il quale è stato negato il subentro nell’assunzione del lavoratore straniero di altra ditta facente capo al medesimo datore di lavoro persona fisica (-OMISSIS-);
ii) nonché la successiva e conseguenziale Determinazione prot. n.-OMISSIS- (anch’essa gravata nel giudizio definito con la pronuncia qui gravata) con la quale il SUI di Foggia ha disposto la revoca dei nulla-osta nei confronti di tutti i lavoratori ingaggiati dal sig. -OMISSIS-.
4. All’appello qui all’esame si sono opposti, costituendosi con memoria di stile, il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ufficio Territoriale del Governo Foggia.
5. A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare (disposto con ordinanza n. -OMISSIS-), la causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 6 marzo 2025.
5. L’appello è fondato.
6. Va anzitutto chiarito che la mancata stipula del contratto non deriva, come affermato dal Giudice di primo grado, da un rifiuto “ immotivato del (promissario) datore di lavoro ”, ma dalla richiesta che questi ha avanzato di poter subentrare nell’assunzione del lavoratore avvalendosi di altra ditta di sua titolarità. La richiesta di subentro è stata respinta dall’Amministrazione e da questo diniego, a cascata, sono derivati gli atti di diniego del permesso di soggiorno e di revoca del nulla-osta.
7. Su questa decisiva premessa in fatto si innestano e trovano validi spunti argomentativi le censure svolte dal ricorrente in relazione sia all’omessa comunicazione del preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; sia alla non compiuta istruttoria effettuata dall’Amministrazione in merito alla valutazione della richiesta di subentro nell’assunzione di altra ditta facente capo al medesimo datore di lavoro.
8. Ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a., quanto ad entrambi i profili censori si fa rinvio alle motivazioni di accoglimento svolte nel precedente di questa Sezione n. 9131 del 2024, reso su fattispecie coincidente con quella qui in esame e vertente sui medesimi atti qui impugnati e in quella sede già annullati.
9. L’appello va quindi accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata e accoglimento del ricorso di primo grado.
10. La peculiarità e il carattere in parte inedito della questione esaminata giustificano la compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti con esso impugnati.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.