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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/06/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7583 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 07/12/2024, da:
nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_1
MANELLA LUISA, giusta procura in atti, e nato a [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_2
PROFETA GIUSEPPE, giusta procura in atti, con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 24/08/2002 a SOVERE, dalla cui unione è nato a [...] il figlio in data 14.07.2010. Per_1
Le parti, inoltre, si separavano con l'assistenza dei rispettivi legali sottoscrivendo un accordo di separazione personale a seguito di negoziazione assistita, accordo autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo in data 6.04.2018.
Per l'udienza del 14.04.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle
1 condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 19.03.2025 e il 12.12.2024).
All'udienza del 20 maggio 2025, davanti al Giudice relatore il sig. Parte_2 dichiarava: “io sono d'accordo con l'affido esclusivo a mia moglie, perché io non ho rapporti con nostro figlio;
preciso che io vorrei avere un rapporto con lui, ma lui non mi risponde al telefono e non vuole vedermi, né vuole vedere i genitori. Dato quindi che io di fatto non mi occupo di lui e ho pochissime informazioni, convengo che la soluzione maggiormente tutelante per sia l'affido esclusivo alla madre. Preciso che ci Per_1 abbiamo provato a recuperare il rapporto con , tramite il centro “Il Girasole” di Per_1
Pisogne e anche attraverso una serie di incontri alla presenza di un'educatrice ma non siamo riusciti a riavvicinarci, confermo quindi le conclusioni rassegnate con il ricorso congiunto” e la sig.ra dichiarava: “confermo quanto riferito da mio marito. Pt_1
Tuttavia, preciso che via email io lo informo delle questioni principali riguardanti . Per_1
Confermo anche l'impegno di mio marito di riavvicinarsi a nostro figlio e che comunque nostro figlio è rimasto nella sua posizione. Preciso di aver chiesto l'affido esclusivo perché, data l'assenza di rapporti padre-figlio, effettivamente diventa difficile la gestione di
, soprattutto in relazione a tutti quei documenti (autorizzazioni e firme) per le Per_1 questioni ordinarie, per cui occorre la sua firma” (v. verbale udienza 20 maggio 2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il
Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, tenuto in particolare conto delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 20 maggio 2025.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4
c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra n SOVERE il 24/08/2002 (trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2002, atto n. 14, parte II, serie A);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
2 C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SOVERE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 07/12/2024, da:
nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_1
MANELLA LUISA, giusta procura in atti, e nato a [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_2
PROFETA GIUSEPPE, giusta procura in atti, con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 24/08/2002 a SOVERE, dalla cui unione è nato a [...] il figlio in data 14.07.2010. Per_1
Le parti, inoltre, si separavano con l'assistenza dei rispettivi legali sottoscrivendo un accordo di separazione personale a seguito di negoziazione assistita, accordo autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo in data 6.04.2018.
Per l'udienza del 14.04.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle
1 condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 19.03.2025 e il 12.12.2024).
All'udienza del 20 maggio 2025, davanti al Giudice relatore il sig. Parte_2 dichiarava: “io sono d'accordo con l'affido esclusivo a mia moglie, perché io non ho rapporti con nostro figlio;
preciso che io vorrei avere un rapporto con lui, ma lui non mi risponde al telefono e non vuole vedermi, né vuole vedere i genitori. Dato quindi che io di fatto non mi occupo di lui e ho pochissime informazioni, convengo che la soluzione maggiormente tutelante per sia l'affido esclusivo alla madre. Preciso che ci Per_1 abbiamo provato a recuperare il rapporto con , tramite il centro “Il Girasole” di Per_1
Pisogne e anche attraverso una serie di incontri alla presenza di un'educatrice ma non siamo riusciti a riavvicinarci, confermo quindi le conclusioni rassegnate con il ricorso congiunto” e la sig.ra dichiarava: “confermo quanto riferito da mio marito. Pt_1
Tuttavia, preciso che via email io lo informo delle questioni principali riguardanti . Per_1
Confermo anche l'impegno di mio marito di riavvicinarsi a nostro figlio e che comunque nostro figlio è rimasto nella sua posizione. Preciso di aver chiesto l'affido esclusivo perché, data l'assenza di rapporti padre-figlio, effettivamente diventa difficile la gestione di
, soprattutto in relazione a tutti quei documenti (autorizzazioni e firme) per le Per_1 questioni ordinarie, per cui occorre la sua firma” (v. verbale udienza 20 maggio 2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il
Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, tenuto in particolare conto delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 20 maggio 2025.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4
c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra n SOVERE il 24/08/2002 (trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2002, atto n. 14, parte II, serie A);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
2 C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SOVERE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
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