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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2966/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (avv. PASTA Parte_1
MARIANO);
E
, nata a [...] il [...] (avv. GIAMMANCO Controparte_1
IE );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
21/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in
Palermo, in data 23/03/2009 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
21/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 14/12/2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Affidamento condiviso dei due figli minori con domicilio prevalente presso la madre;
2) Facoltà del padre di tenere con sé i figli il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 nonché nei fine settimana in alternativa con la madre dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. I minori trascorrerannouna settimana con il padre durante le festività natalizie o di fine anno in alternativa con la madre, nonché due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
3) Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli minori, versando alla Parte_1 moglie entro il giorno di ogni mese la somma complessiva di 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale, oltre l'assegno unico
7) Il sig. riconosce che l'assegno unico sarà incassato al 100% dalla Parte_1
Sig.ra , autorizzandola a riscuoterla” (cfr. ricorso congiunto depositato in Controparte_1
data 14/06/2025).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
23/03/2009, da , nato a [...] il Parte_1
05/07/1985 e da , nata a [...] il [...], iscritto Controparte_1 nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 12, parte I, dell'anno 2009, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 21/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2966/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (avv. PASTA Parte_1
MARIANO);
E
, nata a [...] il [...] (avv. GIAMMANCO Controparte_1
IE );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
21/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in
Palermo, in data 23/03/2009 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
21/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 14/12/2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Affidamento condiviso dei due figli minori con domicilio prevalente presso la madre;
2) Facoltà del padre di tenere con sé i figli il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 nonché nei fine settimana in alternativa con la madre dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. I minori trascorrerannouna settimana con il padre durante le festività natalizie o di fine anno in alternativa con la madre, nonché due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
3) Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli minori, versando alla Parte_1 moglie entro il giorno di ogni mese la somma complessiva di 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale, oltre l'assegno unico
7) Il sig. riconosce che l'assegno unico sarà incassato al 100% dalla Parte_1
Sig.ra , autorizzandola a riscuoterla” (cfr. ricorso congiunto depositato in Controparte_1
data 14/06/2025).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
23/03/2009, da , nato a [...] il Parte_1
05/07/1985 e da , nata a [...] il [...], iscritto Controparte_1 nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 12, parte I, dell'anno 2009, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 21/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.