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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/12/2025, n. 4416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4416 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 7056/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7056 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di “contratti e obbligazioni varie” vertente tra
(c.f. ), in persona dell'amministratore p.t. Parte_1 P.IVA_1 CP_1 [...]
con sede in EV (Ce), Via A. Volta n. 2, elettivamente Parte_2 domiciliato in Aversa (Ce), Via E. Corcione, 28 presso lo studio dell'Avv. Fabio Roselli (C.F.
) , che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._1
- opponente
e
, (P.Iva ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
EV (CE) Zona Asi snc 81030, in persona del legale rappresentante p.t., sig. Controparte_3
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'Avv. Francesco C.F._2
ZI (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Casaluce C.F._3
(CE), Via Lemitone, I Tratto, 2.
- opposta
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza in atti del 01.07.2025 da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 1848/21 – r.g. n. 4043/21, il Tribunale di Napoli Nord, in accoglimento del ricorso proposto dalla in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. ingiungeva al in persona dell'amministratore p.t., di pagare Parte_1
1 alla ricorrente la somma di € 5.192,00 oltre agli interessi ex art. 5 D.Lgs 231/02 e spese legali della procedura.
A sostegno del ricorso, l'istante deduceva di vantare un credito derivante da diverse fatture impagate, regolarmente registrate, per la somministrazione di lavori di pulizia forniti al condominio su disposizione dell'amministratore dello stesso, per la somma complessiva di € 5.192,00, portato dalle seguenti fatture: n. 817 del 14.12.2020 di € 413,00, n. 818 del 14.12.2020 di € 413,00, n. 819 del 14.12.2020 di € 413,00, n. 820 del 14.12.2020 di € 3.717.00 e fattura n. 821 del 14.12.2020 di €
236.00.
Il ricorso e il pedissequo decreto di ingiunzione venivano ritualmente notificati a mezzo pec al debitore.
Con citazione in opposizione notificata a mezzo pec il 15.06.2021, l'opponente conveniva in giudizio la eccependo, preliminarmente l'improcedibilità della Controparte_2 domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita, in quanto la materia oggetto del procedimento, concernente la richiesta di pagamento di una somma di denaro inferiore ad
€50.000,00, rientrava nell'ambito della previsione di cui all'art. 3 del D.L. 132/2014.
Nel merito, poi, deduceva che nulla era dovuto alla società opposta in quanto nessun servizio era stato erogato ed in particolare argomentava sull'assenza di un contratto tra le parti, a nulla rilevando l'allegazione delle sole fatture al ricorso de quo, essendo atti di natura unilaterale e, pertanto, inidonei a fornire prova sull'esistenza del credito.
Asseriva l'opponente , difatti, che la Suprema Corte già con sentenza del 23 giugno Parte_1
1997, n. 5573, aveva ribadito, inoltre che “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova a favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contra la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della arte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato”.
Pertanto, essendo contestato il rapporto sottostante, la fattura non poteva assurgere a prova del negozio (Corte di Cassazione, 20 settembre 1999, n.10160), e non poteva rivestire neppure valore indiziario in ordine agli elementi contrattuali ovvero alla rispondenza della prestazione asseritamente eseguita a quella pattuita (cfr. Corte di Cassazione, 11 maggio 2007, n. 10860; id., 3 aprile 2008, n. 8549).
Costituitasi la , in merito alla proposta eccezione preliminare di Controparte_2 improcedibilità della domanda, per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, ne deduceva la infondatezza, non costituendo il detto procedimento condizione di
2 procedibilità della domanda, sia nell'ipotesi di procedimento monitorio che nel successivo giudizio di opposizione ai sensi del comma 3 del d.l. n. 132/14).
La opposta deduceva che l'opponente, con palese intento dilatorio, tentava di disconoscere l'esistenza del proprio diritto di credito, sostenendo che alcun servizio e/o prestazione sarebbe stata Con fornita dalla al Condominio e che il rapporto tra la medesima e lo CP_2 CP_1 CP_4 di e amministratore p.t. del risaliva al Parte_2 Parte_2 Parte_1
Con 2008, e lo studio nella sua attività di amministrazione condominiale, quando CP_4 abbisognava di una impresa di pulizia, incaricava sempre la Poteva accadere, CP_2 pertanto, che le parti, sebbene non formalizzassero il contratto di appalto per iscritto, concordassero l'oggetto, le modalità nonché il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di pulizia e sanificazione degli ambienti condominiali.
In particolare, nel luglio 2019, lo CP_1 Controparte_5 nella sua veste e carica di amministratore del incaricava la della Parte_1 CP_2 pulizia delle scale condominiali, degli ambienti e dei luoghi esterni di pertinenza del Condominio.
Le parti, quindi, addivenivano alla stipula di un contratto di appalto di pulizia, in forma orale, concordando oggetto, modalità e prezzo per lo svolgimento delle pulizie presso il Parte_1 stesso.
Appariva, pertanto, evidente che i rapporti tra le parti erano improntati a reciproca correttezza e buona fede sino a quando lo sempre nella sua veste di capo condomino, CP_1 CP_4 iniziava a non adempiere ad alcune obbligazioni di pagamento nei confronti della CP_2 relative allo svolgimento delle pulizie che la stessa aveva eseguito presso tutti i Condomini amministrati dallo tra cui anche il CP_1 CP_6 Parte_1
Tanto premesso la opposta rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudicante, respinta ogni altra istanza, eccezione o difesa,
1. In via preliminare:
- rigettare le eccezioni di improponibilità della domanda in quanto infondate;
- dichiarare provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 1848/21 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione civile;
2. Nel merito:
- rigettare la spiegata opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1848/21 del Tribunale di Napoli Nord, Sez Civ., per i motivi esposti nella presente comparsa;
3. In ogni caso, condannare la società opponente alla liquidazione del compenso professionale oltre iva (se dovuta all'atto del pagamento), cpa e spese generali nella misura del 15% da attribuirsi al
3 sottoscritto procuratore antistatario nonché confermare la condanna della stessa al pagamento del compenso professionale e al rimborso delle spese il tutto come liquidato nel decreto ingiuntivo n.
1848/21”.
Con ordinanza del 10.01.2022 il Tribunale, disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c alle parti, ammetteva la prova testimoniale;
esaurita l'istruzione probatoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, mutata la persona fisica del giudicante, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 01.07.2025, riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare
Preliminarmente, va dato atto della tempestività della opposizione stante l'avvenuta notifica della stessa nel rispetto del termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. e l'assenza di contestazioni a riguardo.
Ancora va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda, come già correttamente affermato dall'opposta, in quanto ai sensi del co 3 lett. a dell'art. 3 D.L. 12.09.2014 n.
132 conv. in L. 10.11.2014 n. 162, il procedimento di negoziazione assistita non si applica “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
Inoltre, sempre in via preliminare, deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cassazione nn. 7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che, se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cassazione nn. 2573/2002; 419/2006).
Va, altresì, osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del
4 24/11/2005). In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell' attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni
Unite n.13533 del 30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il limite derivante di cui all' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
Quanto sopra va, altresì, contemperato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne consegue che, a seguito della novella del suddetto articolo operata dalla legge n.69 del 2009 (in vigore dal 04.07.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data), la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.
Nel merito
L'opposizione è infondata e va disattesa per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre rilevare che rispetto alla diligente allegazione da parte del creditore opposto Parte_3
dei fatti costitutivi della propria pretesa azionata in sede monitoria, nulla ha utilmente
[...] provato il debitore, “ , in ordine all'inesistenza dei presupposti per Parte_1
5 l'accoglimento della domanda monitoria, non avendo processualmente esplicato alcuna difesa circostanziata in merito alle eccezioni sollevate nel giudizio in esame.
Orbene, mette conto evidenziare che, nel caso di specie, l'opposta ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente mediante la documentazione prodotta in sede monitoria e riprodotta nel giudizio di opposizione in esame, vale a dire le fatture comprovanti la prestazione resa ed il relativo corrispettivo ed ha fornito, attraverso la prova orale, ampia e circostanziata prova dell'esecuzione delle prestazioni svolte, in assenza di un contratto scritto.
I testi escussi, difatti, hanno ampiamente confermato che la aveva svolto lavori di CP_2 pulizia presso il ed in particolare la teste ha dichiarato: “ho Parte_1 Testimone_1 lavorato alle dipendenze della società opposta dal settembre 2018 e fino al mese di marzo 2023 come addetta alle pulizie;
conosco il in quanto svolgevo le pulizie nel suddetto Parte_1 condominio a partire dall'anno 2019 ma non ricordo il mese;
nulla so sul contratto e sulle modalità concordate tra le parti;
il servizio di pulizia si svolgeva due volte a settima il mercoledì ed il sabato dalle ore nove alle 11,00 e ciò fino all'anno 2020; spazzavamo e lavavamo le scale, lavavamo le vetrate e gli ascensori e pavimentazione all'esterno delle scale;
è vero che è stata svolta una sanificazione ma non mi sono occupata io della cosa e non ero presente quando è stata effettuata;
il Condominio si trova nel Corso di EV dove è sito il Bar Commercio;
erano due scale di 4-5 piani;
ci sono due ascensori e due piani interrati;
“gli amministratori del Condominio sono i sig.ri e ”. Parte_2 Parte_2
Di identico tenore le dichiarazioni dell'altra teste di parte opposta IG.ra , la quale ha Testimone_2 affermato: “ sono stata dipendente della società opposta dal 2019 e fino al mese di marzo 2023 come addetta alle pulizie;
“conosco il condominio opponente in quanto svolgevo le pulizie all'interno del Condominio;
posso dire che il rapporto con il Condominio è iniziato nell'anno 2019 anche se io non sempre andavo in quanto mi alternavo con altre colleghe;
ricordo che mi recavo nel condominio circa 7-8 volte al mese;
se non ricordo male le pulizie si svolgevano il martedì' ed il venerdì per due ore dalle 9,00 alle 11,00; non ricordo fino a quando mi sono recata nel
Condominio per effettuare le pulizie;
“spazzavamo e pulivamo le scale, i vetri, i portoncini e spazzavamo il parco;
“è vero, anche se non mi sono occupata io della cosa”; “è vero, anche se non sono stata io ad effettuarla” (in merito alla sanificazione); “il Condominio si trova in EV nei pressi di un Bar, ma non ricordo la strada perché non sono della zona;
il condominio era composto da due scale da 5 piani ognuno e, inoltre c'erano due piani interrati;
ed un ascensore per ogni scala”.
Il teste ha affermato di aver collaborato con la e di aver svolto presso Testimone_3 CP_2 il attività di sanificazione nel periodo del Covid nel mese di Marzo 2020 ed in Parte_1
6 particolare: “ ho collaborato con la società opposta nel 2020, nel periodo del Covid, ed esattamente mi sono occupato delle sanificazioni con la mia ditta Perfect gardens;
posso dire di aver eseguito personalmente la sanificazione del , insieme alla società opposta, nel mese di
Parte_1 marzo 2020; ” il si trova a EV in via Roma ed esattamente il palazzo si trova ad
Parte_1 angolo, lì c'è anche un bar che si chiama bar “Commercio”; conosco lo studio Fema, posso dire che era il sig. legale rapp.te della società opposta che ci chiamava e ci diceva che doveva CP_3 essere effettuata la sanificazione nei Condomini, tra cui il;
non ho parlato
Parte_1 direttamente con l'amministratore del;
abbiamo eseguito due interventi di
Parte_1 sanificazione presso il , unitamente al sig. ; uno a marzo e l'altro
Parte_1 Controparte_3 non ricordo;
insieme al sig. di abbiamo eseguito interventi di sanificazione anche in CP_3 CP_3 altri Condomini;
non ho ricevuto compenso per la sanificazione svolta presso il
Parte_1 perché il condominio era di sua competenza;
il sig. mi ha riferito di non essere stato CP_3 pagato dal Condominio per l'intervento di sanificazione;
ho chiamato il sig. Parte_2
e gli ho chiesto se poteva pagare l'intervento di sanificazione e lui mi rispose che doveva incassare la somma;
quando mi sono recato presso il Condominio ad eseguire la sanificazione non ho visto
l'amministratore del Condominio;
so che la società opposta eseguiva le pulizie presso il
; è stato il sig. a riferirmelo;
il è composto da due scale di Parte_1 CP_3 Parte_1
5 piani ognuno e poi ci sono i garage;
l'intervento è stato eseguito in tutte le scale;
ricordo che nei giorni del Covid lo studio Fema chiamava il IG. in mia presenza, perché eravamo CP_3 entrambi nel mio furgone, e ci chiedeva di eseguire le sanificazioni in vari Condomini, tra cui anche il;
“non ho emesso fattura per gli interventi presso il Parte_1 Parte_1 perché non ho ricevuto compenso”.
L'unico teste escusso di parte opponente, IG. , ha reso dichiarazioni imprecise e Testimone_4 lacunose in merito al rapporto tra l'opposta e il Condominio, difatti, ha affermato: “ho una ditta che si occupa della manutenzione dei condomini e lavoro anche per il , in particolare Parte_1 faccio manutenzione di vario tipo (sostituzione di luci ecc.), da circa 15 anni;
adr:” non ho un contratto con il ma fatturo solo gli interventi che eseguo e che sono necessari di Parte_1 volta in volta;
“conosco la ditta opposta in quanto esegue le pulizie in vari Condomini ma non so dire se lavorasse anche presso il;
“conosco l'amministratore ma non ho Parte_1 rapporti di parentela con lo stesso”; “mi è capitato di vedere alcune sig.re che abitano nel condominio qualche volta pulire il pianerottolo della scala;
preciso di recarmi presso il
circa due tre volte a mese”; “il Condominio ha tre scale”. Parte_1
7 Tenuto conto di quanto documentato e provato nel corso dell'istruttoria processuale, deve concludersi che il creditore opposto ha provato in maniera puntuale i fatti costitutivi della propria pretesa, già azionata in sede monitoria, risultando la proposta opposizione destituita di fondamento.
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord II Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1848/21 emesso dall'intestato Tribunale in data 03.05.2021 nell'ambito del procedimento con r.g. n. 4043/21, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente in persona dell'amministratore p.t. alla rifusione Parte_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Francesco ZI, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 14 dicembre 2025
Il Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7056 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di “contratti e obbligazioni varie” vertente tra
(c.f. ), in persona dell'amministratore p.t. Parte_1 P.IVA_1 CP_1 [...]
con sede in EV (Ce), Via A. Volta n. 2, elettivamente Parte_2 domiciliato in Aversa (Ce), Via E. Corcione, 28 presso lo studio dell'Avv. Fabio Roselli (C.F.
) , che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._1
- opponente
e
, (P.Iva ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
EV (CE) Zona Asi snc 81030, in persona del legale rappresentante p.t., sig. Controparte_3
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'Avv. Francesco C.F._2
ZI (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Casaluce C.F._3
(CE), Via Lemitone, I Tratto, 2.
- opposta
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza in atti del 01.07.2025 da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 1848/21 – r.g. n. 4043/21, il Tribunale di Napoli Nord, in accoglimento del ricorso proposto dalla in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. ingiungeva al in persona dell'amministratore p.t., di pagare Parte_1
1 alla ricorrente la somma di € 5.192,00 oltre agli interessi ex art. 5 D.Lgs 231/02 e spese legali della procedura.
A sostegno del ricorso, l'istante deduceva di vantare un credito derivante da diverse fatture impagate, regolarmente registrate, per la somministrazione di lavori di pulizia forniti al condominio su disposizione dell'amministratore dello stesso, per la somma complessiva di € 5.192,00, portato dalle seguenti fatture: n. 817 del 14.12.2020 di € 413,00, n. 818 del 14.12.2020 di € 413,00, n. 819 del 14.12.2020 di € 413,00, n. 820 del 14.12.2020 di € 3.717.00 e fattura n. 821 del 14.12.2020 di €
236.00.
Il ricorso e il pedissequo decreto di ingiunzione venivano ritualmente notificati a mezzo pec al debitore.
Con citazione in opposizione notificata a mezzo pec il 15.06.2021, l'opponente conveniva in giudizio la eccependo, preliminarmente l'improcedibilità della Controparte_2 domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita, in quanto la materia oggetto del procedimento, concernente la richiesta di pagamento di una somma di denaro inferiore ad
€50.000,00, rientrava nell'ambito della previsione di cui all'art. 3 del D.L. 132/2014.
Nel merito, poi, deduceva che nulla era dovuto alla società opposta in quanto nessun servizio era stato erogato ed in particolare argomentava sull'assenza di un contratto tra le parti, a nulla rilevando l'allegazione delle sole fatture al ricorso de quo, essendo atti di natura unilaterale e, pertanto, inidonei a fornire prova sull'esistenza del credito.
Asseriva l'opponente , difatti, che la Suprema Corte già con sentenza del 23 giugno Parte_1
1997, n. 5573, aveva ribadito, inoltre che “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova a favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contra la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della arte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato”.
Pertanto, essendo contestato il rapporto sottostante, la fattura non poteva assurgere a prova del negozio (Corte di Cassazione, 20 settembre 1999, n.10160), e non poteva rivestire neppure valore indiziario in ordine agli elementi contrattuali ovvero alla rispondenza della prestazione asseritamente eseguita a quella pattuita (cfr. Corte di Cassazione, 11 maggio 2007, n. 10860; id., 3 aprile 2008, n. 8549).
Costituitasi la , in merito alla proposta eccezione preliminare di Controparte_2 improcedibilità della domanda, per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, ne deduceva la infondatezza, non costituendo il detto procedimento condizione di
2 procedibilità della domanda, sia nell'ipotesi di procedimento monitorio che nel successivo giudizio di opposizione ai sensi del comma 3 del d.l. n. 132/14).
La opposta deduceva che l'opponente, con palese intento dilatorio, tentava di disconoscere l'esistenza del proprio diritto di credito, sostenendo che alcun servizio e/o prestazione sarebbe stata Con fornita dalla al Condominio e che il rapporto tra la medesima e lo CP_2 CP_1 CP_4 di e amministratore p.t. del risaliva al Parte_2 Parte_2 Parte_1
Con 2008, e lo studio nella sua attività di amministrazione condominiale, quando CP_4 abbisognava di una impresa di pulizia, incaricava sempre la Poteva accadere, CP_2 pertanto, che le parti, sebbene non formalizzassero il contratto di appalto per iscritto, concordassero l'oggetto, le modalità nonché il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di pulizia e sanificazione degli ambienti condominiali.
In particolare, nel luglio 2019, lo CP_1 Controparte_5 nella sua veste e carica di amministratore del incaricava la della Parte_1 CP_2 pulizia delle scale condominiali, degli ambienti e dei luoghi esterni di pertinenza del Condominio.
Le parti, quindi, addivenivano alla stipula di un contratto di appalto di pulizia, in forma orale, concordando oggetto, modalità e prezzo per lo svolgimento delle pulizie presso il Parte_1 stesso.
Appariva, pertanto, evidente che i rapporti tra le parti erano improntati a reciproca correttezza e buona fede sino a quando lo sempre nella sua veste di capo condomino, CP_1 CP_4 iniziava a non adempiere ad alcune obbligazioni di pagamento nei confronti della CP_2 relative allo svolgimento delle pulizie che la stessa aveva eseguito presso tutti i Condomini amministrati dallo tra cui anche il CP_1 CP_6 Parte_1
Tanto premesso la opposta rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudicante, respinta ogni altra istanza, eccezione o difesa,
1. In via preliminare:
- rigettare le eccezioni di improponibilità della domanda in quanto infondate;
- dichiarare provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 1848/21 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione civile;
2. Nel merito:
- rigettare la spiegata opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1848/21 del Tribunale di Napoli Nord, Sez Civ., per i motivi esposti nella presente comparsa;
3. In ogni caso, condannare la società opponente alla liquidazione del compenso professionale oltre iva (se dovuta all'atto del pagamento), cpa e spese generali nella misura del 15% da attribuirsi al
3 sottoscritto procuratore antistatario nonché confermare la condanna della stessa al pagamento del compenso professionale e al rimborso delle spese il tutto come liquidato nel decreto ingiuntivo n.
1848/21”.
Con ordinanza del 10.01.2022 il Tribunale, disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c alle parti, ammetteva la prova testimoniale;
esaurita l'istruzione probatoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, mutata la persona fisica del giudicante, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 01.07.2025, riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare
Preliminarmente, va dato atto della tempestività della opposizione stante l'avvenuta notifica della stessa nel rispetto del termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. e l'assenza di contestazioni a riguardo.
Ancora va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda, come già correttamente affermato dall'opposta, in quanto ai sensi del co 3 lett. a dell'art. 3 D.L. 12.09.2014 n.
132 conv. in L. 10.11.2014 n. 162, il procedimento di negoziazione assistita non si applica “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
Inoltre, sempre in via preliminare, deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cassazione nn. 7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che, se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cassazione nn. 2573/2002; 419/2006).
Va, altresì, osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del
4 24/11/2005). In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell' attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni
Unite n.13533 del 30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il limite derivante di cui all' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
Quanto sopra va, altresì, contemperato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne consegue che, a seguito della novella del suddetto articolo operata dalla legge n.69 del 2009 (in vigore dal 04.07.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data), la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.
Nel merito
L'opposizione è infondata e va disattesa per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre rilevare che rispetto alla diligente allegazione da parte del creditore opposto Parte_3
dei fatti costitutivi della propria pretesa azionata in sede monitoria, nulla ha utilmente
[...] provato il debitore, “ , in ordine all'inesistenza dei presupposti per Parte_1
5 l'accoglimento della domanda monitoria, non avendo processualmente esplicato alcuna difesa circostanziata in merito alle eccezioni sollevate nel giudizio in esame.
Orbene, mette conto evidenziare che, nel caso di specie, l'opposta ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente mediante la documentazione prodotta in sede monitoria e riprodotta nel giudizio di opposizione in esame, vale a dire le fatture comprovanti la prestazione resa ed il relativo corrispettivo ed ha fornito, attraverso la prova orale, ampia e circostanziata prova dell'esecuzione delle prestazioni svolte, in assenza di un contratto scritto.
I testi escussi, difatti, hanno ampiamente confermato che la aveva svolto lavori di CP_2 pulizia presso il ed in particolare la teste ha dichiarato: “ho Parte_1 Testimone_1 lavorato alle dipendenze della società opposta dal settembre 2018 e fino al mese di marzo 2023 come addetta alle pulizie;
conosco il in quanto svolgevo le pulizie nel suddetto Parte_1 condominio a partire dall'anno 2019 ma non ricordo il mese;
nulla so sul contratto e sulle modalità concordate tra le parti;
il servizio di pulizia si svolgeva due volte a settima il mercoledì ed il sabato dalle ore nove alle 11,00 e ciò fino all'anno 2020; spazzavamo e lavavamo le scale, lavavamo le vetrate e gli ascensori e pavimentazione all'esterno delle scale;
è vero che è stata svolta una sanificazione ma non mi sono occupata io della cosa e non ero presente quando è stata effettuata;
il Condominio si trova nel Corso di EV dove è sito il Bar Commercio;
erano due scale di 4-5 piani;
ci sono due ascensori e due piani interrati;
“gli amministratori del Condominio sono i sig.ri e ”. Parte_2 Parte_2
Di identico tenore le dichiarazioni dell'altra teste di parte opposta IG.ra , la quale ha Testimone_2 affermato: “ sono stata dipendente della società opposta dal 2019 e fino al mese di marzo 2023 come addetta alle pulizie;
“conosco il condominio opponente in quanto svolgevo le pulizie all'interno del Condominio;
posso dire che il rapporto con il Condominio è iniziato nell'anno 2019 anche se io non sempre andavo in quanto mi alternavo con altre colleghe;
ricordo che mi recavo nel condominio circa 7-8 volte al mese;
se non ricordo male le pulizie si svolgevano il martedì' ed il venerdì per due ore dalle 9,00 alle 11,00; non ricordo fino a quando mi sono recata nel
Condominio per effettuare le pulizie;
“spazzavamo e pulivamo le scale, i vetri, i portoncini e spazzavamo il parco;
“è vero, anche se non mi sono occupata io della cosa”; “è vero, anche se non sono stata io ad effettuarla” (in merito alla sanificazione); “il Condominio si trova in EV nei pressi di un Bar, ma non ricordo la strada perché non sono della zona;
il condominio era composto da due scale da 5 piani ognuno e, inoltre c'erano due piani interrati;
ed un ascensore per ogni scala”.
Il teste ha affermato di aver collaborato con la e di aver svolto presso Testimone_3 CP_2 il attività di sanificazione nel periodo del Covid nel mese di Marzo 2020 ed in Parte_1
6 particolare: “ ho collaborato con la società opposta nel 2020, nel periodo del Covid, ed esattamente mi sono occupato delle sanificazioni con la mia ditta Perfect gardens;
posso dire di aver eseguito personalmente la sanificazione del , insieme alla società opposta, nel mese di
Parte_1 marzo 2020; ” il si trova a EV in via Roma ed esattamente il palazzo si trova ad
Parte_1 angolo, lì c'è anche un bar che si chiama bar “Commercio”; conosco lo studio Fema, posso dire che era il sig. legale rapp.te della società opposta che ci chiamava e ci diceva che doveva CP_3 essere effettuata la sanificazione nei Condomini, tra cui il;
non ho parlato
Parte_1 direttamente con l'amministratore del;
abbiamo eseguito due interventi di
Parte_1 sanificazione presso il , unitamente al sig. ; uno a marzo e l'altro
Parte_1 Controparte_3 non ricordo;
insieme al sig. di abbiamo eseguito interventi di sanificazione anche in CP_3 CP_3 altri Condomini;
non ho ricevuto compenso per la sanificazione svolta presso il
Parte_1 perché il condominio era di sua competenza;
il sig. mi ha riferito di non essere stato CP_3 pagato dal Condominio per l'intervento di sanificazione;
ho chiamato il sig. Parte_2
e gli ho chiesto se poteva pagare l'intervento di sanificazione e lui mi rispose che doveva incassare la somma;
quando mi sono recato presso il Condominio ad eseguire la sanificazione non ho visto
l'amministratore del Condominio;
so che la società opposta eseguiva le pulizie presso il
; è stato il sig. a riferirmelo;
il è composto da due scale di Parte_1 CP_3 Parte_1
5 piani ognuno e poi ci sono i garage;
l'intervento è stato eseguito in tutte le scale;
ricordo che nei giorni del Covid lo studio Fema chiamava il IG. in mia presenza, perché eravamo CP_3 entrambi nel mio furgone, e ci chiedeva di eseguire le sanificazioni in vari Condomini, tra cui anche il;
“non ho emesso fattura per gli interventi presso il Parte_1 Parte_1 perché non ho ricevuto compenso”.
L'unico teste escusso di parte opponente, IG. , ha reso dichiarazioni imprecise e Testimone_4 lacunose in merito al rapporto tra l'opposta e il Condominio, difatti, ha affermato: “ho una ditta che si occupa della manutenzione dei condomini e lavoro anche per il , in particolare Parte_1 faccio manutenzione di vario tipo (sostituzione di luci ecc.), da circa 15 anni;
adr:” non ho un contratto con il ma fatturo solo gli interventi che eseguo e che sono necessari di Parte_1 volta in volta;
“conosco la ditta opposta in quanto esegue le pulizie in vari Condomini ma non so dire se lavorasse anche presso il;
“conosco l'amministratore ma non ho Parte_1 rapporti di parentela con lo stesso”; “mi è capitato di vedere alcune sig.re che abitano nel condominio qualche volta pulire il pianerottolo della scala;
preciso di recarmi presso il
circa due tre volte a mese”; “il Condominio ha tre scale”. Parte_1
7 Tenuto conto di quanto documentato e provato nel corso dell'istruttoria processuale, deve concludersi che il creditore opposto ha provato in maniera puntuale i fatti costitutivi della propria pretesa, già azionata in sede monitoria, risultando la proposta opposizione destituita di fondamento.
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord II Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1848/21 emesso dall'intestato Tribunale in data 03.05.2021 nell'ambito del procedimento con r.g. n. 4043/21, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente in persona dell'amministratore p.t. alla rifusione Parte_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Francesco ZI, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 14 dicembre 2025
Il Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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