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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/04/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2075/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2075/2024 V.G. avente ad oggetto
Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 28.11.2024, congiuntamente da:
nato a [...] l'[...], Parte_1 residente in [...] (C.F.
, elettivamente domiciliato in Pescia (PT), Via C.F._1
B. Cairoli n. 80, presso e nello Studio dell'Avv. Alessandro Di
Piramo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e nata a [...] il [...], Parte_2 residente in [...] (C.F.
), elettivamente domiciliata in Pescia (PT), C.F._2
Piazza Gramsci n. 2, presso e nello Studio dell'Avv. Silvia Neri
Pantera che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 28.11.2024, Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in Buggiano Parte_2
(PT) il 22.05.1999, precisavano che dall'unione nasceva il figlio
(il 28.01.2002). Per_1
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 373/2022, pubblicata il
26.04.2022 (r.g. n. 1471/2020), pronunciava la separazione dei coniugi.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede:
1) I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
3) La casa coniugale posta in Pescia, Piazza Anna Frank, n° 5, in comproprietà tra i ricorrenti, continuerà ad essere abitata dalla
SI.ra unitamente al figlio , maggiorenne, Parte_2 Per_1 fino a quando quest'ultimo deciderà di abitarvi insieme alla madre.
La SI.ra continuerà ad accollarsi ogni spesa afferente Pt_2 all'immobile, sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione, così come le spese per le utenze e corrisponderà interamente la rata del mutuo fino alla completa estinzione, rinunciando fin d'ora a chiedere al qualsivoglia rimborso. La SI.ra si Pt_1 Pt_2 obbliga altresì a mantenere l'immobile in buono stato di manutenzione compiendo a propria cura e spese ogni intervento a ciò necessario, con rinuncia a chiedere al SI. Pt_1 compartecipazioni o rimborsi delle spese sostenute. Qualora il figlio
decida di lasciare la casa familiare per trasferirsi altrove, Per_1 la SI.ra continuerà ad abitare l'immobile fino alla completa Pt_2
2 estinzione del mutuo. Successivamente al pagamento, da parte della dell'ultima rata del finanziamento, i comproprietari Pt_2
e rimarranno liberi di rinegoziare il diritto di Pt_1 Pt_2 abitazione dell'immobile e di uso dei mobili e suppellettili, di acquistare ciascuno la quota dell'altro o di vendere l'immobile a terzi dividendosene il ricavato al 50 % impegnandosi entrambi a mantenere al figlio la piena disponibilità della casa qualora Per_1 lo stesso vi abitasse con la famiglia. In ogni caso entrambi i comproprietari rinunciano reciprocamente a richiedere qualsivoglia rimborso per spese eventualmente sostenute.
4) La SI.ra si accollerà altresì per intero le spese necessarie Pt_2 per contribuire al mantenimento del figlio che, attualmente, svolge attività lavorativa dipendente con contratto a tempo indeterminato
e pieno presso lo stabilimento di Buggiano (PT) della Società STEM
SRL avente sede legale in Monsummano ER, Via Carlo Marx, n°
275.
5) I coniugi, fin da ora, si rilasciano reciproco e vicendevole consenso all'espatrio, nonché al rilascio del passaporto o di ogni altro documento equipollente, come pure per ogni e qualsiasi altra autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso del coniuge.
6) Le spese legali del presente procedimento saranno interamente compensate.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza fissata del
19.02.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni;
ritenute queste ultime eque e non contrarie a norme imperative;
preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
3 La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22.05.1999 in Buggiano (PT) tra i coniugi
[...]
nato a [...] l'[...] e Pt_1 Pt_2
nata a [...] il [...], alle
[...] condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buggiano (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 10, P. 2 serie A, anno 1999);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 16.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2075/2024 V.G. avente ad oggetto
Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 28.11.2024, congiuntamente da:
nato a [...] l'[...], Parte_1 residente in [...] (C.F.
, elettivamente domiciliato in Pescia (PT), Via C.F._1
B. Cairoli n. 80, presso e nello Studio dell'Avv. Alessandro Di
Piramo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e nata a [...] il [...], Parte_2 residente in [...] (C.F.
), elettivamente domiciliata in Pescia (PT), C.F._2
Piazza Gramsci n. 2, presso e nello Studio dell'Avv. Silvia Neri
Pantera che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 28.11.2024, Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in Buggiano Parte_2
(PT) il 22.05.1999, precisavano che dall'unione nasceva il figlio
(il 28.01.2002). Per_1
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 373/2022, pubblicata il
26.04.2022 (r.g. n. 1471/2020), pronunciava la separazione dei coniugi.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede:
1) I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
3) La casa coniugale posta in Pescia, Piazza Anna Frank, n° 5, in comproprietà tra i ricorrenti, continuerà ad essere abitata dalla
SI.ra unitamente al figlio , maggiorenne, Parte_2 Per_1 fino a quando quest'ultimo deciderà di abitarvi insieme alla madre.
La SI.ra continuerà ad accollarsi ogni spesa afferente Pt_2 all'immobile, sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione, così come le spese per le utenze e corrisponderà interamente la rata del mutuo fino alla completa estinzione, rinunciando fin d'ora a chiedere al qualsivoglia rimborso. La SI.ra si Pt_1 Pt_2 obbliga altresì a mantenere l'immobile in buono stato di manutenzione compiendo a propria cura e spese ogni intervento a ciò necessario, con rinuncia a chiedere al SI. Pt_1 compartecipazioni o rimborsi delle spese sostenute. Qualora il figlio
decida di lasciare la casa familiare per trasferirsi altrove, Per_1 la SI.ra continuerà ad abitare l'immobile fino alla completa Pt_2
2 estinzione del mutuo. Successivamente al pagamento, da parte della dell'ultima rata del finanziamento, i comproprietari Pt_2
e rimarranno liberi di rinegoziare il diritto di Pt_1 Pt_2 abitazione dell'immobile e di uso dei mobili e suppellettili, di acquistare ciascuno la quota dell'altro o di vendere l'immobile a terzi dividendosene il ricavato al 50 % impegnandosi entrambi a mantenere al figlio la piena disponibilità della casa qualora Per_1 lo stesso vi abitasse con la famiglia. In ogni caso entrambi i comproprietari rinunciano reciprocamente a richiedere qualsivoglia rimborso per spese eventualmente sostenute.
4) La SI.ra si accollerà altresì per intero le spese necessarie Pt_2 per contribuire al mantenimento del figlio che, attualmente, svolge attività lavorativa dipendente con contratto a tempo indeterminato
e pieno presso lo stabilimento di Buggiano (PT) della Società STEM
SRL avente sede legale in Monsummano ER, Via Carlo Marx, n°
275.
5) I coniugi, fin da ora, si rilasciano reciproco e vicendevole consenso all'espatrio, nonché al rilascio del passaporto o di ogni altro documento equipollente, come pure per ogni e qualsiasi altra autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso del coniuge.
6) Le spese legali del presente procedimento saranno interamente compensate.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza fissata del
19.02.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni;
ritenute queste ultime eque e non contrarie a norme imperative;
preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
3 La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22.05.1999 in Buggiano (PT) tra i coniugi
[...]
nato a [...] l'[...] e Pt_1 Pt_2
nata a [...] il [...], alle
[...] condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buggiano (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 10, P. 2 serie A, anno 1999);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 16.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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