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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/12/2024, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4370/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. Parte_1
FARDELLA GASPARE);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Controparte_1
FARDELLA GASPARE );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note depositate in sostituzione dell'udienza del 6.12.2024 - celebrata con modalità cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 6.12.2024.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso 2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 6.12.2014;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 6-27/2/2015;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“A) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/70, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il Parte_1 sig. , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_1 di procedere alla relativa annotazione dell'emittendo provvedimento;
B) nulla disporre in ordine ai figli, essendo essi oramai maggiorenni, autonomi ed indipendenti;
C) confermare l'assegnazione della (allora) casa coniugale, denominata
“Villa Antonietta”, sita in Palermo, via P.pe di Pantelleria 10/12, esclusivamente al marito, sig. , trattandosi di immobile acquistato CP_1 con denaro proprio del medesimo ed in considerazione dell'adozione, all'atto del matrimonio, del regime patrimoniale della separazione dei beni;
D) riconoscere che gli ex-coniugi dichiarano, con il presente atto, di aver proceduto, vicendevolmente, a definire compiutamente tutti i restanti loro rapporti economici con reciproca soddisfazione, e che quindi essi non hanno più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione, motivo e/o causa l'uno dall'altro;
E) riconoscere e dichiarare che nulla spetta, a titolo di mantenimento, ad alcuno dei ricorrenti, sia perché ognuno di loro possiede autonomi e sufficienti mezzi di sostentamento e propri redditi personali, sia perché gli stessi con la
- 2 - presente scrittura dichiarano espressamente di volervi rinunciare;
F) confermare e dare atto che gli odierni esponenti si concedono scambievolmente l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo passaporto”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 05/09/1980, da , nata Parte_1
a PALERMO il 21/06/1956 e da , nato a [...] il Controparte_1
26/05/1953, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
175, parte II, serie A, dell'anno 1980, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Monica Montante, in conformità alle prescrizioni del combinato dispo- sto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
44.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4370/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. Parte_1
FARDELLA GASPARE);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Controparte_1
FARDELLA GASPARE );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note depositate in sostituzione dell'udienza del 6.12.2024 - celebrata con modalità cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 6.12.2024.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso 2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 6.12.2014;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 6-27/2/2015;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“A) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/70, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il Parte_1 sig. , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_1 di procedere alla relativa annotazione dell'emittendo provvedimento;
B) nulla disporre in ordine ai figli, essendo essi oramai maggiorenni, autonomi ed indipendenti;
C) confermare l'assegnazione della (allora) casa coniugale, denominata
“Villa Antonietta”, sita in Palermo, via P.pe di Pantelleria 10/12, esclusivamente al marito, sig. , trattandosi di immobile acquistato CP_1 con denaro proprio del medesimo ed in considerazione dell'adozione, all'atto del matrimonio, del regime patrimoniale della separazione dei beni;
D) riconoscere che gli ex-coniugi dichiarano, con il presente atto, di aver proceduto, vicendevolmente, a definire compiutamente tutti i restanti loro rapporti economici con reciproca soddisfazione, e che quindi essi non hanno più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione, motivo e/o causa l'uno dall'altro;
E) riconoscere e dichiarare che nulla spetta, a titolo di mantenimento, ad alcuno dei ricorrenti, sia perché ognuno di loro possiede autonomi e sufficienti mezzi di sostentamento e propri redditi personali, sia perché gli stessi con la
- 2 - presente scrittura dichiarano espressamente di volervi rinunciare;
F) confermare e dare atto che gli odierni esponenti si concedono scambievolmente l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo passaporto”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 05/09/1980, da , nata Parte_1
a PALERMO il 21/06/1956 e da , nato a [...] il Controparte_1
26/05/1953, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
175, parte II, serie A, dell'anno 1980, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Monica Montante, in conformità alle prescrizioni del combinato dispo- sto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
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