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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 28/05/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 999/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI composto dai seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ai sensi dell'art. 473bis.12 c.p.c. promosso con ricorso depositato il 16.7.2023 da nata a [...] l'[...], (C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa come da procura in calce al ricorso, dall'Avv. Stefania Zarba Meli con studio in
Roma alla Via Rocca Sinibalda 10 ricorrente
Nei confronti di nato il [...] a [...], cittadino Marocchino, (c.f.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Rieti Viale Matteucci, 10/c presso e nello studio C.F._2 dello Avv. Giuliano Vivio che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale congiunta materialmente all'atto
-NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da note scritte di udienza depositate in data 5/12.3.2025
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 16.7.2023, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in DI KA in data 6 settembre 2010 con rito musulmano, scegliendo il regime Controparte_1 patrimoniale della comunione dei beni, esponeva che: tra i coniugi erano sorti problemi ed incomprensioni che hanno minato l'unità materiale e spirituale della famiglia e che hanno reso intollerabile pagina 1 di 5 la prosecuzione della convivenza;
detta situazione è stata determinata dai comportamenti del resistente, contrari ai doveri matrimoniali e nocivi alla salute psicofisica della ricorrente.
Concludeva, pertanto, chiedendo la pronuncia di separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, l'assegnazione della casa coniugale, la corresponsione da parte del marito della complessiva somma di curo 600,00 mensili per il mantenimento di essa ricorrente.
Con comparsa depositata in data 19.10.2023 si costituiva il resistente sollevando varie eccezioni in rito tra le quali, preliminarmente, l'improcedibilità del ricorso per essere intervenuta la pronuncia di divorzio "per discordia definitiva" tra i coniugi, pronunciata dal Tribunale della Famiglia Marocchino della cittadina di
DI KA, in data 16.5.2023 e pubblicata il successivo 18 maggio 2023.
Nel merito, il resistente contestava quanto dedotto dalla ricorrente, concludendo come in atti.
Alla udienza del 2.11.2023, comparivano entrambi i coniugi e, a fronte della eccezione di controparte, entrambi gli avvocati chiedevano un rinvio per verificare lo stato del procedimento di divorzio in
CO.
All'esito della udienza del 13.12.2023, presente la sola ricorrente, il giudice emanava i seguenti provvedimenti provvisori ex art. 473bis.22 c.p.c.:
- autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
- determina in €. 450,00 (quattrocentocinquanta//00) il contributo mensile dovuto Controparte_1 per il mantenimento della moglie da corrispondere alla stessa presso il di lei domicilio, entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
Alla udienza del 27.11.2024 l'avv. di parte ricorrente chiedeva fissarsi udienza per la rimessione della causa al Collegio essendo intervenuta la sentenza di divorzio marocchina.
Alla detta richiesta si associava anche l'avvocato di parte resistente.
Alla udienza del 13.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Va preliminarmente affrontata la questione relativa alle procedibilità delle domande proposte nel presente giudizio dalla ricorrente.
Orbene, dagli atti di causa risulta che: in data precedente l'introduzione del presente giudizio il resistente ha chiesto all'autorità giudiziaria marocchina il divorzio;
il giudizio divorzile innanzi all'autorità giudiziaria straniera si è svolto nel contraddittorio delle parti;
con sentenza del 16.5.2023 il Tribunale di Prima
Istanza di DI KA ha pronunciato il divorzio, riconoscendo a favore della ricorrente il diritto ad ottenere la somma di 80.000,00 dh come prestazione compensativa e di 3000,00 dh per spese di alloggio pagina 2 di 5 durante il periodo di vedovanza;
che la Corte d'Appello di Kenitra ha confermato la sentenza del giudice di primo grado.
Occorre rilevare che la copia della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di prima istanza è stata depositata dal resistente nel presente giudizio, unitamente alla certificazione “Apostille” (con traduzione certificata) del passaggio in giudicato della sentenza Marocchina di Kenitra giudizio in grado di appello della sentenza di divorzio del Giudice di primo grado – Tribunale di DI KA- del 16 maggio 2023.
Ciò posto, occorre pertanto valutare se tale sentenza possa trovare automatico riconoscimento nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 64 della L. n. 218 del 1995.
Ritiene il Collegio che la sentenza in questione soddisfi i requisiti di cui all'art. 64 L. n. 218 del 1995, in quanto:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano. Invero, la competenza internazionale del giudice straniero deve essere accertata in base agli stessi principi in base ai quali il giudice italiano esercita in casi analoghi la giurisdizione nei confronti dello straniero (vd. Cass. n. 4304 del 24 febbraio 2014; Cass. n. 10378 del 28 maggio 2004).
L'indagine da svolgersi deve, conseguentemente, prendere le mosse dalle norme previste dalla L. n. 218 del 1995 in materia di giurisdizione.
A tal riguardo, viene in rilievo l'art. 32 della citata legge, la quale fa riferimento, ai fini della individuazione del giudice competente giurisdizionalmente, tra gli altri, al criterio della cittadinanza di uno dei coniugi.
Ora, facendo applicazione, in maniera specularmente inversa, del criterio di giurisdizione previsto dall'art. 32 della L. n. 218 del 1995, nel caso di specie può dirsi sussistente la giurisdizione del giudice marocchino, posto che le parti hanno la cittadinanza marocchina;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza della resistente in conformità alla legge del luogo, né risultano essere stati violati i diritti di difesa del medesimo:
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo: invero, nessuna eccezione risulta sollevata sul punto;
d) la sentenza è passata in giudicato, come dimostrato dalla copia legalizzata prodotta dalla difesa del resistente;
e) essa non è contraria ad alcuna altra sentenza irrevocabile pronunziata in questo Stato;
f) non pende in Italia altro processo tra le stesse parti avente il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
il giudizio divorzile risulta instaurato in
CO anteriormente al giudizio di separazione radicato innanzi al Giudice Italiano, sicchè può affermarsi la ricorrenza anche di questo requisito;
g) le disposizioni della sentenza in questione non sono contrarie all'ordine pubblico. pagina 3 di 5 Poiché risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dall'art. 64 della L. 31 maggio 1995, n. 218 con riferimento al capo principale della decisione pronunciata dall'autorità giudiziaria del CO , riguardante lo scioglimento del matrimonio, tale statuizione deve essere riconosciuta in questa sede, con la conseguenza che la domanda di separazione proposta dall'attrice è preclusa dall'intervenuto divorzio e va senz'altro dichiarata la cessazione della materia dei contendere sul punto.
Il resistente ha domandato, altresì, la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il legislatore attribuisce tale responsabilità alla parte soccombente per i danni provocati dall'abuso dell'agire o resistere in giudizio.
Infatti, la condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone la soccombenza dell'avversario, la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte.
Al proposito, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subìto a causa della condotta temeraria della parte soccombente.
Pertanto, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno. Il soggetto che si ritiene leso è tenuto a provare il danno derivante dall'illecito compiuto dal danneggiante, per cui la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa
(v. Cass. n. 18169 del 09.09.2004; Cass. n. 3941 del 18.03.2002).
Mentre, in riferimento al terzo comma dell'art. 96 c.p.c. ai fini dell'accoglimento della domanda si presuppone la sussistenza del duplice presupposto dato da un elemento oggettivo relativo alla soccombenza totale e concreta della parte o della sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti, ed un elemento soggettivo rappresentato dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio.
Al proposito, la Suprema Corte precisa che "l'ipotesi di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite. Pertanto, deve escludersi la possibilità di condanna nei confronti della parte che risulti totalmente o parzialmente vittoriosa ovvero, nel caso di soccombenza totale, quando vi sia stata compensazione totale o parziale delle spese di lite" (v. Cass. n. 32090 del 09.12.2019).
La parte istante per poter ottenere il risarcimento del danno, deve provare l'illiceità del comportamento tenuto dal soccombente, nonché il danno subìto. pagina 4 di 5 Pertanto, non è sufficiente che la parte soccombente abbia proposto domande ritenute infondate dal giudicante, ma è necessario che la controparte deduca e provi la consapevolezza dell'infondatezza delle domande proposte o il loro mancato utilizzo del minimo di diligenza ordinaria.
Nel caso che ci occupa, il resistente non fornisce prova né della consapevolezza della ricorrente della infondatezza delle loro domande, né della mancanza dell'ordinaria diligenza tenuto conto che il giudizio di divorzio è stato introdotto dal resistente in CO e che era pendente il giudizio di appello che si è concluso solo durante la pendenza del presente giudizio.
In ordine a quanto suesposto, la domanda proposta dalla resistente non può trovare accoglimento.
In ragione della natura della domanda, riguardante lo status coniugale, e dell'obiettiva peculiarità delle questioni esaminate e del fatto che il passato in giudicato della domanda di divorzio in CO si è verificato in pendenza del presente giudizio, le stesse devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rieti, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il giudice del./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI composto dai seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ai sensi dell'art. 473bis.12 c.p.c. promosso con ricorso depositato il 16.7.2023 da nata a [...] l'[...], (C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa come da procura in calce al ricorso, dall'Avv. Stefania Zarba Meli con studio in
Roma alla Via Rocca Sinibalda 10 ricorrente
Nei confronti di nato il [...] a [...], cittadino Marocchino, (c.f.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Rieti Viale Matteucci, 10/c presso e nello studio C.F._2 dello Avv. Giuliano Vivio che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale congiunta materialmente all'atto
-NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da note scritte di udienza depositate in data 5/12.3.2025
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 16.7.2023, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in DI KA in data 6 settembre 2010 con rito musulmano, scegliendo il regime Controparte_1 patrimoniale della comunione dei beni, esponeva che: tra i coniugi erano sorti problemi ed incomprensioni che hanno minato l'unità materiale e spirituale della famiglia e che hanno reso intollerabile pagina 1 di 5 la prosecuzione della convivenza;
detta situazione è stata determinata dai comportamenti del resistente, contrari ai doveri matrimoniali e nocivi alla salute psicofisica della ricorrente.
Concludeva, pertanto, chiedendo la pronuncia di separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, l'assegnazione della casa coniugale, la corresponsione da parte del marito della complessiva somma di curo 600,00 mensili per il mantenimento di essa ricorrente.
Con comparsa depositata in data 19.10.2023 si costituiva il resistente sollevando varie eccezioni in rito tra le quali, preliminarmente, l'improcedibilità del ricorso per essere intervenuta la pronuncia di divorzio "per discordia definitiva" tra i coniugi, pronunciata dal Tribunale della Famiglia Marocchino della cittadina di
DI KA, in data 16.5.2023 e pubblicata il successivo 18 maggio 2023.
Nel merito, il resistente contestava quanto dedotto dalla ricorrente, concludendo come in atti.
Alla udienza del 2.11.2023, comparivano entrambi i coniugi e, a fronte della eccezione di controparte, entrambi gli avvocati chiedevano un rinvio per verificare lo stato del procedimento di divorzio in
CO.
All'esito della udienza del 13.12.2023, presente la sola ricorrente, il giudice emanava i seguenti provvedimenti provvisori ex art. 473bis.22 c.p.c.:
- autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
- determina in €. 450,00 (quattrocentocinquanta//00) il contributo mensile dovuto Controparte_1 per il mantenimento della moglie da corrispondere alla stessa presso il di lei domicilio, entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
Alla udienza del 27.11.2024 l'avv. di parte ricorrente chiedeva fissarsi udienza per la rimessione della causa al Collegio essendo intervenuta la sentenza di divorzio marocchina.
Alla detta richiesta si associava anche l'avvocato di parte resistente.
Alla udienza del 13.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Va preliminarmente affrontata la questione relativa alle procedibilità delle domande proposte nel presente giudizio dalla ricorrente.
Orbene, dagli atti di causa risulta che: in data precedente l'introduzione del presente giudizio il resistente ha chiesto all'autorità giudiziaria marocchina il divorzio;
il giudizio divorzile innanzi all'autorità giudiziaria straniera si è svolto nel contraddittorio delle parti;
con sentenza del 16.5.2023 il Tribunale di Prima
Istanza di DI KA ha pronunciato il divorzio, riconoscendo a favore della ricorrente il diritto ad ottenere la somma di 80.000,00 dh come prestazione compensativa e di 3000,00 dh per spese di alloggio pagina 2 di 5 durante il periodo di vedovanza;
che la Corte d'Appello di Kenitra ha confermato la sentenza del giudice di primo grado.
Occorre rilevare che la copia della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di prima istanza è stata depositata dal resistente nel presente giudizio, unitamente alla certificazione “Apostille” (con traduzione certificata) del passaggio in giudicato della sentenza Marocchina di Kenitra giudizio in grado di appello della sentenza di divorzio del Giudice di primo grado – Tribunale di DI KA- del 16 maggio 2023.
Ciò posto, occorre pertanto valutare se tale sentenza possa trovare automatico riconoscimento nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 64 della L. n. 218 del 1995.
Ritiene il Collegio che la sentenza in questione soddisfi i requisiti di cui all'art. 64 L. n. 218 del 1995, in quanto:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano. Invero, la competenza internazionale del giudice straniero deve essere accertata in base agli stessi principi in base ai quali il giudice italiano esercita in casi analoghi la giurisdizione nei confronti dello straniero (vd. Cass. n. 4304 del 24 febbraio 2014; Cass. n. 10378 del 28 maggio 2004).
L'indagine da svolgersi deve, conseguentemente, prendere le mosse dalle norme previste dalla L. n. 218 del 1995 in materia di giurisdizione.
A tal riguardo, viene in rilievo l'art. 32 della citata legge, la quale fa riferimento, ai fini della individuazione del giudice competente giurisdizionalmente, tra gli altri, al criterio della cittadinanza di uno dei coniugi.
Ora, facendo applicazione, in maniera specularmente inversa, del criterio di giurisdizione previsto dall'art. 32 della L. n. 218 del 1995, nel caso di specie può dirsi sussistente la giurisdizione del giudice marocchino, posto che le parti hanno la cittadinanza marocchina;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza della resistente in conformità alla legge del luogo, né risultano essere stati violati i diritti di difesa del medesimo:
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo: invero, nessuna eccezione risulta sollevata sul punto;
d) la sentenza è passata in giudicato, come dimostrato dalla copia legalizzata prodotta dalla difesa del resistente;
e) essa non è contraria ad alcuna altra sentenza irrevocabile pronunziata in questo Stato;
f) non pende in Italia altro processo tra le stesse parti avente il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
il giudizio divorzile risulta instaurato in
CO anteriormente al giudizio di separazione radicato innanzi al Giudice Italiano, sicchè può affermarsi la ricorrenza anche di questo requisito;
g) le disposizioni della sentenza in questione non sono contrarie all'ordine pubblico. pagina 3 di 5 Poiché risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dall'art. 64 della L. 31 maggio 1995, n. 218 con riferimento al capo principale della decisione pronunciata dall'autorità giudiziaria del CO , riguardante lo scioglimento del matrimonio, tale statuizione deve essere riconosciuta in questa sede, con la conseguenza che la domanda di separazione proposta dall'attrice è preclusa dall'intervenuto divorzio e va senz'altro dichiarata la cessazione della materia dei contendere sul punto.
Il resistente ha domandato, altresì, la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il legislatore attribuisce tale responsabilità alla parte soccombente per i danni provocati dall'abuso dell'agire o resistere in giudizio.
Infatti, la condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone la soccombenza dell'avversario, la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte.
Al proposito, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subìto a causa della condotta temeraria della parte soccombente.
Pertanto, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno. Il soggetto che si ritiene leso è tenuto a provare il danno derivante dall'illecito compiuto dal danneggiante, per cui la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa
(v. Cass. n. 18169 del 09.09.2004; Cass. n. 3941 del 18.03.2002).
Mentre, in riferimento al terzo comma dell'art. 96 c.p.c. ai fini dell'accoglimento della domanda si presuppone la sussistenza del duplice presupposto dato da un elemento oggettivo relativo alla soccombenza totale e concreta della parte o della sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti, ed un elemento soggettivo rappresentato dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio.
Al proposito, la Suprema Corte precisa che "l'ipotesi di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite. Pertanto, deve escludersi la possibilità di condanna nei confronti della parte che risulti totalmente o parzialmente vittoriosa ovvero, nel caso di soccombenza totale, quando vi sia stata compensazione totale o parziale delle spese di lite" (v. Cass. n. 32090 del 09.12.2019).
La parte istante per poter ottenere il risarcimento del danno, deve provare l'illiceità del comportamento tenuto dal soccombente, nonché il danno subìto. pagina 4 di 5 Pertanto, non è sufficiente che la parte soccombente abbia proposto domande ritenute infondate dal giudicante, ma è necessario che la controparte deduca e provi la consapevolezza dell'infondatezza delle domande proposte o il loro mancato utilizzo del minimo di diligenza ordinaria.
Nel caso che ci occupa, il resistente non fornisce prova né della consapevolezza della ricorrente della infondatezza delle loro domande, né della mancanza dell'ordinaria diligenza tenuto conto che il giudizio di divorzio è stato introdotto dal resistente in CO e che era pendente il giudizio di appello che si è concluso solo durante la pendenza del presente giudizio.
In ordine a quanto suesposto, la domanda proposta dalla resistente non può trovare accoglimento.
In ragione della natura della domanda, riguardante lo status coniugale, e dell'obiettiva peculiarità delle questioni esaminate e del fatto che il passato in giudicato della domanda di divorzio in CO si è verificato in pendenza del presente giudizio, le stesse devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rieti, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il giudice del./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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