TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO,
III SEZIONE CIVILE,
Il Tribunale di Salerno, Sezione Terza Civile, in persona del Giudice Unico, dr.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 7478 /2022 R.G., avente ad oggetto: revocatoria ordinaria
TRA
1) con sede legale in Roma alla Via Lungotevere Flaminio Parte_1
n. 18 (P. Iva: , e per essa la mandataria e procuratrice, P.IVA_1 Pt_2
, con sede in Verona al Viale dell'Agricoltura (P. Iva: ,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa, in forma disgiunta, dall'Avv. Vincenzo Romano (C.F.:
) e dall'Avv. Alessandro Romano (C.F.: C.F._1
). giusta procura in calce all'atto di citazione, con domicilio C.F._2
eletto in S.Maria C.V. alla via F. Pezzella n.24;
ATTRICE
E
2) , nata il [...] a [...] e residente in [...]CP_1
(SA) al Corso Vittorio Emanuele n. 293 (C.F.: , C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero Delli Bovi (C.F.:
), presso lo studio del quale elettivamente domicilia in C.F._4
RV VE (SA) alla Via Fratelli Rosselli n. 155, giusta procura alle in atti.
3 , nato il [...] ad [...] e residente in [...]Parte_3
VE al Corso Vittorio Emanuele, 293, C.F. , C.F._5 rappresentato e difeso dall' avv. dall'Avv. Martino D'Onofrio
Tribunale di Salerno
Foglio n. 2 di 9
(C.F.: ), presso lo studio del quale elettivamente si C.F._6
domicilia in RV VE (SA) alla Via T.Lenza, 57/P, giusta procura alle liti in atti
CONVENUTI
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.12.24
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società citava in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Salerno, e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare che il comportamento posto in essere dalla SI.ra CP_1 con l'atto di donazione sopra indicato, è stato consapevolmente pregiudizievole delle ragioni del creditore;
- dichiarare pertanto l'inefficacia ex artt. 2901 e ss. c.c. dell'atto di donazione a rogito Notar del 07.09.2017 (rep. n. 1009/862), trascritto Persona_1 all'AdE (Ufficio provinciale – territorio – Servizio di pubblicità immobiliare) di Salerno in data 18.09.2017 ai nn. 35005/27120, con il quale la SI.ra ha donato la CP_1
nuda proprietà, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio, al figlio SI. Parte_3
, nato il [...] ad [...] – C.F.: - dei seguenti
[...] C.F._5
cespiti siti in RV VE (SA), C.so Vittorio Emanuele:
I) negozio censito in NCEU di detto Comune al foglio 18, p.lla 820, sub. 9 (già subb. 5 e
6), cat. C/1, piano terra, consistenza 90 mq (1/1 nuda proprietà);II) locale deposito censito in NCEU di detto Comune al foglio 18, p.lla 820, sub. 11 (già subb. 5, 6 e 2), cat.
C/2, piano terra, consistenza 355 mq (1/1 nuda proprietà);Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali, rivalsa IVA e CPA nella misura di legge.”.
La stessa parte esponeva di essersi resa cessionaria, a seguito di contratto di cessione di crediti in blocco del 06.12.2005, di una pluralità di posizioni creditorie facenti capo alla
“Banca Intesa Banca Commerciale italiana spa”, tra cui figurava anche il credito nei confronti della convenuta . CP_1
Secondo la ricostruzione attorea, la pretesa creditoria vantata nei confronti della SI.ra traeva origine dal mancato pagamento delle somme precisate in atti in forza dei CP_1
Tribunale di Salerno
Foglio n. 3 di 9
titoli esecutivi rappresentati da due effetti cambiari emessi dalla convenuta a garanzia di due finanziamenti a rimborso rateale nonché dall'ordinanza (ex art. 624 e 669 terdecies cpc) emessa dal Tribunale di Salerno il 07.02.2012 e dalla sentenza n.4027/2014 del
Tribunale di Salerno con cui la SI.ra veniva condannata in favore di essa attrice CP_1
alla refusione delle spese processuali,
La detta parte precisava di aver incardinato una procedura esecutiva immobiliare all'esito della quale le veniva assegnata la somma di euro 14.865,14 a fronte di euro 47.923,54, con conseguente incapienza parziale per euro 33.058,40 per sorta capitale oltre interessi legali a decorrere dal 27.01.2017.
La stessa parte esponeva di essere venuta a conoscenza dell'atto dispositivo con cui la convenuta ha donato, in data 07.09.2017, la nuda proprietà di due unità CP_1
immobiliari site in RV VE in favore del figlio ed Parte_3 evidenziando, la natura pregiudizievole dell'atto sopraindicato, unitamente agli altri presupposti di cui all'actio pauliana, ne chiedeva la declaratoria di inefficacia relativa ai sensi dell'art.2901 c.c.
La SI.ra , nel costituirsi, chiedeva il rigetto della domanda, in quanto CP_1 infondata. Preliminarmente eccepiva la prescrizione dell'azione spiegata, in quanto a suo giudizio la notificazione dell'atto di citazione sarebbe intervenuta successivamente al quinquennio dalla stipula dell'atto revocando. La detta parte inoltre eccepiva la carenza dei presupposti dell'azione ex ari.2901 c.c., non avendo la società attrice debitamente provato la sussistenza tanto della scientia damni, in capo ad essa debitrice, tanto dell'eventus damni.
Tali requisiti sarebbero carenti, a dire della SI.ra , in quanto alla data dell'atto CP_1
dispositivo (settembre 2017), essa convenuta conservava ancora la titolarità di ulteriori beni immobili quali: l'appartamento per civile abitazione sito in RV VE
(Foglio 18, p.lla 822, sub.7); locale deposito sito in RV VE (Foglio 18,
p.lla 822, sub 32).
Parte convenuta, , nel costituirsi chiedeva il rigetto dell'azione Parte_3 spiegata in quanto prescritta, rilevando che l'atto di citazione gli sarebbe stato notificato
Tribunale di Salerno
Foglio n. 4 di 9
solo in data 02.02.2023, ben oltre il termine di cinque anni prescritto dalla suddetta normativa Lo stesso convenuto rappresentava, inoltre, la carenza dei presupposti di cui all'art.2901 c.c., evincibile dalla circostanza per cui, alla data di stipula dell'atto impugnato, la disponente conservava la titolarità di ulteriori immobili oltre quello oggetto dell'atto impugnato.
In sede di prima udienza, veniva concesso un rinvio per consentire la rinotifica in favore di , inizialmente non andato a buon fine. Successivamente, assegnati Parte_3
i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., rigettata l'istanza di Ctu formulata da parte convenuta, la causa veniva, in un primo momento, trattenuta in decisione ex art.281 sexies ed in seguito trattenuta in decisione senza termini.
La domanda volta alla declaratoria dell'inefficacia dell'atto impugnato può essere accolta.
Preliminarmente deve rigettarsi rigettarsi l'eccezione di prescrizione dell'actio pauliana spiegata da entrambi i convenuti.
La lettura dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5889 del 24 marzo 2016). Nel caso di specie, quindi il dies a quo ai fini della verifica del decorso del quinquennio è da individuarsi nel giorno 18.09.2017, data in cui l'atto di donazione è stato trascritto nei registri immobiliari.
In secondo luogo, deve considerarsi che, come chiarito dalla Suprema Corte di
Cassazione (Cass., S.U., n. 24822/2015), in materia di azione revocatoria, potendo il diritto ad essa correlato farsi valere solo con un atto processuale, la prescrizione di cui all'art. 2943, comma 1, c.c. si considera interrotta nel momento in cui l'atto di citazione è affidato all'ufficiale giudiziario per la notificazione, e non quando lo stesso atto viene consegnato al suo destinatario. Con la suddetta decisione, le Sezioni Unite sono
Tribunale di Salerno
Foglio n. 5 di 9
intervenute a chiarire la portata del principio della scissione, tra notificante e destinatario, degli effetti della notificazione, principio introdotto nell'ordinamento dalla sentenza n.
477/2002 della Corte Costituzionale, con particolare riferimento agli effetti sostanziali, rilevanti ai fini della prescrizione in materia di azione revocatoria (ipotesi in cui il diritto del creditore può farsi valere, entro il termine di prescrizione, esclusivamente con la notificazione della citazione).
Ciò posto, la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, relativamente agli effetti in favore del notificante, risulta essersi perfezionata con la consegna all'ufficiale giudiziario, avvenuta il 5.09.2022, dunque entro il quinquennio non solo dalla data di trascrizione del rogito (18.09.2017) ma anche dalla data di stipula dello stesso ( 7 settembre 2017).
Quanto al merito deve premettersi che l'accoglibilità della azione revocatoria ordinaria promossa postula, come noto, la sussistenza di tutti i suoi presupposti.
In primo luogo, quanto alla legittimazione attiva, per la corretta proposizione dell'azione revocatoria ordinaria è necessario che l'attore sia creditore del soggetto che ha posto in essere l'atto revocando (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. II, 5081/94; Cass. Civ. Sez. II,
1220/86).
Ai sensi degli artt. 2901 – 2904 c.c. , poi, grava sul creditore legittimato attivo che intenda, appunto, intraprendere l'azione revocatoria ordinaria, l'onere di provare la sussistenza di una serie di presupposti:
1) la esistenza di un diritto di credito verso il debitore, anche meramente eventuale;
2) un atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) il pregiudizio arrecato dal predetto atto alle ragioni del creditore e in particolare alla garanzia patrimoniale che assiste il credito ( eventus damni), anche laddove il pregiudizio sia meramente potenziale e tale da rendere comunque più difficoltosa la soddisfazione delle ragioni creditorie;
4) il presupposto soggettivo in capo al debitore ovvero la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa
Tribunale di Salerno
Foglio n. 6 di 9
preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (consilium fraudis)
e il presupposto soggettivo richiesto in capo al terzo ove si tratti di atti a titolo oneroso
5) la consapevolezza del pregiudizio o la partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso (c.d. scientia damni o scientia fraudis a seconda che l'atto dispositivo sia posteriore o anteriore al sorgere del credito).
Parte attrice ha dato prova del credito vantato nei confronti della SI.ra , in CP_1
quanto il detto credito risulta cristallizzato nei titoli esecutivi, rappresentati dai titoli cambiari emessi il 14.06.2000, dall'ordinanza (ex art. 624 e 669 terdecies cpc) emessa dal Tribunale di Salerno il 07.02.2012 e dalla sentenza n.4027/2014 del Tribunale di
Salerno emessa il 25.97.2014.
Del pari, deve considerarsi provato l'atto di donazione a rogito Notar Persona_1
del 07.09.2017 (rep. n. 1009/862), trascritto all'AdE (Ufficio provinciale – territorio –
Servizio di pubblicità immobiliare) di Salerno in data 18.09.2017 ai nn. 35005/27120, con il quale la SI.ra ha donato la nuda proprietà, riservandosi il diritto di CP_1
usufrutto vitalizio, al figlio SI. - dei seguenti cespiti siti in Parte_3
RV VE (SA), C.so Vittorio Emanuele:
I) negozio censito in NCEU di detto Comune al foglio 18, p.lla 820, sub. 9 (già subb. 5 e
6), cat. C/1, piano terra, consistenza 90 mq (1/1 nuda proprietà);
II) locale deposito censito in NCEU di detto Comune al foglio 18, p.lla 820, sub. 11 (già subb. 5, 6 e 2), cat. C/2, piano terra, consistenza 355 mq (1/1 nuda proprietà);
E' noto che non ogni atto con cui il debitore dispone dei propri beni può essere soggetto a revocatoria;
deve trattarsi, infatti, di atti a contenuto patrimoniale tali da alterare o modificare in senso lesivo la garanzia patrimoniale del debitore, rendendola, come si accennava supra, anche solo meno agevole per il creditore. Nel caso di specie, l'atto dispositivo realizza una modifica, della garanzia patrimoniale del debitore che rende quasi impossibile il soddisfacimento del creditore, circostanza che trova conferma nell'esito, solo parzialmente fruttuoso per l'attrice della procedura esecutiva immobiliare rge 5.2003. La suindicata procedura, incardinata dall'odierna attrice e che vedeva l'intervento di un creditore ipotecario, si concludeva infatti con l'assegnazione in suo
Tribunale di Salerno
Foglio n. 7 di 9
favore della società attrice della sola somma di euro 14.865,14 a fronte di euro 47.923,54, con conseguente incapienza parziale per euro 33.058,40.
Peraltro, gravava sulla debitrice l'onere di dimostrare l'insussistenza del rischio del danno essendo ella solo in grado di conoscere e di dimostrare agevolmente la consistenza del proprio patrimonio (Cass. Civ. Sez. III n. 2652/13).
Occorre a questo punto stabilire se l'atto di disposizione patrimoniale sia da considerare posteriore o meno rispetto al sorgere dei crediti vantati dall'attrice.
La prospettazione dell'anteriorità, ovvero della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, muta radicalmente il “thema decidendum” e il “thema probandum” della proposta azione revocatoria, nell'un caso essendo sufficiente allegare e provare il dolo generico, e cioè, la mera consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del possibile danno che possa derivare dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, occorrendo dimostrare la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore : in sostanza la loro “calliditas”, l'”animus nocendi”, in luogo della semplice “scientia damni”.
Orbene, tale valutazione, nel caso qui in esame, risulta agevole, in ragione del fatto che i crediti sono cristallizzato in titoli esecutivi recanti data anteriore all'atto dispositivo.
Stabilito nei termini che precedono che l'atto dispositivo avvenne successivamente al sorgere del credito, ne consegue che, al fine di potere fondatamente esperire l'actio pauliana, il creditore ha l'onere di provare la conoscenza del pregiudizio recatogli (ma non dell'animus nocendi) tanto in capo al debitore (scientia damni) quanto in capo al terzo acquirente (participatio fraudis).
In ordine al primo requisito, esso è individuato dalla giurisprudenza nella “conoscenza del pregiudizio” alle ragioni del creditore;
basta cioè che il debitore sia consapevole che l'atto di disposizione riduce la garanzia patrimoniale sotto l'aspetto quantitativo o qualitativo in danno dei creditori complessivamente considerati. La giurisprudenza si limita a richiedere nel debitore la coscienza della dannosità per i creditori degli effetti dell'atto compiuto, senza pretendere lo specifico intento di nuocere (l'animus nocendi).
Tribunale di Salerno
Foglio n. 8 di 9
Non può accogliersi l'eccezione di parte convenuta, circa l'insussistenza del requisito soggettivo in capo alla SI.ra , in ragione della circostanza che al momento dell'atto CP_1
dispositivo la stessa, titolare di due ulteriori immobili, non avesse avuto contezza di nuocere le ragioni creditorie dell'attrice. Come si evince dalla documentazione versata in atti, gli ulteriori cespiti immobiliari cui fa riferimento parte attrice (ovvero l'appartamento per civile abitazione sito in RV VE Foglio 18, p.lla 822, sub.7e locale deposito sito in RV VE Foglio 18, p.lla 822, sub 32) erano già, all'epoca dell'atto dispositivo del 7 settembre 2017, oggetto della procedura esecutiva immobiliare rge 5/2003, incardinata dall'odierna parte attrice. In ragione di tale circostanza, non può ragionevolmente dubitarsi, che la parte debitrice avesse piena contezza della natura lesiva dell'atto dispositivo, oggetto della presente azione revocatoria
Non va, invece, indagata la posizione soggettiva del terzo, che ha partecipato alla costituzione del fondo, trattandosi di atto a titolo gratuito.
Per quanto sin qui detto la domanda proposta va accolta e deve essere revocato l'atto di donazione impugnato. richiesta” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 22/08/2007, n. 17867).
All'accoglimento della domanda segue la condanna dei convenuti – in solido tra loro - alle spese di lite, determinate tenendo conto del valore della causa, l'importanza e il numero delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata e dei vantaggi conseguiti alla luce del principio di adeguatezza e proporzionalità (cass. Civ. Sez. II, 5 gennaio 2011, n.
226).
P.Q.M.
Il Tribunale, II sezione Civile, Giudice Monocratico, in persona della dr.ssa Giuseppina
Valiante, definitivamente pronunciandosi così provvede:
1) In accoglimento della domanda, revoca l'atto di cui al rogito per Notar
[...]
del 07.09.2017 (rep. n. 1009/862), trascritto all'AdE (Ufficio provinciale – Per_1
territorio – Servizio di pubblicità immobiliare) di Salerno in data 18.09.2017 ai nn.
35005/27120, con il quale la SI.ra ha donato la nuda proprietà, riservandosi CP_1
Tribunale di Salerno
Foglio n. 9 di 9
il diritto di usufrutto vitalizio, al figlio SI. - dei seguenti cespiti Parte_3
siti in RV VE (SA), C.so Vittorio Emanuele:
I) negozio censito in NCEU di detto Comune al foglio 18, p.lla 820, sub. 9 (già subb. 5 e
6), cat. C/1, piano terra, consistenza 90 mq (1/1 nuda proprietà);
II) locale deposito censito in NCEU di detto Comune al foglio 18, p.lla 820, sub. 11 (già subb. 5, 6 e 2), cat. C/2, piano terra, consistenza 355 mq (1/1 nuda proprietà);del , rep. e per l'effetto, lo dichiara inefficace nei confronti dell'attrice,
2) Ordina inoltre al Conservatore dei RR.II. competente per territorio di annotare questa pronuncia a margine della trascrizione del suddetto atto dispositivo, con esonero da ogni sua responsabilità;
3) Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare in favore dell'attrice, le spese del giudizio, che si liquidano in € 7616,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e contr. cassa prev. avv. come per legge.
Decisa in Salerno il 22.05.2025
Il Giudice Unico
Dr.ssa Giuseppina Valiante