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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/12/2024, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4905/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 31/10/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MONICA Parte_1 C.F._1
BONATI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Regia n.
53, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
MASSIMO NERI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via
Regia n. 53, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori secondo la disciplina Persona_1 dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative all'istruzione, educazione e salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto esclusivamente dell'interesse del figlio. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza dei minori con sè;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal sabato mattina alla
1 domenica sera, oltre al giorno infrasettimanale del martedì, dalle ore 16,30 fino a dopo cena, nella settimana in cui il week end sarà di pertinenza del padre ed ai giorni infrasettimanali del martedì e del giovedì, dalle ore 16,30 fino a dopo cena, nella settimana in cui il week end sarà di pertinenza della madre;
3. Le festività Natalizie, Pasquali ed, in genere, tutte le festività ed i ponti infra-annuali verranno ripartiti tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza;
4. Per i periodi di ferie estive ed invernali i genitori si accorderanno di volta in volta a seconda delle proprie esigenze familiari e lavorative;
5. A titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio minore, il Sig. verserà Parte_1 alla Sig.ra l'importo mensile di €. 250,00, con rivalutazione annuale secondo Parte_2 gli indici Istat, oltre al 50% della spesa sostenuta per la mensa scolastica;
6. A titolo di integrazione del mantenimento, le parti espressamente concordano che l'Assegno Unico
Familiare, così come ogni altra indennità e/o sussidio disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico o Privato intestato al minore o comunque relativo alla prole, siano percepiti integralmente dalla madre, in qualità di genitore collocatario del figlio;
7. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, necessarie ed opportunamente documentate, graveranno su entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per “spese straordinarie” si intendono le spese mediche, scolastiche, sportive, ricreative ed in genere tutte quelle previste dal Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Lucca, come approvato in data 07/10/2020, al quale si rimanda anche per le modalità di accordo e rimborso;
8. I ricorrenti si danno reciproco e preventivo assenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti, nonché di ogni altro documento valido per l'espatrio, nonché di analoghi documenti intestati al figlio minore, impegnandosi, nel caso in cui sia necessario, a confermare il proprio consenso nelle forme di legge alle competenti Autorità».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1 nato fuori dal matrimonio l'1/8/2016- hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
2
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 16/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 31/10/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MONICA Parte_1 C.F._1
BONATI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Regia n.
53, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
MASSIMO NERI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via
Regia n. 53, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori secondo la disciplina Persona_1 dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative all'istruzione, educazione e salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto esclusivamente dell'interesse del figlio. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza dei minori con sè;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal sabato mattina alla
1 domenica sera, oltre al giorno infrasettimanale del martedì, dalle ore 16,30 fino a dopo cena, nella settimana in cui il week end sarà di pertinenza del padre ed ai giorni infrasettimanali del martedì e del giovedì, dalle ore 16,30 fino a dopo cena, nella settimana in cui il week end sarà di pertinenza della madre;
3. Le festività Natalizie, Pasquali ed, in genere, tutte le festività ed i ponti infra-annuali verranno ripartiti tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza;
4. Per i periodi di ferie estive ed invernali i genitori si accorderanno di volta in volta a seconda delle proprie esigenze familiari e lavorative;
5. A titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio minore, il Sig. verserà Parte_1 alla Sig.ra l'importo mensile di €. 250,00, con rivalutazione annuale secondo Parte_2 gli indici Istat, oltre al 50% della spesa sostenuta per la mensa scolastica;
6. A titolo di integrazione del mantenimento, le parti espressamente concordano che l'Assegno Unico
Familiare, così come ogni altra indennità e/o sussidio disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico o Privato intestato al minore o comunque relativo alla prole, siano percepiti integralmente dalla madre, in qualità di genitore collocatario del figlio;
7. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, necessarie ed opportunamente documentate, graveranno su entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per “spese straordinarie” si intendono le spese mediche, scolastiche, sportive, ricreative ed in genere tutte quelle previste dal Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Lucca, come approvato in data 07/10/2020, al quale si rimanda anche per le modalità di accordo e rimborso;
8. I ricorrenti si danno reciproco e preventivo assenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti, nonché di ogni altro documento valido per l'espatrio, nonché di analoghi documenti intestati al figlio minore, impegnandosi, nel caso in cui sia necessario, a confermare il proprio consenso nelle forme di legge alle competenti Autorità».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1 nato fuori dal matrimonio l'1/8/2016- hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 16/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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