Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/04/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 03/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7448/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. GALATI PIETRO ATTILIO e l'avv. PALMA MODONI ORONZO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BARUSI NILLA e l'avv. RAHO MARCELLO CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente - premesso che 1) Il ricorrente è titolare di indennità di accompagnamento cat. INVCIV CP_ n. 07122684 con decorrenza marzo 2019. 2) In data 15.03.2023 il ricorrente riceveva dall missiva con la quale l'Istituto comunicava un asserito debito di Euro 527,16 sulla suddetta pensione senza specificare la motivazione dello stesso(all.1). 3) Avverso tale provvedimento in data 11.04.2023 il CP_ ricorrente proponeva ricorso al Comitato Provinciale , mediante lo scrivente procuratore, ivi chiedendo l'annullamento dell'indebito. Il suddetto ricorso veniva respinto in data 30/06/2023 CP_ (all.2)” - ha chiesto: a) dichiarare illegittimo ed annullare il provvedimento del 15/03/2023 con cui l' richiede al ricorrente la ripetizione delle somme indebitamente pagate pari ad € CP_2
527,16; b) Per l'effetto, ordinare al convenuto la restituzione delle somme già trattenute.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ricorrente ha eccepito, in primo luogo, la genericità del provvedimento impugnato.
L'eccezione è infondata, in quanto dagli atti prodotti dall risulta che l , con missiva CP_1 CP_2 del 16.03.2023 notificata all'indirizzo pec risultante dall'atto (non contestato in corso di causa), aveva comunicato al ricorrente che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/04/2023 al 30/04/2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n.
07122684 per un importo complessivo di euro 527,16 per i seguenti motivi: - Revoca del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento da 04.2023. Visita del 01.03.2023”.
1
01.03.2023, che non ha confermato la sussistenza del requisito sanitario ai fini del mantenimento in essere della prestazione assistenziale in questione. La motivazione dell'indebito, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, è ben specificata sia nel verbale notificato con PEC del 02.03.2023
(vedi allegato), nel quale viene chiaramente indicato che la Commissione Medica riconosce il sig.
"INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni Parte_1 ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100%" pertanto SENZA diritto all'indennità di accompagnamento, sia nella notifica dell'indebito (vedi allegati) "Revoca del requisito sanitario dell' indennità di accompagnamento da 04.2023. Visita del 01.03.2023".
Nel provvedimento di ricalcolo del 15.03.2023 (vedi allegati), nel campo importi della prestazione antecedenti la ricostituzione, è presente la rata di Aprile 2023, mentre nel campo importi della prestazione successivi alla ricostituzione la rata di è ad importo zero. Pt_2
Viene pertanto espressamente indicata la REVOCA della prestazione economica a far tempo dalla rata di Aprile, con relativo indebito, dal momento che la rata di Aprile è andata in pagamento, in quanto fisiologicamente i tempi tecnici di lavorazione dei verbali non consentono un IMMEDIATO blocco della prestazione economica, ma, in genere, vengono estratte una o due rate di prestazione non dovuta prima del ricalcolo d'ufficio. In questo caso la rata non dovuta è solo una, quella di
Aprile in quanto la lavorazione del verbale è stata quasi immediata”.
Tali circostanze risultano dagli atti e non sono smentite da deduzioni o prove contrarie.
Alcuna buona fede appare ravvisabile nel caso di specie, posto che dagli atti prodotti dall CP_1 risulta che la revoca dell'indennità di accompagnamento è stata tempestivamente comunicata al ricorrente e che l'indebito riguarda solo la rata di aprile 2023 (pagata in automatico prima che potesse essere disposto il blocco della prestazione), per cui esso è pienamente ripetibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in difetto della dichiarazione di esenzione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c..
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 03/07/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 400,00.
Lecce, lì 04/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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