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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/06/2025, n. 2783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2783 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7967/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 7967/2024 promossa da:
nata in Uruguay il [...], in [...] e in Parte_1
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dei minori
[...]
nato in [...] l'[...] e Persona_1 [...]
nata in [...] il [...]; Parte_2
nata in [...] il [...]; Controparte_1
nata in [...] i 22.9.1994; Parte_3
nata in [...] il [...]; Parte_4
nata in [...] il [...]; Controparte_2 nato in [...] l'[...]; Controparte_3
nato in [...] il [...]; Controparte_4
nata in Uruguay il [...], in [...] e in qualità di Parte_5
genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della minore Persona_2
ata in Uruguay il 12.8.2006;
[...]
nato in [...] il [...]; Controparte_5
nato in [...] il [...]; Controparte_6
nato in [...] il [...]; Controparte_7
nato in [...] il [...]; Controparte_8
nato in [...] l'[...]; Controparte_9
nata in [...] il [...]; Pt_1 Parte_6
nato in [...] il [...]; Controparte_10
nato in [...] il [...]; Controparte_11
nata in [...] il [...]; Controparte_12 nato in [...] il [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_7
Lorenzo Baciucco del Foro di Perugia, come da procura in atti. ricorrenti e
– rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino Controparte_13 presso cui è domiciliato resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure AN
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: “accogliere la domanda proposta con il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_13
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, disponendo altresì l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità CP_13 consolari competenti”.
Per il : non costituito e non comparso. Controparte_13
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso:
- che gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti di nato a [...] Persona_3
OR (TO) L'11.6.1866 (cfr. doc. 2), cittadino italiano emigrato in Uruguay, mai naturalizzatosi uruguaiano (cfr. doc. 4);
- che in data 31.8.1899, contraeva matrimonio con (cfr. doc. 5) e Persona_3 Persona_4
dalla loro unione nascevano nata in [...] il [...] (cfr. doc. 6) e Persona_5
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 7); Parte_8
- che in data 27.6.1930, contraeva matrimonio con (cfr. Persona_5 Persona_6
doc. 8) e dalla loro unione nascevano , nato in [...] il [...] (cfr. doc. Persona_7
9) e , nato in [...] il [...] (cfr. doc. 10); Parte_9
- che in data 17.7.1969, contraeva matrimonio con Persona_7 Persona_8
(cfr. doc. 11) e dalla loro unione nasceva , nata in [...] il Persona_9
25.12.1980 (cfr. doc. 12) odierna ricorrente; - che , in data 10.1.2003, contraeva matrimonio con Persona_9 [...]
(cfr. doc. 13) e dalla loro unione nascevano CP_14 Persona_1 nato in [...] l'[...] (cfr. doc. 14) odierno ricorrente e , Parte_2
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 15) odierna ricorrente;
- che in data 9.3.1962, contraeva matrimonio (cfr. Parte_9 Persona_10
doc. 16) e dalla loro unione nascevano , nata in [...] il [...] (cfr. Controparte_1
doc. 17) odierna ricorrente e , nata in [...] il [...] (cfr. doc. Persona_11
18);
- che in data 29.11.1991, contraeva matrimonio con Controparte_1 Persona_12
(cfr. doc. 19) e dalla loro unione nascevano nata in
[...] Parte_3
Uruguay il 22.9.1994 (cfr. doc. 20) odierna ricorrente e nata in Parte_4
Uruguay il 5.12.1996 (cfr. doc. 21) odierna ricorrente;
- che , in data 20.10.1995, contraeva matrimonio con (cfr. Persona_11 Per_13
doc. 22) e dalla loro unione nasevano nato in [...] il [...] (cfr. doc. 23) odierno Parte_7
ricorrente, nato in [...] il [...] (cfr. doc. 24) odierno ricorrente e CP_11 [...]
, nato in [...] il [...] (cfr. doc. 25) odierna ricorrente; CP_12
- che in data 17.11.1928, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Persona_14 Per_15
26) e dalla loro unione nascevano nata in [...] il [...] (cfr. doc. 27), Persona_16
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 28) e nato in Parte_10 Persona_17
Uruguay il 25.2.1936 (cfr. doc. 29);
- che in data 5.7.1958, contraeva matrimonio con (cfr. Persona_16 Controparte_15
doc. 30) e dalla loro unione nascevano nata in [...] il [...] (cfr. doc. Controparte_2
31) odierna ricorrente, nato in [...] il [...] (cfr. doc. 32) odierno Controparte_4
ricorrente e nata in [...] il [...] (cfr. doc. 33) odierna ricorrente; Parte_5
- che in data 26.11.1993, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Controparte_2 Persona_18
34) e dalla loro unione nasceva nato in [...] l'[...] (cfr. doc. Controparte_3
35) odierno ricorrente;
- che in data 9.5.1996, contraeva matrimonio con Parte_5 Persona_19
(cfr. doc. 36) e dalla loro unione nascevano nato in [...] il Controparte_5
9.6.2004 (cfr. doc. 37) odierno ricorrente e nato in [...] il Persona_2 Persona_2
12.8.2006 (cfr. doc. 38) odierna ricorrente;
- che in data 11.2.1956, contraeva matrimonio con (cfr. Parte_10 Persona_20
doc. 39) e dalla loro unione nasceva , nato in [...] il [...] (cfr. doc. Controparte_6
40) odierno ricorrete; - che , in data 10.9.1997, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Controparte_6 Persona_21
41) e dalla loro unione nasceva nato in [...] il [...] (cfr. doc. 42) Persona_22
odirno ricorrente;
- che in data 17.1.1959, contraeva matrimonio con (cfr. Persona_17 Persona_23
doc. 43) e dall loro unione nasceva nato in [...] il [...] (cfr. doc. 44) Persona_24
odierno ricorrente;
- che , in data 9.3.1984, contraeva matrimonio con (cfr. Persona_25 Persona_26 doc. 45) e dalla loro unione nascevano nato in [...] l'[...] (cfr. Persona_27
doc. 46) odierno ricorrente, nato in [...] il [...] (cfr. Parte_11
doc. 47) odierno ricorrente e nata in [...] il [...] (cfr. Controparte_16
doc. 48) odierna ricorrente.
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_13
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza odierna il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre nessuno è comparso per il . CP_13
* * *
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente è residente all'estero, che l'avo è nato a
AL OR (TO) che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, la difesa ha chiesto il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure AN anche per linea materna, fatto che di per sé implica una valutazione interpretativa delle norme che solo l'autorità giurisdizionale può compiere. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia.
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure AN ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius AN, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure AN ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure AN è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiano in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Uruguay.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, non essendo mai stato Persona_3
naturalizzato cittadino uruguaiano, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure AN, ai propri discendenti (cfr. doc. 4 Certificato delle corte elettorale dell'Uruguay).
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio della cittadinanza italiana iure AN per linea maschile fra e le sue figlie legittime e Persona_3 Persona_5 Persona_14
che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure AN per linea
[...] Persona_5
femminile ai propri figli legittimi e che Persona_7 Parte_9 [...]
ha trasmesso la cittadinanza italiana iure AN alla propria figlia legittima Persona_7
odierna ricorrente, la quale a sua volta ha trasmesso la Persona_9
cittadinanza italiana iure AN ai propri figli legittimi Persona_1
odierno ricorrente e odierna ricorrente; che Parte_2 Parte_9
ha trasmesso la cittadinanza italiana iure AN alle proprie figlie legittime
[...] [...]
, odierna ricorrente e;
che ha Controparte_1 Persona_11 Controparte_1
trasmesso la cittadinanza italiana iure AN alle proprie figlie legittime
[...]
odierna ricorrente e odierna ricorrente; che Parte_3 Parte_4
ha trasmesso la cittadinanza italiana iure AN ai propri figli Persona_11
legittimi odierno ricorrente, odierno ricorrente e Parte_7 CP_11 Controparte_12
odierna ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure
[...] Persona_14
AN ai propri figli legittimi e Persona_16 Parte_10 Persona_17
che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure AN ai propri figli legittimi Persona_16
odierna ricorrente, odierno ricorrente e Controparte_2 Controparte_4 [...]
odierna ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure Parte_5 Controparte_2
AN al proprio figlio legittimo odierno ricorrente; che Controparte_3 Pt_5
ha trasmesso la cittadinanza italiana iure AN ai propri figli legittimi Parte_5 [...]
odierno ricorrente e odierna ricorrente; che Controparte_5 Persona_2
ha trasmesso la cittadinanza italiana iure AN , Parte_10 Controparte_6
odierno ricorrente, il quale a sua volta ha trasmesso la cittadinanza italiana iure AN al proprio figlio legittimo odierno ricorrente; che ha Persona_22 Persona_17
trasmesso la cittadinanza italiana iure AN al proprio figlio legittimo Persona_24
odierno ricorrente, il quale a sua volta ha trasmesso la cittadinanza italiana iure AN ai propri figli legittimi odierno ricorrente, Persona_27 Parte_11
odierno ricorrrente e , odierna ricorrente. Controparte_16
Con riferimento alla trasmissione della cittadinanza italiana per linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure AN con il matrimonio tra e e con Persona_5 Controparte_17 il matrimonio tra e poiché l'art. 10 della l. n. 555/1912 Persona_14 Per_17
stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure AN dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Invece, con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure AN, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Giova infine rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'avo italiano, differenza che si può riscontrare tra il nome/cognome originario dell'antenato dei ricorrenti con quello che ha assunto in Uruguay ( o Persona_3 Persona_28
o o ) Persona_29 Persona_30 Persona_31
l'identità della persona in questione, in ogni caso, è verificabile mediante la semplice comparazione tra nomi e cognomi dei suoi genitori, riportati sia nell'atto di battesimo che in quello di nascita del figlio e di morte, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche nell'atto di nascita della sua immediata discendente. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava Controparte_18
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad Controparte_18 oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa
Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei ricorrenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
RICONOSCE lo status di cittadino italiano iure AN a Parte_1
nata in [...] il [...];
[...] Persona_1 nato in [...] l'[...]; nata in [...] il Parte_2
25.10.2009; nata in [...] il [...]; Controparte_1 [...]
nata in [...] i 22.9.1994; Parte_3 [...]
nata in [...] il [...]; Parte_4 Controparte_2
nata in [...] il [...]; nato in [...] Controparte_3
l'8.2.1995; nato in [...] il [...]; Controparte_4 Parte_5
nata in [...] il [...];
[...] Persona_2
nata in [...] il [...]; nato in [...] il [...]; Controparte_5
nato in [...] il [...]; Controparte_6 CP_7
nato in [...] il [...]; nato in [...] il
[...] Controparte_8
5.6.1961; nato in [...] l'[...]; Controparte_9 Controparte_19
nata in [...] il [...]; nato in
[...] Controparte_10
Uruguay il 22.3.1988; nato in [...] il [...]; Controparte_11 [...]
nata in [...] il [...]; Controparte_12 Parte_7
nato in [...] il [...];
[...]
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_13
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino il 23.5.2025
Il Giudice
Sara Perlo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 7967/2024 promossa da:
nata in Uruguay il [...], in [...] e in Parte_1
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dei minori
[...]
nato in [...] l'[...] e Persona_1 [...]
nata in [...] il [...]; Parte_2
nata in [...] il [...]; Controparte_1
nata in [...] i 22.9.1994; Parte_3
nata in [...] il [...]; Parte_4
nata in [...] il [...]; Controparte_2 nato in [...] l'[...]; Controparte_3
nato in [...] il [...]; Controparte_4
nata in Uruguay il [...], in [...] e in qualità di Parte_5
genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della minore Persona_2
ata in Uruguay il 12.8.2006;
[...]
nato in [...] il [...]; Controparte_5
nato in [...] il [...]; Controparte_6
nato in [...] il [...]; Controparte_7
nato in [...] il [...]; Controparte_8
nato in [...] l'[...]; Controparte_9
nata in [...] il [...]; Pt_1 Parte_6
nato in [...] il [...]; Controparte_10
nato in [...] il [...]; Controparte_11
nata in [...] il [...]; Controparte_12 nato in [...] il [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_7
Lorenzo Baciucco del Foro di Perugia, come da procura in atti. ricorrenti e
– rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino Controparte_13 presso cui è domiciliato resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure AN
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: “accogliere la domanda proposta con il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_13
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, disponendo altresì l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità CP_13 consolari competenti”.
Per il : non costituito e non comparso. Controparte_13
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso:
- che gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti di nato a [...] Persona_3
OR (TO) L'11.6.1866 (cfr. doc. 2), cittadino italiano emigrato in Uruguay, mai naturalizzatosi uruguaiano (cfr. doc. 4);
- che in data 31.8.1899, contraeva matrimonio con (cfr. doc. 5) e Persona_3 Persona_4
dalla loro unione nascevano nata in [...] il [...] (cfr. doc. 6) e Persona_5
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 7); Parte_8
- che in data 27.6.1930, contraeva matrimonio con (cfr. Persona_5 Persona_6
doc. 8) e dalla loro unione nascevano , nato in [...] il [...] (cfr. doc. Persona_7
9) e , nato in [...] il [...] (cfr. doc. 10); Parte_9
- che in data 17.7.1969, contraeva matrimonio con Persona_7 Persona_8
(cfr. doc. 11) e dalla loro unione nasceva , nata in [...] il Persona_9
25.12.1980 (cfr. doc. 12) odierna ricorrente; - che , in data 10.1.2003, contraeva matrimonio con Persona_9 [...]
(cfr. doc. 13) e dalla loro unione nascevano CP_14 Persona_1 nato in [...] l'[...] (cfr. doc. 14) odierno ricorrente e , Parte_2
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 15) odierna ricorrente;
- che in data 9.3.1962, contraeva matrimonio (cfr. Parte_9 Persona_10
doc. 16) e dalla loro unione nascevano , nata in [...] il [...] (cfr. Controparte_1
doc. 17) odierna ricorrente e , nata in [...] il [...] (cfr. doc. Persona_11
18);
- che in data 29.11.1991, contraeva matrimonio con Controparte_1 Persona_12
(cfr. doc. 19) e dalla loro unione nascevano nata in
[...] Parte_3
Uruguay il 22.9.1994 (cfr. doc. 20) odierna ricorrente e nata in Parte_4
Uruguay il 5.12.1996 (cfr. doc. 21) odierna ricorrente;
- che , in data 20.10.1995, contraeva matrimonio con (cfr. Persona_11 Per_13
doc. 22) e dalla loro unione nasevano nato in [...] il [...] (cfr. doc. 23) odierno Parte_7
ricorrente, nato in [...] il [...] (cfr. doc. 24) odierno ricorrente e CP_11 [...]
, nato in [...] il [...] (cfr. doc. 25) odierna ricorrente; CP_12
- che in data 17.11.1928, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Persona_14 Per_15
26) e dalla loro unione nascevano nata in [...] il [...] (cfr. doc. 27), Persona_16
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 28) e nato in Parte_10 Persona_17
Uruguay il 25.2.1936 (cfr. doc. 29);
- che in data 5.7.1958, contraeva matrimonio con (cfr. Persona_16 Controparte_15
doc. 30) e dalla loro unione nascevano nata in [...] il [...] (cfr. doc. Controparte_2
31) odierna ricorrente, nato in [...] il [...] (cfr. doc. 32) odierno Controparte_4
ricorrente e nata in [...] il [...] (cfr. doc. 33) odierna ricorrente; Parte_5
- che in data 26.11.1993, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Controparte_2 Persona_18
34) e dalla loro unione nasceva nato in [...] l'[...] (cfr. doc. Controparte_3
35) odierno ricorrente;
- che in data 9.5.1996, contraeva matrimonio con Parte_5 Persona_19
(cfr. doc. 36) e dalla loro unione nascevano nato in [...] il Controparte_5
9.6.2004 (cfr. doc. 37) odierno ricorrente e nato in [...] il Persona_2 Persona_2
12.8.2006 (cfr. doc. 38) odierna ricorrente;
- che in data 11.2.1956, contraeva matrimonio con (cfr. Parte_10 Persona_20
doc. 39) e dalla loro unione nasceva , nato in [...] il [...] (cfr. doc. Controparte_6
40) odierno ricorrete; - che , in data 10.9.1997, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Controparte_6 Persona_21
41) e dalla loro unione nasceva nato in [...] il [...] (cfr. doc. 42) Persona_22
odirno ricorrente;
- che in data 17.1.1959, contraeva matrimonio con (cfr. Persona_17 Persona_23
doc. 43) e dall loro unione nasceva nato in [...] il [...] (cfr. doc. 44) Persona_24
odierno ricorrente;
- che , in data 9.3.1984, contraeva matrimonio con (cfr. Persona_25 Persona_26 doc. 45) e dalla loro unione nascevano nato in [...] l'[...] (cfr. Persona_27
doc. 46) odierno ricorrente, nato in [...] il [...] (cfr. Parte_11
doc. 47) odierno ricorrente e nata in [...] il [...] (cfr. Controparte_16
doc. 48) odierna ricorrente.
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_13
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza odierna il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre nessuno è comparso per il . CP_13
* * *
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente è residente all'estero, che l'avo è nato a
AL OR (TO) che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, la difesa ha chiesto il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure AN anche per linea materna, fatto che di per sé implica una valutazione interpretativa delle norme che solo l'autorità giurisdizionale può compiere. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia.
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure AN ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius AN, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure AN ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure AN è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiano in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Uruguay.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, non essendo mai stato Persona_3
naturalizzato cittadino uruguaiano, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure AN, ai propri discendenti (cfr. doc. 4 Certificato delle corte elettorale dell'Uruguay).
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio della cittadinanza italiana iure AN per linea maschile fra e le sue figlie legittime e Persona_3 Persona_5 Persona_14
che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure AN per linea
[...] Persona_5
femminile ai propri figli legittimi e che Persona_7 Parte_9 [...]
ha trasmesso la cittadinanza italiana iure AN alla propria figlia legittima Persona_7
odierna ricorrente, la quale a sua volta ha trasmesso la Persona_9
cittadinanza italiana iure AN ai propri figli legittimi Persona_1
odierno ricorrente e odierna ricorrente; che Parte_2 Parte_9
ha trasmesso la cittadinanza italiana iure AN alle proprie figlie legittime
[...] [...]
, odierna ricorrente e;
che ha Controparte_1 Persona_11 Controparte_1
trasmesso la cittadinanza italiana iure AN alle proprie figlie legittime
[...]
odierna ricorrente e odierna ricorrente; che Parte_3 Parte_4
ha trasmesso la cittadinanza italiana iure AN ai propri figli Persona_11
legittimi odierno ricorrente, odierno ricorrente e Parte_7 CP_11 Controparte_12
odierna ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure
[...] Persona_14
AN ai propri figli legittimi e Persona_16 Parte_10 Persona_17
che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure AN ai propri figli legittimi Persona_16
odierna ricorrente, odierno ricorrente e Controparte_2 Controparte_4 [...]
odierna ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure Parte_5 Controparte_2
AN al proprio figlio legittimo odierno ricorrente; che Controparte_3 Pt_5
ha trasmesso la cittadinanza italiana iure AN ai propri figli legittimi Parte_5 [...]
odierno ricorrente e odierna ricorrente; che Controparte_5 Persona_2
ha trasmesso la cittadinanza italiana iure AN , Parte_10 Controparte_6
odierno ricorrente, il quale a sua volta ha trasmesso la cittadinanza italiana iure AN al proprio figlio legittimo odierno ricorrente; che ha Persona_22 Persona_17
trasmesso la cittadinanza italiana iure AN al proprio figlio legittimo Persona_24
odierno ricorrente, il quale a sua volta ha trasmesso la cittadinanza italiana iure AN ai propri figli legittimi odierno ricorrente, Persona_27 Parte_11
odierno ricorrrente e , odierna ricorrente. Controparte_16
Con riferimento alla trasmissione della cittadinanza italiana per linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure AN con il matrimonio tra e e con Persona_5 Controparte_17 il matrimonio tra e poiché l'art. 10 della l. n. 555/1912 Persona_14 Per_17
stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure AN dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Invece, con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure AN, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Giova infine rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'avo italiano, differenza che si può riscontrare tra il nome/cognome originario dell'antenato dei ricorrenti con quello che ha assunto in Uruguay ( o Persona_3 Persona_28
o o ) Persona_29 Persona_30 Persona_31
l'identità della persona in questione, in ogni caso, è verificabile mediante la semplice comparazione tra nomi e cognomi dei suoi genitori, riportati sia nell'atto di battesimo che in quello di nascita del figlio e di morte, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche nell'atto di nascita della sua immediata discendente. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava Controparte_18
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad Controparte_18 oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa
Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei ricorrenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
RICONOSCE lo status di cittadino italiano iure AN a Parte_1
nata in [...] il [...];
[...] Persona_1 nato in [...] l'[...]; nata in [...] il Parte_2
25.10.2009; nata in [...] il [...]; Controparte_1 [...]
nata in [...] i 22.9.1994; Parte_3 [...]
nata in [...] il [...]; Parte_4 Controparte_2
nata in [...] il [...]; nato in [...] Controparte_3
l'8.2.1995; nato in [...] il [...]; Controparte_4 Parte_5
nata in [...] il [...];
[...] Persona_2
nata in [...] il [...]; nato in [...] il [...]; Controparte_5
nato in [...] il [...]; Controparte_6 CP_7
nato in [...] il [...]; nato in [...] il
[...] Controparte_8
5.6.1961; nato in [...] l'[...]; Controparte_9 Controparte_19
nata in [...] il [...]; nato in
[...] Controparte_10
Uruguay il 22.3.1988; nato in [...] il [...]; Controparte_11 [...]
nata in [...] il [...]; Controparte_12 Parte_7
nato in [...] il [...];
[...]
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_13
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino il 23.5.2025
Il Giudice
Sara Perlo