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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 3512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3512 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1480/2023 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 aventi ad oggetto: revocatoria ex art. 2901 c.c. di atto di compravendita di beni immobili
TRA
UNICREDIT S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con sede legale in Milano, via piazza Gae Aulenti n. 3 (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Rossi (C.F. P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Clavature C.F._1
n. 18, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero telefax 051/22.41.34 o all'indirizzo PEC
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ATTORE
E
RE LO nata a [...] il [...] (C.F. ) e C.F._2
residente in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 487, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via
M. Cervantes n. 55/5 presso lo studio dell'Avv. Fulvio Santorelli che la rappresenta e difende, giusta procura su foglio allegato all'atto di costituzione, il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ed avvisi a mezzo fax al numero 081-7614235 o via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: PEC Email_2 Email_3
CONVENUTA
NONCHE'
PP LO nato a [...] il [...] (C.F. ) ed C.F._3 ivi residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Caporaso (C.F.
giusta procura in allegato alla comparsa di costituzione ed elettivamente C.F._4
1 domiciliato presso il suo studio in SE AU, alla via Avezzano n. 4, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0823/1602059 o all'indirizzo PEC
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CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 gennaio 2025, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. il Giudice assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13 gennaio 2023, UniCredit s.p.a. conveniva in giudizio
NE RE e NE GI domandando la dichiarazione di inefficacia, nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita stipulato in data 27.07.2018 tra i due convenuti, in quanto gravemente pregiudizievole delle ragioni creditorie di UniCredit s.p.a.
La Banca attrice deduceva che la sig.ra RE NE, sua dipendente sino al licenziamento per giusta causa avvenuto in data 02.11.2017, era stata condannata dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con sentenza n. 3909/2021, al pagamento in proprio favore, a titolo risarcitorio, della somma di euro 201.047,52, oltre interessi legali dal 18.10.2017 al saldo ed alla rifusione delle spese di lite.
La legittimità del licenziamento, per riconducibilità alla sig.ra NE delle condotte contestate dalla
Banca, era stata confermata dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, nella fase sommaria del rito
Fornero, con decisione depositata in data 04.06.2018, nella successiva opposizione, nonché dalla
Corte d'Appello in sede di reclamo.
L'attrice rappresentava che, in stretta correlazione temporale con l'emersione delle condotte contestate alla dipendente, il licenziamento e la prima decisione giudiziale di conferma dello stesso, la IA, in data 27.07.2018 aveva stipulato una compravendita in favore del germano sig.
GI IA, con la quale si era spogliata di un copioso patrimonio immobiliare, composto da tredici appartamenti - compreso un appartamento in Napoli presso il quale la IA risultava essere ancora residente - per il corrispettivo di euro 697.000; nell'atto notarile di compravendita veniva precisato che tale prezzo era stato determinato “tenuto conto del rapporto di parentela esistente”.
La Banca esponeva, ancora, che, una volta ottenuta in forma esecutiva la sentenza di condanna n.
3909/2021, aveva avviato due procedimenti esecutivi presso terzi, rivelatisi infruttuosi per incapienza delle dichiarazioni e che, dalle informazioni assunte da Agenzia delle Entrate, la IA non risultava né occupata né intestataria di beni o crediti utilmente pignorabili.
2 Con comparsa di costituzione del 31.05.2023 si costituiva in giudizio IA GI, eccependo l'inesistenza dei presupposti dell'azione revocatoria per assenza, in capo allo stesso IA, di alcuna consapevolezza o intenzione di ledere le ragioni creditorie.
Il convenuto affermava di aver versato alla venditrice il valore effettivo dei beni, tramite n. 6 assegni circolari di euro 100.000,00 e n. 1 assegno circolare di 97.000,00 euro;
produceva perizia giurata del
Geom. Antonio Lopatriello, dalla quale si sarebbe potuto evincere che gli immobili erano stati venduti da IA RE al fratello a fronte di un giusto corrispettivo, in linea con i prezzi di mercato.
Il sig. IA osservava, inoltre, che il passaggio di proprietà degli immobili dalla sig.ra IA
RE non poteva essere considerato fittizio, in assenza di alcuna prova della restituzione del denaro all'acquirente.
Sosteneva, infine, che l'atto di compravendita fosse anteriore al sorgere del credito in capo alla Banca, dal momento che la prima sentenza di accertamento dello stesso, la n. 3909/2021, era stata depositata il 06.09.2021, mentre l'atto di compravendita era datato 27.07.2018.
Ai sensi del secondo comma II dell'art. 2901 c.c., sarebbe dunque spettato ad UniCredit s.p.a. provare non solo la consapevolezza del pregiudizio, ma anche la partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del Sig. IA GI, ai fini dell'accoglimento dell'azione proposta.
Con comparsa depositata il 26.05.23 si costituiva altresì in giudizio IA RE, la quale negava l'esistenza stessa del credito vantato dall'attrice, contestando l'accertamento contenuto nella sentenza n. 3909/2021.
Relativamente alla domanda revocatoria, eccepiva l'insussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'azione, affermando la congruità del prezzo pagato dal fratello IA GI per l'acquisto degli immobili rispetto a quello di mercato e richiamando la già menzionata perizia del Geometra
Lopatriello.
La convenuta evidenziava che, all'epoca del trasferimento oggetto di causa, la banca non vantava alcun credito nei suoi confronti, con conseguente necessità per l'attrice di dimostrare la partecipatio fraudis del terzo acquirente.
La IA dichiarava, inoltre, che la vendita del patrimonio immobiliare si era resa necessaria al fine di crearsi una liquidità per sopravvivere, posto che non percepiva più né lo stipendio, né il TFR
e che il clamore della vicenda che l'aveva coinvolta le aveva impedito di trovare una nuova occupazione.
Richiedeva, infine, la sospensione del processo ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p., in attesa del definitivo giudicato penale e di due giudizi civili: dinanzi alla Corte di
Cassazione, relativo alla impugnativa del licenziamento, nonché davanti alla Corte di Appello di
Napoli, relativamente alla condanna della IA al pagamento della somma di euro 249.184,29,
3 rilevando come una sentenza penale di assoluzione avrebbe avuto valore di giudicato nel giudizio, con esclusione di ogni responsabilità risarcitoria a fondamento dell'azione revocatoria.
Nel merito, domandava il rigetto dell'avversa domanda revocatoria perché nulla ed inammissibile, nonché per inesistenza del preteso credito nei confronti della sig.ra IA.
In via subordinata, chiedeva la riduzione degli effetti della domanda revocatoria solo agli immobili di valore di mercato pari al presunto credito della Banca attrice e la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al difensore anticipatario.
All'esito della camera di consiglio successiva alla prima udienza di comparizione delle parti, del 23 giugno 2023, questo Giudice rigettava l'istanza di sospensione del giudizio avanzata dalla convenuta
IA RE, rilevando che, nel caso di specie, l'antecedente logico giuridico della domanda revocatoria era rappresentato dal credito risarcitorio dell'attrice, accertato in altra decisione civile ugualmente sub iudice e considerando che, in ogni caso, l'azione revocatoria dovesse considerarsi esperibile anche su credito litigioso;
assegnava quindi alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. per il deposito di note contenenti la precisazione di domande ed eccezioni, nonché per l'articolazione di mezzi istruttori diretti e contrari.
Con ordinanza del 12.01.2024, lette le memorie ex art 183 VI comma c.p.c. depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni al 07.01.25, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con ordinanza del 07.01.25 assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda di revocazione dell'atto di compravendita del 27.07.2018 stipulato tra IA RE
e IA GI è meritevole di accoglimento, sussistendo i presupposti richiesti dall'art 2901
c.c.
Come noto, l'art. 2901 c.c. consente al creditore di ottenere la dichiarazione giudiziale di inefficacia relativa dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore che rechi pregiudizio alle sue ragioni, purché dimostri che il debitore conoscesse tale pregiudizio o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, lo stesso fosse dolosamente preordinato al fine di comprometterne o complicarne il soddisfacimento.
In caso di atto a titolo oneroso, la norma richiede, in via ulteriore, la dimostrazione che il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
I presupposti di esperimento dell'azione sono dunque: l'esistenza di un credito, ancorché non ancora esigibile;
l'atto di disposizione del patrimonio del debitore;
il pregiudizio, ancorché potenziale, che
4 tale atto arreca alle ragioni creditorie;
la consapevolezza in capo al debitore, e se si tratta di atto a titolo oneroso, anche in capo al terzo, del carattere lesivo dell'atto di disposizione.
La c.d. actio pauliana è esperibile anche se il credito che si intende preservare è soggetto a condizione o a termine e, secondo costante giurisprudenza, finanche qualora lo stesso risulti litigioso, essendo ancora sub iudice l'accertamento della sua stessa esistenza (ex plurimis, Cassazione civile, sez. III,
30/05/2023, n. 15275).
Ciò in quanto l'azione in commento predispone una tutela anticipata, di carattere conservativo, rispetto al credito, finalizzata ad evitare l'irreversibilità del pregiudizio che deriverebbe dalla dispersione dei beni che costituiscono garanzia patrimoniale generica per il creditore. L'anticipazione della tutela è concessa dall'ordinamento in considerazione della relatività degli effetti cui l'azione è preordinata, i quali valgono solo per il creditore che la esperisce;
nonché in considerazione del fatto che l'accoglimento della stessa non comporta di per sé il soddisfacimento del diritto di credito, che, in caso di inadempimento, potrà essere azionato in via esecutiva, aggredendo il bene oggetto dell'atto di disposizione revocato.
La sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda revocatoria, non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito.
Ne deriva che presupposto dell'esperimento dell'azione revocatoria non è l'esistenza di un titolo esecutivo, trattandosi piuttosto di una tutela servente rispetto ad una futura azione esecutiva, finalizzata ad assicurarne il fruttuoso esito.
Nel caso di specie, un titolo esecutivo esiste ed è rappresentato dalla sentenza 3909/2021, di condanna della convenuta IA RE al pagamento in favore di UniCredit s.p.a., a titolo risarcitorio, della somma di € 201.047,52, esecutiva ed allo stato anche passata in giudicato (cfr. all. 4 e 16 produzione di parte attrice).
L'esistenza di un accertamento giudiziale passato in giudicato vale a dare certezza in ordine alla sussistenza del primo presupposto di proposizione dell'azione revocatoria, rappresentato dalla sussistenza di un credito.
Il grado di certezza insito nel giudicato, seppur non richiesto ai fini dell'esperimento dell'azione, in ragione della sufficienza della natura eventuale o litigiosa del diritto, ha l'effetto di precludere ogni possibile contestazione relativa all'esistenza del credito risarcitorio.
Le difese della sig.ra IA in ordine all'asserita erroneità, nel merito, della sentenza di condanna n. 3909/2021, oltre a riguardare circostanze estranee al presente giudizio, si riferiscono a fatti ormai definitivamente accertati, risultando dunque destituite di alcun fondamento.
5 In ordine all'asserita anteriorità del trasferimento rispetto al sorgere del credito vantato da UniCredit
s.p.a., deve osservarsi che il momento di insorgenza del diritto non coincide con quello di accertamento dello stesso. Come innanzi rappresentato, la sussistenza di una pronuncia che accerti il diritto di credito non è necessaria ai fini dell'esperimento dell'azione.
Nel caso di specie, il credito risarcitorio deve considerarsi venuto ad esistenza nel momento in cui si
è concretizzato il danno in capo ad UniCredit s.p.a., ossia alla data in cui quest'ultima ha effettuato la transazione finalizzata a “ricostituire la provvista del cliente a cui la IA ha sottratto gli importi in questione” che, come si rileva dalla sentenza di condanna, è avvenuta in data 18.10.2017.
Ne deriva l'anteriorità del credito rispetto alla conclusione dell'atto dispositivo impugnato, avvenuta solo il 27.07.2018.
Le date delle successive pronunce relative al licenziamento possono costituire esclusivamente indici dell'ulteriore presupposto di proponibilità della domanda, rappresentato dalla consapevolezza, in capo alla IA, del pregiudizio arrecato alle ragioni dell'Istituto creditore.
Invero, il licenziamento per giusta causa del 02.11.2017 è stato confermato nella fase sommaria del rito Fornero con decisione depositata in data 04.06.2018, quindi un mese prima del perfezionamento dell'atto dispositivo. La lettera di licenziamento del 29.09.2017, con la quale la Banca contestava le condotte della IA, conteneva, inoltre, una riserva di rivalsa per i danni che ne sarebbero scaturiti
(cfr. alleg. n. 1 produzione di parte attrice).
Si può, quindi, agevolmente presumere che, quantomeno a far data dalla menzionata pronuncia del
04.06.2018, la debitrice fosse consapevole del fatto che UniCredit s.p.a. si sarebbe attivata nei suoi confronti per ottenere il risarcimento dei danni, e che, dunque, l'alienazione del patrimonio immobiliare avrebbe ostacolato il soddisfacimento del credito risarcitorio.
La circostanza, dichiarata dalla sig.ra IA, secondo la quale il trasferimento si era reso necessario a fronte dell'esigenza di liquidità, è sconfessata dal fatto che gli appartamenti ceduti, al momento del trasferimento, erano oggetto di rapporti locatizi (come risulta dalla perizia di parte in atti) che garantivano alla convenuta fonte di reddito.
Quanto, invece, alla consapevolezza, in capo all'acquirente sig. IA GI, del carattere pregiudizievole dell'alienazione per UniCredit s.p.a, occorre evidenziare che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di revocatoria ordinaria, ai fini del consilium fraudis per gli atti di disposizione compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non
è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza, anche nel terzo acquirente, che, mediante l'atto di disposizione, il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori, ai sensi dell'art. 2740 c.c., in modo tale da recare pregiudizio alle
6 ragioni di costoro, e la prova relativa può essere data anche mediante presunzioni.” (Cass. civile, sez. III 03.05.1996 numero 4077).
Tra le presunzioni semplici dalle quali può essere ricavata la prova della partecipatio fraudis del terzo la giurisprudenza ricomprende la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, ogni qual volta tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cassazione civile sez. III, 02.11.2023, n.30486).
Nel caso di specie, una serie di elementi inducono univocamente a far ritenere che il sig. IA
GI fosse consapevole della portata lesiva dell'atto dispositivo impugnato: lo stretto vincolo di parentela esistente tra le parti (fratello e sorella); la notevole consistenza dei beni ceduti e l'assenza di altri beni immobili facenti capo alla venditrice;
il corrispettivo particolarmente esiguo, unito all'indicazione che lo stesso fosse giustificato proprio in virtù del rapporto di parentela;
la tempistica sospetta con cui è stato realizzato il trasferimento immobiliare in questione. Si tratta di indizi che, complessivamente considerati, risultano dotati dei caratteri di gravità, univocità e concordanza, richiesti dall'art. 2729 c.c. ai fini dell'operatività delle presunzioni semplici.
Si osserva, infine, che, contrariamente a quanto asserito dal convenuto acquirente, l'accoglimento della domanda proposta non presuppone la dimostrazione del carattere fittizio del trasferimento. Lo strumento di cui all'art. 2901 c.c., a differenza dell'azione di simulazione, si basa, invero, sull'effettività dell'alienazione, essendo precipuamente finalizzato a paralizzarne gli effetti, che altrimenti si produrrebbero sia tra le parti, sia nei confronti dei terzi. Sussistendo dunque tutti gli elementi richiesti dall'art. 2901 c.c., la domanda proposta da parte attrice deve essere accolta e, per l'effetto, deve dichiararsi l'inefficacia dell'atto dispositivo impugnato.
(Quanto all'ammontare del credito vantato da UniCredit s.p.a., deve darsi atto della decisione di questo Tribunale, sezione lavoro, che con sentenza n. 7652/2024 del 12.11.24, depositata dalla convenuta IA, in accoglimento parziale dell'opposizione a precetto proposta da quest'ultima, ha dichiarato la sussistenza del diritto di Unicredit di procedere ad esecuzione forzata in base al titolo costituito dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3909/2021, limitatamente alla complessiva somma di euro 217.559,31 annullando il precetto per la residua parte (cfr. note di trattazione scritta di parte convenuta per udienza di precisazione delle conclusioni del 07.01.2025). Occorre dunque tener conto del fatto che la pretesa creditoria di UniCredit s.p.a., alla data del 12.11.24, era pari ad euro
217.559,31 e su tale somma va parametrato il valore della controversia ai fini delle spese di lite ( cfr.
Cassazione civile sez. III, 03/04/2024, n.8818, “Nell'azione revocatoria il valore della causa si determina sulla base non già del negozio impugnato, bensì del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore
o inferiore, poiché detta azione ha solo carattere conservativo, posto che la sua funzione consiste nel
7 paralizzare l'efficacia dell'atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienali o comunque resi indisponibili dal debitore”).
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dei convenuti;
esse sono liquidate come in dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014, come modificato dal 147/22, e della complessità
e laboriosità della lite e del suo valore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda formulata da UniCredit s.p.a. dichiara l'inefficacia, nei confronti dell'attrice, dell'atto di compravendita stipulato in data 27.07.2018, con atto a ministero Notaio
Dott. Luigi Sorgenti degli Uberti in Santa Maria Capua Vetere, tra i sigg.ri RE IA e
GI IA;
2. condanna IA RE e IA GI, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di UniCredit s.p.a., liquidandole in euro 9.142,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%;
3. ordina al competente Conservatore dei R.R. di Santa Maria Capua Vetere la trascrizione della sentenza con esonero da ogni responsabilità.
Napoli, 07.04.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Valentina Pennarola nominata comn DM 22.10.24
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