Decreto presidenziale 10 novembre 2023
Sentenza 27 marzo 2024
Ordinanza collegiale 7 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/07/2025, n. 6341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6341 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06341/2025REG.PROV.COLL.
N. 05866/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5866 del 2024, proposto da
LE EL, EL OL, EL CO, HE ST, ZI De GI, GI TI, ID Di RO, NI NO, MA ET TO, CA NU, RO ER, SI RI, AE PE, IN TI, CA MA, OB SP, Cgil Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica Roma e Lazio, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Biagio Bertolone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 06026/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2025 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati Bertolone e Rizzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte su una procedura di progressione verticale destinata alla copertura dei seguenti posti: a) insegnante di asilo nido (0 – 3 anni); b) insegnante di scuola materna (3 – 6 anni); c) coordinatore pedagogico (nella sostanza il “direttore”, senza tuttavia distinguere tra asilo nido e scuola materna). Per la figura del coordinatore pedagogico, ossia il coordinatore di asilo o scuola materna, unico titolo di ammissione è la laurea.
2. I ricorrenti, tutti con diploma magistrale conseguito entro il 2001, hanno impugnato la suddetta previsione concorsuale nella parte in cui si prevedeva soltanto la laurea quale titolo per accedere alla procedura di reclutamento dei “coordinatori”.
3. Il TAR Lazio, con la qui gravata sentenza: a) dichiarava inammissibile il ricorso della CGIL in quanto vi sarebbe contrasto interno agli iscritti (cfr. Plenaria n. 4 del 2019); b) dichiarava infondato nel merito il ricorso degli altri ricorrenti dal momento che la pubblica amministrazione gode di ampia discrezionalità nell’indicare i titoli di studio necessari onde accedere alle singole procedure concorsuali. Inoltre la legge regionale Lazio n. 7 del 2020 prevede espressamente la laurea onde ricoprire la funzione di coordinatore pedagogico.
4. L’appello degli originari ricorrenti si fonda sulle seguenti considerazioni:
4.1. Il contrasto interno alla CGIL è soltanto presunto e quindi dichiarato ma non anche dimostrato. In ogni caso, il sindacato opera una sintesi della posizioni dei lavoratori più deboli e dunque appare legittimato a proporre ricorsi di questo genere che sono per l’appunto destinati ad ampliare – e non a restringere – la cerchia dei partecipanti;
4.2. Nel merito, il titolo di studio necessario onde accedere al concorso per coordinatori, nella fattispecie in esame, è stabilito dalla legge e non dalla PA;
4.3. La legge Regione Lazio n. 7 del 2020, all’art. 14, prevede sì la laurea per il concorso da coordinatore ma fa comunque salvo il comma 3-bis dell’art. 14 del decreto legislativo n. 65 del 2017;
4.4. Ebbene tale ultima disposizione statale fa a sua volta salvi in via transitoria, per la figura di coordinatore di struttura educativa, proprio i titoli conseguiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso, dunque anche i diplomi magistrali (sino ad allora sufficienti onde ricoprire la funzione di coordinatore).
5. Si costituiva in giudizio l’appellata amministrazione comunale la quale, nel chiedere il rigetto del gravame, reiterava in ogni caso eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado per omessa impugnativa della graduatoria finale.
6. Alla pubblica udienza del 17 luglio 2025, le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.
7. Tutto ciò premesso il collegio ritiene preliminarmente fondata la riproposta eccezione di improcedibilità per omessa impugnazione della graduatoria finale. E tanto sulla base dei seguenti precedenti:
- Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2025, n. 3356, secondo cui: “la mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso ovvero della non ammissione alle prove successive, in quanto, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente (nella prospettazione che questi rende del proprio interesse ad agire), non ne costituisce conseguenza inevitabile, atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso. L'omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso, pertanto, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l'eventuale annullamento del provvedimento di esclusione o di non ammissione alle prove successive di un candidato incidere su un atto, quale la graduatoria definitiva di merito, ormai divenuto inoppugnabile, con la conseguenza che l'eventuale annullamento del provvedimento medio tempore impugnato, non potrebbe produrre alcun effetto utile per l'interessato." (Cons. Stato, II, n. 8935 del 2024; Cons. Stato, VI, n. 4936 del 2021; Cons. Stato, IV, n. 3422 del 2019; Cons. Stato, IV, n. 7122 del 2018)” ;
- Cons. Stato, sez. II, 8 novembre 2024, n. 8935, secondo cui: “la mancata impugnazione dell'atto di approvazione della graduatoria finale di un concorso pubblico determina l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso proposto avverso atti intermedi della medesima procedura (cfr.,ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, n. 5463 del 2014; 1937 del 2014). Le affermazioni della giurisprudenza si iscrivono, sul piano sostanziale, nell'ambito della più generale distinzione tra atto meramente confermativo e conferma e sulle conseguenze che tale distinzione comporta, sul piano processuale, in termini di necessità (o meno) di impugnazione dell'atto successivamente emanato. Come questa sezione ha avuto modo di osservare (sez. IV, 15 giugno 2016 n. 2637; in senso conforme Sez. VI, 27 luglio 2015 n. 3667), <<il criterio distintivo tra atto meramente confermativo e conferma in senso proprio riposa nella sussistenza - o meno- di una nuova ponderazione ed una nuova istruttoria>>, di modo che "allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) ovvero di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. (..) La mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso, dunque, si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso ovvero della non ammissione alle prove successive, in quanto, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente (nella prospettazione che questi rende del proprio interesse ad agire), non ne costituisce conseguenza inevitabile, atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso. L'omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso, pertanto, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l'eventuale annullamento del provvedimento di esclusione o di non ammissione alle prove successive di un candidato incidere su un atto, quale la graduatoria definitiva di merito, ormai divenuto inoppugnabile, con la conseguenza che l'eventuale annullamento del provvedimento medio tempore impugnato, non potrebbe produrre alcun effetto utile per l'interessato” . Ed ancora: “Alle medesime conclusioni è pervenuta quella parte della giurisprudenza che ha fatto leva sul rapporto di presupposizione fra atti, secondo cui "Consolidata giurisprudenza ha da tempo chiarito come il ricorrente che ha impugnato l'esclusione, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico cui ha partecipato, ha l'onere di impugnare anche tale provvedimento, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa” . In particolare: “la mancata impugnazione della graduatoria finale si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso in quanto, per i pubblici concorsi, l'atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso (Cons. Stato, sez. VI, n. 4936 del 2021; sez. IV, n. 3422 del 2019, sez. IV, n. 7122 del 2018)” ;
- Cons. Stato, sez. I, 27 maggio 2024, n. 674, secondo cui: “In tema di concorsi pubblici, non è necessaria l'impugnazione dell'atto finale, quando sia stato già contestato quello preparatorio, unicamente quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione/consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo si pone quale inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove ed autonome valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto presupposto, né di altri soggetti. Diversamente, quando l'atto finale, pur partecipando della medesima sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto preparatorio, non ne costituisce conseguenza inevitabile perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, l'immediata impugnazione dell'atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l'atto finale, pena l'improcedibilità del ricorso” .
8. Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, il ricorso in appello deve dunque essere rigettato e la sentenza qui gravata conseguentemente confermata sebbene con diversa motivazione, ossia con statuizione di improcedibilità del ricorso di primo grado poiché non è stata pacificamente impugnata la graduatoria finale del concorso in merito al quale in questa sede si controverte. Con compensazione in ogni caso delle spese di lite stante la peculiarità della esaminata questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta con diversa motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO