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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Lorenzo Orsenigo Presidente
Cristina Ravera Consigliere rel.
Emanuela Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1815/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Olga Moscato del Foro di Pavia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Pavia, Via Cesare Beccaria n. 5, come da delega in atti;
APPELLANTI
CONTRO (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. _1 C.F._4
Glenda Gadaleta del Foro di Pavia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in
Pavia, Via Luino n. 1, come da delega in atti;
APPELLATA
E (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._5
Francesca Rogato del Foro di Pavia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in
Pavia, Piazza Dante n. 4, come da delega in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Nel merito:
- premessa ogni opportuna declaratoria sui motivi di appello,
- accertata ed acclarata la conclusione tra le parti di un contratto di mutuo e la conseguente obbligazione restitutoria in capo agli appellati,
- dichiarata la legittimazione passiva della Sig.ra in relazione alla _1 domanda restitutoria, condannare in solido tra loro i Sig.ri e al pagamento in _1 Controparte_2 favore degli appellanti Sig.ri e della somma di € Parte_1 Parte_2
14.680,00, oltre interessi nella misura di legge dalla erogazione del prestito all'effettivo soddisfo, o in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
condannare in solido tra loro i Sig.ri e al pagamento in _1 Controparte_2 favore dell'appellante Sig. della somma di € 14.078,00, oltre interessi Parte_3 nella misura di legge dalla erogazione del prestito all'effettivo soddisfo, o in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
condannare in solido tra loro i Sig.ri e al risarcimento _1 Controparte_2 del danno in favore dell'appellante Sig. della somma di € 9.448,33, Parte_1 oltre interessi nella misura di legge dalla erogazione del prestito all'effettivo soddisfo,
o in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.
Per _1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, premesse le opportune declaratorie: in via preliminare:
- accertata e dichiarata l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. del proposto appello, emettere ordinanza ex art 348 ter cpc;
nel merito:
- respingere l'appello promosso dai Sigg.ri Parte_1 Parte_3 [...]
siccome infondato in fatto e diritto e confermare l'impugnata sentenza n. Parte_2
606/2023 emessa dal Tribunale di Pavia, pubblicata in data 11.05.2023, notificata in data 22.05.2023, e successivamente corretta con decreto del Tribunale di Pavia del 25 maggio 2023.
Spese rifuse.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Per Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis,
- respingere poiché inammissibile, improcedibile o comunque infondato, l'appello proposto dal Signor , dalla Signora e dal Signor Parte_1 Parte_2
, confermando, in ogni sua parte, la Sentenza n. 606/2023, pronunciata Parte_3 dal Tribunale di Pavia - Dott. Andrea Francesco Forcina e pubblicata in data
11.05.2023, oggetto di impugnazione;
- rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto;
- con vittoria si spese, diritti e onorari di causa del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_3 Parte_2 [...]
e chiedendone la condanna alla restituzione in favore di _1 Controparte_2
e della somma di Euro 14.680,00, oltre interessi e Parte_1 Parte_2 in favore di della somma di 14.087,00, oltre interessi, nonché al Parte_3 risarcimento dei danni nella misura di Euro 9.448,22, oltre interessi, in favore di
. Parte_1
Gli attori allegavano che e avevano prestato ai Parte_1 Parte_2 convenuti la somma complessiva di Euro 14.780,00 (segnatamente, Euro 10.580,00 il pag. 2/12 31.7.2018 ed Euro 4.200,00 il 7.9.2018) per l'acquisto di un immobile, da parte dei convenuti e che aveva contratto un finanziamento (con Prestitalia Parte_1
S.p.A. Gruppo UBI Banca) di Euro 15.023,22 (con un costo complessivo di Euro
24.128,33), al fine di disporre della liquidità necessaria per effettuare il prestito in favore dei convenuti.
Allegavano, altresì, che aveva prestato ai convenuti la somma Parte_3 complessiva di Euro 14.078,00 (segnatamente, Euro 4.000,00 il 7.3.2018; Euro 4.000,00 il 12.4.2018 e Euro 5.078,00 il 4.5.2018) e deducevano che tali somme erano state prestate ai convenuti al fine di aiutarli ad acquistare un'abitazione all'asta, ristrutturarla e successivamente rivenderla a terzi, con l'accordo che la somma ottenuta dalla futura vendita, al netto del prezzo di aggiudicazione, sarebbe stata divisa tra tutte le parti, con l'impegno di e di restituire ai familiari le somme erogate a _1 Controparte_2 prestito, impegno che, tuttavia, non era stato onorato.
2. e si costituivano in giudizio. _1 Controparte_2
eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva, non _1 avendo ricevuto alcuna somma di denaro dagli attori ed entrambi i convenuti contestavano il titolo (mutuo) della dazione della somma.
3. Il Tribunale di Pavia, con sentenza pronunciata in data 11.5.2023 (pubblicata in pari data, sentenza n. 606/23), dichiarava il difetto di legittimazione passiva di _1
e rigettava le domande degli attori, che condannava alla rifusione delle spese di lite ai convenuti (segnatamente, in favore dell'Erario quanto a e in favore di _1
. Controparte_2
In particolare, il Tribunale rilevava il difetto di prova del versamento a _1 delle somme oggetto della domanda restitutoria, difettando la prova sia della cointestazione a tale convenuta del conto corrente sul quale erano confluite le somme erogate sia della destinazione di tali somme anche a tale convenuta e, segnatamente, all'acquisto di un immobile all'asta, atteso che il prezzo di aggiudicazione era stato pagato dalla convenuta mediante stipula di un contratto di mutuo fondiario _1
(come risultava dal decreto di trasferimento dell'immobile; doc. n. 9 fascicolo parte attrice).
Il Tribunale riteneva, poi, il difetto di prova, da parte degli attori, della conclusione di un contratto di mutuo, a fronte della deduzione dei convenuti di un diverso titolo della dazione, non potendosi inferire la prova dell'assunzione da parte del convenuto CP_2 di un obbligo restitutorio dalla destinazione della somma all'acquisto di un immobile all'asta.
Con riguardo alla domanda risarcitoria, il Tribunale riteneva non raggiunta la prova della sussistenza di una condotta illecita dei convenuti all'origine della conclusione del contratto di finanziamento da parte di , conclusione che, per contro, era Parte_1 dipesa da una libera scelta di tale parte.
pag. 3/12 4. Con atto di citazione in appello, notificato in data 19.6.2023, , Parte_1
e hanno proposto appello avverso la predetta Parte_3 Parte_2 sentenza, articolando quattro motivi di gravame:
I) violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 1813 c.c. e degli artt. 115, 116 e 228
c.p.c. nella parte relativa alla declaratoria del difetto di legittimazione passiva di
[...]
; _1
II) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1813 c.c. nonché degli artt. 115 e
116 c.p.c., in relazione al ritenuto difetto di prova della conclusione di un contratto di mutuo;
III) violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e degli artt. 116 e 232 c.p.c., in relazione alla ritenuta non ammissione dei fatti dedotti in interrogatorio formale, a seguito dell'assenza ingiustificata di Controparte_2
IV) riforma della statuizione in ordine alle spese di lite e condanna dei convenuti alle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
e si sono costituiti in giudizio e hanno chiesto il rigetto _1 Controparte_2 dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e, all'udienza del 12.3.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte relativa alla declaratoria di carenza di legittimazione passiva di
[...]
. _1
Con precipuo riguardo alla mancata intestazione anche a del conto
_1 corrente su cui erano confluite le somme versate dagli attori, gli appellanti, da un lato, hanno dedotto che era irrilevante il fatto che avesse negato, in sede di
_1 interrogatorio formale, di essere cointestataria del predetto conto corrente;
dall'altro lato, hanno lamentato l'omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, di plurime circostanze, indicative del fatto che aveva comunque tratto
_1 beneficio dalla somma versata dagli attori. Si trattava, segnatamente, dell'avere le parti effettuato, in passato, una analoga operazione di acquisto all'asta di un immobile, con successiva ristrutturazione, vendita e ripartizione del ricavato tra tutte le parti, circostanza che non era stata contestata – e anzi ammessa – da e
_1 [...]
della partecipazione all'asta pubblica e della successiva aggiudicazione CP_2 dell'immobile da parte di la quale era stata intestataria del bene;
_1 dell'effettuazione dei versamenti, da parte degli attori, durante la pendenza del termine concesso dal Tribunale di Pavia a per il versamento alla procedura del _1 saldo del prezzo di aggiudicazione;
dell'indicazione, nella causale dei bonifici, di
“PROROGA RGE 204/16 ”. _1
Con riguardo al ritenuto pagamento del prezzo di aggiudicazione dell'immobile attraverso la stipula di un mutuo fondiario, gli appellanti hanno dedotto che il decreto di pag. 4/12 trasferimento non menzionava l'importo della somma mutuata e, alla luce degli elementi sopra evidenziati – e non valutati dal Tribunale - era plausibile che tale mutuo fondiario avesse coperto solo una parte del prezzo di aggiudicazione, anche in considerazione della citata causale di versamento delle somme prestate dagli attori (“PROROGA RGE 204/16 FERRARA SONIA”).
Gli appellanti hanno dedotto, altresì, che e sulla base del principio di _1 CP_2 vicinanza della prova, non avevano offerto alcuna documentazione a dimostrazione dell'importo del mutuo fondiario.
Infine, gli appellanti hanno dedotto che e erano ben _1 Controparte_2 consapevoli del titolo su cui si fondavano i versamenti di denaro effettuati dagli stessi appellanti, come emergeva da una comunicazione mail inviata da al Controparte_2 difensore degli appellanti (cfr. doc. 8 fasc. primo grado attori). L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, rilevando _1 che difettava la prova della destinazione delle somme versate dagli appellanti all'acquisto, da parte della stessa, di un immobile all'asta e, per contro, che tale destinazione era contraddetta sia dal fatto che il conto corrente su cui erano confluite le somme non era intestato alla stessa sia dal fatto che l'immobile era stato _1 acquistato in asta a seguito della stipula di un mutuo fondiario, come indicato nel decreto di trasferimento. L'appellata ha evidenziato, altresì, che le distinte dei bonifici prodotte dagli appellanti nel giudizio di primo grado mancavano di qualsiasi riferimento al fatto che il denaro fosse diretto alla stessa e, in ogni caso, non si comprendeva il motivo per cui tali bonifici non fossero stati eseguiti direttamente sul conto corrente della medesima. In tale contesto, secondo l'appellata, l'indicazione su un solo bonifico di un numero di ruolo e del nome della stessa era irrilevante, poiché ella aveva avuto modo di _1 vedere tale causale per la prima volta nel giudizio di primo grado e l'ha tempestivamente contestata. L'appellata ha precisato, inoltre, che la proroga del termine per il pagamento del prezzo di aggiudicazione dell'immobile si era necessaria a seguito della liberazione tardiva dell'immobile aggiudicato, che non aveva consentito al perito della banca concessionaria del mutuo di visionare l'immobile ai fini della stesura della relativa perizia e, dunque, aveva ritardato l'erogazione del mutuo. A tale ultimo riguardo, l'appellata ha rilevato che gli appellanti, per loro stessa ammissione, avevano prestato garanzia ai fini della erogazione del mutuo fondiario e quindi erano in possesso o comunque avrebbero potuto chiedere copia del relativo atto di mutuo da produrre in giudizio, nei termini di legge, ma nulla avevano fatto, a dimostrazione della loro consapevolezza che il pagamento del prezzo di aggiudicazione era stato effettuato grazie all'ottenimento del mutuo fondiario.
Rileva la Corte che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto la carenza di legittimazione passiva in capo a . _1
Difetta, invero, la prova che abbia ricevuto le somme versate dagli _1 appellanti.
pag. 5/12 In primo luogo, le somme oggetto della richiesta di restituzione sono state versate dagli attori sul conto corrente intestato in via esclusiva a ha Controparte_2 _1 negato, in sede di interrogatorio formale, di essere cointestataria di tale conto corrente e sulla circostanza della cointestazione del conto corrente a non sono state _1 articolate istanze di prova.
In secondo luogo, le circostanze addotte dagli appellanti a dimostrazione del fatto che avesse comunque tratto beneficio dalle somme dagli stessi versate a _1 non consentono di ritenere provata la destinazione di tali somme Controparte_2 all'acquisto dell'immobile da parte della stessa . _1
Invero, il fatto che, in passato, le parti abbiano posto in essere una analoga operazione di acquisto all'asta di un immobile, con successiva ristrutturazione, vendita e ripartizione del ricavato, così come la partecipazione all'asta pubblica con successiva aggiudicazione dell'immobile da parte di e l'effettuazione dei versamenti, _1 da parte degli attori, in epoca coeva alla pendenza del termine per il versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione non costituiscono indici univoci del fatto che
[...]
sia stata beneficiaria delle somme versate dagli attori a _1 Controparte_2
E ancora, l'indicazione “proroga RGE 204/16 ”, nella causale del _1 bonifico della somma di Euro 10.580,00, non consente di ritenere che tale somma sia andata ad effettivo vantaggio della stessa , in quanto tale causale di pagamento è _1 stata tempestivamente contestata dalla stessa e, in ogni caso, anche tale somma è _1 stata versata sul conto di Controparte_2
Sotto questo ultimo profilo, non si comprende per quale ragione le somme, se effettivamente fossero state destinate a , siano state versate sul conto _1 corrente intestato in via esclusiva a Controparte_2
Né può trarsi la prova che le somme versate sul conto corrente di Controparte_2 fossero destinate a dall'inoltro e dal deposito, a cura di di _1 Controparte_2 istanze nell'interesse di nell'ambito della procedura esecutiva. _1
Infine, anche la circostanza che il mutuo fondiario ottenuto da avesse _1 riguardato solo una parte del prezzo di aggiudicazione, per essere la restante parte stata pagata attingendo alle somme versate dagli attori sul conto di è rimasta Controparte_2 indimostrata, non avendo gli attori – sui quale gravava l'onere probatorio – offerto prova dell'ammontare del mutuo fondiario.
Va, in proposito, rilevato che il riferimento degli appellanti al principio di vicinanza della prova non coglie nel segno, atteso che gli attori, avendo prestato garanzia a
[...]
ai fini dell'ottenimento del mutuo, erano in possesso o comunque nelle _1 condizioni per ottenere dall'istituto di credito copia della documentazione relativa al mutuo da produrre in giudizio.
In conclusione, il primo motivo di gravame deve essere rigettato, in quanto infondato.
2. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della ritenuta carenza di prova della dazione della somma a titolo di mutuo, alla luce di plurimi elementi indiziari della conclusione inter partes di un contratto di mutuo, con pag. 6/12 conseguente obbligo restitutorio dei convenuti. In particolare, tali elementi indiziari fanno capo a:
-l'effettuazione in passato di analoga operazione immobiliare ad opera delle stesse parti, con regolare restituzione delle somme concesse a prestito;
-la causale di bonifico delle somme con il riferimento specifico al numero della procedura esecutiva (Tribunale di Pavia R.G.E. 204/16) a indicazione della imputazione del pagamento, non oggetto di contestazione da parte dei convenuti;
-la conclusione della procedura esecutiva con l'aggiudicazione all'asta dell'immobile da parte di , le cui istanze a firma della stessa erano state trasmesse da _1 [...]
CP_2
-la coincidenza temporale fra la richiesta di proroga del pagamento del saldo del prezzo e i bonifici effettuati dagli attori in favore dei convenuti e, comunque, la risalenza del finanziamento ottenuto da al periodo in cui necessitava di Parte_1 _1 denaro per il pagamento del prezzo di aggiudicazione;
-il riconoscimento del debito da parte dei convenuti presso lo studio del legale degli attori, come confermato dal tenore letterale della corrispondenza mail di Controparte_2 datata 10.12.2020 (a mezzo dell'indirizzo mail “ ”:
[...] Email_1
“Buongiorno, mi spiace ma abbiamo appuntamento con il nostro legale settimana prossima, quindi l'accordo verrà reinoltrato entro fine della prossima settimana”; doc.
8 fasc. primo grado . Parte_4
Gli appellanti hanno lamentato, altresì, il mancato accertamento, da parte del giudice di primo grado, della giustificazione causale del trasferimento di denaro, in considerazione, per un verso, dell'inammissibilità di un trasferimento di ricchezza senza causa e, per altro verso, della genericità della giustificazione causale indicata dai convenuti (esecuzione di lavori), rimasta del tutto sfornita di prova. L'appellata ha rilevato l'assenza di prova degli elementi costitutivi di un _1 contratto di mutuo tra le parti e ha contestato la deduzione degli appellanti di intervenuto riconoscimento di debito da parte dei convenuti, rilevando che la comunicazione mail di – posta dagli appellanti a fondamento del Controparte_2 riconoscimento di debito – non era stata inviata dall'indirizzo mail della stessa , _1 non ne riportava in calce la firma e comunque non conteneva alcun riconoscimento di debito. L'appellato ha rilevato che, ferma la prova della dazione di denaro allo Controparte_2 stesso un solo bonifico bancario riportava la causale “proroga RGE 204/16 CP_2
” ed egli non aveva partecipato all'asta né si era aggiudicato l'immobile _1 oggetto dell'asta, con la conseguenza che tale citata causale non rispondeva al vero, così come non poteva ritenersi che i restanti bonifici fossero stati effettuati per consentirgli di partecipare all'asta. Ha dedotto, per contro, che le somme erano state versate dagli appellanti a titolo di remunerazione per lavori da lui eseguiti in favore degli stessi appellanti.
Ritiene la Corte che il motivo non sia fondato e meritevole di accoglimento.
pag. 7/12 In punto di diritto è necessario rilevare che, in base alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 comma 1 c.c., l'attore che agisca in giudizio, domandando la restituzione di somme concesse a titolo di mutuo, è gravato dall'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 1813 c.c., ovvero non solo la dazione, ma anche il titolo giustificativo, in base al quale il convenuto si sia obbligato a restituire quanto percepito dal mutuante. Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la “datio” di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l' "accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 24.6.2022, n. 20433; Cass. Civ., Sez. II, 29.11.2018, n.
30944; Cass. Civ., Sez. III, 28.7.2014, n. 17050; Cass. Civ., Sez. II, 24.2.2004, n. 1642).
Sotto il profilo della dimostrazione del titolo giustificativo della pretesa restitutoria azionata da , e , il giudice di primo Parte_1 Parte_2 Parte_3 grado correttamente non ha ritenuto sussistente il rapporto di mutuo tra le parti, alla luce degli elementi di natura indiziaria addotti dagli attori, in quanto privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 c.c.
Ritiene la Corte che gli elementi menzionati dagli appellanti non siano univoci e che l'analisi complessiva degli stessi non consenta di ritenere che gli spostamenti di denaro dagli appellanti in favore di siano riconducibili univocamente ad un Controparte_2 contratto di mutuo.
A tale riguardo, occorre rilevare che la gravità, la precisione e la concordanza di cui all'art. 2729 c.c., implicano, rispettivamente, un elevato grado di persuasività, suscettibile di acquisire una forza di resistenza rispetto a possibili obiezioni, la logica esclusione di molteplici e differenti interpretazioni, l'unicità della direzione cui gli indizi possano confluire: tali caratteristiche difettano, ad avviso della Corte, negli indizi invocati dagli appellanti.
Il fatto che siano stati posti in essere versamenti di denaro in favore di Controparte_2 non costituisce elemento idoneo a provare l'assunzione di un'obbligazione restitutoria da parte dello stesso, poiché la mera “datio” di somme di denaro nell'ambito di rapporti familiari, ben può essere giustificata da plurime e diversificate ragioni e non vale, da sola, a dimostrare il titolo di mutuo e l'obbligazione di restituzione che ne deriverebbe.
La circostanza invocata dagli appellanti che in passato le stesse parti avessero effettuato un'analoga operazione di acquisto all'asta di un immobile, con successiva ristrutturazione, vendita e ripartizione del ricavato tra tutte le parti evoca, invero, una causa diversa da quella del mutuo.
pag. 8/12 La circostanza che la procedura esecutiva si sia conclusa con l'aggiudicazione all'asta dell'immobile da parte di e che abbia presentato _1 Controparte_2 materialmente o comunque inoltrato in via telematica (dal proprio indirizzo di posta elettronica) plurime istanze nell'interesse di è assolutamente neutra ai fini _1 della dimostrazione della sussistenza di un obbligo restitutorio della somma di denaro da parte di CP_2
Sempre nell'ambito della valutazione complessiva dei fatti noti, va osservato che è emerso in giudizio un ulteriore profilo incontestato e che risulta poco coerente con la pattuizione di un obbligo restitutorio, ovvero il fatto che tutti i bonifici, ad eccezione di quello della somma di Euro 10.580,00 - di cui si dirà - non contengono alcuna indicazione della causale né a fortiori fanno riferimento ad un prestito di somme.
Per contro, la causale del bonifico della somma di Euro 10.580,00 effettuato in data 31.7.2018 (“proroga RGE 204/16 ”) è alquanto generica e non contiene, _1 in ogni caso, alcun riferimento al fatto che si tratti di un mutuo o comunque di un prestito.
E ancora. La coincidenza temporale fra la richiesta di di proroga del _1 termine per il pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione e i bonifici effettuati dagli attori sul conto corrente di è un dato neutro ai fini della Controparte_2 sussistenza di un obbligo restitutorio in capo a Tale coincidenza Controparte_2 temporale è, al più, indicativa della destinazione delle somme al pagamento del prezzo di aggiudicazione, ma non vale, in alcun modo, a dimostrare la sussistenza di un obbligo restitutorio in capo a Controparte_2
Infine, anche la comunicazione mail inviata da agli attori non può essere Controparte_2 intesa alla stregua di un riconoscimento di debito, attesa la genericità del suo contenuto, che si limita a menzionare un “accordo”, senza indicazione alcuna dei termini di tale accordo.
In conclusione, ritiene la Corte che gli attori, odierni appellanti, non abbiano assolto all'onere probatorio di dimostrare l'assunzione di un obbligo di restituzione da parte di stante l'assenza di indici univoci di un prestito effettuato dai primi in Controparte_2 favore del secondo. La Suprema Corte ha affermato che in caso di mancanza di prova da parte dell'asserito mutuante della pattuizione di un obbligo restitutorio, qualora il convenuto non abbia allegato il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta, il rigetto della domanda di restituzione dell'asserito mutuo va argomentato con una certa cautela, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, 28.7.2014, n. 17050; Cass. Civ., Sez. II, 8.10.2021, n. 27372).
Nel caso di specie, ha allegato che le somme corrisposte dagli attori Controparte_2 costituivano il corrispettivo di lavori dal medesimo eseguiti;
tale allegazione è in linea con quella di la quale, a sua volta, ha allegato che tali somme _1 rappresentavano il corrispettivo di lavori eseguiti da in relazione ad altra e CP_2
pag. 9/12 precedente operazione di ristrutturazione di un immobile, del resto ammessa dagli stessi attori, odierni appellanti.
Va considerato che la vicenda si inserisce nell'ambito di rapporti familiari, ove è frequente che intercorrano aiuti in denaro, non subordinati a specifici doveri di restituzione, sicché il versamento delle somme sul conto corrente intestato a
[...] non trova spiegazione univocamente nel prestito che gli attori avrebbero fatto CP_2 allo stesso e a . CP_2 _1
In conclusione, il secondo motivo di gravame deve essere rigettato.
3. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della valutazione, da parte del primo giudice, delle conseguenze probatorie della mancata comparizione del convenuto per rendere l'interrogatorio formale e, in Controparte_2 particolare, hanno evidenziato la formazione di un principio di prova a supporto della domanda attorea.
Secondo gli appellanti, il contegno processuale di valutato unitamente Controparte_2 agli elementi indiziari indicati nella trattazione del precedente motivo di gravame, avrebbe consentito al giudice di primo grado di ritenere ammessi, ai sensi dell'art. 232 comma 1 c.p.c., i fatti dedotti nell'interrogatorio formale.
Gli appellati hanno contestato la fondatezza del motivo di gravame, evidenziando che il contegno processuale di non consentiva di ritenere dimostrata la Controparte_2 conclusione di un contratto di mutuo fra le parti e che le circostanze di fatto dedotte dagli appellanti a sostegno della sussistenza di un rapporto di mutuo erano state puntualmente contestate con il primo scritto difensivo.
Va preliminarmente rilevato che, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, al contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass. Civ., Sez. II,
31.5.2022, n. 17562; Cass. Civ., Sez. IV, 18.4.2018, n. 9436; Cass. Civ., Sez. I,
6.4.2018 n. 17719; Cass. Civ., Sez. III, 14.2.2007, n. 3258).
La mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale costituisce un comportamento la cui valutazione, sul piano probatorio, è rimessa all'apprezzamento di fatto del giudice di merito e non può costituire la dimostrazione dei fatti addotti nei capitoli, ove essi non siano riscontrati da altri elementi probatori di supporto il quale, fermo l'obbligo di motivazione, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro (Cass. Civ., Sez. III,
10.3.2006, n. 5240).
Nel caso di specie, le circostanze oggetto di interrogatorio formale concernevano l'intestazione del conto corrente su cui erano state versate le somme, la destinazione di tali somme all'acquisto dell'immobile all'asta, la richiesta di mutuo fondiario per il pagamento del prezzo di aggiudicazione, l'intervenuto riconoscimento di debito nei confronti di e il deposito di istanze di proroga nella procedura esecutiva, _1 Pt_2
pag. 10/12 le finalità del finanziamento ottenuto da , il pagamento del prezzo di Parte_1 aggiudicazione a seguito del versamento delle somme da parte degli attori.
Si tratta di circostanze fattuali del tutto irrilevanti ai fini della dimostrazione della sussistenza di un obbligo restitutorio in capo agli appellati. Per contro, la circostanza dell'intervenuto riconoscimento di un debito nei confronti di e – dedotta _1 Pt_2 al capo 5 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata dagli attori in data
24.11.2022 – è alquanto generica, priva di specifici riferimenti temporali e non risulta suffragata da idonei elementi di riscontro, non potendosi considerare tale la comunicazione mail del 20.12.2020 (doc. 8 fasc. attori giudizio di primo grado) - esaminata nella trattazione del precedente motivo di gravame – in considerazione della genericità del relativo contenuto.
Dal che ne discende che la mancata presentazione, senza giustificato motivo, di
[...] in udienza per essere sottoposto a interrogatorio formale non consente di CP_2 ritenere dimostrata, in uno con i restanti elementi fattuali sopra citati, la sussistenza di un contratto di mutuo fra le parti.
In conclusione, il motivo di gravame deve essere rigettato, in quanto infondato.
4. Con l'ultimo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la statuizione sulle spese di lite, di cui hanno chiesto la riforma, con condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., ponendo le spese di lite a carico degli attori.
Il motivo di appello deve pertanto essere rigettato, in quanto infondato.
5. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna degli appellanti soccombenti alle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_3
e avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pavia in data Parte_2
11.5.2023, così provvede:
1.respinge l'appello;
2.condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi in
Euro 6.946,00 in favore di e in Euro 3.476,00 in favore di _1 [...]
oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA, come per CP_2 legge;
pag. 11/12 3.dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Lorenzo Orsenigo
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Lorenzo Orsenigo Presidente
Cristina Ravera Consigliere rel.
Emanuela Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1815/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Olga Moscato del Foro di Pavia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Pavia, Via Cesare Beccaria n. 5, come da delega in atti;
APPELLANTI
CONTRO (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. _1 C.F._4
Glenda Gadaleta del Foro di Pavia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in
Pavia, Via Luino n. 1, come da delega in atti;
APPELLATA
E (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._5
Francesca Rogato del Foro di Pavia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in
Pavia, Piazza Dante n. 4, come da delega in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Nel merito:
- premessa ogni opportuna declaratoria sui motivi di appello,
- accertata ed acclarata la conclusione tra le parti di un contratto di mutuo e la conseguente obbligazione restitutoria in capo agli appellati,
- dichiarata la legittimazione passiva della Sig.ra in relazione alla _1 domanda restitutoria, condannare in solido tra loro i Sig.ri e al pagamento in _1 Controparte_2 favore degli appellanti Sig.ri e della somma di € Parte_1 Parte_2
14.680,00, oltre interessi nella misura di legge dalla erogazione del prestito all'effettivo soddisfo, o in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
condannare in solido tra loro i Sig.ri e al pagamento in _1 Controparte_2 favore dell'appellante Sig. della somma di € 14.078,00, oltre interessi Parte_3 nella misura di legge dalla erogazione del prestito all'effettivo soddisfo, o in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
condannare in solido tra loro i Sig.ri e al risarcimento _1 Controparte_2 del danno in favore dell'appellante Sig. della somma di € 9.448,33, Parte_1 oltre interessi nella misura di legge dalla erogazione del prestito all'effettivo soddisfo,
o in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.
Per _1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, premesse le opportune declaratorie: in via preliminare:
- accertata e dichiarata l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. del proposto appello, emettere ordinanza ex art 348 ter cpc;
nel merito:
- respingere l'appello promosso dai Sigg.ri Parte_1 Parte_3 [...]
siccome infondato in fatto e diritto e confermare l'impugnata sentenza n. Parte_2
606/2023 emessa dal Tribunale di Pavia, pubblicata in data 11.05.2023, notificata in data 22.05.2023, e successivamente corretta con decreto del Tribunale di Pavia del 25 maggio 2023.
Spese rifuse.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Per Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis,
- respingere poiché inammissibile, improcedibile o comunque infondato, l'appello proposto dal Signor , dalla Signora e dal Signor Parte_1 Parte_2
, confermando, in ogni sua parte, la Sentenza n. 606/2023, pronunciata Parte_3 dal Tribunale di Pavia - Dott. Andrea Francesco Forcina e pubblicata in data
11.05.2023, oggetto di impugnazione;
- rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto;
- con vittoria si spese, diritti e onorari di causa del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_3 Parte_2 [...]
e chiedendone la condanna alla restituzione in favore di _1 Controparte_2
e della somma di Euro 14.680,00, oltre interessi e Parte_1 Parte_2 in favore di della somma di 14.087,00, oltre interessi, nonché al Parte_3 risarcimento dei danni nella misura di Euro 9.448,22, oltre interessi, in favore di
. Parte_1
Gli attori allegavano che e avevano prestato ai Parte_1 Parte_2 convenuti la somma complessiva di Euro 14.780,00 (segnatamente, Euro 10.580,00 il pag. 2/12 31.7.2018 ed Euro 4.200,00 il 7.9.2018) per l'acquisto di un immobile, da parte dei convenuti e che aveva contratto un finanziamento (con Prestitalia Parte_1
S.p.A. Gruppo UBI Banca) di Euro 15.023,22 (con un costo complessivo di Euro
24.128,33), al fine di disporre della liquidità necessaria per effettuare il prestito in favore dei convenuti.
Allegavano, altresì, che aveva prestato ai convenuti la somma Parte_3 complessiva di Euro 14.078,00 (segnatamente, Euro 4.000,00 il 7.3.2018; Euro 4.000,00 il 12.4.2018 e Euro 5.078,00 il 4.5.2018) e deducevano che tali somme erano state prestate ai convenuti al fine di aiutarli ad acquistare un'abitazione all'asta, ristrutturarla e successivamente rivenderla a terzi, con l'accordo che la somma ottenuta dalla futura vendita, al netto del prezzo di aggiudicazione, sarebbe stata divisa tra tutte le parti, con l'impegno di e di restituire ai familiari le somme erogate a _1 Controparte_2 prestito, impegno che, tuttavia, non era stato onorato.
2. e si costituivano in giudizio. _1 Controparte_2
eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva, non _1 avendo ricevuto alcuna somma di denaro dagli attori ed entrambi i convenuti contestavano il titolo (mutuo) della dazione della somma.
3. Il Tribunale di Pavia, con sentenza pronunciata in data 11.5.2023 (pubblicata in pari data, sentenza n. 606/23), dichiarava il difetto di legittimazione passiva di _1
e rigettava le domande degli attori, che condannava alla rifusione delle spese di lite ai convenuti (segnatamente, in favore dell'Erario quanto a e in favore di _1
. Controparte_2
In particolare, il Tribunale rilevava il difetto di prova del versamento a _1 delle somme oggetto della domanda restitutoria, difettando la prova sia della cointestazione a tale convenuta del conto corrente sul quale erano confluite le somme erogate sia della destinazione di tali somme anche a tale convenuta e, segnatamente, all'acquisto di un immobile all'asta, atteso che il prezzo di aggiudicazione era stato pagato dalla convenuta mediante stipula di un contratto di mutuo fondiario _1
(come risultava dal decreto di trasferimento dell'immobile; doc. n. 9 fascicolo parte attrice).
Il Tribunale riteneva, poi, il difetto di prova, da parte degli attori, della conclusione di un contratto di mutuo, a fronte della deduzione dei convenuti di un diverso titolo della dazione, non potendosi inferire la prova dell'assunzione da parte del convenuto CP_2 di un obbligo restitutorio dalla destinazione della somma all'acquisto di un immobile all'asta.
Con riguardo alla domanda risarcitoria, il Tribunale riteneva non raggiunta la prova della sussistenza di una condotta illecita dei convenuti all'origine della conclusione del contratto di finanziamento da parte di , conclusione che, per contro, era Parte_1 dipesa da una libera scelta di tale parte.
pag. 3/12 4. Con atto di citazione in appello, notificato in data 19.6.2023, , Parte_1
e hanno proposto appello avverso la predetta Parte_3 Parte_2 sentenza, articolando quattro motivi di gravame:
I) violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 1813 c.c. e degli artt. 115, 116 e 228
c.p.c. nella parte relativa alla declaratoria del difetto di legittimazione passiva di
[...]
; _1
II) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1813 c.c. nonché degli artt. 115 e
116 c.p.c., in relazione al ritenuto difetto di prova della conclusione di un contratto di mutuo;
III) violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e degli artt. 116 e 232 c.p.c., in relazione alla ritenuta non ammissione dei fatti dedotti in interrogatorio formale, a seguito dell'assenza ingiustificata di Controparte_2
IV) riforma della statuizione in ordine alle spese di lite e condanna dei convenuti alle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
e si sono costituiti in giudizio e hanno chiesto il rigetto _1 Controparte_2 dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e, all'udienza del 12.3.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte relativa alla declaratoria di carenza di legittimazione passiva di
[...]
. _1
Con precipuo riguardo alla mancata intestazione anche a del conto
_1 corrente su cui erano confluite le somme versate dagli attori, gli appellanti, da un lato, hanno dedotto che era irrilevante il fatto che avesse negato, in sede di
_1 interrogatorio formale, di essere cointestataria del predetto conto corrente;
dall'altro lato, hanno lamentato l'omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, di plurime circostanze, indicative del fatto che aveva comunque tratto
_1 beneficio dalla somma versata dagli attori. Si trattava, segnatamente, dell'avere le parti effettuato, in passato, una analoga operazione di acquisto all'asta di un immobile, con successiva ristrutturazione, vendita e ripartizione del ricavato tra tutte le parti, circostanza che non era stata contestata – e anzi ammessa – da e
_1 [...]
della partecipazione all'asta pubblica e della successiva aggiudicazione CP_2 dell'immobile da parte di la quale era stata intestataria del bene;
_1 dell'effettuazione dei versamenti, da parte degli attori, durante la pendenza del termine concesso dal Tribunale di Pavia a per il versamento alla procedura del _1 saldo del prezzo di aggiudicazione;
dell'indicazione, nella causale dei bonifici, di
“PROROGA RGE 204/16 ”. _1
Con riguardo al ritenuto pagamento del prezzo di aggiudicazione dell'immobile attraverso la stipula di un mutuo fondiario, gli appellanti hanno dedotto che il decreto di pag. 4/12 trasferimento non menzionava l'importo della somma mutuata e, alla luce degli elementi sopra evidenziati – e non valutati dal Tribunale - era plausibile che tale mutuo fondiario avesse coperto solo una parte del prezzo di aggiudicazione, anche in considerazione della citata causale di versamento delle somme prestate dagli attori (“PROROGA RGE 204/16 FERRARA SONIA”).
Gli appellanti hanno dedotto, altresì, che e sulla base del principio di _1 CP_2 vicinanza della prova, non avevano offerto alcuna documentazione a dimostrazione dell'importo del mutuo fondiario.
Infine, gli appellanti hanno dedotto che e erano ben _1 Controparte_2 consapevoli del titolo su cui si fondavano i versamenti di denaro effettuati dagli stessi appellanti, come emergeva da una comunicazione mail inviata da al Controparte_2 difensore degli appellanti (cfr. doc. 8 fasc. primo grado attori). L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, rilevando _1 che difettava la prova della destinazione delle somme versate dagli appellanti all'acquisto, da parte della stessa, di un immobile all'asta e, per contro, che tale destinazione era contraddetta sia dal fatto che il conto corrente su cui erano confluite le somme non era intestato alla stessa sia dal fatto che l'immobile era stato _1 acquistato in asta a seguito della stipula di un mutuo fondiario, come indicato nel decreto di trasferimento. L'appellata ha evidenziato, altresì, che le distinte dei bonifici prodotte dagli appellanti nel giudizio di primo grado mancavano di qualsiasi riferimento al fatto che il denaro fosse diretto alla stessa e, in ogni caso, non si comprendeva il motivo per cui tali bonifici non fossero stati eseguiti direttamente sul conto corrente della medesima. In tale contesto, secondo l'appellata, l'indicazione su un solo bonifico di un numero di ruolo e del nome della stessa era irrilevante, poiché ella aveva avuto modo di _1 vedere tale causale per la prima volta nel giudizio di primo grado e l'ha tempestivamente contestata. L'appellata ha precisato, inoltre, che la proroga del termine per il pagamento del prezzo di aggiudicazione dell'immobile si era necessaria a seguito della liberazione tardiva dell'immobile aggiudicato, che non aveva consentito al perito della banca concessionaria del mutuo di visionare l'immobile ai fini della stesura della relativa perizia e, dunque, aveva ritardato l'erogazione del mutuo. A tale ultimo riguardo, l'appellata ha rilevato che gli appellanti, per loro stessa ammissione, avevano prestato garanzia ai fini della erogazione del mutuo fondiario e quindi erano in possesso o comunque avrebbero potuto chiedere copia del relativo atto di mutuo da produrre in giudizio, nei termini di legge, ma nulla avevano fatto, a dimostrazione della loro consapevolezza che il pagamento del prezzo di aggiudicazione era stato effettuato grazie all'ottenimento del mutuo fondiario.
Rileva la Corte che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto la carenza di legittimazione passiva in capo a . _1
Difetta, invero, la prova che abbia ricevuto le somme versate dagli _1 appellanti.
pag. 5/12 In primo luogo, le somme oggetto della richiesta di restituzione sono state versate dagli attori sul conto corrente intestato in via esclusiva a ha Controparte_2 _1 negato, in sede di interrogatorio formale, di essere cointestataria di tale conto corrente e sulla circostanza della cointestazione del conto corrente a non sono state _1 articolate istanze di prova.
In secondo luogo, le circostanze addotte dagli appellanti a dimostrazione del fatto che avesse comunque tratto beneficio dalle somme dagli stessi versate a _1 non consentono di ritenere provata la destinazione di tali somme Controparte_2 all'acquisto dell'immobile da parte della stessa . _1
Invero, il fatto che, in passato, le parti abbiano posto in essere una analoga operazione di acquisto all'asta di un immobile, con successiva ristrutturazione, vendita e ripartizione del ricavato, così come la partecipazione all'asta pubblica con successiva aggiudicazione dell'immobile da parte di e l'effettuazione dei versamenti, _1 da parte degli attori, in epoca coeva alla pendenza del termine per il versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione non costituiscono indici univoci del fatto che
[...]
sia stata beneficiaria delle somme versate dagli attori a _1 Controparte_2
E ancora, l'indicazione “proroga RGE 204/16 ”, nella causale del _1 bonifico della somma di Euro 10.580,00, non consente di ritenere che tale somma sia andata ad effettivo vantaggio della stessa , in quanto tale causale di pagamento è _1 stata tempestivamente contestata dalla stessa e, in ogni caso, anche tale somma è _1 stata versata sul conto di Controparte_2
Sotto questo ultimo profilo, non si comprende per quale ragione le somme, se effettivamente fossero state destinate a , siano state versate sul conto _1 corrente intestato in via esclusiva a Controparte_2
Né può trarsi la prova che le somme versate sul conto corrente di Controparte_2 fossero destinate a dall'inoltro e dal deposito, a cura di di _1 Controparte_2 istanze nell'interesse di nell'ambito della procedura esecutiva. _1
Infine, anche la circostanza che il mutuo fondiario ottenuto da avesse _1 riguardato solo una parte del prezzo di aggiudicazione, per essere la restante parte stata pagata attingendo alle somme versate dagli attori sul conto di è rimasta Controparte_2 indimostrata, non avendo gli attori – sui quale gravava l'onere probatorio – offerto prova dell'ammontare del mutuo fondiario.
Va, in proposito, rilevato che il riferimento degli appellanti al principio di vicinanza della prova non coglie nel segno, atteso che gli attori, avendo prestato garanzia a
[...]
ai fini dell'ottenimento del mutuo, erano in possesso o comunque nelle _1 condizioni per ottenere dall'istituto di credito copia della documentazione relativa al mutuo da produrre in giudizio.
In conclusione, il primo motivo di gravame deve essere rigettato, in quanto infondato.
2. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della ritenuta carenza di prova della dazione della somma a titolo di mutuo, alla luce di plurimi elementi indiziari della conclusione inter partes di un contratto di mutuo, con pag. 6/12 conseguente obbligo restitutorio dei convenuti. In particolare, tali elementi indiziari fanno capo a:
-l'effettuazione in passato di analoga operazione immobiliare ad opera delle stesse parti, con regolare restituzione delle somme concesse a prestito;
-la causale di bonifico delle somme con il riferimento specifico al numero della procedura esecutiva (Tribunale di Pavia R.G.E. 204/16) a indicazione della imputazione del pagamento, non oggetto di contestazione da parte dei convenuti;
-la conclusione della procedura esecutiva con l'aggiudicazione all'asta dell'immobile da parte di , le cui istanze a firma della stessa erano state trasmesse da _1 [...]
CP_2
-la coincidenza temporale fra la richiesta di proroga del pagamento del saldo del prezzo e i bonifici effettuati dagli attori in favore dei convenuti e, comunque, la risalenza del finanziamento ottenuto da al periodo in cui necessitava di Parte_1 _1 denaro per il pagamento del prezzo di aggiudicazione;
-il riconoscimento del debito da parte dei convenuti presso lo studio del legale degli attori, come confermato dal tenore letterale della corrispondenza mail di Controparte_2 datata 10.12.2020 (a mezzo dell'indirizzo mail “ ”:
[...] Email_1
“Buongiorno, mi spiace ma abbiamo appuntamento con il nostro legale settimana prossima, quindi l'accordo verrà reinoltrato entro fine della prossima settimana”; doc.
8 fasc. primo grado . Parte_4
Gli appellanti hanno lamentato, altresì, il mancato accertamento, da parte del giudice di primo grado, della giustificazione causale del trasferimento di denaro, in considerazione, per un verso, dell'inammissibilità di un trasferimento di ricchezza senza causa e, per altro verso, della genericità della giustificazione causale indicata dai convenuti (esecuzione di lavori), rimasta del tutto sfornita di prova. L'appellata ha rilevato l'assenza di prova degli elementi costitutivi di un _1 contratto di mutuo tra le parti e ha contestato la deduzione degli appellanti di intervenuto riconoscimento di debito da parte dei convenuti, rilevando che la comunicazione mail di – posta dagli appellanti a fondamento del Controparte_2 riconoscimento di debito – non era stata inviata dall'indirizzo mail della stessa , _1 non ne riportava in calce la firma e comunque non conteneva alcun riconoscimento di debito. L'appellato ha rilevato che, ferma la prova della dazione di denaro allo Controparte_2 stesso un solo bonifico bancario riportava la causale “proroga RGE 204/16 CP_2
” ed egli non aveva partecipato all'asta né si era aggiudicato l'immobile _1 oggetto dell'asta, con la conseguenza che tale citata causale non rispondeva al vero, così come non poteva ritenersi che i restanti bonifici fossero stati effettuati per consentirgli di partecipare all'asta. Ha dedotto, per contro, che le somme erano state versate dagli appellanti a titolo di remunerazione per lavori da lui eseguiti in favore degli stessi appellanti.
Ritiene la Corte che il motivo non sia fondato e meritevole di accoglimento.
pag. 7/12 In punto di diritto è necessario rilevare che, in base alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 comma 1 c.c., l'attore che agisca in giudizio, domandando la restituzione di somme concesse a titolo di mutuo, è gravato dall'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 1813 c.c., ovvero non solo la dazione, ma anche il titolo giustificativo, in base al quale il convenuto si sia obbligato a restituire quanto percepito dal mutuante. Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la “datio” di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l' "accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 24.6.2022, n. 20433; Cass. Civ., Sez. II, 29.11.2018, n.
30944; Cass. Civ., Sez. III, 28.7.2014, n. 17050; Cass. Civ., Sez. II, 24.2.2004, n. 1642).
Sotto il profilo della dimostrazione del titolo giustificativo della pretesa restitutoria azionata da , e , il giudice di primo Parte_1 Parte_2 Parte_3 grado correttamente non ha ritenuto sussistente il rapporto di mutuo tra le parti, alla luce degli elementi di natura indiziaria addotti dagli attori, in quanto privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 c.c.
Ritiene la Corte che gli elementi menzionati dagli appellanti non siano univoci e che l'analisi complessiva degli stessi non consenta di ritenere che gli spostamenti di denaro dagli appellanti in favore di siano riconducibili univocamente ad un Controparte_2 contratto di mutuo.
A tale riguardo, occorre rilevare che la gravità, la precisione e la concordanza di cui all'art. 2729 c.c., implicano, rispettivamente, un elevato grado di persuasività, suscettibile di acquisire una forza di resistenza rispetto a possibili obiezioni, la logica esclusione di molteplici e differenti interpretazioni, l'unicità della direzione cui gli indizi possano confluire: tali caratteristiche difettano, ad avviso della Corte, negli indizi invocati dagli appellanti.
Il fatto che siano stati posti in essere versamenti di denaro in favore di Controparte_2 non costituisce elemento idoneo a provare l'assunzione di un'obbligazione restitutoria da parte dello stesso, poiché la mera “datio” di somme di denaro nell'ambito di rapporti familiari, ben può essere giustificata da plurime e diversificate ragioni e non vale, da sola, a dimostrare il titolo di mutuo e l'obbligazione di restituzione che ne deriverebbe.
La circostanza invocata dagli appellanti che in passato le stesse parti avessero effettuato un'analoga operazione di acquisto all'asta di un immobile, con successiva ristrutturazione, vendita e ripartizione del ricavato tra tutte le parti evoca, invero, una causa diversa da quella del mutuo.
pag. 8/12 La circostanza che la procedura esecutiva si sia conclusa con l'aggiudicazione all'asta dell'immobile da parte di e che abbia presentato _1 Controparte_2 materialmente o comunque inoltrato in via telematica (dal proprio indirizzo di posta elettronica) plurime istanze nell'interesse di è assolutamente neutra ai fini _1 della dimostrazione della sussistenza di un obbligo restitutorio della somma di denaro da parte di CP_2
Sempre nell'ambito della valutazione complessiva dei fatti noti, va osservato che è emerso in giudizio un ulteriore profilo incontestato e che risulta poco coerente con la pattuizione di un obbligo restitutorio, ovvero il fatto che tutti i bonifici, ad eccezione di quello della somma di Euro 10.580,00 - di cui si dirà - non contengono alcuna indicazione della causale né a fortiori fanno riferimento ad un prestito di somme.
Per contro, la causale del bonifico della somma di Euro 10.580,00 effettuato in data 31.7.2018 (“proroga RGE 204/16 ”) è alquanto generica e non contiene, _1 in ogni caso, alcun riferimento al fatto che si tratti di un mutuo o comunque di un prestito.
E ancora. La coincidenza temporale fra la richiesta di di proroga del _1 termine per il pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione e i bonifici effettuati dagli attori sul conto corrente di è un dato neutro ai fini della Controparte_2 sussistenza di un obbligo restitutorio in capo a Tale coincidenza Controparte_2 temporale è, al più, indicativa della destinazione delle somme al pagamento del prezzo di aggiudicazione, ma non vale, in alcun modo, a dimostrare la sussistenza di un obbligo restitutorio in capo a Controparte_2
Infine, anche la comunicazione mail inviata da agli attori non può essere Controparte_2 intesa alla stregua di un riconoscimento di debito, attesa la genericità del suo contenuto, che si limita a menzionare un “accordo”, senza indicazione alcuna dei termini di tale accordo.
In conclusione, ritiene la Corte che gli attori, odierni appellanti, non abbiano assolto all'onere probatorio di dimostrare l'assunzione di un obbligo di restituzione da parte di stante l'assenza di indici univoci di un prestito effettuato dai primi in Controparte_2 favore del secondo. La Suprema Corte ha affermato che in caso di mancanza di prova da parte dell'asserito mutuante della pattuizione di un obbligo restitutorio, qualora il convenuto non abbia allegato il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta, il rigetto della domanda di restituzione dell'asserito mutuo va argomentato con una certa cautela, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, 28.7.2014, n. 17050; Cass. Civ., Sez. II, 8.10.2021, n. 27372).
Nel caso di specie, ha allegato che le somme corrisposte dagli attori Controparte_2 costituivano il corrispettivo di lavori dal medesimo eseguiti;
tale allegazione è in linea con quella di la quale, a sua volta, ha allegato che tali somme _1 rappresentavano il corrispettivo di lavori eseguiti da in relazione ad altra e CP_2
pag. 9/12 precedente operazione di ristrutturazione di un immobile, del resto ammessa dagli stessi attori, odierni appellanti.
Va considerato che la vicenda si inserisce nell'ambito di rapporti familiari, ove è frequente che intercorrano aiuti in denaro, non subordinati a specifici doveri di restituzione, sicché il versamento delle somme sul conto corrente intestato a
[...] non trova spiegazione univocamente nel prestito che gli attori avrebbero fatto CP_2 allo stesso e a . CP_2 _1
In conclusione, il secondo motivo di gravame deve essere rigettato.
3. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della valutazione, da parte del primo giudice, delle conseguenze probatorie della mancata comparizione del convenuto per rendere l'interrogatorio formale e, in Controparte_2 particolare, hanno evidenziato la formazione di un principio di prova a supporto della domanda attorea.
Secondo gli appellanti, il contegno processuale di valutato unitamente Controparte_2 agli elementi indiziari indicati nella trattazione del precedente motivo di gravame, avrebbe consentito al giudice di primo grado di ritenere ammessi, ai sensi dell'art. 232 comma 1 c.p.c., i fatti dedotti nell'interrogatorio formale.
Gli appellati hanno contestato la fondatezza del motivo di gravame, evidenziando che il contegno processuale di non consentiva di ritenere dimostrata la Controparte_2 conclusione di un contratto di mutuo fra le parti e che le circostanze di fatto dedotte dagli appellanti a sostegno della sussistenza di un rapporto di mutuo erano state puntualmente contestate con il primo scritto difensivo.
Va preliminarmente rilevato che, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, al contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass. Civ., Sez. II,
31.5.2022, n. 17562; Cass. Civ., Sez. IV, 18.4.2018, n. 9436; Cass. Civ., Sez. I,
6.4.2018 n. 17719; Cass. Civ., Sez. III, 14.2.2007, n. 3258).
La mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale costituisce un comportamento la cui valutazione, sul piano probatorio, è rimessa all'apprezzamento di fatto del giudice di merito e non può costituire la dimostrazione dei fatti addotti nei capitoli, ove essi non siano riscontrati da altri elementi probatori di supporto il quale, fermo l'obbligo di motivazione, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro (Cass. Civ., Sez. III,
10.3.2006, n. 5240).
Nel caso di specie, le circostanze oggetto di interrogatorio formale concernevano l'intestazione del conto corrente su cui erano state versate le somme, la destinazione di tali somme all'acquisto dell'immobile all'asta, la richiesta di mutuo fondiario per il pagamento del prezzo di aggiudicazione, l'intervenuto riconoscimento di debito nei confronti di e il deposito di istanze di proroga nella procedura esecutiva, _1 Pt_2
pag. 10/12 le finalità del finanziamento ottenuto da , il pagamento del prezzo di Parte_1 aggiudicazione a seguito del versamento delle somme da parte degli attori.
Si tratta di circostanze fattuali del tutto irrilevanti ai fini della dimostrazione della sussistenza di un obbligo restitutorio in capo agli appellati. Per contro, la circostanza dell'intervenuto riconoscimento di un debito nei confronti di e – dedotta _1 Pt_2 al capo 5 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata dagli attori in data
24.11.2022 – è alquanto generica, priva di specifici riferimenti temporali e non risulta suffragata da idonei elementi di riscontro, non potendosi considerare tale la comunicazione mail del 20.12.2020 (doc. 8 fasc. attori giudizio di primo grado) - esaminata nella trattazione del precedente motivo di gravame – in considerazione della genericità del relativo contenuto.
Dal che ne discende che la mancata presentazione, senza giustificato motivo, di
[...] in udienza per essere sottoposto a interrogatorio formale non consente di CP_2 ritenere dimostrata, in uno con i restanti elementi fattuali sopra citati, la sussistenza di un contratto di mutuo fra le parti.
In conclusione, il motivo di gravame deve essere rigettato, in quanto infondato.
4. Con l'ultimo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la statuizione sulle spese di lite, di cui hanno chiesto la riforma, con condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., ponendo le spese di lite a carico degli attori.
Il motivo di appello deve pertanto essere rigettato, in quanto infondato.
5. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna degli appellanti soccombenti alle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_3
e avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pavia in data Parte_2
11.5.2023, così provvede:
1.respinge l'appello;
2.condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi in
Euro 6.946,00 in favore di e in Euro 3.476,00 in favore di _1 [...]
oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA, come per CP_2 legge;
pag. 11/12 3.dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Lorenzo Orsenigo
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