Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/03/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. dott.ssa Rosanna Scillone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1027/2016 promossa da:
(c.f. Codice Fiscale 1 Parte 1 Parte 2
Parte 3 (c.f
) e Parte 4 (c.f. C.F. 3 C.F. 2
), con l'avv. F. Carello;
C.F. 4
ATTORI e convenuti in riassunzione solo per Parte 3 e Parte 4
Contro
Controparte 1 Codice Fiscale 5 ), con il patrocinio dell'avv. D. Gullì; convenuto e ATTORE in riassunzione
OGGETTO: opposizione a precetto. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione Parte 1 Parte_2 [...] '
'Pt 3 e Parte 4 citavano in giudizio e, chiedevano che Controparte 1 venissero accolte le seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE, previo accertamento e conseguente declaratoria di fondatezza delle eccezioni di fatto e diritto (prescrizione del titolo esecutivo per decorso del termine decennale), sospendere l'efficacia esecutiva del titolo opposto, segnatamente della sentenza n. n. 1477/2003 Trib. Civile Sez. Agraria di Catanzaro, pubblicata il 5.12.2003, immediatamente esecutiva, se pur divenuta irrevocabile il 19.01 2005. NEL MERITO: dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare l'atto di precetto opposto perché il titolo azionato non può essere oggetto di esecuzione poiché prescritto ai sensi degli artt. 2946 e/o 2953 c.c., negando il diritto di rilascio azionato dall'opposto; IN VIA ESCLUSIVAMENTE SUBORDINATA: qualora non venga accertata e dichiara l'inefficacia del titolo esecutivo per intervenuta prescrizione, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare l'atto di precetto opposto per fatti successivi incompatibili con perdurare della sua esecutività, segnatamente, in accoglimento della sola eccezione di maturata usucapione del fondo e dei fabbricati ivi presenti ( catasto foglio 5 part 976 e 977 solo area seminativa di circa mq 4000,00) ex art 1159 bis c.c.a favore della sig.ra Parte 1 ed altri congiunti estranei al giudizio;
-condannare in ogni caso l'opposto al pagamento delle spese e compensi professionali di causa oltre rimb. Forf. del 15%, cap 4%, I.V.A., con distrazione ex art 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
In via istruttoria: si chiede altresì ammettersi interrogatorio formale del opposto sulle seguenti circostanza: essere vero o meno che mai, sino al 10 febbraio 2016, avete chiesto il rilascio del fondo o rivendicato la proprietà o preteso prestazione di qualsivoglia genere da parte degli opponenti>>;
Si chiede pure ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze :
Controparte 1 , il quale contestava in toto, quanto sostenuto dagli Si costituiva attori.
Specificava che la esecuzione intrapresa scaturiva da provvedimenti giudiziali con i quali veniva dichiarato cessato il rapporto associativo tra il dante causa del CP_1 e [...] Controparte 2 e relativamente all'immobile oggetto di Controparte_3 esecuzione e conseguente condanna al rilascio dello stesso da parte degli attori. Spiegava domanda riconvenzionale e concludeva come in atti. A seguito di decesso di il CP_1 riassumeva il giudizio Parte 1 interrotto e si costituivano unicamente Parte 3 e Parte 4
Nel corso del giudizio, concessi i termini di cui all'art. 183 VI c. cpc, la parte chiamata in riassunzione non compariva alle successive udienze. All'udienza del 23 maggio 2024, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione die termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è infondata deve, dunque essere rigettata.
Ed invero, tutti e due i motivi di opposizione sono da ritenersi infondati. L'eccezione di prescrizione è infondata in quanto il titolo (sentenza sez. agr.) ha stabilito che il rapporto associativo tra le parti originarie era cessato e pertanto trattandosi di proprietà il diritto del proprietario è imprescrittibile, per cui la detta sentenza ha consentito di intraprendere la esecuzione in osservanza al titolo.
L'opposizione, quindi, è rigettata. Anche l'invocata usucapione è da rigettarsi atteso che gli attori prima e i convenuti in riassunzione pur avendo formulate richieste istruttorie tendenti a provare l'avvenuto usucapione non hanno coltivato le relative richieste pertanto, l'usucapione è da rigettare per mancanza di prove, oltre alla mancanza del requisito temporale che ne costituisce presupposto.
A seguito del tenore della pronuncia risulta accolta la domanda riconvenzionale del CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione poiché infondata;
dispone il rilascio dell'immobile oggetto di causa;
Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1701,00 per onorari di avvocato, oltre 15% su competenze, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge. Catanzaro li 24 marzo 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone