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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/07/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2500/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice rel. e est. dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2500/2023 promossa da:
(C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
YA (Egitto) il 09.03.1995 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. MONICA MISEROCCHI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, via G. Bovini n. 35 e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Ravenna, fraz. Porto Fuori, via Don F. Fuschini n. 27, con il patrocinio dell'avv. MONICA MISEROCCHI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, via G. Bovini n. 35
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 17.04.2025. In data 15.11.2023, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 12.10.2023, Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto a Ravenna in data Parte_2
03.01.2019 matrimonio civile, con opzione per il regime di separazione dei beni, che veniva iscritto presso il registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, che non erano nati figli e che l'unione coniugale da tempo non era più serena, essendo cessata tra loro la comunione affettiva, di talché erano addivenuti alla determinazione di separarsi consensualmente e, una volta decorso il termine di legge, di sciogliere il matrimonio. Le parti chiedevano pertanto congiuntamente al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariis rejectis,
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
2) La casa coniugale sita in Ravenna, via Don F. Fuschini, n. 27, viene assegnata alla moglie mentre il marito trasferirà altrove la propria residenza, con i suoi oggetti ed effetti personali, entro 30 gg dalla fissanda udienza di comparizione dei coniugi;
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di non avere nulla a pretendere l'uno/a nei confronti dell'altro/a;
4) I coniugi hanno convenuto la suddivisione degli arredi della casa coniugale e/o di ogni altra utilità;
5) Spese del procedimento compensate fra le parti”. Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti chiedevano altresì in via cumulativa l'accoglimento delle seguenti conclusioni relative alla domanda di divorzio: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariis rejectis, previa verifica delle condizioni di legge e dunque decorso il termine di cui all'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e previo passaggio in giudicato del decreto di omologa della separazione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra le parti in data 03/01/2019 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ravenna (Anno 2019 – Atto n. 1 – Parte 1), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza. Spese del procedimento compensate fra le parti”. Con decreto emesso in data 19.10.2023, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 29.02.2024, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando termine alle parti per il deposito delle note sostitutive d'udienza sino alla data di udienza. In data 20.11.2023, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Nelle note depositate in data 23.02.2024 e sottoscritte dalle parti personalmente, le stesse rinunciavano a comparire personalmente in udienza, confermavano di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 15.03.2024, il Giudice relatore delegato, viste le note di trattazione scritta e preso atto del parere favorevole del Pubblico Ministero, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 4 In data 28.03.2024, il Tribunale emetteva sentenza di separazione n. 346/2024 con cui omologava le condizioni di separazione concordate dalle parti nel ricorso e, contestualmente, ordinanza con cui disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rinviando il procedimento all'udienza del 30.10.2024 innanzi al medesimo e disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Con ordinanza emessa in data 21.12.2024, il Giudice delegato, dopo aver rilevato che le parti non avevano proceduto a depositare le note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c. rinviava il procedimento all'udienza del 22.01.2025, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta e assegnando alle parti termine perentorio per il deposito delle note scritte sino alla data di udienza. Nelle note scritte depositate in data 13.01.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dalle parti, i sigg.ri e confermavano che la separazione Parte_1 Parte_2 si protraeva ininterrottamente dall'udienza di comparizione innanzi al Giudice delegato per l'esame della domanda di separazione svoltasi in modalità cartolare e la propria volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 03.03.2025, il Giudice delegato ordinava alle parti di depositare telematicamente il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione e rinviava il processo all'udienza del 30.04.2025, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note scritte depositate in data 17.04.2025 con in allegato il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti insistevano per la rimessione della causa al Collegio per la decisione. Con ordinanza emessa in data 29.06.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo, risulta meritevole di accoglimento la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 03.01.2019 a Ravenna e iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 1, parte I, dell'anno 2019. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c. sentenza di separazione personale tra le parti in data 28.03.2024 e, come risulta dal relativo certificato prodotto dalle parti ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.c., la suddetta sentenza è passata in giudicato. Le parti hanno inoltre confermato nelle note scritte che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio che è stata proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini
pagina 3 di 4 sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione dall'udienza di separazione del 29.02.2024 svoltasi in modalità cartolare e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Non avendo le parti formulato altre domande accessorie alla richiesta di scioglimento del matrimonio, alcuna altra statuizione deve essere assunta. Le spese di lite vengono compensate tra le parti, come da richiesta sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente dal sig. e dalla sig.ra , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a RO il [...], a [...] in Parte_2 data 03.01.2019, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 1, p. 1, dell'anno 2019;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 17.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice rel. e est. dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2500/2023 promossa da:
(C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
YA (Egitto) il 09.03.1995 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. MONICA MISEROCCHI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, via G. Bovini n. 35 e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Ravenna, fraz. Porto Fuori, via Don F. Fuschini n. 27, con il patrocinio dell'avv. MONICA MISEROCCHI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, via G. Bovini n. 35
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 17.04.2025. In data 15.11.2023, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 12.10.2023, Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto a Ravenna in data Parte_2
03.01.2019 matrimonio civile, con opzione per il regime di separazione dei beni, che veniva iscritto presso il registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, che non erano nati figli e che l'unione coniugale da tempo non era più serena, essendo cessata tra loro la comunione affettiva, di talché erano addivenuti alla determinazione di separarsi consensualmente e, una volta decorso il termine di legge, di sciogliere il matrimonio. Le parti chiedevano pertanto congiuntamente al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariis rejectis,
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
2) La casa coniugale sita in Ravenna, via Don F. Fuschini, n. 27, viene assegnata alla moglie mentre il marito trasferirà altrove la propria residenza, con i suoi oggetti ed effetti personali, entro 30 gg dalla fissanda udienza di comparizione dei coniugi;
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di non avere nulla a pretendere l'uno/a nei confronti dell'altro/a;
4) I coniugi hanno convenuto la suddivisione degli arredi della casa coniugale e/o di ogni altra utilità;
5) Spese del procedimento compensate fra le parti”. Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti chiedevano altresì in via cumulativa l'accoglimento delle seguenti conclusioni relative alla domanda di divorzio: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariis rejectis, previa verifica delle condizioni di legge e dunque decorso il termine di cui all'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e previo passaggio in giudicato del decreto di omologa della separazione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra le parti in data 03/01/2019 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ravenna (Anno 2019 – Atto n. 1 – Parte 1), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza. Spese del procedimento compensate fra le parti”. Con decreto emesso in data 19.10.2023, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 29.02.2024, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando termine alle parti per il deposito delle note sostitutive d'udienza sino alla data di udienza. In data 20.11.2023, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Nelle note depositate in data 23.02.2024 e sottoscritte dalle parti personalmente, le stesse rinunciavano a comparire personalmente in udienza, confermavano di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 15.03.2024, il Giudice relatore delegato, viste le note di trattazione scritta e preso atto del parere favorevole del Pubblico Ministero, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 4 In data 28.03.2024, il Tribunale emetteva sentenza di separazione n. 346/2024 con cui omologava le condizioni di separazione concordate dalle parti nel ricorso e, contestualmente, ordinanza con cui disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rinviando il procedimento all'udienza del 30.10.2024 innanzi al medesimo e disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Con ordinanza emessa in data 21.12.2024, il Giudice delegato, dopo aver rilevato che le parti non avevano proceduto a depositare le note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c. rinviava il procedimento all'udienza del 22.01.2025, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta e assegnando alle parti termine perentorio per il deposito delle note scritte sino alla data di udienza. Nelle note scritte depositate in data 13.01.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dalle parti, i sigg.ri e confermavano che la separazione Parte_1 Parte_2 si protraeva ininterrottamente dall'udienza di comparizione innanzi al Giudice delegato per l'esame della domanda di separazione svoltasi in modalità cartolare e la propria volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 03.03.2025, il Giudice delegato ordinava alle parti di depositare telematicamente il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione e rinviava il processo all'udienza del 30.04.2025, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note scritte depositate in data 17.04.2025 con in allegato il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti insistevano per la rimessione della causa al Collegio per la decisione. Con ordinanza emessa in data 29.06.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo, risulta meritevole di accoglimento la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 03.01.2019 a Ravenna e iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 1, parte I, dell'anno 2019. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c. sentenza di separazione personale tra le parti in data 28.03.2024 e, come risulta dal relativo certificato prodotto dalle parti ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.c., la suddetta sentenza è passata in giudicato. Le parti hanno inoltre confermato nelle note scritte che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio che è stata proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini
pagina 3 di 4 sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione dall'udienza di separazione del 29.02.2024 svoltasi in modalità cartolare e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Non avendo le parti formulato altre domande accessorie alla richiesta di scioglimento del matrimonio, alcuna altra statuizione deve essere assunta. Le spese di lite vengono compensate tra le parti, come da richiesta sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente dal sig. e dalla sig.ra , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a RO il [...], a [...] in Parte_2 data 03.01.2019, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 1, p. 1, dell'anno 2019;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 17.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
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