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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/04/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1377/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1377 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: modifica condizioni divorzio
TRA
, c.f. , elett.te dom.to SU (Av), Parte_1 C.F._1
alla via Campo San Leonardo n. 62, presso lo studio dell'avv. Virginio Bianco, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , elett.te dom.to in Mirabella Eclano Controparte_1 C.F._2
(Av), alla via Passo n. 39, presso lo studio dell'avv. Giovanni Tecce, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RESISTENTE
E
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Pagina 1 - Con ricorso, da riqualificare ex art. 473 bis.29 c.p.c., ha chiesto la Parte_1
modifica delle condizioni contenute nella sentenza della Corte d'appello di Napoli n.
1181/2023 del 16.3.2023, la quale, ai fini che qui rilevano, ha confermato, in parte qua, la sentenza di divorzio n. 1839/2021 del 22.9.2021 del Tribunale di Benevento, per mezzo della quale è stato stabilito a carico del ricorrente un assegno da versare alla ex moglie
[...]
, a titolo di mantenimento del figlio maggiore non autosufficiente, CP_3 CP_1
pari ad € 250,00 mensili.
[...]
In particolare, a modifica delle condizioni di divorzio, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno, deducendo che il figlio non frequenta corsi di laurea ed è inoccupato e che le proprie condizioni economiche sarebbero peggiorate.
Il resistente, costituendosi, si è opposta, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, l'infondatezza nel merito della domanda, non essendo egli rimasto inerte.
Il Tribunale osserva.
Sebbene in astratto andasse integrato il contraddittorio nei confronti dell'ex coniuge
[...]
, nei cui confronti il titolo di cui è chiesta la modifica si è formato, la domanda è, CP_3
per la ragione più liquida, comunque da respingere.
Il ricorrente, con motivazione più che stringata, deduce, a ben vedere, due astratte e distinte sopravvenienze atte mutare la situazione cristallizzatasi nella sentenza della corte distrettuale:
l'inerzia del resistente, oramai ventottenne, nel reperire occupazione e il peggiorare della propria situazione economica.
In ordine alla prima questione, già la corte distrettuale ha evidenziato che, correttamente, il giudice di prime cure aveva motivato circa il fatto che concluso il ciclo di studi CP_1
superiori, avesse lavorato precariamente come cameriere in un ristorante con introiti modesti, anche a causa della crisi che l'emergenza da covid aveva generato nel settore della ristorazione, e che, pertanto, lo stato di inoccupazione non apparisse dovuto a trascuranza o inerzia, essendo, peraltro, indimostrato che il figlio avesse rifiutato l'offerta di lavorare presso la ditta del padre.
Invero, anche a seguito del deposito della sentenza d'appello, il resistente ha provato di essersi, ancora una volta, attivamente impiegato nel reperire un'occupazione. Difatti, risulta in atti sia la comunicazione del 15.12.2023 proveniente da un centro di impiego, indirizzata all'agenzia formativa cui il resistente è associato e nel quale viene proposto un percorso di apprendimento quale receptionist, sia, soprattutto, il contratto di lavoro intermittente stipulato con la Rb s.r.l. per la durata di sette mesi (dal 23.3.2024 al 31.10.2024), con cui il resistente è
- Pagina 2 - stato assunto come portabibite con la retribuzione secondo CCNL (incontestata dal ricorrente la misura di € 100,00 mensili).
Posto, pertanto, che, se, da un lato, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica (Cass. n. 40282/2021), dall'altro, non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cass. nn. 6509/2017, 2344/2023, 3769/2023), la non inerzia di (Cass. n. 18785/2021), unitamente all'accettazione di un'offerta lavorativa (Cass. CP_1
n. 16771/2022) a bassa retribuzione e per breve periodo e senza, trascurare, altresì il passaggio di un lasso breve di tempo dal deposito del provvedimento di cui è chiesta la modifica, inducono il Collegio ad escludere il pieno raggiungimento dell'autosufficienza economica e a confermare l'assegno in egual misura.
Quanto alla seconda questione, essa è del tutto genericamente prospettata e, comunque, infondata.
È noto, infatti, che la modifica delle condizioni patrimoniali rispetto alla sentenza di divorzio non è automatico motivo di modifica delle statuizioni prese, in quanto va verificato se l'aggravio delle condizioni economiche abbia compromesso le capacità professionali e lavorative di chi ora chiede la modifica (Cass. n. 25636/2021).
Ebbene, dalla stessa prospettazione di parte si evince che rispetto all'epoca sia della sentenza di prime cure che a quella di appello, il reddito del ricorrente è rimasto pressoché invariato (€
1.523,00 nel 2019; € 2.000,00 nel 2020; € 1.400,00 nel 2021; € 1.750 nel 2022; € 1.565,00 nel
2023). Né, tantomeno, può rilevare nel senso di un aumento delle capacità economiche del resistente il modello Isee versato in atti dal ricorrente, in quanto, non solo, come da giurisprudenza consolidata, inidoneo in tal senso a dimostrare i redditi percepiti, ma, altresì, poiché includente nel nucleo familiare anche la madre del resistente.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le particolari ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione civile, II Collegio, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione:
1) rigetta il ricorso;
- Pagina 3 - 2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 20.3.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1377 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: modifica condizioni divorzio
TRA
, c.f. , elett.te dom.to SU (Av), Parte_1 C.F._1
alla via Campo San Leonardo n. 62, presso lo studio dell'avv. Virginio Bianco, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , elett.te dom.to in Mirabella Eclano Controparte_1 C.F._2
(Av), alla via Passo n. 39, presso lo studio dell'avv. Giovanni Tecce, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RESISTENTE
E
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Pagina 1 - Con ricorso, da riqualificare ex art. 473 bis.29 c.p.c., ha chiesto la Parte_1
modifica delle condizioni contenute nella sentenza della Corte d'appello di Napoli n.
1181/2023 del 16.3.2023, la quale, ai fini che qui rilevano, ha confermato, in parte qua, la sentenza di divorzio n. 1839/2021 del 22.9.2021 del Tribunale di Benevento, per mezzo della quale è stato stabilito a carico del ricorrente un assegno da versare alla ex moglie
[...]
, a titolo di mantenimento del figlio maggiore non autosufficiente, CP_3 CP_1
pari ad € 250,00 mensili.
[...]
In particolare, a modifica delle condizioni di divorzio, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno, deducendo che il figlio non frequenta corsi di laurea ed è inoccupato e che le proprie condizioni economiche sarebbero peggiorate.
Il resistente, costituendosi, si è opposta, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, l'infondatezza nel merito della domanda, non essendo egli rimasto inerte.
Il Tribunale osserva.
Sebbene in astratto andasse integrato il contraddittorio nei confronti dell'ex coniuge
[...]
, nei cui confronti il titolo di cui è chiesta la modifica si è formato, la domanda è, CP_3
per la ragione più liquida, comunque da respingere.
Il ricorrente, con motivazione più che stringata, deduce, a ben vedere, due astratte e distinte sopravvenienze atte mutare la situazione cristallizzatasi nella sentenza della corte distrettuale:
l'inerzia del resistente, oramai ventottenne, nel reperire occupazione e il peggiorare della propria situazione economica.
In ordine alla prima questione, già la corte distrettuale ha evidenziato che, correttamente, il giudice di prime cure aveva motivato circa il fatto che concluso il ciclo di studi CP_1
superiori, avesse lavorato precariamente come cameriere in un ristorante con introiti modesti, anche a causa della crisi che l'emergenza da covid aveva generato nel settore della ristorazione, e che, pertanto, lo stato di inoccupazione non apparisse dovuto a trascuranza o inerzia, essendo, peraltro, indimostrato che il figlio avesse rifiutato l'offerta di lavorare presso la ditta del padre.
Invero, anche a seguito del deposito della sentenza d'appello, il resistente ha provato di essersi, ancora una volta, attivamente impiegato nel reperire un'occupazione. Difatti, risulta in atti sia la comunicazione del 15.12.2023 proveniente da un centro di impiego, indirizzata all'agenzia formativa cui il resistente è associato e nel quale viene proposto un percorso di apprendimento quale receptionist, sia, soprattutto, il contratto di lavoro intermittente stipulato con la Rb s.r.l. per la durata di sette mesi (dal 23.3.2024 al 31.10.2024), con cui il resistente è
- Pagina 2 - stato assunto come portabibite con la retribuzione secondo CCNL (incontestata dal ricorrente la misura di € 100,00 mensili).
Posto, pertanto, che, se, da un lato, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica (Cass. n. 40282/2021), dall'altro, non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cass. nn. 6509/2017, 2344/2023, 3769/2023), la non inerzia di (Cass. n. 18785/2021), unitamente all'accettazione di un'offerta lavorativa (Cass. CP_1
n. 16771/2022) a bassa retribuzione e per breve periodo e senza, trascurare, altresì il passaggio di un lasso breve di tempo dal deposito del provvedimento di cui è chiesta la modifica, inducono il Collegio ad escludere il pieno raggiungimento dell'autosufficienza economica e a confermare l'assegno in egual misura.
Quanto alla seconda questione, essa è del tutto genericamente prospettata e, comunque, infondata.
È noto, infatti, che la modifica delle condizioni patrimoniali rispetto alla sentenza di divorzio non è automatico motivo di modifica delle statuizioni prese, in quanto va verificato se l'aggravio delle condizioni economiche abbia compromesso le capacità professionali e lavorative di chi ora chiede la modifica (Cass. n. 25636/2021).
Ebbene, dalla stessa prospettazione di parte si evince che rispetto all'epoca sia della sentenza di prime cure che a quella di appello, il reddito del ricorrente è rimasto pressoché invariato (€
1.523,00 nel 2019; € 2.000,00 nel 2020; € 1.400,00 nel 2021; € 1.750 nel 2022; € 1.565,00 nel
2023). Né, tantomeno, può rilevare nel senso di un aumento delle capacità economiche del resistente il modello Isee versato in atti dal ricorrente, in quanto, non solo, come da giurisprudenza consolidata, inidoneo in tal senso a dimostrare i redditi percepiti, ma, altresì, poiché includente nel nucleo familiare anche la madre del resistente.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le particolari ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione civile, II Collegio, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione:
1) rigetta il ricorso;
- Pagina 3 - 2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 20.3.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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