Articolo 14 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 13Articolo 15
Versione
20 settembre 1975
Art. 14.
L' articolo 119 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 119 - Interdizione. - Il matrimonio di chi e' stato interdetto per infermita' di mente puo' essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era gia' sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione e' stata pronunziata posteriormente ma l'infermita' esisteva al tempo del matrimonio. Puo' essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta. - L'azione non puo' essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi e' stata coabitazione per un anno".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975