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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
n.3978/2023 RG
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
UDIENZA EX ART.127 TER CPC del 5 dicembre 2025 Nella causa in epigrafe indicata, oggi 9 dicembre 2025 il GI, dott. Antonio Dessì; ATTESTA quanto segue:
1. l'udienza si svolge tramite scambio di memorie, ex art.127ter cpc, come disposto dal giudice con decreto del 16 ottobre 2025;
2. la Cancelleria ha comunicato alle parti il suddetto decreto ed ha accettato tempestivamente le note sostitutive ex art.127ter cpc da esse depositate;
viste le note depositate da parte attrice, con le relative conclusioni;
COSI' PROVVEDE rende sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, depositandola alla presente udienza ex art.127ter cpc;
dispone che la cancelleria comunichi alle parti il presente atto, unitamente alla seguente sentenza n.3978/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art.281-sexies cpc -
depositandola unitamente al verbale dell'udienza ex art.127-ter cpc del 5 dicembre 2025, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.3978 del Ruolo Generale per l'anno 2023
promosso da
(CF ) e (CF ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv. Andrea Mannoni, che li rappresenta e pagina 1 di 6 difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo ricorrenti
contro
(CF ), (CF ) e CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 CP_3
(CF
[...] C.F._5
convenuti, contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies cpc depositato il 31.5.2023 i coniugi e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto al Tribunale di: a) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art.1158 cc, l'avvenuto
acquisto a loro favore, per intervenuta usucapione, della proprietà dei terreni siti in Sinnai, loc.
Solanas, censiti nel NCEU al foglio 85, particelle 1604, 1605 e 1607; b) conseguentemente ordinare al
competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla
trascrizione dell'emananda sentenza di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione; c)
con vittoria di competenze e spese del presente giudizio.
A sostegno delle suddette domande hanno dedotto che:
con contratto stipulato il 12 gennaio 1985 (rogito Notaio dott. , rep.128944: doc.1) gli Persona_1
esponenti acquistarono da la proprietà dell'area in Comune di Sinnai, località Controparte_4
Solanas - allora confinante con strada, proprietà e e via Su Portu - CP_5 CP_1
contraddistinta in catasto al foglio 85 mappale 206, corrispondente agli attuali mappali 1697 e 1698;
per l'esatta identificazione dell'area, avente attualmente ingresso da via Su Portu 31, si fa riferimento alla planimetria che si produce come doc.2 (ove essa è evidenziata in colore giallo) ed all'immagine
satellitare tratta da “google earth” che si produce come doc.3;
fin dall'acquisto della suddetta area i ricorrenti esercitarono il possesso esclusivo, pacifico ed
ininterrotto anche sui seguenti tratti di terreno, catastalmente distinti da essa ma a tutti gli effetti
inglobati al suo interno: (i) terreno distinto al foglio 85 mappale 1607, già di proprietà dei sig.ri CP_3
pagina 2 di 6 e , quali eredi di (“visura catastale” doc.4); (ii) terreno distinto al foglio 85 CP_2 Persona_2
mappale 1604 e 1605, già di proprietà del sig. (“visure catastali” docc.5 e 6); CP_1
si tratta in entrambi i casi di strisce di terreno confinanti, oltre che con l'area come sopra acquistata,
con altri terreni di originaria proprietà degli stessi esponenti (e precisamente con quelli distinti al
foglio 85, part.1608, 504, 108, 10b e 207 (“visure catastali” docc.7 e 8);
per l'esatta identificazione dei terreni in oggetto si fa riferimento alla stessa planimetria sopra citata
(doc.2), dove essi sono evidenziati in colore verde;
l'esclusivo ed ininterrotto esercizio del possesso delle menzionate strisce di terreno da parte dei
ricorrenti si è manifestato con le attività di seguito descritte:
al momento dell'acquisto del 12.1.1985 i ricorrenti ritennero di aver acquistato anche i predetti tratti,
poiché l'indicazione della superficie espressamente indicata nell'atto di compravendita, mq.2150, era
superiore alla superficie dell'allora mappale 206 (ora mappali 1697 e 1698);
nello stesso anno 1985 i ricorrenti presentarono al Comune di Sinnai domanda di concessione edilizia,
che poi ottennero, per costruire un fabbricato da adibire a civile abitazione: per fare ciò, essendo necessario mettere il terreno in quota stradale, innalzandolo di oltre 3 metri, sollevarono anche la
striscia di proprietà del distinta ai mappali 1604 e 1605, che da allora in poi è quindi CP_1
rimasta a quota superiore di 3 metri rispetto al terreno confinante di proprietà dello stesso ; CP_1
dopo la concessione il fabbricato fu edificato dai coniugi e i quali da allora in poi lo Pt_1 Pt_2
hanno ininterrottamente utilizzato, con l'area circostante, quale seconda casa;
sempre nel 1985 gli esponenti realizzarono un muro di confine lungo il perimetro sul lato sud del
terreno (lato di destra rispetto all'ingresso), confinante con la proprietà , così delimitando CP_1
all'interno di un'unica area sia il terreno da essi acquistato che la striscia di proprietà del ; CP_1
la striscia di terreno di proprietà del invece, risultava già inglobata al terreno acquistato dai CP_2
ricorrenti, in quanto al momento dell'acquisto e della presa di possesso era già presente un muro che
pagina 3 di 6 delimitava il terreno sul lato est (lato in fondo rispetto all'ingresso) e che annetteva ad esso detta
striscia;
nello stesso anno 1985 i coniugi e piantarono lungo il muro di confine - e dunque al di Pt_1 Pt_2
sopra delle due strisce inglobate - numerosi alberi di ulivo, tuttora presenti;
nel 2008 i ricorrenti realizzarono nella parte in fondo del loro terreno (parte est dell'area) un ulteriore
fabbricato bifamiliare che da allora è stato utilizzato come residenza secondaria della famiglia Per_3
e che, negli ultimi anni, è stato locato a terzi nella stagione estiva;
[...]
nel corso dell'intervento edificatorio del 2008, inoltre, nella particella di proprietà furono CP_2
realizzati dei parcheggi e nella particella di proprietà furono realizzate delle docce esterne, la CP_1
pompa sommersa a servizio della nuova casa nonché altri parcheggi e uno spazio di manovra;
in sintesi, dal 1985 ad oggi i due tratti di terreno per cui è causa sono stati uniti fisicamente al terreno
acquistato dai coniugi e e sono stati da essi ininterrottamente goduti ed utilizzati quali Pt_1 Pt_2
pertinenze delle unità abitative edificate nel medesimo terreno;
la stessa “unica area”, inoltre, è stata
naturalmente oggetto di continua attività di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei
ricorrenti;
nello stesso frangente temporale non vi è stato alcun atto di opposizione da parte dei proprietari delle porzioni oggetto di causa, i quali anzi hanno sempre riconosciuto, quanto meno implicitamente, che gli
odierni ricorrenti ne erano i legittimi proprietari;
per quanto premesso sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art.1158 cc;
la procedura di mediazione di cui al d.lgs. n.28/2010, regolarmente esperita, si è conclusa con esito
negativo per la mancata comparizione dei convenuti (verbale doc.12).
I convenuti, non costituiti nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione nei termini ivi assegnati, sono stati dichiarati contumaci.
La causa - istruita con documenti, mancate risposte dei convenuti all'interrogatorio formale e prova per testi - è stata discussa e decisa ai sensi dell'art.281-sexies cpc sulle conclusioni sopra indicate pagina 4 di 6 (confermate dai ricorrenti con le relative note ex art.127-ter cpc).
***
La legittimazione passiva dei convenuti e l'integrità del contraddittorio, oltre che la sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art.5 del citato d.lgs. n.28/2010, sono provate dalla documentazione prodotta.
La sussistenza dei presupposti di fatto richiesti per il perfezionamento della fattispecie di cui all'art.1158 c.c. in favore dei ricorrenti è invece provata dalle concordi dichiarazioni dei testi sentiti -
pienamente attendibili perché disinteressati ed a diretta conoscenza dei fatti di causa, quali ultraventennali frequentatori dei luoghi -, che hanno integralmente confermato gli atti di compossesso allegati in citazione, ed è ulteriormente confermata dalle mancate risposte dei ricorrenti al loro interrogatorio formale (ciò che ai sensi dell'art.232 cpc, ed alla luce degli altri elementi istruttori appena citati, può considerarsi come ammissione dei fatti dedotti).
Quanto sopra dimostra che i coniugi da ben oltre 20 anni prima dell'introduzione del Parte_3
presente procedimento, esercitano pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente sugli immobili qui rivendicati un'attività di godimento esclusiva ed esteriormente corrispondente, per la sua pienezza,
al contenuto del diritto di proprietà: diritto che stante il tempo trascorso deve quindi essere loro riconosciuto, posto che le stesse emergenze istruttorie non possono che condurre - ex art.2729 c.c. - nel senso che tale esercizio sia stato costantemente sorretto dall'atteggiamento psicologico tipico dei proprietari.
Nulla deve e può qui essere specificamente ordinato al Conservatore, atteso che la presente sentenza costituisce di diritto titolo per ottenere la trascrizione (artt.2643 n°14 e 2657 cc), che resta in concreto condizionata agli adempimenti a carico del richiedente indicati negli artt.2658 e ss. cc (rispettati i quali il predetto funzionario dovrà senz'altro procedere alla trascrizione, indipendentemente ed a prescindere da specifici ordini o autorizzazioni giudiziali).
La mancata opposizione dei convenuti - e, quindi, l'inconfigurabilità di una loro soccombenza, ai sensi pagina 5 di 6 dell'art.91 cpc - impone di dichiarate irripetibili le spese della presente causa (che è stata introdotta nell'esclusivo interesse dei ricorrenti e senza che i convenuti l'abbiano resa necessaria con condotte illecite o illegittime tali da giustificarne la condanna richiesta).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda rigettata:
dichiara e comproprietari esclusivi per maturata usucapione dei terreni Parte_1 Parte_2
siti in Comune di Sinnai, località Solanas, censiti nel NCEU al foglio 85, particelle 1604, 1605 e 1607;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Cagliari, 9 dicembre 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
UDIENZA EX ART.127 TER CPC del 5 dicembre 2025 Nella causa in epigrafe indicata, oggi 9 dicembre 2025 il GI, dott. Antonio Dessì; ATTESTA quanto segue:
1. l'udienza si svolge tramite scambio di memorie, ex art.127ter cpc, come disposto dal giudice con decreto del 16 ottobre 2025;
2. la Cancelleria ha comunicato alle parti il suddetto decreto ed ha accettato tempestivamente le note sostitutive ex art.127ter cpc da esse depositate;
viste le note depositate da parte attrice, con le relative conclusioni;
COSI' PROVVEDE rende sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, depositandola alla presente udienza ex art.127ter cpc;
dispone che la cancelleria comunichi alle parti il presente atto, unitamente alla seguente sentenza n.3978/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art.281-sexies cpc -
depositandola unitamente al verbale dell'udienza ex art.127-ter cpc del 5 dicembre 2025, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.3978 del Ruolo Generale per l'anno 2023
promosso da
(CF ) e (CF ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv. Andrea Mannoni, che li rappresenta e pagina 1 di 6 difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo ricorrenti
contro
(CF ), (CF ) e CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 CP_3
(CF
[...] C.F._5
convenuti, contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies cpc depositato il 31.5.2023 i coniugi e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto al Tribunale di: a) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art.1158 cc, l'avvenuto
acquisto a loro favore, per intervenuta usucapione, della proprietà dei terreni siti in Sinnai, loc.
Solanas, censiti nel NCEU al foglio 85, particelle 1604, 1605 e 1607; b) conseguentemente ordinare al
competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla
trascrizione dell'emananda sentenza di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione; c)
con vittoria di competenze e spese del presente giudizio.
A sostegno delle suddette domande hanno dedotto che:
con contratto stipulato il 12 gennaio 1985 (rogito Notaio dott. , rep.128944: doc.1) gli Persona_1
esponenti acquistarono da la proprietà dell'area in Comune di Sinnai, località Controparte_4
Solanas - allora confinante con strada, proprietà e e via Su Portu - CP_5 CP_1
contraddistinta in catasto al foglio 85 mappale 206, corrispondente agli attuali mappali 1697 e 1698;
per l'esatta identificazione dell'area, avente attualmente ingresso da via Su Portu 31, si fa riferimento alla planimetria che si produce come doc.2 (ove essa è evidenziata in colore giallo) ed all'immagine
satellitare tratta da “google earth” che si produce come doc.3;
fin dall'acquisto della suddetta area i ricorrenti esercitarono il possesso esclusivo, pacifico ed
ininterrotto anche sui seguenti tratti di terreno, catastalmente distinti da essa ma a tutti gli effetti
inglobati al suo interno: (i) terreno distinto al foglio 85 mappale 1607, già di proprietà dei sig.ri CP_3
pagina 2 di 6 e , quali eredi di (“visura catastale” doc.4); (ii) terreno distinto al foglio 85 CP_2 Persona_2
mappale 1604 e 1605, già di proprietà del sig. (“visure catastali” docc.5 e 6); CP_1
si tratta in entrambi i casi di strisce di terreno confinanti, oltre che con l'area come sopra acquistata,
con altri terreni di originaria proprietà degli stessi esponenti (e precisamente con quelli distinti al
foglio 85, part.1608, 504, 108, 10b e 207 (“visure catastali” docc.7 e 8);
per l'esatta identificazione dei terreni in oggetto si fa riferimento alla stessa planimetria sopra citata
(doc.2), dove essi sono evidenziati in colore verde;
l'esclusivo ed ininterrotto esercizio del possesso delle menzionate strisce di terreno da parte dei
ricorrenti si è manifestato con le attività di seguito descritte:
al momento dell'acquisto del 12.1.1985 i ricorrenti ritennero di aver acquistato anche i predetti tratti,
poiché l'indicazione della superficie espressamente indicata nell'atto di compravendita, mq.2150, era
superiore alla superficie dell'allora mappale 206 (ora mappali 1697 e 1698);
nello stesso anno 1985 i ricorrenti presentarono al Comune di Sinnai domanda di concessione edilizia,
che poi ottennero, per costruire un fabbricato da adibire a civile abitazione: per fare ciò, essendo necessario mettere il terreno in quota stradale, innalzandolo di oltre 3 metri, sollevarono anche la
striscia di proprietà del distinta ai mappali 1604 e 1605, che da allora in poi è quindi CP_1
rimasta a quota superiore di 3 metri rispetto al terreno confinante di proprietà dello stesso ; CP_1
dopo la concessione il fabbricato fu edificato dai coniugi e i quali da allora in poi lo Pt_1 Pt_2
hanno ininterrottamente utilizzato, con l'area circostante, quale seconda casa;
sempre nel 1985 gli esponenti realizzarono un muro di confine lungo il perimetro sul lato sud del
terreno (lato di destra rispetto all'ingresso), confinante con la proprietà , così delimitando CP_1
all'interno di un'unica area sia il terreno da essi acquistato che la striscia di proprietà del ; CP_1
la striscia di terreno di proprietà del invece, risultava già inglobata al terreno acquistato dai CP_2
ricorrenti, in quanto al momento dell'acquisto e della presa di possesso era già presente un muro che
pagina 3 di 6 delimitava il terreno sul lato est (lato in fondo rispetto all'ingresso) e che annetteva ad esso detta
striscia;
nello stesso anno 1985 i coniugi e piantarono lungo il muro di confine - e dunque al di Pt_1 Pt_2
sopra delle due strisce inglobate - numerosi alberi di ulivo, tuttora presenti;
nel 2008 i ricorrenti realizzarono nella parte in fondo del loro terreno (parte est dell'area) un ulteriore
fabbricato bifamiliare che da allora è stato utilizzato come residenza secondaria della famiglia Per_3
e che, negli ultimi anni, è stato locato a terzi nella stagione estiva;
[...]
nel corso dell'intervento edificatorio del 2008, inoltre, nella particella di proprietà furono CP_2
realizzati dei parcheggi e nella particella di proprietà furono realizzate delle docce esterne, la CP_1
pompa sommersa a servizio della nuova casa nonché altri parcheggi e uno spazio di manovra;
in sintesi, dal 1985 ad oggi i due tratti di terreno per cui è causa sono stati uniti fisicamente al terreno
acquistato dai coniugi e e sono stati da essi ininterrottamente goduti ed utilizzati quali Pt_1 Pt_2
pertinenze delle unità abitative edificate nel medesimo terreno;
la stessa “unica area”, inoltre, è stata
naturalmente oggetto di continua attività di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei
ricorrenti;
nello stesso frangente temporale non vi è stato alcun atto di opposizione da parte dei proprietari delle porzioni oggetto di causa, i quali anzi hanno sempre riconosciuto, quanto meno implicitamente, che gli
odierni ricorrenti ne erano i legittimi proprietari;
per quanto premesso sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art.1158 cc;
la procedura di mediazione di cui al d.lgs. n.28/2010, regolarmente esperita, si è conclusa con esito
negativo per la mancata comparizione dei convenuti (verbale doc.12).
I convenuti, non costituiti nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione nei termini ivi assegnati, sono stati dichiarati contumaci.
La causa - istruita con documenti, mancate risposte dei convenuti all'interrogatorio formale e prova per testi - è stata discussa e decisa ai sensi dell'art.281-sexies cpc sulle conclusioni sopra indicate pagina 4 di 6 (confermate dai ricorrenti con le relative note ex art.127-ter cpc).
***
La legittimazione passiva dei convenuti e l'integrità del contraddittorio, oltre che la sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art.5 del citato d.lgs. n.28/2010, sono provate dalla documentazione prodotta.
La sussistenza dei presupposti di fatto richiesti per il perfezionamento della fattispecie di cui all'art.1158 c.c. in favore dei ricorrenti è invece provata dalle concordi dichiarazioni dei testi sentiti -
pienamente attendibili perché disinteressati ed a diretta conoscenza dei fatti di causa, quali ultraventennali frequentatori dei luoghi -, che hanno integralmente confermato gli atti di compossesso allegati in citazione, ed è ulteriormente confermata dalle mancate risposte dei ricorrenti al loro interrogatorio formale (ciò che ai sensi dell'art.232 cpc, ed alla luce degli altri elementi istruttori appena citati, può considerarsi come ammissione dei fatti dedotti).
Quanto sopra dimostra che i coniugi da ben oltre 20 anni prima dell'introduzione del Parte_3
presente procedimento, esercitano pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente sugli immobili qui rivendicati un'attività di godimento esclusiva ed esteriormente corrispondente, per la sua pienezza,
al contenuto del diritto di proprietà: diritto che stante il tempo trascorso deve quindi essere loro riconosciuto, posto che le stesse emergenze istruttorie non possono che condurre - ex art.2729 c.c. - nel senso che tale esercizio sia stato costantemente sorretto dall'atteggiamento psicologico tipico dei proprietari.
Nulla deve e può qui essere specificamente ordinato al Conservatore, atteso che la presente sentenza costituisce di diritto titolo per ottenere la trascrizione (artt.2643 n°14 e 2657 cc), che resta in concreto condizionata agli adempimenti a carico del richiedente indicati negli artt.2658 e ss. cc (rispettati i quali il predetto funzionario dovrà senz'altro procedere alla trascrizione, indipendentemente ed a prescindere da specifici ordini o autorizzazioni giudiziali).
La mancata opposizione dei convenuti - e, quindi, l'inconfigurabilità di una loro soccombenza, ai sensi pagina 5 di 6 dell'art.91 cpc - impone di dichiarate irripetibili le spese della presente causa (che è stata introdotta nell'esclusivo interesse dei ricorrenti e senza che i convenuti l'abbiano resa necessaria con condotte illecite o illegittime tali da giustificarne la condanna richiesta).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda rigettata:
dichiara e comproprietari esclusivi per maturata usucapione dei terreni Parte_1 Parte_2
siti in Comune di Sinnai, località Solanas, censiti nel NCEU al foglio 85, particelle 1604, 1605 e 1607;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Cagliari, 9 dicembre 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
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