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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3725 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Mauro Impresa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n.r.g.
23213/2024 e vertente
TRA
(c.f.: , rapp. e dif. dall'Avv. STEFANIA Parte_1 P.IVA_1
URSUMANDO (c.f.: C.F._1
- ATTRICE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_2
- CONVENUTA contumace
OGGETTO: risoluzione del contratto di compravendita di vetture usate concluso con la convenuta alla restituzione della somma di euro 78000,00 versata quale prezzo delle auto ed a quella di euro 750,00 quale costo dei passaggi di proprietà.
CONCLUSIONI: per l'attrice dichiarazione della risoluzione del contratto di compravendita di vetture usate concluso con la convenuta e condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 78000,00 versata quale prezzo delle auto ed a quella di euro 750,00 quale costo dei passaggi di proprietà, oltre al risarcimento del danno .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1 ha premesso: di esercitare attività di vendita ed assistenza di autovetture di marca Volkswagen nonché vendita di autovetture usate di tutte le marche;
che nel mese di Aprile dell'anno 2024 aveva acquistato cinque vetture usate di marca Volkswagen presso la società di CP_1
che era persona conosciuta in quanto Persona_1 Persona_2 collaboratore della società Autouno SRL, concessionaria che fa parte della rete di distribuzione delle vetture Volkswagen;
che si trattava di una Tiguan 2.0 TDI, di una Golf 8 Life 1.0 TS, di una T-Cross 1.0 TSI, di una Polo 1.0 TS e di una T-Rock 1.6 TD;
che aveva corrisposto quale prezzo delle vetture la somma di euro 78164,00, oltre euro 750 quale costo dei passaggi di proprietà; che le vetture non gli erano state consegnate;
che in seguito aveva verificato che le autovetture che aveva doveva acquistato non erano di proprietà della ed erano ancora CP_1 intestate alla;
che per avere la disponibilità delle Controparte_2 vetture aveva dovuto versare alla la somma di Controparte_2 euro 75459; sulla base di tali premesse l'attrice ha chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita concluso con la a CP_1 causa del grave inadempimento della stessa e conseguentemente di condannare la alla restituzione degli importi di euro CP_1
78.000 ed euro 750 versati a titolo di prezzo delle vetture e quale costo dei passaggi di proprietà, oltre il risarcimento del danno.
Non si è costituita la Controparte_1
Tutto ciò premesso la domanda è fondata.
La teste escussa ha confermato che l'attrice aveva deciso l'acquisto di cinque vetture usate che riteneva essere di proprietà della che l'acquisto era stato deciso dopo che aveva visto le CP_3 vetture;
che aveva dato credito alla affermazione di , il Persona_1 legale rappresentante della di essere proprietario delle CP_1 vetture in quanto era una persona conosciuta ed era un collaboratore della Autouno, primaria concessionaria in Campania della Volkswagen;
.
La deposizione della teste e le fatture depositate dimostrano la conclusione del contratto avente ad oggetto il trasferimento delle cinque auto indicate dall'attrice.
I bonifici depositati dimostrano il pagamento del prezzo delle auto e dei passaggi proprietà alla . CP_1
E' stato allegato che la non ha consegnato le auto. CP_1
La rimanendo contumace non ha dimostrato di avere CP_1 adempiuto all'obbligo di consegna delle auto.
Tenuto conto che è rimasto inadempiuto il principale obbligo gravante sul venditore, deve ritenersi integrato l'inadempimento grave che giustifica ex artt. 1453 e 1544 c.c. la risoluzione del contratto.
Consegue che la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 78750,00.
Le spese del giudizio, liquidate con l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 – valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per le fasi istruttoria e di decisione - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la risoluzione del contratto di compravendita di vetture usate concluso tra l e la e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto condanna la alla restituzione alla Controparte_4 Parte_1 della somma di euro 78750,00;
[...]
- condanna la al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio che liquida in euro 813,00 per esborsi ed euro 9142,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva.
Napoli, 14.4.2025.
Il Giudice
(dott. Mauro Impresa )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Mauro Impresa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n.r.g.
23213/2024 e vertente
TRA
(c.f.: , rapp. e dif. dall'Avv. STEFANIA Parte_1 P.IVA_1
URSUMANDO (c.f.: C.F._1
- ATTRICE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_2
- CONVENUTA contumace
OGGETTO: risoluzione del contratto di compravendita di vetture usate concluso con la convenuta alla restituzione della somma di euro 78000,00 versata quale prezzo delle auto ed a quella di euro 750,00 quale costo dei passaggi di proprietà.
CONCLUSIONI: per l'attrice dichiarazione della risoluzione del contratto di compravendita di vetture usate concluso con la convenuta e condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 78000,00 versata quale prezzo delle auto ed a quella di euro 750,00 quale costo dei passaggi di proprietà, oltre al risarcimento del danno .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1 ha premesso: di esercitare attività di vendita ed assistenza di autovetture di marca Volkswagen nonché vendita di autovetture usate di tutte le marche;
che nel mese di Aprile dell'anno 2024 aveva acquistato cinque vetture usate di marca Volkswagen presso la società di CP_1
che era persona conosciuta in quanto Persona_1 Persona_2 collaboratore della società Autouno SRL, concessionaria che fa parte della rete di distribuzione delle vetture Volkswagen;
che si trattava di una Tiguan 2.0 TDI, di una Golf 8 Life 1.0 TS, di una T-Cross 1.0 TSI, di una Polo 1.0 TS e di una T-Rock 1.6 TD;
che aveva corrisposto quale prezzo delle vetture la somma di euro 78164,00, oltre euro 750 quale costo dei passaggi di proprietà; che le vetture non gli erano state consegnate;
che in seguito aveva verificato che le autovetture che aveva doveva acquistato non erano di proprietà della ed erano ancora CP_1 intestate alla;
che per avere la disponibilità delle Controparte_2 vetture aveva dovuto versare alla la somma di Controparte_2 euro 75459; sulla base di tali premesse l'attrice ha chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita concluso con la a CP_1 causa del grave inadempimento della stessa e conseguentemente di condannare la alla restituzione degli importi di euro CP_1
78.000 ed euro 750 versati a titolo di prezzo delle vetture e quale costo dei passaggi di proprietà, oltre il risarcimento del danno.
Non si è costituita la Controparte_1
Tutto ciò premesso la domanda è fondata.
La teste escussa ha confermato che l'attrice aveva deciso l'acquisto di cinque vetture usate che riteneva essere di proprietà della che l'acquisto era stato deciso dopo che aveva visto le CP_3 vetture;
che aveva dato credito alla affermazione di , il Persona_1 legale rappresentante della di essere proprietario delle CP_1 vetture in quanto era una persona conosciuta ed era un collaboratore della Autouno, primaria concessionaria in Campania della Volkswagen;
.
La deposizione della teste e le fatture depositate dimostrano la conclusione del contratto avente ad oggetto il trasferimento delle cinque auto indicate dall'attrice.
I bonifici depositati dimostrano il pagamento del prezzo delle auto e dei passaggi proprietà alla . CP_1
E' stato allegato che la non ha consegnato le auto. CP_1
La rimanendo contumace non ha dimostrato di avere CP_1 adempiuto all'obbligo di consegna delle auto.
Tenuto conto che è rimasto inadempiuto il principale obbligo gravante sul venditore, deve ritenersi integrato l'inadempimento grave che giustifica ex artt. 1453 e 1544 c.c. la risoluzione del contratto.
Consegue che la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 78750,00.
Le spese del giudizio, liquidate con l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 – valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per le fasi istruttoria e di decisione - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la risoluzione del contratto di compravendita di vetture usate concluso tra l e la e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto condanna la alla restituzione alla Controparte_4 Parte_1 della somma di euro 78750,00;
[...]
- condanna la al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio che liquida in euro 813,00 per esborsi ed euro 9142,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva.
Napoli, 14.4.2025.
Il Giudice
(dott. Mauro Impresa )