CA
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/02/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Sent. n. 15/25 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
OGGETTO: appello In nome del popolo italiano avverso la sentenza n.
123/2024 emessa dal L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A Tribunale di Terni il 19 marzo 2024 – indebito
- S E Z I O N E L A V O R O - per incumulabilità del reddito di lavoro con la composta dai magistrati: pensione “quota 100”
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
Dr. Claudio Baglioni - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 134 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
con sede in Roma, Via Parte_1
Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Di Cato, Giulia Renzetti, Manuela
Varani, Mirella Arlotta e Roberto Annovazzi – in virtù di procura generale alle liti a rogito del dr.
notaio in Roma, del 22 marzo 2024, repertorio n. 37875 – ed elettivamente Persona_1
domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto in Perugia, Via Canali 1.
- a p p e l l a n t e –
c o n t r o , rappresentato e difeso, in virtù di procura estesa in calce al ricorso di primo Parte_2
grado, dall'avv. Maria Teresa Lavari, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terni,
Corso del Popolo, n. 26.
- a p p e l l a t o -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 123/2024 emessa dal Tribunale di Terni il 19 marzo
2024 – indebito per incumulabilità del reddito di lavoro con la pensione “quota 100”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2023 dinanzi al Tribunale di Terni, , Parte_2
titolare dal 1° gennaio 2021 della pensione categoria VOART n. 33026174, liquidata in applicazione della disposizione di cui all'art. 14 del D.L. n. 4/2019 (cd. “quota 100”), chiese l'accertamento dell'irripetibilità dell'indebito che l' con note del 16 giugno 2023 e 19 giugno 2023, gli aveva Pt_1
contestato in ragione dell'incumulabilità di tale trattamento pensionistico con i redditi da lavoro dipendente, con esclusione della somma netta complessiva di € 235,69 (corrispondente alle retribuzioni percepite per due prestazioni di figurante cinematografico), con conseguente annullamento dell'indebito e rimborso di quanto illegittimamente trattenuto oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo rimborso.
Dedusse il ricorrente che la pretesa dell' traeva origine dalla partecipazione del quale Pt_1 Pt_2
attore generico – figurante, nelle giornate del 10, 12 e 24 gennaio 2022, alla produzione del film
“Soldato sotto la luna”, prodotto dalla PH Neutro Film S.r.l., in relazione alla quale il ercepiva, Pt_2
previa sottoscrizione di un accordo di lavoro, le somme di € 157,12 nette (per i giorni 10 e 12 gennaio)
e di € 78,56 netti (per il giorno 24 gennaio).
A sostegno delle sue ragioni, rilevò il ricorrente che l'incumulabilità stabilita dall'art. 14, comma 3,
del D.L. n. 4/2019, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, non potesse implicare la perdita della prestazione pensionistica per l'intero anno nel quale erano stati percepiti i redditi da lavoro, ma soltanto una decurtazione del trattamento in misura pari ai redditi conseguiti, evidenziando l'irragionevole sproporzione che nel caso di specie sussisteva tra l'importo percepito a titolo di reddito da lavoro e quello chiesto in restituzione dall' Pt_1
Costituitosi in giudizio con memoria depositata il 7 febbraio 2024, l' chiese il rigetto del Pt_1
ricorso, sostenendo l'infondatezza delle argomentazioni difensive svolte dal ricorrente. In particolare,
richiamando anche la propria circolare n. 117 del 9 agosto 2019, evidenziò che la percezione dei redditi da lavoro dipendente, nel periodo compreso tra il giorno di decorrenza della pensione e quello di maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, determinasse la ripetibilità di tutti i ratei dell'anno cui si riferiva il reddito da lavoro dipendente. La finalità perseguita dal legislatore con l'introduzione della norma, era, infatti, quella di inibire l'attività lavorativa a coloro che si fossero avvalsi della pensione anticipata, stabilendo un'incumulabilità assoluta, dalla quale discendeva la non spettanza dei ratei di pensione per l'anno di imposta in cui fosse risultata la percezione del reddito da lavoro. L'interpretazione della norma suggerita dal ricorrente risultava sementita anche dalla Corte
Costituzionale, con la sentenza nella quale aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14, comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito in legge 28
marzo 2019, n. 26, per violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui prevedeva regimi differenziati di cumulo per i redditi derivanti da lavoro autonomo e dipendente e quelli, invece,
derivanti da lavoro autonomo occasionale.
2. Il Tribunale di Terni con la sentenza n. 123/2024, pubblicata il 19 marzo 2024, in accoglimento del ricorso, dichiarò l'insussistenza dell'indebito nella misura contestata dall' e il diritto del Pt_1
a percepire per l'anno 2022 la pensione detratta la sola somma di € 235,69, da qualificarsi quale Pt_2
indebito pensionistico, e condannò l'Istituto alla restituzione delle somme già recuperate ed a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate nella misura di € 1.800,00, oltre accessori. Il giudice di primo grado, in accoglimento della tesi del ricorrente, affermò che il divieto di cumulo,
in considerazione del tenore letterale della norma, dovesse essere inteso come divieto di cumulare,
nello stesso periodo, il reddito di lavoro e la pensione.
Rilevò, poi, che, qualora il legislatore avesse inteso sanzionare il pensionato per l'attività lavorativa attraverso la sospensione della prestazione per tutto l'anno solare in cui risultavano percepiti i redditi,
l'avrebbe enunciato espressamente. Né tale enunciato poteva desumersi dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 234 del 24 novembre 2022, incentrata sulla diversa questione sollevata dal giudice remittente della presunta disparità di trattamento del pensionato che percepisca redditi di lavoro autonomo o dipendente rispetto a colui che li consegua dal lavoro occasionale. Ad ostacolare l'interpretazione suggerita dall' vi era poi l'ulteriore considerazione che una norma che Pt_1
escludesse il diritto alla pensione per un intero anno, a fronte anche di un reddito di lavoro anche minimo, o, in ogni caso, insufficiente a soddisfare le esigenze primarie di vita dell'assicurato, si sarebbe posta in contrasto con il principio costituzionale tutelato dall'art. 38, nonché, finendo con il trattare in modo analoghe situazioni differenti, con quello di uguaglianza sancito dall'art. 3.
3. L con il ricorso in appello depositato il 20 agosto 2024, ha impugnato la sentenza, Pt_1
censurando l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 14, co. 3, del D.L. 4/2019, resa dal primo giudice,
e chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venga rigettata la domanda formulata con il ricorso di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con memoria difensiva depositata il 23 gennaio 2025, si è costituito in giudizio per Parte_2
chiedere il rigetto dell'appello avversario.
Fissata l'udienza di discussione orale della causa del 5 febbraio 2025, i difensori delle parti si sono riportati alle rispettive posizioni e conclusioni rappresentate nei rispettivi atti di costituzione.
Questo Collegio ha definito il giudizio, all'esito della camera di consiglio, pubblicando il dispositivo che segue. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Attraverso il gravame l' appellante contesta l'interpretazione offerta dal Tribunale del Pt_1
concetto di incumulabilità contemplato dalla norma di cui all'art. 14, co. 3, del D.L. n. 4/2019,
insistendo nell'affermare che la lettura corretta della stessa sarebbe quella sostenuta nella circolare n.
117 del 9 agosto 2019 dello stesso la quale al punto n.
2.4. prevede la sospensione della Pt_1
pensione nell'anno in cui risultino percepiti redditi da lavoro dipendente e il recupero, ai sensi dell'art. 2033 c.c., dei ratei eventualmente corrisposti in violazione del divieto di cumulo disposto dalla legge.
Secondo l'Istituto il percorso motivazionale seguito in sentenza sarebbe errato, in quanto si porrebbe in stridente contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 234 del 2022
che, dopo aver evidenziato le peculiarità caratterizzanti il lavoro autonomo occasionale con compenso inferiore ad € 5.000,00 annui, che giustificavano l'eccezione alla regola generale della incumulabilità,
ha affermato la legittimità sia dell'incumulabilità che della sospensione nell'anno di riferimento della pensione, tenuto conto della razionalità del divieto integrale di cumulo tra pensione anticipata e percezione di redditi, anche molto bassi.
Cita, infine, la giurisprudenza di merito pronunciatasi in conformità alla tesi propugnata dall' Pt_1
(Tribunale di Trento, Corte di appello di Bologna, Tribunale di Ravenna, Corte di appello di Brescia,
Tribunale di Torino, Tribunale di Salerno, Tribunale di Spoleto) e di legittimità (Cass. Sez. L. 11
giugno 2024, n. 2709/2024)
1.1. L'appello è fondato.
Nel caso di specie è pacifico che , titolare della pensione c.d. “quota 100”, abbia Parte_2
percepito durante la decorrenza del trattamento pensionistico, un reddito da attività lavorativa di natura subordinata.
L' attraverso l'impugnazione, si duole del significato attribuito dal Tribunale al divieto di Pt_1
cumulo, previsto dall'art. 14, co. 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, inteso dal giudice di prime cure come divieto di cumulare, nello stesso periodo, il reddito di lavoro e la pensione, con la conseguenza che la pensione andrà semplicemente decurtata dell'importo percepito a titolo di redditi da lavoro.
Il Collegio ritiene che le argomentazioni proposte dall' appellante siano idonee a scalfire il Pt_1
convincimento che aveva portato questa Corte ad interpretare, in precedenti decisioni, il divieto previsto dalla normativa nel significato inteso dal giudice di primo grado, sulla base delle considerazioni che seguono desunte dal recente pronunciamento giurisprudenziale della Suprema
Corte sulla questione (sentenza n. 2709/2024 dell'11 giugno 2024).
La norma in esame (articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2029, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26) prevede che: “La pensione quota 100 non è
cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei
requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad
eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
La disciplina contenuta nella suddetta norma, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata recentemente esaminata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 234 del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto.
La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.
La Corte Costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all' sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che Pt_1
potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.
L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 234
del 2022 citata.
Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 194 del
22 settembre 2021 (depositata il 14 ottobre 2021), con riferimento al diritto all'erogazione della
Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale
(Corte Costituzionale n. 234 del 2022).
Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce,
la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019 – 2021).
Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 della Costituzione, perché l'intervento solidaristico, all'interno del sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo. Non si ravvisano pertanto gli adombrati dubbi di legittimità costituzionale adombrati con riferimento all'interpretazione della norma alla quale si ritiene di dover addivenire.
2. In definitiva, l'appello va accolto e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va respinta la domanda proposta da in primo grado. Parte_2
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92, co. 2°, c.p.c., avuto riguardo al recentissimo precedente di legittimità
pronunciatosi sulla questione e della contrastante giurisprudenza di merito che l'aveva affrontata.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
In riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda proposta da in primo grado. Parte_2
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Perugia, il 5 febbraio 2025. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digit ale