Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 06/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 340/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice dott. IA Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 340/2023 tra le parti:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Bologni, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Prato (PO), via Carlo Livi n. 113 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Michele Parte_2 C.F._2
Luciano Rossetti, elettivamente domiciliata presso la casella PEC del difensore
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CONVENUTA con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 17
L.898/1970 come modificato dall'art. 10 L. 74/1987, indagini anche a mezzo della Polizia
Tributaria sul patrimonio e sull'effettivo tenore di vita della tenuto dopo la Parte_2
pronuncia di separazione. Nel merito: Voglia il Tribunale di Prato revocare ogni precedente provvedimento perso a favore di determinando l'assegno di mantenimento Parte_2
della figlia IA nella misura di giustizia da versarsi direttamente alla stessa. Con vittoria di spese.
Convenuta: come in comparsa di costituzione e risposta [«(…) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile il 27/10/2012 e registrato presso il comune di Prato al n.
347 del registro atti di matrimonio tra e . Disporre l'assegno di Parte_1 Parte_2
mantenimento, già determinato in sede di separazione con sentenza n. 725/2020 del 31.12.2020 del Tribunale di Prato in favore della moglie, per € 450,00 oltre rivalutazione Istat dal
31.12.2020 e per la figlia IA in € 900,00 oltre rivalutazione Istat dal 31.12.2020. Respingere la domanda del in ordine al pagamento diretto nei confronti della figlia IA Pt_1 dell'assegno di mantenimento. Voglia inoltre disporre il pagamento da parte del delle Pt_1
spese straordinarie, scolastiche sportive e sanitarie per la figlia maggiorenne IA nella misura del 70%. Voglia inoltre disporre, per i motivi di cui al presente atto l'assegnazione della casa coniugale alla moglie. Con OR delle spese e competenze legali di lite»].
Pubblico Ministero: «Visto» del 15/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6/02/2023, ha chiesto che sia dichiarato lo scioglimento Parte_1
del matrimonio celebrato con il 27/10/2012, che sia revocata la previsione di Parte_2
un assegno di mantenimento in favore della moglie e che il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne IA, da versarsi direttamente a quest'ultima, sia determinato in € 600,00 al mese.
A sostegno delle domande così formulate il ricorrente ha allegato: che prima del matrimonio, in data 5/05/2004, era nata la figlia IA;
che in data 7/04/2017, la moglie, senza dare alcun preavviso al marito, aveva depositato ricorso per separazione giudiziale avanti al Tribunale di
Prato e ricorso per l'emissione di un ordine di protezione al fine di accelerare l'allontanamento del coniuge dalla casa coniugale;
che questo Tribunale, con sentenza non definitiva n. 564/2018 depositata il 22/8/2018, aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con la sentenza definitiva n. 725/2020, aveva disposto l'affido condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso la madre, a cui era stata assegnata la casa coniugale posta in pagina 2 di 17 Prato, via Matteo degli Organi n. 15 di proprietà del sig. aveva disciplinato la Pt_1
frequentazione padre/figlia e aveva posto a carico del marito un assegno mensile di € 1.350,00, oltre rivalutazione Istat, di cui € 900,00 per il mantenimento della figlia e il resto per il mantenimento della moglie, ponendo inoltre a carico del padre, nella misura del 70%, le spese mediche, scolastiche e sportive concordate e documentate per IA;
che mentre il sig. sta Pt_1
cessando la propria impresa individuale, essendo in attesa si ottenere il trattamento pensionistico, la sig.ra dopo la separazione, in data 14/5/2021, ha iniziato un'attività imprenditoriale Pt_2
come procuratrice e intermediaria di assicurazioni che viene svolta in Sesto Fiorentino, via
Volturno n. 10/12C presso Un'idea Assicurazioni;
che la moglie, inoltre, ha la disponibilità di un'auto di grossa cilindrata, Audi A5 tg DW071VX, formalmente intestata al figlio
[...]
nato da una precedente relazione, economicamente indipendente, ma residente con la Per_1 madre, al contrario dell'altro figlio, che già da tempo ha lascito l'abitazione Persona_2
assegnata alla convenuta;
che quest'ultima, in modo strumentale, ha ripetutamente denunciato il sig. ma ogni volta le accuse sono state ritenute infondate;
che infatti, come accertato dalla Pt_1
c.t.u. espletata nel giudizio di separazione, la moglie nutre nei confronti del marito un odio profondo;
che la sig.ra non si è mai curata dell'educazione della figlia, tanto che nel Pt_2 corso dell'anno 2019 il sig. fu contattato da un impresario artistico di Padova che per il Pt_1 pagamento della somma di € 4.800,00 al fine permettere a IA di partecipare a un corso di modella/attrice, corso a cui la moglie aveva acconsentito affinché la ragazza potesse partecipare a un provino per la realizzazione di un film;
che a causa degli scarsi risultati scolastici della figlia, derivanti anche dalle carenti attenzioni materne, la convenuta ha chiesto al sig. di Pt_1
iscrivere la figlia a un corso del costo di € 6.500,00 per il recupero degli anni scolastici, con maturità da sostenere nel giugno 2023, presso l'istituto G. Papi con sede in Pomigliano D'Arco a
Napoli.
Ciò premesso in fatto, in diritto il ricorrente ha rilevato, in primo luogo, l'insussistenza dei presupposti per prevedere un assegno di mantenimento in favore della moglie, tenuto conto della breve durata del matrimonio e dell'avvio di un'attività lavorativa da parte della stessa, e considerato che quest'ultima, nonostante il versamento da parte del ricorrente della somma cumulativa di € 1.350,00 al mese, non ha pagato gli oneri condominiali della casa coniugale che vengono costantemente richiesti al quale proprietario responsabile in solido verso il Pt_1
condominio.
In secondo luogo il sig. ha evidenziato che la maggiore età della figlia e le proprie ridotte Pt_1
capacità reddituali giustificano la riduzione del contributo al mantenimento di IA.
pagina 3 di 17 Si è costituita in giudizio associandosi alla domanda di divorzio, ma chiedendo Parte_2
che siano confermati gli assegni di mantenimento stabiliti in sede di separazione, con la rivalutazione Istat a decorrere dal 31/12/2020.
A fondamento di tali richieste la convenuta, contestando di odiare il marito e precisando di essersi soltanto tutelata dagli atteggiamenti violenti del sig. quanto alle condizioni Pt_1
personali ed economiche dei coniugi ha allegato: di non aver prodotto redditi nell'anno 2020 e di avere percepito, nell'anno 2021, un reddito lordo di € 1.037,87 nonché, nell'anno 2022, un reddito lordo di € 666,99; di avere avviato un'impresa individuale nell'anno 2021 per poter raggiungere un'indipendenza economica e contribuire in modo adeguato alle esigenze della famiglia, obiettivi tuttavia non raggiunti a causa delle proprie precarie condizioni di salute;
che infatti tra il 2016 e il 2017 ella ha subito tre interventi chirurgici, due relativi a un tumore benigno al colon e un altro all'intestino, inoltre nel marzo 2023 le sono stati diagnosticati un cancro maligno alla pelle (c.d. cancro di Bowen) e un principio di cancro al seno;
che i malori, persistenti dal 2021, le hanno impedito di dedicarsi all'attività imprenditoriale;
di avere presentato domanda di invalidità civile per le gravi condizioni di salute che ne impediscono l'esercizio dell'attività lavorativa;
che ingenti sono le spese mediche sostenute e da sostenere a causa del suddetto stato di salute, per le quali ella è sempre stata aiutata dai figli maggiori;
che le difficoltà economiche le hanno impedito di pagare le spese per le utenze domestiche, tanto da subire il distacco della fornitura di energia elettrica presso la casa coniugale, e gli oneri condominiali;
di avere utilizzato sporadicamente l'autovettura acquistata dal figlio, usata, immatricolata nel 2009 e con molti chilometri, che è stata poi venduta a terzi al prezzo di €
1.200,00; che il marito ha redditi idonei, non risulta che abbia smesso di lavorare ed è proprietario o comproprietario di molti beni immobili – fabbricati e terreni – posti nel Comune di
Città di Castello (PG), di Montemurlo, di Prato, di Nespolo (RI), mentre un altro immobile e la casa coniugale risultano intestati all'impresa individuale;
che in costanza di matrimonio il marito ha venduto molti immobili in regime di comunione legale senza il consenso della moglie e ha donato ai figli nati da un precedente matrimonio e alla ex moglie beni immobili e somme di denaro;
che il mutuo decennale contratto per l'acquisto della casa coniugale, avvenuto durante la convivenza precedente al matrimonio, è stato pagato anche dalla moglie, che contribuiva con le sue sostanze;
che dalla nascita della figlia IA, nel 2004, ella non ha potuto più lavorare, dovendo occuparsi della bambina e degli altri due figli;
che tuttavia ella, d'accordo col marito, dava una mano nel suo ufficio come segretaria e con le pulizie;
che quando la bambina ha iniziato ad andare a scuola, d'accordo col sig. ella ha continuato ad occuparsi dell'ufficio Pt_1
pagina 4 di 17 del marito e ha iniziato a fare qualche piccolo lavoro part time per contribuire alle esigenze della famiglia.
Sulla scorta di questa prospettazione fattuale, la convenuta ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per la conferma dell'assegno di mantenimento in suo favore nella misura di € 450,00
e ha eccepito che il ricorrente ha cessato arbitrariamente di corrisponderlo.
Quanto al mantenimento della figlia, la sig.ra ha contestato che siano diminuite le Pt_2 esigenze per le quali era stato quantificato l'assegno in sede di separazione, precisando: che il padre si è sempre disinteressato della figlia, non ha rispettato i tempi di visita e non ha mai interloquito con i professori della ragazza;
che IA è affetta da dislessia e discalculia, con problemi dell'apprendimento, cosicché, dopo varie bocciature, per consentire alla figlia di conseguire un titolo di studio che le consentisse di entrare nel modo del lavoro, la madre l'ha iscritta a una scuola privata per il recupero di anni scolastici;
che il consenso del padre all'iscrizione scolastica è stato condizionato al fatto che la moglie si accollasse il 50% della spesa straordinaria, sebbene la sentenza di separazione le riservasse la sola quota del 30%.
Ha infine rilevato la convenuta che, siccome la figlia coabita con la madre, non può essere disposto il versamento diretto dell'assegno in suo favore e che, non essendo ella economicamente indipendente, dev'essere confermata l'assegnazione della casa coniugale.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, fallito il tentativo di conciliazione, il
Presidente del Tribunale, in via temporanea e urgente, ha confermato i provvedimenti assunti in sede di separazione.
Con sentenza non definitiva n. 859/2023 depositata in data 11/12/2023, è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., in via istruttoria, non è stata accolta la richiesta del ricorrente di disporre indagini di polizia tributaria sul patrimonio e sull'effettivo tenore di vita di ma è stata ordinata a entrambe le parti la produzione delle Parte_2
dichiarazioni dei redditi aggiornate, della documentazione attestante la titolarità di eventuali diritti reali su beni immobili e gli estratti conto dei conti correnti postali o bancari, dei conti titoli, dei depositi e dei piani assicurativi intestati alle parti o anche cointestati con terze persone, in relazione agli ultimi tre anni.
Le parti, nel rispetto del termine assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., hanno depositato note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 12/11/2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
pagina 5 di 17 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica, entro i quali sono il ricorrente risulta avere depositato la comparsa conclusionale.
***
Stato
Lo scioglimento del matrimonio è stato già dichiarato con sentenza non definitiva in corso di causa.
Assegnazione della casa coniugale
Sebbene all'udienza del 29/11/2023 il ricorrente abbia affermato, tramite il proprio difensore, che la figlia IA ha terminato gli studi e sembrerebbe essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato, la circostanza non è stata confermata e precisata nei successivi scritti difensivi e non è stata fornita al riguardo alcuna prova documentale. Peraltro, nel precisare le conclusioni, il sig. non si è opposto alla previsione di un contributo per il mantenimento Pt_1
della ragazza. Si deve allora ritenere non specificamente contestato il fatto che IA, oggi ventenne, non è ancora economicamente indipendente.
Poiché la figlia coabita con la madre, nell'interesse della ragazza e ai sensi dell'art. 337-sexies
c.c., la casa coniugale dev'essere assegnata alla convenuta, come da quest'ultima richiesto senza opposizione del ricorrente.
Mantenimento della figlia
Non essendo controverso l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia con un assegno perequativo, quanto alla misura del contributo occorre avere riguardo ai parametri di cui all'art. 337-ter, comma 4, c.c., in relazione ai quali si osserva quanto segue.
Quanto alle attuali esigenze della figlia, si presume, in base all'id quod plerumque accidit, che i bisogni di IA siano aumentati dall'epoca della separazione, quando aveva circa sedici anni, proporzionalmente alla sua età (es. per le maggiori esigenze di spostamento e l'accresciuta autonomia).
In base agli elementi di fatto addotti dalle parti, si presume che il tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di convivenza con entrambi i genitori fosse abbastanza elevato perché, sebbene sia pacifico che la madre svolgeva attività lavorativa non a tempo pieno (v. meglio infra), il padre, imprenditore, aveva redditi rilevanti: a titolo esemplificativo, nell'anno 2019, il sig. Pt_1
ha prodotto un reddito annuo, al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali, di circa €
56.000,00 ed era già all'epoca proprietario o comproprietario di numerosi immobili;
inoltre, poiché la casa coniugale risulta essere stata acquistata con un mutuo della durata di soli dieci anni, i presume che i coniugi avessero disponibilità liquide da spendere.
pagina 6 di 17 Si traggono indizi nel senso sopra indicato anche dalle allegazioni del ricorrente, non contestate dalla convenuta, secondo cui il sig. oltre a versare alla ex moglie l'assegno mensile di Pt_1 mantenimento di € 900,00, provvede all'acquisto dell'abbigliamento della figlia e a corrispondere alla stessa una somma settimanale per lo svago e il divertimento, oltre ad averle pagato vacanze, scuola guida, scuola privata ed esame di maturità, per un totale di € 4.450,00 nell'anno 2023, versati direttamente sul conto corrente bancario intestato alla ragazza.
Gli attuali tempi di permanenza di IA presso ciascun genitore sono controversi: la convenuta ha affermato che il sig. anche in passato, si è disinteressato alla figlia e non ha rispettato i Pt_1
tempi di frequentazione stabiliti con la sentenza di separazione (quando IA era ancora minorenne); il ricorrente, invece, contestando la circostanza, all'udienza del 5/07/2023, in sede di audizione, ha dichiarato di frequentare spesso la figlia, che accompagna ad acquistare i vestiti e le scarpe che le servono. In ogni caso, poiché non è emerso che IA pernotti dal padre e frequenti con continuità la sua abitazione, si presume che ella trascorra la maggior parte del tempo con la madre, in linea peraltro con i tempi di frequentazione stabiliti in sede di separazione (il sabato o la domenica a settimane alterne e un pomeriggio alla settimana con eventuali pernottamenti). Ciò nonostante, non è contestato che il sig. contribuisca al Pt_1
mantenimento della figlia anche in via diretta, acquistando per lei abbigliamento ed elargendole somme di denaro.
Riguardo alle risorse economiche dei genitori, si rileva, in primo luogo, che il pensionamento di presumibilmente avvenuto nel corso dell'anno 2021 (cfr. dichiarazioni dei redditi Parte_1
relative agli anni 2021-2023 in cui, accanto ai redditi d'impresa, compaiono redditi da lavoro dipendente e assimilati e viene barrata la casella «pensionato»), non ha comportato una riduzione dei suoi redditi perché egli ha continuato a svolgere attività d'impresa, complessivamente incrementando il proprio livello reddituale: nell'anno 2021 egli ha percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati (ossia - si presume - da pensione) imponibili per circa € 19.000,00 e redditi d'impresa pari a circa € 74.000,00 (al lordo di contributi previdenziali e imposte); nell'anno 2022 i redditi da lavoro dipendente e assimilati sono saliti a oltre € 33.000,00 e i redditi d'impresa erano circa € 59.000,00; nell'anno 2023 il ricorrente ha percepito un reddito imponibile da lavoro dipendente e assimilati di circa € 37.000,00 e un reddito d'impresa lordo di circa € 56.000,00 (cfr. documenti prodotti dal ricorrente in data 1/10/2024 e 8/11/2024).
Il ricorrente, in corso di causa, ha più volte preannunciato di voler cessare l'attività d'impresa, ma allo stato questo evento non si è verificato ed è oggetto di un proposito per il futuro (cfr. comparsa conclusionale di . Pt_1
pagina 7 di 17 Il sig. ha poi un cospicuo patrimonio immobiliare: è comproprietario di posti auto (o Pt_1
garage o autorimesse o simili) e di un terreno siti a Montemurlo;
è comproprietario di quattro abitazioni ad uso rurale e di tipo popolare e di un posto auto (o simili siti) nel Comune di
Nespolo (RI); è comproprietario di un'abitazione di tipo popolare e di vari terreni, nonché nudo proprietario in via esclusiva di un ulteriore terreno, tutti posti a Città di Castello (PG); è proprietario esclusivo della casa coniugale posta in Prato, via Matteo degli Organi n. 15 (cfr. doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione e documenti prodotti dal ricorrente in data
1/10/2024 e 8/11/2024).
Sebbene non risulti che dalla titolarità di tali diritti reali il ricorrente tragga un reddito, si tratta comunque di cespiti all'attivo che devono essere considerati anche in termini di utilità potenziale.
Il ricorrente non ha dichiarato – né la convenuta ha allegato – di essere titolare di conti titoli, depositi o altri investimenti finanziari.
Il sig. malgrado l'ordine del giudice istruttore, non ha depositato gli estratti conto dei Pt_1
conti correnti bancari degli ultimi tre anni, ma solo il saldo del trimestre 30/03/2024-30/06/2024 del conto corrente presso , da cui non è possibile verificare l'ammontare e la Controparte_1
tipologia di entrate e di uscite per un periodo significativo. Da tale condotta processuale è possibile trarre argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. di un elevato tenore di vita e di entrare superiori a quelle dichiarate a fini fiscali.
Secondo quanto dichiarato dal ricorrente in sede di audizione, egli vive presso l'abitazione della propria compagna, senza sostenere un canone di locazione. svolge l'attività di procacciatore d'affari e intermediario assicurativo dal Parte_2
14/05/2021; in quello stesso anno ha percepito un reddito imponibile di circa € 1.000,00, nell'anno 2022 di poco più di € 600,00, nell'anno 2023 di circa € 3.700,00 circa (cfr. dichiarazioni dei redditi prodotte in data 28/11/2023 e 8/10/2024). Dagli estratti conto bancari relativi al primo semestre dell'anno 2024 si vede che l'attività d'impresa è proseguita, ma con introiti sempre limitati (cfr. estratti conto prodotti in data 8/10/2024).
Il ricorrente ha chiesto indagini di polizia tributaria per accertare i redditi effettivi della sig.ra ma non ha neppure allegato che ella percepisca redditi non dichiarati e comunque non Pt_2
ha provato né chiesto di provare circostanze dalle quali possa presumersi una capacità reddituale maggiore di quella risultante dalle dichiarazioni fiscali;
in particolare, gli indici di un asserito elevato di vita indicati anche nella comparsa conclusionale sono rimasti indimostrati. L'indagine richiesta sarebbe quindi inammissibilmente esplorativa.
pagina 8 di 17 I documenti prodotti dalla convenuta relativi a spese e ad esami medici (in particolare nn.
3-6 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), tenuto conto del loro numero in rapporto all'ampio periodo a cui si riferiscono, non provano una totale inabilità al lavoro, ma al più un temporaneo rallentamento dell'attività in concomitanza con gli accertamenti diagnostici e i trattamenti sanitari, senza che comunque risulti un'immediata ripercussione sulla produzione del reddito: si pensi al morbo di Bowen e al conseguente intervento chirurgico di asportazione della neoformazione cutanea eseguito il 31/01/2023; all'intervento oculistico al cristallino, non documentato, che la ricorrente collega alla stipula di un finanziamento di circa € 5.000,00 in data 16/11/2023, questo sì documentato;
all'ecografia al seno, da cui non risulta la sussistenza di un tumore;
alla presentazione di una domanda d'invalidità civile all' in data 15/09/2020, CP_2
della quale sono stati documentati gli esiti.
Al di là delle condizioni di salute della convenuta, si può comunque escludere che ella abbia prodotto redditi - obiettivamente esigui - per colpa, essendo pacifico, in quanto non specificamente contestato dal ricorrente (v. meglio infra), che la ex moglie non ha svolto attività lavorativa dopo la nascita della figlia IA e fino all'inizio della scuola della bambina e che anche successivamente, fino alla separazione, quando ormai era ultracinquantenne e quindi difficilmente collocabile nel mercato del lavoro in mancanza di significative esperienze professionali pregresse, ha per lo più coadiuvato il sig. nell'esercizio della sua attività Pt_1
imprenditoriale, svolgendo solo qualche lavoretto «extra». non è proprietaria di beni immobili o titolare di diritti reali sui medesimi, ma Parte_2 beneficia dell'utilità derivante dal godimento in via esclusiva della casa coniugale di proprietà del sig. nella quale convive, oltre che con la figlia IA, con il figlio nato Pt_1 Persona_1
da una precedente relazione nel 1995, che lavora e che quindi può contribuire al ménage familiare (la stessa convenuta, peraltro, ha allegato di essere aiutata dai figli per pagare le spese mediche).
Tutto ciò considerato, il Tribunale giudica equo porre a carico di un assegno per il Parte_1 mantenimento della figlia, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, di € 900,00 importo annualmente e automaticamente rivalutabile in base agli indici Istat.
In mancanza di accordo delle parti, non può essere previsto che il padre versi il contributo direttamente nelle mani della figlia, non essendo quest'ultima intervenuta nel presente giudizio con idonea domanda, essendo la madre titolare di un diritto autonomo e concorrente con quello di IA (Cass., n. 34100 del 12/11/2021).
pagina 9 di 17 Le spese straordinarie sono ripartite in misura paritaria tra i genitori, con una quota del 50% a carico di ciascuno. Per la disciplina di tale spese si può fare riferimento al Protocollo d'Intesa sui procedimenti in materia di famiglia di questo Tribunale, riportata in dispositivo.
Assegno in favore della moglie ai sensi dell'art. 5, comma 6, legge n. 898/1970
Dev'essere ora esaminata la domanda della convenuta di previsione di un assegno di mantenimento in suo favore, da qualificare come domanda di assegno c.d. divorzile ai sensi dell'art. 5, comma 6, legge n. 898/1970, in quanto proposta in cumulo con la domanda di scioglimento del matrimonio e reiterata anche dopo la pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio.
In linea teorica occorre premettere che le Sezioni Unite della S.C. n. 18287 dell'11/07/2018, seguite dall'unanime successiva giurisprudenza di legittimità, hanno innovato l'interpretazione dell'art. 5, comma 6, legge n. 898/1970, discostandosi sia dall'orientamento inaugurato dalle
Sezioni Unite n. 11490/1990, che distingueva tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno e si fondava sul parametro di tenore di vita, sia dall'indirizzo più recente, fatto proprio dalla pronuncia n. 11504/2017, basato invece sui concetti di autoresponsabilità e autosufficienza economica.
Le Sezioni Unite del 2018, richiamando i principi costituzionali di uguaglianza, pari dignità dei coniugi, libertà di scelta, reversibilità della decisione e autoresponsabilità (artt. 2, 3 e 29 Cost.), sui quali si basa il modello di matrimonio voluto dal legislatore costituente e che sono anche il fondamento della disciplina degli effetti economico-patrimoniali conseguenti allo scioglimento del vincolo, hanno ribadito che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio ha un carattere intrinsecamente relativo e impone una valutazione comparativa concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive basata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia. Tale verifica, tuttavia,
- questo è il punto di novità dell'approdo ermeneutico - «è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio
pagina 10 di 17 dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro».
In altri termini, la valorizzazione dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi conduce, secondo i giudici di legittimità, alla preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, ma il principio di solidarietà, posto alla base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi e all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari: «L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare».
Il giudice di merito, pertanto, ha il compito di accertare se la condizione di squilibrio economico- patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli assunti da ciascuno degli ex coniugi all'interno della famiglia, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente: nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve cioè tenere conto del sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, in relazione alla funzione anche compensativa dell'assegno di divorzio (cfr. da ultimo Cass., Sez. Unite, n. 32198 del 05/11/2021 che, dando rilievo alla funzione compensativa dell'assegno, ha escluso che la convivenza di fatto instaurata dal beneficiario dell'assegno di divorzio comporti automaticamente l'estinzione del diritto).
Secondo la Corte regolatrice, il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa dei parametri previsti dalla prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, lungi dal rilevare solo ai fini della quantificazione dell'assegno una volta accertato l'an, come si riteneva nel solco dell'orientamento interpretativo precedente, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto. Ne consegue che, sebbene la situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisca il fondamento della valutazione di adeguatezza, essa non può essere considerata nella sua oggettività, ossia svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause pagina 11 di 17 siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale, così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio, con un'indagine necessariamente soggettiva e incentrata sulle concrete caratteristiche del caso singolo.
A tale conclusione le Sezioni Unite pervengono evidenziando che la piena e incondizionata reversibilità del vincolo coniugale, assunto fondante della giurisprudenza più recente, non esclude che la scelta di sposarsi, unita alle determinazioni comuni assunte in ordine alla conduzione della vita familiare, possa avere dirette conseguenze sulla costruzione del profilo personale ed economico-patrimoniale dei singoli coniugi, in quanto l'impegno all'interno della famiglia può condurre all'esclusione o alla limitazione di quello diretto alla costruzione di un percorso professionale-reddituale. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso e, sotto questo profilo, il fattore età del richiedente ha un rilievo preminente al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro (cfr. di recente Cass., n. 35710 del 19/11/2021 sulla necessità di improntare il giudizio di adeguatezza al criterio dell'effettività, con valutazione da svolgersi all'attualità e non in forza di un giudizio ipotetico, basato su premesse incerte).
In questa prospettiva, proprio dalla funzione compensativa discende che l'assegno possa essere riconosciuto anche all'ex coniuge che, pur versando in una condizione di autosufficienza economica, si trovi in condizioni deteriori per avere rinunciato a occasioni di reddito, anche solo potenziali, avendo sopportato un sacrificio nell'interesse della famiglia e in favore dell'altro coniuge (cfr. di recente Cass., n. 24250 del 08/09/2021, la quale ha rilevato come, in questi casi,
l'assegno perda la sua funzione assistenziale;
v. anche Cass., n. 23583 del 28/07/2022).
Nell'analisi che il giudice deve condurre non hanno alcuna rilevanza il mero squilibrio economico in sé considerato, né il pregresso tenore di vita, mentre, come chiarito dalla giurisprudenza successiva, devono essere considerati eventuali attribuzioni o introiti che, durante il matrimonio, abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa (Cass., n. 4215 del 17/02/2021; Cass., n. 21926 del
30/08/2019).
Proprio l'irrilevanza del tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale e la diversa natura dell'assegno di divorzio rispetto all'assegno di separazione hanno condotto la
S.C., più di recente, a ritenere non conforme alla natura giuridica del primo la sua determinazione in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza pagina 12 di 17 di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti (Cass., n. 5605 del 28/02/2020; Cass.,
n. 17098 del 26/06/2019).
In sintesi, al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni), squilibrio che deve essere effettivo e non di modesta entità (così Cass., n.
21926 del 30/08/2019); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (v. Cass., n. 22738 del 11/08/2021; v. anche, in punto di onere della prova, Cass., n. 38362 del 03/12/2021; Cass., n. 23583 del 28/07/2022).
Venendo al caso di specie, al fine di verificare se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente, ovvero di minori proporzioni, è necessario accertare le condizioni economiche delle parti.
Sul punto è sufficiente richiamare quanto sopra osservato ai fini della quantificazione dell'assegno in favore della figlia, ribadendo l'esistenza di un rilevante squilibrio economico- patrimoniale derivante dal divorzio e, ancora prima, della cessazione della convivenza tra gli ex coniugi.
Ciò chiarito in ordine al pre-requisito del diritto all'assegno di divorzio, quanto agli altri presupposti, è dimostrato che, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi convennero che la moglie si dedicasse alle incombenze familiari e domestiche, così necessariamente sacrificando le proprie prospettive professionali, e che tali scelte hanno inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Infatti, al di là di una generica difesa nella memoria integrativa di cui all'art. 709 c.p.c. in ordine all'onere della prova a carico della convenuta, il ricorrente non ha specificamente contestato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, comma 2, c.p.c., che con la nascita della figlia IA la sig.ra che all'epoca era madre di altri due figli di otto e nove anni nati da una Pt_2
precedente relazione, in accordo con il sig. smise di lavorare e si dedicò alla famiglia, Pt_1
pagina 13 di 17 coadiuvando il marito come segreteria e addetta alle pulizie dell'ufficio dell'imprenditore.
L'interruzione dell'attività lavorativa da parte della convenuta per accudire la figlia, mentre il marito si dedicava alla propria attività imprenditoriale, avvalendosi peraltro del contributo della compagna convivente per lo svolgimento di alcune mansioni, è provata per presunzioni anche dal fatto, documentato dallo stesso ricorrente (doc. 5 allegato al ricorso), che fino al 23/09/2003
è stata socia di Euroinfortunistica s.n.c. di CA AR e OG AN, Parte_2
che risulta cancellata dal registro delle imprese proprio nel periodo della gravidanza in attesa di
IA (nata il 5 maggio dell'anno successivo).
Nell'apprezzamento in questione si deve poi considerare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, «ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno previsto dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase di "fatto" di quella medesima unione e la fase "giuridica" del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e a cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici
o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato successivamente al divorzio» (Cass., Sez. Unite, n. 35385 del 18/12/2023 la quale, in un caso analogo a quello di specie, ha cassato la sentenza di merito disponendo che nella rivalutazione delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno divorzile debba essere computato anche il periodo di sette anni di convivenza prematrimoniale, durante il quale alla coppia era nato un figlio e uno dei due futuri coniugi aveva maturato un reddito da lavoro di importo economico assai rilevante).
In forza del suesposto principio, sia nella valutazione del contributo apportato da Pt_2
alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di
[...]
ciascuno degli ex coniugi, sia in relazione al parametro della durata del matrimonio, menzionato dal sesto comma dell'art. 5, legge n. 898/1970, si deve considerare - in continuità e unitariamente - sia il periodo di convivenza prematrimoniale, che si presume essere iniziato, in pagina 14 di 17 mancanza di specifiche allegazioni delle parti, quantomeno alla nascita della figlia IA nel maggio 2004, che il periodo successivo alla celebrazione delle nozze (ottobre 2012) fino allo scioglimento del vincolo nuziale nel dicembre 2023, tenendo anche conto che il ricorso per separazione giudiziale risale all'anno 2017 e che, di lì a poco, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, così venendo meno la comunione spirituale e materiale tra loro.
Tutto ciò considerato, ad avviso del Collegio, devono essere, nel caso all'esame, valorizzate le funzioni perequativa e compensativa dell'assegno divorzile e solo in misura minore la funzione assistenziale.
Appare infatti necessario compensare la convenuta dell'apporto dato alla formazione del patrimonio del ricorrente e dell'elevato livello reddituale da quest'ultimo raggiunto e perequare lo squilibrio economico derivante anche dal sacrificio delle potenziali capacità imprenditoriali e delle aspettative professionali della sig.ra Al riguardo mette conto altresì rilevare che, Pt_2
né in sede di separazione né in precedenza, il sig. ha in qualche modo compensato la ex Pt_1
moglie con attribuzioni patrimoniali (cfr. sul punto Cass., n. 21926 del 30/08/2019) e, anzi, il ricorrente non ha specificamente contestato di avere venduto immobili facenti parte della comunione legale senza dichiarare il proprio stato e il regime patrimoniale del matrimonio, in tal guisa, al contrario, impoverendo il patrimonio della convenuta.
Minore rilievo dev'essere attribuito alla funzione compensativa perché, sebbene abbia redditi inferiori rispetto al marito, oggi la sig.ra lavora, può abitare nell'immobile di via Matteo Pt_2
degli Organi n. 15 senza sostenere esborsi e - si presume – con l'apporto anche economico del figlio , maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
L'assolvimento delle variegate funzioni dell'assegno divorzile può avvenire ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere a la somma di € 225,00 al mese, da Parte_2
rivalutarsi annualmente e automaticamente in base agli indici Istat.
Spese processuali
Le spese processuali, considerata la soccombenza reciproca, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) assegna la casa coniugale posta in Prato, via Matteo degli Organi n. 15, a Pt_2
[...]
2) dispone che corrisponda a quale contributo al Parte_1 Parte_2
mantenimento della figlia IA, maggiorenne non economicamente indipendente, entro pagina 15 di 17 il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 900,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT «costo della vita» FOI;
3) dispone che le spese straordinarie per la figlia IA siano ripartite tra i genitori al 50% e disciplinate secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa sui procedimenti in materia di famiglia di questo Tribunale. A tale riguardo, tenuto conto di questo Protocollo, si precisa che:
i) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
ii) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
iii) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e pagina 16 di 17 di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); iv) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
4) dispone che corrisponda a entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 Parte_2 un assegno ai sensi dell'art. 5, comma 6, legge n. 898/1970 di € 225,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT “costo della vita” FOI;
5) dichiara le spese processuali compensate tra le parti.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 5/02/2025 su relazione della dott. IA
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. IA Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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