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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/10/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. NN D'TO Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. IV CE MA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1974/2021 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
( ), con il patrocinio Parte_1 PartitaIVA_1
dell'avv. GENOVESE VITTORIO PEC: Email_1
appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_2
dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO, PEC
Email_2 appellato
Conclusioni: per l'appellante
VOGLIA L'ON.LE CORTE DI APPELLO
Pag. 1 di 7 In accoglimento dei superiori motivi di appello, ritenere e dichiarare errata le sentenza impugnata nella parte in cui respinge la domanda principale di accertamento dell'avvenuto riscatto da parte della ex art. 17 del Contratto del 2.12.2007. Controparte_1
Conseguentemente riformarla accertando e dichiarando che la , in persona Controparte_1 del Presidente, della Giunta Regionale Siciliana e dell'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, hanno esercitato l'opzione di riscatto prevista dall'art. 17 del contratto n. 7540 del 2.12.2005, divenendo proprietari dell'impianto di dissalazione, condannando l'Assessorato regionale oggi convenuto al pagamento del prezzo di riscatto, fissato in €.500.000,00 oltre IVA nonché al pagamento della somma di €. 434.437,60
a titolo di rimborso delle spese di custodia dell'impianto, il tutto oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data di riscatto sino al saldo.
In subordine, dichiarare errata la sentenza nella parte in cui nega il diritto al risarcimento dei danni costituiti dalle spese di custodia e mantenimento in funzionalità dell'impianto, quantificate in €. 434.437,60, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale attribuibile alla P.A, disponendo la condanna dell'Assessorato al pagamento della detta somma, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore dell'Erario stante l'ammissione della Curatela al patrocinio a spese dello Stato:
Per l'appellato
Si chiede, pertanto, il rigetto integrale del gravame e la conferma della sentenza impugnata;
vinti diritti e onorari e salve le spese prenotate a debito.
In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 1903/2021 pubblicata in data 3.5.2021 il Tribunale di Palermo respingeva la domanda proposta dal nei confronti Parte_1
dell' Controparte_2 [...]
e nulla disponeva sulle spese attesa la mancata costituzione dell' CP_1 CP_1 convenuto.
Pag. 2 di 7 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Parte_1
(d'ora in poi solo il ), chiedendone la riforma con
[...] Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
3. Si è costituito l'
[...]
(d'ora in poi Controparte_3
solo ) che ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza CP_1 impugnata.
4. Sostituita l'udienza del 4 dicembre 2024 ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno depositato le note e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
5. Con l'atto di appello il ha premesso: Parte_1
- Che in data 2.12.2007 aveva stipulato un contratto con il , Controparte_4
per la realizzazione di un impianto di dissalazione di acqua di mare e per la successiva fornitura di acqua potabile in favore del CP_4
- Che l'art. 17 del predetto contratto prevedeva la facoltà per la Regione Sicilia di esercitare il diritto di riscatto dell'impianto entro 60 giorni dalla scadenza del contratto, dietro pagamento della somma di € 500.000,00 + iva;
- Che, avviato l'impianto, in prossimità della scadenza contrattuale, fissata per il giorno 8.8.2010, la comunicava alla Regione che avrebbe mantenuto Parte_1 in funzione l'impianto con la produzione al minimo per 60 giorni, onde consentirle di esercitare l'eventuale riscatto dell'impianto;
- Che l'Assessorato, preso atto della nota del Controparte_3 con la quale si rappresentava di dotare la di un impianto
[...] CP_1
di dissalazione ad chiedeva alla Giunta Regionale di Parte_2
deliberare in merito all'esercizio del diritto di opzione;
- Che il Comune di con note del 6.9.2010 e del 7.9.2010 disponeva CP_4
l'arresto della produzione di acqua dissalata essendo stato raggiunto il quantitativo contrattuale;
Pag. 3 di 7 - Che con deliberazione n. 340 del giorno 1.10.2010 la Giunta Regionale statuiva di condividere l'iniziativa dell'Assessore Regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità ad esercitare il diritto di opzione per il riscatto;
- Che seguiva una corrispondenza tra le parti e, nelle more, la Parte_1
manteneva in funzione l'impianto con produzione minimale;
- Che, tuttavia, la non provvedeva al pagamento del prezzo deliberato e CP_1
l'impianto rimaneva nella disponibilità della società Parte_1
- Che, dichiarato il fallimento della il curatore provvedeva a Parte_1 chiedere alla Regione il pagamento del prezzo previsto per il riscatto dell'impianto con contestuale cessione dello stesso;
- Che, avendo avuto esito negativo la richiesta, proponeva un'azione dinanzi al
Tribunale di Palermo con la quale chiedeva che venisse dichiarato che la e l'Assessorato avevano esercitato il diritto di riscatto Controparte_1
dell'impianto e che venissero condannati al pagamento del prezzo previsto per il riscatto pari ad € 500.000,00, oltre le spese sostenute per il mantenimento in funzione dell'impianto pari ad € 434.437,60. In subordine, avanzava domanda di risarcimento danni, pari all'importo del prezzo del riscatto, per responsabilità precontrattuale;
- Che il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1903/2021 del 3.5.2021, rigettava le domande spiegate dalla Curatela e nulla disponeva sulle spese, attesa la contumacia dell'Assessorato.
6. Tanto premesso, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto che non si fosse concluso il contratto di opzione non essendo stato comunicato al concedente un atto negoziale, proveniente dal legale rappresentante dell'amministrazione regionale o da un suo delegato, che esplicasse in modo inequivoco la volontà di esercitare il diritto di opzione.
7. Evidenzia, in proposito, la Curatela che la deliberazione n. 340/2010 reca la sottoscrizione del Presidente della e che tale deliberazione è stata comunicata CP_1
Parte alla Ctida dall'Assessorato competente, di tal che ritiene che l'atto negoziale
Pag. 4 di 7 indicato dal primo Giudice vi sia stato e sia, appunto, identificabile nella citata deliberazione e nella successiva comunicazione da parte dell'Assessorato.
8. La censura non coglie nel segno.
9. Concordemente con quanto rilevato dal Tribunale, infatti, tanto la delibera n.
340/2010, quanto la successiva comunicazione da parte dell'assessorato esprimono soltanto la positiva valutazione dell'opportunità di esercitare il diritto di opzione.
10. Difatti, la deliberazione della Giunta Regionale si limita a deliberare “di condividere l'iniziativa dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità pro-tempore ad esercitare il diritto di opzione per il riscatto e la conseguente acquisizione dell'impianto di dissalazione sito in Porto Empedocle” e nella successiva nota dell'Assessorato si comunica che la Giunta “ha condiviso l'iniziativa di questo
Dipartimento di attivare i procedimenti utili all'esercizio della facoltà di riscatto dell'impianto in oggetto”.
11. Il tenore dei sopra richiamati atti palesa l'insussistenza dell'atto negoziale necessario all'esercizio del diritto di opzione, così come rilevato dal Tribunale.
12. Con il secondo motivo, il si duole che non sia stata accolta la Parte_1
domanda subordinata di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale, in quanto il Tribunale, pur avendo rilevato che una siffatta responsabilità fosse astrattamente configurabile nel caso di specie, aveva respinto la domanda in difetto di allegazione e documentazione di un danno conseguenza concretamente risarcibile, commisurato all'interesse negativo e dunque non già alla somma prevista per il riscatto.
13. Deduce, in proposito, che - sebbene possa condividersi l'affermazione secondo la quale il risarcimento dei danni è limitato all'interesse negativo e non rientri in tale voce il prezzo del diritto di opzione – il Tribunale non ha considerato che la Curatela ha allegato quale sia l'interesse negativo ovvero le somme per mantenere l'impianto funzionante e che sono state erroneamente qualificate dal Tribunale come spese da rimborsare.
14. Nemmeno tale doglianza è meritevole di accoglimento.
15. Occorre evidenziare, in primo luogo, che è stata la stessa Curatela a chiederne il rimborso a titolo di spese di custodia, in quanto nell'atto di citazione ha concluso Pag. 5 di 7 chiedendo, in via principale, la declaratoria di avvenuto esercizio del diritto di opzione e conseguente condanna al pagamento di € 500.000 e, in via subordinata, la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale da quantificarsi nella misura pari al prezzo del riscatto. Ha poi chiesto, in ciascuna delle ipotesi, la condanna dell'amministrazione al pagamento della somma di € 434.437,60 “a titolo di rimborso delle spese di custodia o di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale”.
16. In disparte l'erronea qualificazione già nell'atto introduttivo, in ogni caso, va osservato che in tema di responsabilità precontrattuale la risarcibilità dell'interesse negativo (comprendente le spese inutilmente sostenute in previsione della conclusione del contratto nonché le perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni) esige una prova rigorosa e specifica delle spese sostenute (cfr. Cass.
28404/2024) e tale prova, nel caso di specie, non è stata offerta.
17. Difatti, la dopo aver ricevuto da parte del Comune di la Parte_1 CP_4 comunicazione di procedere al fermo dell'impianto (doc. 30), con nota del 10.9.2010
(doc. 32) ha chiesto di essere autorizzata a mantenerlo in funzione ai livelli minimi, il
Comune di ha risposto di non essere competente ad autorizzare il CP_4
mantenimento in funzione dell'impianto ed ha contestualmente invitato l'Assessorato competente ad impartire le necessarie disposizioni per la produzione minima. Dal canto suo, l'Assessorato non ha mai autorizzato la produzione minimale, essendosi limitato a richiedere che l'impianto fosse avviato e portato a regime in occasione della verifica di funzionalità avvenute il 29.6.2011 (docc. 41, 42 e 43).
18. A fronte di ciò non vi è alcuna prova che l'impianto sia stato effettivamente mantenuto in funzione con la produzione minimale, non potendosi ritenere sufficiente la deduzione del fallimento secondo la quale l'esito positivo della prova di funzionalità del 29.6.2011 dimostrerebbe il mantenimento di funzionalità dell'impianto fin dalla conclusione del contratto (7.9.2010).
19. L'appello va, in definitiva, respinto e la sentenza confermata.
Pag. 6 di 7 20. Le peculiarità della controversia e, segnatamente, l'astratta configurabilità della invocata responsabilità precontrattuale, inducono a compensare integralmente le spese di lite.
21. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1903/2021 del
3.5.2021 proposto da nei confronti Parte_1
dell' Controparte_5
[...] con atto di citazione notificato il 2.12.2021,
[...]
- Compensa le spese.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ove dovuto.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 16 luglio 2025
Il Consigliere est.
IV CE MA
Il Presidente
NN D'TO
.Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. NN D'TO e dal Consigliere relatore IV CE MA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. NN D'TO Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. IV CE MA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1974/2021 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
( ), con il patrocinio Parte_1 PartitaIVA_1
dell'avv. GENOVESE VITTORIO PEC: Email_1
appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_2
dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO, PEC
Email_2 appellato
Conclusioni: per l'appellante
VOGLIA L'ON.LE CORTE DI APPELLO
Pag. 1 di 7 In accoglimento dei superiori motivi di appello, ritenere e dichiarare errata le sentenza impugnata nella parte in cui respinge la domanda principale di accertamento dell'avvenuto riscatto da parte della ex art. 17 del Contratto del 2.12.2007. Controparte_1
Conseguentemente riformarla accertando e dichiarando che la , in persona Controparte_1 del Presidente, della Giunta Regionale Siciliana e dell'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, hanno esercitato l'opzione di riscatto prevista dall'art. 17 del contratto n. 7540 del 2.12.2005, divenendo proprietari dell'impianto di dissalazione, condannando l'Assessorato regionale oggi convenuto al pagamento del prezzo di riscatto, fissato in €.500.000,00 oltre IVA nonché al pagamento della somma di €. 434.437,60
a titolo di rimborso delle spese di custodia dell'impianto, il tutto oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data di riscatto sino al saldo.
In subordine, dichiarare errata la sentenza nella parte in cui nega il diritto al risarcimento dei danni costituiti dalle spese di custodia e mantenimento in funzionalità dell'impianto, quantificate in €. 434.437,60, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale attribuibile alla P.A, disponendo la condanna dell'Assessorato al pagamento della detta somma, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore dell'Erario stante l'ammissione della Curatela al patrocinio a spese dello Stato:
Per l'appellato
Si chiede, pertanto, il rigetto integrale del gravame e la conferma della sentenza impugnata;
vinti diritti e onorari e salve le spese prenotate a debito.
In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 1903/2021 pubblicata in data 3.5.2021 il Tribunale di Palermo respingeva la domanda proposta dal nei confronti Parte_1
dell' Controparte_2 [...]
e nulla disponeva sulle spese attesa la mancata costituzione dell' CP_1 CP_1 convenuto.
Pag. 2 di 7 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Parte_1
(d'ora in poi solo il ), chiedendone la riforma con
[...] Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
3. Si è costituito l'
[...]
(d'ora in poi Controparte_3
solo ) che ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza CP_1 impugnata.
4. Sostituita l'udienza del 4 dicembre 2024 ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno depositato le note e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
5. Con l'atto di appello il ha premesso: Parte_1
- Che in data 2.12.2007 aveva stipulato un contratto con il , Controparte_4
per la realizzazione di un impianto di dissalazione di acqua di mare e per la successiva fornitura di acqua potabile in favore del CP_4
- Che l'art. 17 del predetto contratto prevedeva la facoltà per la Regione Sicilia di esercitare il diritto di riscatto dell'impianto entro 60 giorni dalla scadenza del contratto, dietro pagamento della somma di € 500.000,00 + iva;
- Che, avviato l'impianto, in prossimità della scadenza contrattuale, fissata per il giorno 8.8.2010, la comunicava alla Regione che avrebbe mantenuto Parte_1 in funzione l'impianto con la produzione al minimo per 60 giorni, onde consentirle di esercitare l'eventuale riscatto dell'impianto;
- Che l'Assessorato, preso atto della nota del Controparte_3 con la quale si rappresentava di dotare la di un impianto
[...] CP_1
di dissalazione ad chiedeva alla Giunta Regionale di Parte_2
deliberare in merito all'esercizio del diritto di opzione;
- Che il Comune di con note del 6.9.2010 e del 7.9.2010 disponeva CP_4
l'arresto della produzione di acqua dissalata essendo stato raggiunto il quantitativo contrattuale;
Pag. 3 di 7 - Che con deliberazione n. 340 del giorno 1.10.2010 la Giunta Regionale statuiva di condividere l'iniziativa dell'Assessore Regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità ad esercitare il diritto di opzione per il riscatto;
- Che seguiva una corrispondenza tra le parti e, nelle more, la Parte_1
manteneva in funzione l'impianto con produzione minimale;
- Che, tuttavia, la non provvedeva al pagamento del prezzo deliberato e CP_1
l'impianto rimaneva nella disponibilità della società Parte_1
- Che, dichiarato il fallimento della il curatore provvedeva a Parte_1 chiedere alla Regione il pagamento del prezzo previsto per il riscatto dell'impianto con contestuale cessione dello stesso;
- Che, avendo avuto esito negativo la richiesta, proponeva un'azione dinanzi al
Tribunale di Palermo con la quale chiedeva che venisse dichiarato che la e l'Assessorato avevano esercitato il diritto di riscatto Controparte_1
dell'impianto e che venissero condannati al pagamento del prezzo previsto per il riscatto pari ad € 500.000,00, oltre le spese sostenute per il mantenimento in funzione dell'impianto pari ad € 434.437,60. In subordine, avanzava domanda di risarcimento danni, pari all'importo del prezzo del riscatto, per responsabilità precontrattuale;
- Che il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1903/2021 del 3.5.2021, rigettava le domande spiegate dalla Curatela e nulla disponeva sulle spese, attesa la contumacia dell'Assessorato.
6. Tanto premesso, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto che non si fosse concluso il contratto di opzione non essendo stato comunicato al concedente un atto negoziale, proveniente dal legale rappresentante dell'amministrazione regionale o da un suo delegato, che esplicasse in modo inequivoco la volontà di esercitare il diritto di opzione.
7. Evidenzia, in proposito, la Curatela che la deliberazione n. 340/2010 reca la sottoscrizione del Presidente della e che tale deliberazione è stata comunicata CP_1
Parte alla Ctida dall'Assessorato competente, di tal che ritiene che l'atto negoziale
Pag. 4 di 7 indicato dal primo Giudice vi sia stato e sia, appunto, identificabile nella citata deliberazione e nella successiva comunicazione da parte dell'Assessorato.
8. La censura non coglie nel segno.
9. Concordemente con quanto rilevato dal Tribunale, infatti, tanto la delibera n.
340/2010, quanto la successiva comunicazione da parte dell'assessorato esprimono soltanto la positiva valutazione dell'opportunità di esercitare il diritto di opzione.
10. Difatti, la deliberazione della Giunta Regionale si limita a deliberare “di condividere l'iniziativa dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità pro-tempore ad esercitare il diritto di opzione per il riscatto e la conseguente acquisizione dell'impianto di dissalazione sito in Porto Empedocle” e nella successiva nota dell'Assessorato si comunica che la Giunta “ha condiviso l'iniziativa di questo
Dipartimento di attivare i procedimenti utili all'esercizio della facoltà di riscatto dell'impianto in oggetto”.
11. Il tenore dei sopra richiamati atti palesa l'insussistenza dell'atto negoziale necessario all'esercizio del diritto di opzione, così come rilevato dal Tribunale.
12. Con il secondo motivo, il si duole che non sia stata accolta la Parte_1
domanda subordinata di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale, in quanto il Tribunale, pur avendo rilevato che una siffatta responsabilità fosse astrattamente configurabile nel caso di specie, aveva respinto la domanda in difetto di allegazione e documentazione di un danno conseguenza concretamente risarcibile, commisurato all'interesse negativo e dunque non già alla somma prevista per il riscatto.
13. Deduce, in proposito, che - sebbene possa condividersi l'affermazione secondo la quale il risarcimento dei danni è limitato all'interesse negativo e non rientri in tale voce il prezzo del diritto di opzione – il Tribunale non ha considerato che la Curatela ha allegato quale sia l'interesse negativo ovvero le somme per mantenere l'impianto funzionante e che sono state erroneamente qualificate dal Tribunale come spese da rimborsare.
14. Nemmeno tale doglianza è meritevole di accoglimento.
15. Occorre evidenziare, in primo luogo, che è stata la stessa Curatela a chiederne il rimborso a titolo di spese di custodia, in quanto nell'atto di citazione ha concluso Pag. 5 di 7 chiedendo, in via principale, la declaratoria di avvenuto esercizio del diritto di opzione e conseguente condanna al pagamento di € 500.000 e, in via subordinata, la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale da quantificarsi nella misura pari al prezzo del riscatto. Ha poi chiesto, in ciascuna delle ipotesi, la condanna dell'amministrazione al pagamento della somma di € 434.437,60 “a titolo di rimborso delle spese di custodia o di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale”.
16. In disparte l'erronea qualificazione già nell'atto introduttivo, in ogni caso, va osservato che in tema di responsabilità precontrattuale la risarcibilità dell'interesse negativo (comprendente le spese inutilmente sostenute in previsione della conclusione del contratto nonché le perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni) esige una prova rigorosa e specifica delle spese sostenute (cfr. Cass.
28404/2024) e tale prova, nel caso di specie, non è stata offerta.
17. Difatti, la dopo aver ricevuto da parte del Comune di la Parte_1 CP_4 comunicazione di procedere al fermo dell'impianto (doc. 30), con nota del 10.9.2010
(doc. 32) ha chiesto di essere autorizzata a mantenerlo in funzione ai livelli minimi, il
Comune di ha risposto di non essere competente ad autorizzare il CP_4
mantenimento in funzione dell'impianto ed ha contestualmente invitato l'Assessorato competente ad impartire le necessarie disposizioni per la produzione minima. Dal canto suo, l'Assessorato non ha mai autorizzato la produzione minimale, essendosi limitato a richiedere che l'impianto fosse avviato e portato a regime in occasione della verifica di funzionalità avvenute il 29.6.2011 (docc. 41, 42 e 43).
18. A fronte di ciò non vi è alcuna prova che l'impianto sia stato effettivamente mantenuto in funzione con la produzione minimale, non potendosi ritenere sufficiente la deduzione del fallimento secondo la quale l'esito positivo della prova di funzionalità del 29.6.2011 dimostrerebbe il mantenimento di funzionalità dell'impianto fin dalla conclusione del contratto (7.9.2010).
19. L'appello va, in definitiva, respinto e la sentenza confermata.
Pag. 6 di 7 20. Le peculiarità della controversia e, segnatamente, l'astratta configurabilità della invocata responsabilità precontrattuale, inducono a compensare integralmente le spese di lite.
21. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1903/2021 del
3.5.2021 proposto da nei confronti Parte_1
dell' Controparte_5
[...] con atto di citazione notificato il 2.12.2021,
[...]
- Compensa le spese.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ove dovuto.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 16 luglio 2025
Il Consigliere est.
IV CE MA
Il Presidente
NN D'TO
.Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. NN D'TO e dal Consigliere relatore IV CE MA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 7 di 7