Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/01/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art, 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 15454/2023 R.G.
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Ricciardi n. 28, presso lo studio legale dell'avv. Ettore
Leperino ed Alfonso Leperino, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
- resistente contumace–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/10/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo il Controparte_1 versamento della somma trattenuta dall'ente previdenziale a titolo di contributi.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ottenuto dal Tribunale di Napoli sentenza di condanna al ricalcolo del TFS;
b) Che l' ha provveduto all'esecuzione di tale sentenza trattenendo tuttavia la somma di € CP_2
4.390,20;
c) Che tale trattenuta è illegittima.
contumacia.
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente insistito nelle proprie conclusioni.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito riportate.
Ritiene questo giudice di dare continuità all'orientamento di merito formatosi nel distretto sulla questione oggetto del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 118 disp. Att., quindi, si riporta estratto della sentenza emessa dal
Tribunale di Napoli relativa al procedimento R.G. 17506/2020: ““Il trattamento di fine servizio
(TFS) è l'indennità corrisposta, alla fine del rapporto di lavoro, ai dipendenti pubblici assunti prima del 1° gennaio 2001. Per i dipendenti statali essa è denominata indennità di buonuscita o assegno vitalizio ed è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1032; per i dipendenti degli enti locali è denominata indennità di premio servizio ed è disciplinata dalla legge 8 marzo 1968, n. 152. Rispetto al TFR, che ha natura contributiva, il TFS ha carattere di salario differito e funzione previdenziale e attiene, proprio per la sua natura, al rapporto di lavoro dei dipendenti. Mentre nel TFR l'accantonamento è a totale carico del datore di lavoro, nel
TFS i contributi previdenziali vengono versati sia dal datore di lavoro che dal dipendente. La natura del TFS riconduce dunque le norme che disciplinano lo stesso alle materie del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e della previdenza sociale. E' indubitabile e del resto neanche l' l'ha contestato che il mancato versamento dei contributi non fa venir meno il diritto alla CP_2
liquidazione della indennità (principio della automaticità delle prestazioni). Ciò che è controverso
è se di tali contributi debba farsi carico per l'intero il ricorrente per cui dal credito spettantegli debba essere sottratta, in funzione recuperatoria, la quota di contributi del fondo previdenza non versati dal datore di lavoro, come sostiene l' Nella specie, l' ha posto a carico del CP_2 CP_2 ricorrente i contributi previdenziali che l'allora datore di lavoro avrebbe dovuto applicare in busta paga per il periodo di lavoro dal 1978 al1985, ai sensi della legge n. 218/1952 e che non fu fatto.
L'assunto dell' non è condivisibile, in quanto la fattispecie in esame è riconducibile al CP_1 disposto di cui all'art. 23 L. n. 218/1952 e non alla diversa disposizione richiamata dall' e CP_1
concernente la retribuzione contributiva. In effetti, anche di recente la Suprema Corte si è pronunciata ribadendo che nelle ipotesi in cui i contributi non sono stati versati dal datore di lavoro nel termine di legge, va applicato il principio di cui all'art. 23 della legge n. 218/1952 in base al quale il datore di lavoro inadempiente è tenuto a versare non solo la quota a proprio carico ma anche quella a carico del lavoratore (Cass. N. 22379/2015; Cass. n. 18027/2014). Difatti, la trattenuta da parte del datore di lavoro della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19 L. n. 218 del 1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, mentre, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non ha provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi
(anche per la quota a carico del lavoratore). Del resto, la stessa circolare n. 6 del 16/01/2014 prodotta dall' prevede un'apposita procedura per il recupero della contribuzione a carico CP_2 dell'ente di appartenenza con applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla legge 388/2000, art. 116 (cfr. articolo 9)””.
Per tali ragioni, l' deve essere condannata al pagamento anche dell'importo residuo CP_2 di € 4.390,20, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' e si liquidano CP_2
come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente CP_2 della somma di € 4.390,20, oltre interessi legali;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in CP_2 complessivi € 1.312,00, oltre rimborso spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti.
Si comunichi.
Aversa, 30.01.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo